Capo I - Delle attribuzioni
dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per
grave necessità pubblica
1. (art. 1 T.U. 1926; art. 1
R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593.) - L'autorità di pubblica sicurezza
veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei
cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello
Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle
autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a
richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi
privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è
provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità
provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal
Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica
sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.
2. (art. 2 T.U. 1926). - Il
Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà
di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto chi
vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.
3. Il sindaco è tenuto a
rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel
Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta,
una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero
dell'interno.
La carta di identità ha durata di
cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce.
La carta d'identità è titolo valido
per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione
europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi
internazionali.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla
carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.
4. (art. 3 T.U. 1926). -
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone
pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di
provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle
persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della
carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o
degli agenti di pubblica sicurezza. |