Capo IV - Dell'inosservanza degli
ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni
15. (art. 14 T.U. 1926). - Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di
pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel
termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un
milione.
L'autorità di pubblica sicurezza può
disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della
persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.
16. (art. 15 T.U. 1926). - Gli
ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere
in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività
soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento
delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.
17. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni
alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita
una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice
penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a
lire quattrocentomila.
2. Con le stesse pene sono punite,
salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle
ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori,
ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
17-bis. 1. Le violazioni alle
disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il
fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104,
111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da
quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto,
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella,
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a
chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli
indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di
cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84,
108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126,
128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e
147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trecentomila a lire due milioni.
17-ter. 1. Quando è accertata
una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e
dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto,
fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo,
all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il
fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la
contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del
comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del
rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione
della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma
1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività
condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione
delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il
tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per
un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al
comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della
pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto
trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque
luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato
dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative
procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze
previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è
ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti
previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai
sensi dell'art. 650 del codice penale.
17-quater. 1. Per le violazioni
previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti
nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite
dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione,
l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per
un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta
dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di
connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di
cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione
accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai
sensi dell'art. 17-ter.
17-quinquies. 1. Il rapporto
relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis
è presentato al prefetto.
17-sexies.
1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis
è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni
di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24
novembre 1981, n. 689. |