Dello stato di pericolo pubblico e
dello stato di guerra
214. (art. 219 T.U. 1926). - Nel
caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del
Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con
decreto, lo stato di pericolo pubblico.
215. (art. 220 T.U. 1926). -
Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare
l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga
necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.
216. (art. 221 T.U. 1926). -
Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di
pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il
Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi
vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica.
I contravventori alle ordinanze
predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le
maggiori pene stabilite dalle leggi.
La disposizione precedente si applica
anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del Prefetto emesse
durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri
che gli sono conferiti dall'art. 2.
217. (art. 222 T.U. 1926). -
Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela
dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo
del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con
decreto, lo stato di guerra.
Sono applicabili, in tal caso, le
disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze
spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.
I contravventori sono puniti a termini
del primo capoverso dell'articolo precedente.
218. (art. 223 T.U. 1926). -
Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a
funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.
Per ciò che riguarda l'ordine pubblico
le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare
ritiene di delegare ad esse.
219. Durante il dichiarato stato
di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di
delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del
libro secondo del codice penale.
Gli imputati di delitti contro l'ordine
pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono
giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria. |