Capo II - Degli stranieri da espellere
e da respingere dal regno
150. (art. 151 T.U. 1926). -
[Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati
per delitto possono essere espulsi dal regno e accompagnati alla
frontiera.
Il Ministro dell'interno, per motivi di
ordine pubblico, può disporre la espulsione e l'accompagnamento alla
frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello
Stato.
Le predette disposizioni non si
applicano agli italiani non regnicoli.
Possono altresì essere espulsi gli
stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo
precedente.
L'espulsione per motivo di ordine
pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è
pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo]
(Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).
151. (art. 152 T.U. 1926). - [Lo
straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare
nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno.
Nel caso di trasgressione è punito con
l'arresto da due mesi a sei.
Scontata la pena, lo straniero è
nuovamente espulso] (Articolo abrogato dall'art. 46, L. 6 marzo 1998, n.
40. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286).
152. (art. 153 T.U. 1926). - [I
Prefetti delle province di confine possono, per motivi di ordine
pubblico, allontanare, mediante fogli di via obbligatorio, dai comuni di
frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri
di cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non
sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi.
Per gli stessi motivi, i Prefetti hanno
facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio,
gli stranieri che si trovano nelle rispettive province.
Gli stranieri muniti di foglio di via
obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato.
Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno
a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti alla
frontiera] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n.
416). |