Capo I - Del soggiorno degli stranieri
nel regno
142. (art. 143 T.U. 1926). -
[Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro
ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza
del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la
dichiarazione di soggiorno.
Lo stesso obbligo spetta agli
stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad
altro comune dello Stato.
Gli stranieri di passaggio che si
trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non
superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione
d'ingresso] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n.
416).
143. (art. 144 T.U. 1926).
(Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).
144. (art. 145 T.U. 1926). -
[L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni
tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è
provvisto, e a dare contezza di sé.
Qualora siavi motivo di dubitare della
identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a
rilievi segnaletici] (Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286).
145. (art. 146 T.U. 1926). -
[Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno
straniero, è tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello
dell'assunzione, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità,
specificando a quale servizio lo straniero è adibito.
Deve, altresì, comunicare, entro
ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di
dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è
diretto.
Quando l'assuntore è un ente
collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la
rappresentanza; o, se si tratta di province o comuni, l'obbligo spetta
altresì al segretario o a chi ne fa le veci] (Articolo abrogato
dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).
146. (Articolo abrogato
dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).
147. [1. Fermo quanto previsto
dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio
ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo
assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo
stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre
alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo
riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona
è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione è dovuta] (Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286).
148. (art. 149 T.U. 1926). -
[Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che
comunque interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli
stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi.
Gli stranieri, che trasgrediscono al
divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica] (
Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
149.
(art. 150 T.U. 1926). - [Le disposizioni di questo capo non si applicano
ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare] (
Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). |