Capo IV - Delle agenzie pubbliche
115. (art. 116 T.U. 1926). - Non
possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie
di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di
agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili,
senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per
l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo
articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a
scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei
locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza.
116. (art. 117 T.U. 1926). - Il
Questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può
subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente,
al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui
deve essere prestata.
La cauzione è a garanzia di tutte le
obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a
cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali
condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con decreto
che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello
Stato.
Lo svincolo della cauzione non può
essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi
dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non
avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.
117. (art. 118 T.U. 1926). - Nei
comuni in cui esistono monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non
possono essere concedute dal Questore licenze per l'esercizio di agenzie
di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di
pietà.
Le stesse disposizioni si applicano
alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà.
Il parere dell'amministrazione predetta
non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.
È vietato l'acquisto abituale delle
polizze del monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni
supplementari su pegni delle polizze stesse.
118. (art. 119 T.U. 1926). -
L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono
soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di
trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza
delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
Sono eccettuate le imprese di
spedizione e di trasporto a norma di regolamento.
119. (art. 120 T.U. 1926). - Le
persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in
genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono
tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della
carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione dello Stato.
120. (art. 121 T.U. 1926). - Gli
esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono
obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà
determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei
locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle
quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali
esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella
tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non
munite della carta di identità o di altro documento, fornito di
fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. |