Capo VI - Delle industrie pericolose e
dei mestieri rumorosi e incomodi
63. (art. 62 T.U. 1926). - Salvo
quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio
dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto
con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro
dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano
pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da
osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici,
stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi
gli olii minerali, loro derivati e residui.
64. (art. 63 T.U. 1926). - Salvo
quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le
fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere
impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni
determinate dai regolamenti locali.
In mancanza di regolamenti il Podestà
provvede sulla domanda degli interessati.
Gli interessati possono ricorrere al
Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se
occorre, l'ufficio del genio civile.
65. (art. 64 T.U. 1926). - Il
Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o
dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso,
annullare il provvedimento del Podestà che ritenga contrario alla
sanità o alla sicurezza pubblica.
66. (art. 65 T.U. 1926). -
[L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere
sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze
podestarili] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n.
480).
67.
(art. 66 T.U. 1926). - I provvedimenti del Prefetto rispetto alle
materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi. |