Capo II - Delle cerimonie religiose
fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili
25. (art. 24 T.U. 1926). - Chi
promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei
luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili
nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al
Questore.
Il contravventore è punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000.
26. (art. 25 T.U. 1926). - Il
Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità
pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le
processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere
l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai
promotori almeno ventiquattro ore prima.
Alle processioni sono, nel resto,
applicabili le disposizioni del capo precedente.
27. (art. 26 T.U. 1926). - Le
disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del
viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.
Il Questore può vietare che il
trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare
speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei
cittadini. |