Delle associazioni, enti ed istituti
209. (art. 214 T.U. 1926). - [Le
associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e
nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica
sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni,
l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra
notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte
che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine
pubblico o di sicurezza pubblica.
L'obbligo della pubblicazione spetta a
tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle
associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali,
e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.
I contravventori sono puniti con
l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire
1.200.000.
Qualora siano state date scientemente
notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, oltre
l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
In tutti i casi di omessa, falsa e
incompleta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con
decreto del Prefetto] (Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio
1982, n. 17).
210. (art. 215 T.U. 1926). -
Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Prefetto può
disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o
istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività
contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.
Nel decreto può essere ordinata la
confisca dei beni sociali.
Contro il provvedimento del Prefetto si
può ricorrere al Ministro dell'interno.
Contro il provvedimento del Ministro
non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.
211. (Articolo abrogato
dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17).
212. (art. 216 T.U. 1926). -
Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 209, i funzionari,
impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello
Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle province e dei comuni
o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle
province e dei comuni, che appartengano anche in qualità di semplice
socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori, ed
operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui
soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal
grado e dall'impiego o comunque licenziati.
I funzionari, impiegati, agenti civili
e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengono anche in
qualità di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque
specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al Ministro nel caso di
dipendenti dello Stato ed al Prefetto della provincia in tutti gli altri
casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.
I funzionari, impiegati, agenti civili
e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due
giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio
per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi.
Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la
sospensione dallo stipendio è non inferiore a sei mesi.
Per l'applicazione delle sanzioni
previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico
dei funzionari, degli impiegati e degli agenti.
213. (art. 217 T.U. 1926). -
[Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi
di una associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti
nello Stato, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
Se
il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti
politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi
a cinque anni e della multa da lire 600.000 a lire 2.000.000] (Articolo
abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480). |