PIANETA GRATIS

T.U.L.P.S.

SEI QUI: Home - Canale Codici - TULPS - Titolo III

CAPO VI

Capo VI - Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti

129. (art. 130 T.U. 1926). - L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.

130. (art. 131 T.U. 1926). - [I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.

I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identità] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).

 TORNA INDIETRO

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.