Capo III - Delle autorizzazioni di
polizia
8. (art. 7 T.U. 1926). - Le
autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo
essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i
casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la
rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il
rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire
l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica
sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
9. (art. 8 T.U. 1926). - Oltre
le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione
di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica
sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
10. (art. 9 T.U. 1926). - Le
autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi
momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve
le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le
autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a
pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per
delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione
o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono
essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la
personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o
per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua
buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere
revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o
in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che
avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
12. (art. 11 T.U. 1926). - Le
persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei
fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere
autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato
all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate
posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il
rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione
che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla
domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e
domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
13. (art. 12 T.U. 1926). -
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia
hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con
decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è
computato nel termine.
14.
(art. 13 T.U. 1926). - Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le
iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di
locali di meretricio e simili atti di polizia. |