Capo III - Dell'ammonizione
164. (art. 166 T.U. 1926). - Il
Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al
Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al
lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col
ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce
come pericolose socialmente.
Sono altresì denunciati per
l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
La denuncia può essere preceduta da
una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore.
165. (art. 167 T.U. 1926). - È
diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come
abitualmente colpevole:
1° dei delitti contro la personalità
dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o
resistenza alla pubblica autorità;
2° del delitto di strage;
3° dei delitti di commercio
clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione
dolosa dell'uso di stupefacenti;
4° dei delitti di falsità in monete e
in carte di pubblico credito;
5° dei delitti di sfruttamento di
prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla
prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
6° dei delitti contro la integrità e
la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;
7° dei delitti non colposi di
omicidio, incendio, lesione personale;
8° dei delitti di furto, rapina,
estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa,
circonvenzione di persone incapaci, usura;
9° della contravvenzione di abuso di
sostanze stupefacenti;
quando per tali reati sia stata
sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di
proscioglimento per insufficienza di prove.
166. L'ammonizione ha la durata
di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta
del Prefetto, del Procuratore del Re, di un giudice - designato dal
presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma dei
carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità
nominato dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario
di gruppo A di grado non inferiore al 10° designato dal Prefetto,
assisterà come segretario.
La Commissione è convocata e
presieduta dal Prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice
Prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità,
prevale quello del presidente.
167. (art. 169 T.U. 1926). -
Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione
di cui all'articolo precedente, questa intima al denunciato atto di
comparizione con invito a presentare le sue difese.
L'atto di comparizione deve contenere
una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.
168. (art. 170 T.U. 1926). - Il
termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da
quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in
due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione
da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.
Qualora il denunziato non si presenti
nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non
comparizione, la Commissione, accertata la regolarità della
notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo
della forza pubblica.
Se l'ordine di accompagnamento non può
avere esecuzione per la irreperibilità del denunziato, la Commissione,
quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in
merito.
169. (art. 171 T.U. 1926). - Il
denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un
difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a
presentare le prove a sua difesa.
La Commissione, proceduto
all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute
presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.
Contro di questa è ammesso ricorso
solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di
dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di
appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art.
2.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
170. (art. 172 T.U. 1926). - Se
si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col
provento di reati, la commissione gli prescrive, nell'ordinanza di
ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare
stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso,
all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza
preventivo avviso all'autorità medesima.
Se si tratta di persone designate dalla
pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici
dello Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può
imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle
particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali
esigenze di difesa sociale o politica.
171. (art. 173 T.U. 1926). - Se
si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la commissione
prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente
di rispettare le leggi di non dare ragione a sospetti e di non
allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità
locale di pubblica sicurezza.
172. (art. 174 T.U. 1926).
- La commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a
persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e
di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare
armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case
di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.
173. (artt. 175 e 177 T.U.
1926). - Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.
Su istanza dell'interessato o su
proposta del Questore, o anche d'ufficio, la commissione può: a)
revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu
pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni
imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore
a quello della sua durata.
174. (artt. 176 e 178 T.U.
1926). - Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di
ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto
è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che per un
reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna
a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo
non inferiore a due anni.
175. (art. 179 T.U. 1926). -
Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà
vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo
all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli
effetti.
176. (art. 176 T.U. 1926). -
L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di
diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia nel frattempo,
commesso un reato.
Se
nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti
successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio
ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena. |