Art.
83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in
seduta comune dei suoi membri [552,
85].
All’elezione
partecipano tre delegati per ogni
Regione
[852] eletti dal Consiglio regionale in
modo
che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze.
La Valle d’Aosta ha un solo delegato
[II].
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha
luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi
dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la
maggioranza assoluta.
Art.
84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica
ogni
cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d’età
e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile
con
qualsiasi altra carica.
L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati
per
legge.
Art.
85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente
della
Camera dei deputati [632] convoca in
seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali
[832],
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi
alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove
[611]. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del
Presidente in carica.
Art.
86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in
ogni
caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate
dal Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte
o
di dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente
della Camera dei deputati [632] indice
la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro
quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto
se le Camere sono sciolte o manca meno
di
tre mesi alla loro cessazione [853].
Art.
87.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato
e rappresenta l’unità nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere [741].
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la
prima riunione [611].
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni
di
legge di iniziativa del Governo [711].
Promulga
le leggi [73, 74, 1382] ed emana i decreti
aventi
valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi
previsti
dalla
Costituzione [75, 1382].
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello
Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica
i trattati internazionali, previa, quando
occorra,
l’autorizzazione delle Camere [80].
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la
legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere
[78].
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura
[1042].
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Art.
88.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola
di
esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei
mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano
in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura
(1).
Art.
89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è
valido
se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che
ne assumono la responsabilità.
(1)
Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre
1991,
n. 1 («Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione
»)
(Gazz. Uff. n. 262 dell’8
novembre 1991).
Gli
atti che hanno valore legislativo [76, 77] e
gli
altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art.
90.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile
degli
atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,
tranne
che per alto tradimento o per attentato
alla
Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in
seduta comune [552], a maggioranza assoluta
dei
suoi membri [134, 1357] (1).
Art.
91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere
le
sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi
al Parlamento in seduta comune [552].
(1)
V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme
integrative
della Costituzione concernenti la Corte costituzionale»)
(Gazz.
Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1
(«Modifiche
degli
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale
11
marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
per
i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.
Uff. n. 13
del
17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i
procedimenti
d’accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in
identico
testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei deputati
il
28 giugno 1989) (Gazz. Uff. 3
luglio 1989, n. 153).
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