Capo V - Del confino di polizia
180. (art. 185 T.U. 1926). - Il
confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con
l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso
dalla residenza del confinato.
181. (art. 184 T.U. 1926). -
Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi
alla sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate ai termini
dell'articolo 165;
3° coloro che svolgono o abbiano
manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire
violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti
nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello
Stato.
L'assegnazione al confino fa cessare
l'ammonizione.
L'assegnazione al confino di polizia
non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato
procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino,
questa è sospesa.
182. (art. 186 T.U. 1926). -
L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla
commissione provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto motivato
del Questore.
Nell'ordinanza è determinata la
durata.
La commissione può ordinare
l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al
confino.
Il denunziato che si presenta alla
Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per
l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore.
183. (art. 187 T.U. 1926). - Le
ordinanze della commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per
la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per
la traduzione del confinato.
184. Contro l'ordinanza di
assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di
giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello
avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha
efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un
difensore, munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta
del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede,
del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte
d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di
Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un
ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal
proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità,
inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per
la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di
parità, prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale
di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come
segretario.
Le decisioni della Commissione di
appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione.
185. (art. 189 T.U. 1926). -
Tanto nel caso di confino in un Comune del regno, quanto nel caso di
confino di una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile
lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta
alla sua sorveglianza.
L'autorità predetta, nel prescrivere
al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità
locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le
determinazioni delle competenti autorità.
L'assegnato al confino deve, inoltre,
osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica
sicurezza.
Le prescrizioni predette sono
trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.
Della consegna è redatto processo
verbale.
186. (art. 190 T.U. 1926). -
All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:
1° di non allontanarsi dall'abitazione
scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla
sorveglianza;
2° di non rincasare la sera più tardi
e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;
3° di non detenere o portare armi
proprie od altri strumenti atti ad offendere;
4° di non frequentare postriboli,
osterie od altri esercizi pubblici;
5° di non frequentare pubbliche
riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
6° di tenere buona condotta e di non
dar luogo a sospetti;
7° di presentarsi all'autorità di
pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono
indicati, e ad ogni chiamata di essa;
8° di portare sempre con sé la carta
di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli
agenti di pubblica sicurezza.
187. (art. 191 T.U. 1926). -
Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può
liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza
di assegnazione.
188. (art. 192 T.U. 1926). - Se
il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il
Ministro dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del
termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in
espiazione di pena.
189. (art. 193 T.U. 1926). - Il
confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
Il confinato che contravviene alle
disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno.
Il tempo trascorso in carcerazione
preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche
se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella
durata del confino.
Il
confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di
sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata,
il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino. |