Capo III - Delle raccolte delle armi e
delle passeggiate in forma militare
28. (art. 27 T.U. 1926). - Oltre
i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la
detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra
e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse,
di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati
all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o
straniere.
La licenza è, altresì, necessaria per
la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o
di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse
nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il
fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a
tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
29. (art. 28 T.U. 1926). - Salvo
quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza
licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con
l'arresto fino a sei mesi.
I
capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno. |