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CAPO III

Capo III - Dell'ammonizione

164. (art. 166 T.U. 1926). - Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore.

165. (art. 167 T.U. 1926). - È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:

1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

2° del delitto di strage;

3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;

4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;

5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;

8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;

9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;

quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

166. L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del Prefetto, del Procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 10° designato dal Prefetto, assisterà come segretario.

La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice Prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

167. (art. 169 T.U. 1926). - Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.

168. (art. 170 T.U. 1926). - Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.

Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per la irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito.

169. (art. 171 T.U. 1926). - Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

170. (art. 172 T.U. 1926). - Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.

171. (art. 173 T.U. 1926). - Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente di rispettare le leggi di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

 172. (art. 174 T.U. 1926). - La commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

173. (artt. 175 e 177 T.U. 1926). - Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.

Su istanza dell'interessato o su proposta del Questore, o anche d'ufficio, la commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

174. (artt. 176 e 178 T.U. 1926). - Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

175. (art. 179 T.U. 1926). - Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

176. (art. 176 T.U. 1926). - L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

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