Delle guardie particolari e degli
istituti di vigilanza e di investigazione privata
133. (art. 134 T.U. 1926). - Gli
enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare
guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà
mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del
Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.
134. (art. 135 T.U. 1926). -
Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare
opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e
di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la
licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o
siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto
non colposo.
I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse
condizioni previste per i cittadini italiani.
La licenza non può essere conceduta
per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della libertà individuale.
135. (art. 136 T.U. 1926). - I
direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di
cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli
affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità
delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni
prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad
ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con
gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità,
mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento,
fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre
tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo
visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la
tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni
diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di
quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare
commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di
altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione
dello Stato.
La tabella delle operazioni deve essere
vidimata dal Prefetto.
136. (art. 137 T.U. 1926). - La
licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica
ai servizi che intende esercitare.
Può, altresì, essere negata in
considerazione del numero o della importanza degli istituti già
esistenti.
La revoca della licenza importa
l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono
dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere negata o
revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
137. (art. 138 T.U. 1926). - Il
rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi
e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le
obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza
delle condizioni imposte dalla licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza,
dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta
all'erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della
cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando,
decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il
concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in
conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.
138. (art. 139 T.U. 1926). - Le
guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea ;
2° avere raggiunto la maggiore età ed
avere adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per
delitto;
5° essere persona di ottima condotta
politica e morale;
6° essere munito della carta di
identità;
7° essere iscritto alla cassa
nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
La nomina delle guardie particolari
deve essere approvata dal Prefetto.
Le guardie particolari giurate,
cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la
licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di
cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si
osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del
regolamento di esecuzione del presente testo unico.
139. (art. 140 T.U. 1926). - Gli
uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare
la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro
agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte
dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria.
140. (art. 141 T.U. 1926). - I
contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con
l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire
1.200.000.
141.
(art. 142 T.U. 1926). - I provvedimenti del Prefetto nelle materie
prevedute in questo titolo sono definitivi. |