Art. 55.
Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati
e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si
riunisce in seduta comune
[632, 642,3] dei
membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti
dalla Costituzione [83, 902, 91, 1044,
1351,7].
Art. 56. (1)
La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale
e diretto.
(1) Articolo
modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,
n. 2
(«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)
(Gazz.
Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1
(«Modifiche
agli articoli 56 e
57 della Costituzione concernenti il numero
dei deputati e
senatori in rappresentanza degli italiani all’estero»)
(Gazz.
Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).
Il numero dei
deputati è di seicentotrenta,
dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che
nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si
effettua dividendo il numero
degli abitanti
della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo
censimento generale della popolazione,
per
seicentodiciotto e distribuendo i seggi
in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei
quozienti interi e dei più alti
resti.
Art. 57. (1)
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali
eletti nella circoscrizione
Estero.
(1) Articolo
modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,
n. 2
(«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)
(Gazz.
Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3
(«Modificazioni
agli articoli 131
e 57 della Costituzione e istituzione della
Regione Molise»)
(Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio
1964) e 23 gennaio
2001, n. 1
(«Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti
il numero dei
deputati e senatori in rappresentanza degli italiani
all’estero») (Gazz.
Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).
Nessuna Regione
può avere un numero di senatori
inferiori a sette;
il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta uno.
L a r i p a r t i
z i o n e d e i s e g g i t r a l e R e g i o n i , f a t t o
s a l v o i l n u
m e r o d e i s e g g i a s s e g n a t i a l l a c i r c o -
s c r i z i o n e
E s t e r o , p r e v i a a p p l i c a z i o n e d e l l e d i -
s p o s i z i o n
i d e l p r e c e d e n t e c o m m a , s i e f f e t t u a i n
p r o p o r z i o
n e a l l a p o p o l a z i o n e d e l l e R e g i o n i ,
q u a l e r i s u
l t a d a l l ’ u l t i m o c e n s i m e n t o g e n e r a l e ,
s u l l a b a s e
d e i q u o z i e n t i i n t e r i e de i p i ù a l t i r e s t i
[ I V ] .
Art. 58.
I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo
anno di età.
Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno
compiuto il
quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi
è stato
Presidente della Repubblica.
Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque
cittadini che hanno illustrato
la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60. (1)
La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per
cinque anni [88].
La durata di
ciascuna Camera non può essere
prorogata se non
per legge e soltanto in caso di
guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo
entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle
elezioni [873].
Finché non siano
riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si
riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo
di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera
può essere convocata in via
straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o
del Presidente
della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti
[772].
Quando si riunisce
in via straordinaria una Camera,
è convocata di
diritto anche l’altra.
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2
(«Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).
Art. 63.
Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l’Ufficio
di presidenza.
Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune
[552], il
Presidente e l’Ufficio di presidenza
sono quelli della
Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a
maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e
il Parlamento a Camere riunite
[552] possono
deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni
di ciascuna Camera e del Parlamento
non sono valide se
non è presente la
maggioranza dei
loro componenti, e se non sono
adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione
prescriva una maggioranza speciale
[641, 732, 791,
833, 902, 1381,3].
I membri del
Governo, anche se non fanno
parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta
che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina
i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità
con l’ufficio di deputato o di senatore
[842, 1047, 1222,
1356].
Nessuno può
appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione
dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità
e di incompatibilità [65].
Art. 67.
Ogni membro del
Parlamento rappresenta la
Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato.
Art. 68. (1)
I membri del
Parlamento non possono essere
chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun
membro del Parlamento può
essere sottoposto
a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere
arrestato o altrimenti
privato della
libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto
nell’atto di
commettere un delitto per il quale è
previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza.
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 29 ottobre
1993, n. 3
(«Modifica dell’articolo 68 della Costituzione») (Gazz.
Uff.
n. 256 del 30
ottobre 1993).
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del
Parlamento ad intercettazioni,
in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni
e a sequestro di
corrispondenza.
Art. 69.
I membri del
Parlamento ricevono un’indennità
stabilita dalla
legge.
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