Art. 70.
La funzione
legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo
[874], a ciascun
membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali
sia conferita da legge costituzionale
[993, 1212].
Il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da
parte di almeno cinquantamila
elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera
è, secondo le
norme del suo regolamento,
esaminato da una
Commissione e poi dalla Camera
stessa, che l’approva
articolo per articolo e
con votazione
finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati
per i disegni di
legge dei quali è dichiarata
l’urgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme
l’esame e l’approvazione
dei disegni di legge sono
deferiti a
Commissioni, anche permanenti, composte
in modo da
rispecchiare la proporzione dei
gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua
approvazione definitiva, il disegno
di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo
o un decimo dei
componenti della Camera
o un quinto della
Commissione richiedono che sia
discusso e votato
dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto
alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina
le forme di
pubblicità dei lavori delle
Commissioni.
La procedura
normale di esame e di approvazione
diretta da parte
della Camera è sempre
adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale
[138] ed
elettorale e per quelli di delegazione
legislativa [76],
di autorizzazione a ratificare
trattati
internazionali [80], di approvazione
di bilanci e
consuntivi [81].
Art. 73.
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della
Repubblica entro
un mese dalla approvazione
[74, 875, 1382].
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri
componenti, ne dichiarano l’urgenza
[722], la legge è
promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in
vigore il quindicesimo
giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente
della Repubblica, prima di
promulgare la
legge, può con messaggio motivato
alle Camere [872]
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere
approvano nuovamente la legge,
questa deve essere
promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum
popolare [876] per deliberare
l’abrogazione,
totale o parziale, di una legge
o di un atto
avente valore di legge [76, 77],
quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie
e di bilancio
[81], di amnistia e di indulto
[79], di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali
[80].
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti
i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta
soggetta a referendum è
approvata
se ha partecipato
alla votazione la maggioranza
degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti
validamente espressi.
La legge determina
le modalità di attuazione
del referendum.
Art. 76.
L’esercizio
della funzione legislativa non può
essere delegato
[724] al Governo se non con determinazione
di principi e
criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato
e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non
può, senza delegazione delle Camere
[76], emanare
decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi
straordinari di necessità e di
urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti
provvisori con forza di legge,
deve il giorno
stesso presentarli per la conversione
alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si
riuniscono entro
cinque giorni
[612, 622].
I decreti perdono
efficacia sin dall’inizio, se non
sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla
loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti
non convertiti.
Art. 78.
Le Camere
deliberano lo stato di guerra [879] e
conferiscono al
Governo i poteri necessari.
Art. 79. (1)
L’amnistia e l’indulto
sono concessi con legge
deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e
nella votazione
finale [752].
La legge che
concede l’amnistia o l’indulto stabilisce
il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia
e l’indulto non possono
applicarsi ai
reati commessi successivamente alla
presentazione del
disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei
trattati
internazionali [878] che sono di natura politica,
o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari,
o importano
variazioni del territorio od
oneri alle finanze
o modificazioni di leggi [724,
752, V].
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992,
n. 1, («Revisione
dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione
di amnistia e
indulto») (Gazz. Uff. n. 57 del
9 marzo
1992).
Art. 81.
Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e
il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo
[724, 752, 1002].
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non
per legge e per periodi non
superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si
possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge
che importi nuove o maggiori
spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera
può disporre inchieste su materie
di pubblico
interesse.
A tale scopo
nomina fra i propri componenti
una Commissione
formata in modo da rispecchiare
la proporzione dei
vari gruppi. La Commissione
di inchiesta
procede alle indagini e agli
esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità
giudiziaria.
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