Capo VI - Degli operai e domestici e
dei direttori di stabilimenti
129. (art. 130 T.U. 1926). -
L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai
domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di
stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale
costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o
alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la
condotta tenuta dagli operai e domestici.
130. (art. 131 T.U. 1926). - [I
direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari
di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorità locale
di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni
dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e
comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni
verificatesi.
I direttori, capi officina, impresari,
proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti
della carta di identità] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13
luglio 1994, n. 480). |