Capo II - Degli esercizi pubblici
86. (art. 84 T.U. 1926). - Non
possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri
esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori
od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi
o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di
stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo
spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie,
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
La licenza è altresì necessaria per
l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110,
e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi
consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui
sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo
svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche
indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta
dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per
l'installazione degli stessi nei circoli privati.
87. (art. 85 T.U. 1926). - È
vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi
gradazione.
88. (art. 86 T.U. 1926). - 1. La
licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di
Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di
organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati
dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della
stessa concessione o autorizzazione.
89. [(art. 87 T.U. 1926). - È
vietata, senza speciale autorizzazione del Prefetto, la vendita nei
pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in
alcool superiore al 21 per cento del volume] (L'articolo 1, L. 14
ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e
103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata
confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).
90. (L'articolo 1, L. 14
ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e
103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata
confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).
91. [(art. 89 T.U. 1926). -
Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono
essere concedute licenze per l'esercizio di vendita al minuto o il
consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, né possono
essere concedute le speciali autorizzazioni prevedute dall'art. 89]
(L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90,
91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta
abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).
92. (art. 90 T.U. 1926). - Oltre
a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e
l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia
stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per
delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni
concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge
sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
93. (art. 91 T.U. 1926). - [La
licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e
valgono esclusivamente per i locali in esse indicati] (Comma abrogato
dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
Si può condurre l'esercizio per mezzo
di rappresentante.
94. (art. 92 T.U. 1926). -
[L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per le
cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli
stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni, né per gli esercizi temporanei] . ( Comma abrogato
dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
95. (art. 93 T.U. 1926). - [In
ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita
o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il
rapporto di uno per quattrocento abitanti.
Il numero degli esercizi di vendita o
di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool
superiore al 4 e mezzo per cento del volume, non può superare, per
ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille
abitanti.
Le predette disposizioni non si
applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.
Le limitazioni stabilite in questo
articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza
all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente
debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo
trapasso dell'azienda.
In ciascun comune o in ciascuna
frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'art. 89
non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo
articolo] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli
artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del
presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25
agosto 1991, n. 287)..
96. (L'articolo 1, L. 14
ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e
103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata
confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287)..
97. (art. 95 T.U. 1926). - [La
vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore
al 21 per cento del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in
cui hanno luogo operazioni elettorali] (L'articolo 1, L. 14
ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e
103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata
confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).
98. (art. 96 T.U. 1926). - [Per
la concessione di licenze, la commissione provinciale determina le
distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano
bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli
ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e
altri luoghi destinati al culto] (L'articolo 1, L. 14 ottobre 1974, n.
524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo
e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata
dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287)..
99. (art. 97 T.U. 1926). - Nel
caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni,
senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la
licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel
caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità
di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore
a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
100. (art. 98 T.U. 1926). -
Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la
licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi
disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o
pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine
pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza
dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno
determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
101. (art. 99 T.U. 1926). - È
vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di
collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
102. (art. 100 T.U. 1926). - [È
vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di
licenze o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto
dall'articolo seguente].
(Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R.
28 maggio 2001, n. 311).
103. (art. 101 T.U. 1926). - [In
occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di
persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze
temporanee di pubblico esercizio.
La validità di tali licenze deve
essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.
Nelle stazioni climatiche o di cura, il
Questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente
alla vendita di bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di
durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo
straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la
somministrazione di alcolici ad alta gradazione.
Il numero delle licenze temporanee non
può superare il limite stabilito dall'art. 95, tenuto conto
dell'aumento straordinario della popolazione] (L'articolo 1, L. 14
ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e
103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata
confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287).
104. (art. 102 T.U. 1926). - È
vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande
alcooliche di qualsiasi specie.
105. (art. 103 T.U. 1926). -
Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in
qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato
in commercio «assenzio».
Salvo quanto è stabilito dalle leggi
sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono
infuso di assenzio come sostanza aromatica.
106. (art. 104 T.U. 1926). - Con
decreto reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e
sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto
alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed
essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono
adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle
bevande alcoliche.
Tale elenco deve essere riveduto ogni
biennio.
107. (art. 105 T.U. 1926). - I
fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande
alcooliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle
fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105,
alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale,
sentito il consiglio superiore di sanità.
Nel caso di trasgressione, il Prefetto
ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.
108. (art. 106 T.U. 1926). - Non
si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti
mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente
o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità
locale di pubblica sicurezza. (Il presente comma è stato abrogato
dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, limitatamente alla
previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate,
la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza).
[La dichiarazione è valida
esclusivamente per i locali in essa indicati] (Comma abrogato dall'art.
6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
Il Questore, di sua iniziativa o su
proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo,
l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il
dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia
ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare
la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di
sostanze stupefacenti.
109. 1. I gestori di esercizi
alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che
forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o
gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi
compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad
eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla
regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente
a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad
attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è
sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia
considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche
tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una
scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato
dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e
per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei
coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i
componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti
a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità
delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro
le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il
gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro
lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati
nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o
mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
110. 1. In tutte le sale
da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli
privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di
apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa
autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le
prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico
interesse.
2. Nella tabella di cui al comma
1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli
apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del
presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad
autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei
circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco
d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o
vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le
macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da
gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si
attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli
elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto
all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi
di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla
macchina subìto dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete
metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal
congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000
partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco
del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì,
apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli
elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore
esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili
unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della
partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non
convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal
caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte
il costo della partita;
b) quelli automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità
che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore
non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli
elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto
all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita,
subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della
partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli
apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se
denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal
1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile
la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono
rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla
sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono
premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione
all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere
superiore a 50 centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei
congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede
all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli
apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni,
diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con
l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca
degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di
recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro
è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne
consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto
previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla
distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque
specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto
dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli
apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità
procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione
finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui
al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è
sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero
di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con
ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni.
11.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono
riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di
cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli
illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un
periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a
norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria. |