PIANETA GRATIS

T.U.L.P.S.

SEI QUI: Home - Canale Codici - TULPS - Titolo VI

CAPO IV

Capo IV - Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto

177. (artt. 180 e 182 T.U. 1926). - Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal Questore al presidente del Tribunale.

Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.

Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

178. (art. 181 T.U. 1926). - Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.

179. (art. 183 T.U. 1926). - Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.

Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico Ministero.

Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

 TORNA INDIETRO

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.