Capo V - Della prevenzione di infortuni
e disastri
46. (art. 45 T.U. 1926). - Senza
licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in
deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti
esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti,
ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di
esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza
del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa
o nitroglicerina.
47. (art. 46 T.U. 1926). - Senza
licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere
o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da
quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali
e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o
fabbricazione di prodotti esplodenti.
È vietato altresì, senza licenza del
Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a
base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
48. (art. 47 T.U. 1926). - Chi
fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità
tecnica.
49. (art. 48 T.U. 1926). - Una
commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle
quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al
deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della
commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
50. (art. 49 T.U. 1926). - Nel
regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate
le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che
possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà
altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie
indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono
essere rilasciate dal Prefetto.
51. (art. 50 T.U. 1926). - Le
licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di
qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie
stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le
une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere
permanenti o temporanee.
È consentita la rappresentanza.
52. (art. 51 T.U. 1926). - Le
licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o
si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle
per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie
stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la
vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate
all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto è stabilito dall'art. 11,
debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel
quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro
l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per
omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere
concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.
53. (art. 52 T.U. 1926). - È
vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere,
anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati,
prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal
Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.
Nel regolamento saranno classificate
tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed
efficacia esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole
categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del
Ministro dell'interno.
54. (art. 53 T.U. 1926). - Salvo
il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono
introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza
licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se
l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano
rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la
licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello
Stato.
55. (art. 54 T.U. 1926). - Gli
esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi
specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere,
in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le
operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti
devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente
per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno
acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la
quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei
titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a
ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione
dell'attività.
È vietato vendere o in qualsiasi altro
modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non
siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato
dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la
validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta
in carta libera.
Il Questore può subordinare il
rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione
di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di
un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto
da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con
l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire
300.000.
L'acquirente o cessionario di materie
esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con
l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000.
56. (art. 55 T.U. 1926). -
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione
o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei
depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un
pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.
57. (art. 56 T.U. 1926). - Senza licenza della autorità locale di
pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi
razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme,
o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato
o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
È vietato sparare mortaletti e simili
apparecchi.
58. (art. 57 T.U. 1926). - È
vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la
preventiva autorizzazione.
Il contravventore è punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 se
il fatto non costituisce un più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi
nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.
59. (art. 58 T.U. 1926). - È
vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo
e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza
minore di quella in essi determinata.
In mancanza di regolamenti è vietato
di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e
ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai
boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia,
di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia
infiammabile o combustibile.
Anche quando è stato acceso il fuoco
nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate
le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso
il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone
fino a quando il fuoco sia spento.
60. (art. 59 T.U. 1926). -
[Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati
da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza
del prefetto]. (Articolo abrogato dall'art. 20. D.P.R. 30 aprile 1999,
n. 162).
61. (art. 60 T.U. 1926). -
L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità
comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto
nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia
illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il
custode.
Il contravventore è punito con la
sanzione amministrativa fino a lire 100.000.
62. (art. 61 T.U. 1926). - I
portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini,
stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono
la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione
in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni
anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è
sfornito della carta di identità.
Il contravventore all'obbligo stabilito
dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a
tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 1.000.000.
I
proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini,
stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a
qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o
custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di
pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
400.000 a lire 1.200.000. |