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CAPO V

Capo V - Del confino di polizia

180. (art. 185 T.U. 1926). - Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

181. (art. 184 T.U. 1926). - Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

1° gli ammoniti;

2° le persone diffamate ai termini dell'articolo 165;

3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato.

L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

182. (art. 186 T.U. 1926). - L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto motivato del Questore.

Nell'ordinanza è determinata la durata.

La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore.

183. (art. 187 T.U. 1926). - Le ordinanze della commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

184. Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una Corte d'appello, di un presidente di Corte d'appello o consigliere di Cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione.

185. (art. 189 T.U. 1926). - Tanto nel caso di confino in un Comune del regno, quanto nel caso di confino di una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.

L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.

Della consegna è redatto processo verbale.

186. (art. 190 T.U. 1926). - All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:

1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di una determinata ora;

3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;

8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

187. (art. 191 T.U. 1926). - Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

188. (art. 192 T.U. 1926). - Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione di pena.

189. (art. 193 T.U. 1926). - Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino.

Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.

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