Capo IV - Delle armi
30. (art. 29 T.U. 1926). - Agli effetti di questo testo unico,
per armi si intendono:
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie
esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
31. (art. 30 T.U. 1926). - Salvo quanto è disposto per le
armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di
commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del
Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi
artistiche, rare od antiche.
32. (art. 31 T.U. 1926). - Le licenze di cui agli artt. 28 e
31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e
sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il
magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è
permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti
sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore
è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
33. (Articolo abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n.
110).
34. (art. 33 T.U. 1926). - Il commerciante, il fabbricante di
armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può
trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo
avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque
motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.
35. (art. 34 T.U. 1926). - Il fabbricante, il commerciante di
armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è
obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale
devono essere indicate le generalità delle persone con cui le
operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od
agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di
cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.
I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle
persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la
specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei
titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati
che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta
all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere
rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni
tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al
comma precedente, alla presentazione di certificato del medico
provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal
quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità
di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e
con l'ammenda non inferiore a lire 250.000.
L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del
presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con
l'ammenda sino a lire 250.000.
36. (art. 35 T.U. 1926). - Nessuno può andare in giro con un
campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla
quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si
intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da
guerra.
37. (art. 36 T.U. 1926). - È vietato esercitare la vendita
ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti
da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.
38. (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene armi, munizioni o
materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve
farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se
questo manchi, al comando dei reali carabinieri.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre
istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi
espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche,
rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno
diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie
delle armi loro consentite.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo
ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati
dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
39. (art. 38 T.U. 1926). - Il Prefetto ha facoltà di vietare
la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai
termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di
abusarne.
40. (art. 39 T.U. 1926). - Il Prefetto può, per ragioni di
ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni
e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano
consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura
dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
41. (art. 40 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti della
polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della
esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi
abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o
non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono
immediatamente a perquisizione e sequestro.
42. (art. 41 T.U. 1926). - [Non possono essere portati, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze
ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere]. (Comma abrogato
dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110).
[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale
acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere]. (Comma
abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da
fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato
bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o
bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65.
43. (art. 42 T.U. 1926). - Oltre a quanto è stabilito
dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non
colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà
personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro
la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di
guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da
quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o
non dà affidamento di non abusare delle armi.
44. (art. 43 T.U. 1926). - Non può essere conceduta la
licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
È però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma
lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il
sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi
esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel
maneggio delle armi.
45. (art. 44 T.U. 1926). - Qualora si verifichino in qualche
provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il
Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le
licenze di portare armi. |