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T.U.L.P.S.

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CAPO I

Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

214. (art. 219 T.U. 1926). - Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

215. (art. 220 T.U. 1926). - Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

216. (art. 221 T.U. 1926). - Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del Prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.

217. (art. 222 T.U. 1926). - Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.

I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

218. (art. 223 T.U. 1926). - Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.

219. Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

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