E' stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005 il decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 concernente
"Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della
legge 2 agosto 2004, n. 210".
Il provvedimento, in
vigore dal 21 luglio 2005, č finalizzato a tutelare i
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i
quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che
siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia
ancora ultimata ovvero siano in attesa del rilascio del
certificato di agibilitą.
Si tratta di una
disciplina a tutela di tutti i promissari acquirenti, di
chi abbia acquistato un immobile ancora da costruire, di
chi abbia stipulato un contratto (compreso quello di
leasing) che consenta il trasferimento della proprietą o
della titolaritą di un diritto reale di godimento su un
immobile da costruire. La tutela riguarda anche chi,
sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con una
cooperativa edilizia per ottenere l'assegnazione in
proprietą di un immobile da costruire.
Fra gli strumenti
di tutela viene previsto l'obbligo di fideiussione a
particolari condizioni e di assicurazione del costruttore
promittente, specifici contenuti obbligatori del contratto
preliminare, taluni limiti all'esperibilitą dell'azione
revocatoria fallimentare, l'istituzione di un Fondo di
solidarietą per gli acquirenti di beni immobili da
costruire che abbiano subito una perdita a seguito
dell'assoggettamento del costruttore a procedure che
implicano una situazione di crisi.
Il
provvedimento, che attua la delega contenuta nell'art.1
della legge 210/2004, era stato approvato in via
definitiva dal Governo il 10 giugno 2005.
La legge n. 210 del
2 agosto 2004 "Delega al Governo per la tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire" č stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2004.
Questa legge,
approvata all'unanimitą dalla Camera dei deputati lo
scorso 21 luglio 2004, č molto importante per la tutela
del risparmio dei cittadini e si ispira, peraltro, al
principio sancito dalla Costituzione di salvaguardia del
risparmio familiare per l'acquisto della casa. La legge
prevede sostanzialmente due cose:
1) l'istituzione di un
fondo di solidarietą per rimborsare almeno parzialmente i
cittadini che sono rimasti vittime di fallimenti da almeno
cinque anni dall'entrata in vigore della legge;
2)
l'introduzione di una sorta di Rc casa che consiste nella
fidejussione a carico dei costruttori che consente agli
acquirenti in caso di fallimenti di recuperare i soldi
investiti.
Con
questa legge si colma un vuoto legislativo che vedeva
l'Italia, unica in Europa a non avere una legge su questa
materia.
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