Capo V - Dei mestieri girovaghi e di
alcune classi di rivenditori
121. (art. 122 T.U. 1926). -
[Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante
delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche,
non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o
distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o
disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di
piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza,
barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in
un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione] (Comma abrogato
dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
[L'iscrizione non è subordinata alle
condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso
dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica
sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne] (Comma
abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
È vietato il mestiere di ciarlatano.
122. (art. 123 T.U. 1926). -
[L'iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di
identità e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei
ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose] (Articolo
abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
123. (art. 124 T.U. 1926). -
[Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o
portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è
necessario ottenere la licenza del questore.
Oltre quanto è disposto dall'art. 11,
la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati
contro la moralità pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza è
subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente]
(Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
124. (art. 125 T.U. 1926). -
[Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono
esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza
del Questore.
In occasione di feste, fiere, mercati
od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere
conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza] (Articolo
abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
125. (art. 126 T.U. 1926). - [Le
persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare
sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite,
e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza] ( Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n.
311).
126. (art. 127 T.U. 1926). - Non
può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta
dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.
127. (art. 128 T.U. 1926). - I
fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
Chi domanda la licenza deve provare
d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi,
nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di
esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata
iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre
dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi
di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreché
ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare
commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi
importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e
piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato
rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta,
vistato dall'autorità consolare italiana.
128. (art. 129 T.U. 1926). - I
fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate
negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le
persone provviste della carta di identità di altro documento munito di
fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle
operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità
di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre
indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni con
gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità
nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose
preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo
l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica. |