Capo II - Delle persone sospette, dei
liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del
rimpatrio e degli espatri abusivi
157. (art. 158 T.U. 1926). -
Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta e,
alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può
o non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta
d'identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi
l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati
i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o
anche, secondo le circostanze, per traduzione.
Questa disposizione si applica anche
alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la
pubblica moralità.
L'autorità di pubblica sicurezza può
vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per
traduzione di ritornare nel comune dal quale è allontanato, senza
preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.
I contravventori sono puniti con
l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di
rimpatrio.
158. (art. 160 T.U. 1926). -
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento
equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di
espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte,
da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e
con la multa non inferiore a lire 20.000.
In ogni altro caso, chiunque espatrii o
tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con
l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire
1.200.000.
È autorizzato l'uso delle armi, quando
sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di
frontiera non autorizzati.
159. (art. 161 T.U. 1926). - Il
Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica
sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi
eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio
gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.
160. (art. 162 T.U. 1926). - I
cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello hanno
l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle
sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al Questore della
provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.
161. (art. 163 T.U. 1926). - I
direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure
di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto,
quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore,
che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla
quale il liberato è diretto.
162. (art. 164 T.U. 1926). - I
condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione
all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata
hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti
indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di
pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via
obbligatorio, se necessario.
I pregiudicati pericolosi possono
essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta.
163. (art. 165 T.U. 1926). - Le
persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono
allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.
Nel caso di trasgressione esse sono
punite con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono fatte proseguire
per traduzione.
La
stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine
prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di
via. |