Capo III - Delle tipografie e arti
affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico
111. (art. 111 T.U. 1926). -
[Non si può esercitare senza licenza del Questore l'arte tipografica,
litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di
riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.
La licenza vale esclusivamente per i
locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza] (Per
l'abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi gli artt.
16 e 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
112. (artt. 112 e 113 T.U.
1926). - È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato,
acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o
distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od
altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici,
sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello
Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore
o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o
simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a
impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano
l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul
modo di procurarseli o di servirsene.
È pure vietato far commercio, anche se
clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli
pubblicamente.
L'autorità locale di pubblica
sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei
predetti scritti, disegni e oggetti figurati.
113. (art. 114 T.U. 1926). -
Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia
ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di
pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo
pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni.
È altresì vietato, senza la predetta
licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere
scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per
comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se
lapidarie.
I predetti divieti non si applicano
agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche
amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il
periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi
rustici o urbani o a vendite all'incanto.
La licenza è necessaria anche per
affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.
Le affissioni non possono farsi fuori
dei luoghi destinati dall'autorità competente.
La concessione della licenza prevista
da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite
dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica
sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa
non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.
Gli avvisi, i manifesti, i giornali e
gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura
dell'autorità di pubblica sicurezza.
114. (art. 115 T.U. 1926). - È
vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di
avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto
o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano
ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto.
È altresì vietata l'inserzione di
corrispondenze o di avvisi amorosi.
È, inoltre, vietato di pubblicare, nei
giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone
che abbiano commesso delitti.
I giornali o gli scritti periodici, con
cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono
sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica
sicurezza. |