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CAPO V

Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori

121. (art. 122 T.U. 1926). - [Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione] (Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne] (Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

È vietato il mestiere di ciarlatano.

122. (art. 123 T.U. 1926). - [L'iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose] (Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

123. (art. 124 T.U. 1926). - [Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente] (Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

124. (art. 125 T.U. 1926). - [Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza] (Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

125. (art. 126 T.U. 1926). - [Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza] ( Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

126. (art. 127 T.U. 1926). - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

127. (art. 128 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

128. (art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

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