Capo I - Degli spettacoli e
trattenimenti pubblici
68. (art. 67 T.U. 1926). - Senza
licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o
esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né
altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o
esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Per le gare di velocità di autoveicoli
e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi
speciali.
69. (art. 68 T.U. 1926). - Senza
licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare,
anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre
alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
70. (art. 69 T.U. 1926). - [Sono
vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare
l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o
che importino strazio o sevizie di animali] (Articolo abrogato dall'art.
13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).
71. (art. 70 T.U. 1926). - Le
licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il
locale e per il tempo in esse indicati.
72. (art. 71 T.U. 1926). - Per
le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche,
coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di
pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in
conformità alle leggi speciali.
73. [Non possono darsi o
recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che
siano, dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui
devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari
all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
Il sottosegretario può sentire il
parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la
stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro,
e composta:
a) da un rappresentante del
partito nazionale fascista;
b) dal vice-presidente della
corporazione dello spettacolo;
c) dal capo dell'ufficio censura
presso l'ispettorato del teatro;
d) da un funzionario di gruppo A
non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal
Ministero stesso;
e) da un funzionario di gruppo A
non inferiore al grado 6° del Ministero dell'educazione nazionale,
designato dal Ministero stesso;
f) da un rappresentante dei
gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito
nazionale fascista;
g) da un rappresentante del
sindacato nazionale fascista autori e scrittori]. (Articolo abrogato
dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).
74. La concessione della licenza
prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è
subordinata al deposito presso il Questore di un esemplare della
produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento
ministeriale di approvazione.
[Il Prefetto può, per locali
circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione
teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione del Ministero
dell'interno] ( Comma abrogato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161).
L'autorità locale di pubblica
sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione,
che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.
Della sospensione deve subito essere
dato avviso al Prefetto e al Ministero.
75. (art. 73 T.U. 1926). -
Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di
speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne
preventivo avviso scritto al Questore che ne rilascia ricevuta,
attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito
registro.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni
anno.
Lo stesso obbligo ha chi intende
introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque
commercio di pellicole cinematografiche.
75-bis. 1. Chiunque intenda
esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione,
di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi
titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere
tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve
darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando
l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni anno.
76. (art. 74 T.U. 1926). - [Chi
intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico
azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne
preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza]
(Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
77. (art. 75 T.U. 1926). - Le
pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate
dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno
dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere
sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica
sicurezza.
78. (art. 76 T.U. 1926). -
L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per
spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i
minori di anni sedici.
Qualora decida di escluderli, il
concessionario o il direttore della sala cinematografica deve
pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere
rigorosamente alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal codice
penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali
contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a 120.000.
79. (Articolo abrogato dall'art.
25, L. 26 aprile 1934, n. 653).
80. (art. 78 T.U. 1926). -
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per
l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di
aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la
sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a
sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i
servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
la licenza.
81. (art. 79 T.U. 1926). -
L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi
ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine,
per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della
morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario,
ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale
possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni.
82. (art. 80 T.U. 1926). - Nel
caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica
o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di
pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello
spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa
di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono
ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.
83. (art. 81 T.U. 1926). - Non
possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il
consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste.
84. (art. 82 T.U. 1926). - [I
Prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in
luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli
altri luoghi di pubblico spettacolo] (Articolo abrogato dall'art. 6,
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
85. (art. 83 T.U. 1926). - È
vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con la
sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.
È vietato l'uso della maschera nei
teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e
con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite
dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il
contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con
la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000. |