Capo II - Della esecuzione dei
provvedimenti di polizia
5. (art. 4 T.U. 1926). - I
provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via
amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
Qualora gli interessati non vi
ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di
urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.
È autorizzato l'impiego della forza
pubblica.
La nota delle spese relative è resa
esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la
riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge
sulla riscossione delle imposte dirette.
6. (art. 5 T.U. 1926). - Salvo
che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità
di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel
termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il
provvedimento del Prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo,
può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.
7. (art. 6 T.U. 1926). - Nessun
indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica
sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge. |