Capo IV - Dei provvedimenti relativi ai
minori degli anni diciotto
177. (artt. 180 e 182 T.U.
1926). - Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a
termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità
o il meretricio è denunciato dal Questore al presidente del Tribunale.
Il presidente, eseguiti gli opportuni
accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre,
all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua
educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del
pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle
ammende.
Nel caso di persistente trascuranza può
essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di
tutela.
178. (art. 181 T.U. 1926). - Se
il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori
o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza,
il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il
termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta
di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.
I genitori o gli ascendenti sono tenuti
al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in
volta determinata.
179. (art. 183 T.U. 1926). -
Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso
al primo presidente della Corte di appello.
Il ricorso può essere proposto tanto
da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal
pubblico Ministero.
Il
primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul
ricorso, deve sentire il procuratore generale. |