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CAPO II

Capo II - Degli stranieri da espellere e da respingere dal regno

150. (art. 151 T.U. 1926). - [Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera.

Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre la espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

151. (art. 152 T.U. 1926). - [Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

Nel caso di trasgressione è punito con l'arresto da due mesi a sei.

Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso] (Articolo abrogato dall'art. 46, L. 6 marzo 1998, n. 40. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

152. (art. 153 T.U. 1926). - [I Prefetti delle province di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante fogli di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi.

Per gli stessi motivi, i Prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive province.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

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