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COSTITUZIONE ITALIANA

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ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

LA formazione delle leggi

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente

dalle due Camere.

Art. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo

[874], a ciascun membro delle Camere ed agli organi

ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale

[993, 1212].

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante

la proposta, da parte di almeno cinquantamila

elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera

è, secondo le norme del suo regolamento,

esaminato da una Commissione e poi dalla Camera

stessa, che l’approva articolo per articolo e

con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati

per i disegni di legge dei quali è dichiarata

l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme

l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono

deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte

in modo da rispecchiare la proporzione dei

gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al

momento della sua approvazione definitiva, il disegno

di legge è rimesso alla Camera, se il Governo

o un decimo dei componenti della Camera

o un quinto della Commissione richiedono che sia

discusso e votato dalla Camera stessa oppure che

sia sottoposto alla sua approvazione finale con

sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina

le forme di pubblicità dei lavori delle

Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione

diretta da parte della Camera è sempre

adottata per i disegni di legge in materia costituzionale

[138] ed elettorale e per quelli di delegazione

legislativa [76], di autorizzazione a ratificare

trattati internazionali [80], di approvazione

di bilanci e consuntivi [81].

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della

Repubblica entro un mese dalla approvazione

[74, 875, 1382].

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta

dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza

[722], la legge è promulgata nel termine da essa

stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione

ed entrano in vigore il quindicesimo

giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo

che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di

promulgare la legge, può con messaggio motivato

alle Camere [872] chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge,

questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare [876] per deliberare

l’abrogazione, totale o parziale, di una legge

o di un atto avente valore di legge [76, 77],

quando lo richiedono cinquecentomila elettori o

cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie

e di bilancio [81], di amnistia e di indulto

[79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

[80].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti

i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei

deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata

se ha partecipato alla votazione la maggioranza

degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza

dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione

del referendum.

Art. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può

essere delegato [724] al Governo se non con determinazione

di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere

[76], emanare decreti che abbiano valore di

legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di

urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,

provvedimenti provvisori con forza di legge,

deve il giorno stesso presentarli per la conversione

alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente

convocate e si riuniscono entro

cinque giorni [612, 622].

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non

sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla

loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia

regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla

base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra [879] e

conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. (1)

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge

deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti

di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e

nella votazione finale [752].

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce

il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono

applicarsi ai reati commessi successivamente alla

presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei

trattati internazionali [878] che sono di natura politica,

o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,

o importano variazioni del territorio od

oneri alle finanze o modificazioni di leggi [724,

752, V].

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992,

n. 1, («Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione

di amnistia e indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo

1992).

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e

il rendiconto consuntivo presentati dal Governo

[724, 752, 1002].

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere

concesso se non per legge e per periodi non

superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si

possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori

spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie

di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti

una Commissione formata in modo da rispecchiare

la proporzione dei vari gruppi. La Commissione

di inchiesta procede alle indagini e agli

esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni

dell’autorità giudiziaria.

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