PIANETA GRATIS

COSTITUZIONE ITALIANA

Home - Canale Codici - Costituzione Italiana - 114-133

LA MAGISTRATURA

Le regioni, le province, i comuni

Art. 114. (2)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle

Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni

[131] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e

le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,

poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla

Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge

dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(1) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda

della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di

rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali

alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al

terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costiuzione contenga

disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le

questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso

parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di

modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha

svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti

parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza

assoluta dei suoi componenti» [Articolo 11 della legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda

della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Art. 115. (1)

[Abrogato.]

Art. 116. (2)

Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Sicilia,

il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle

d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni

particolari di autonomia, secondo i rispettivi

statuti speciali adottati con legge costituzionale

(3).

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)

(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(3) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in

legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato

con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; Legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; Legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»; Legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-

Alto Adige»; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale

della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Legge costituzionale 10 novembre

1971, n. 1 «Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 23 febbraio 1972,

n. 1 «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea

regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della

Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»;

D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle

leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige»; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni

alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente

la durata in carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali

della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e

del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita

dalle Province autonome di Trento e di

Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,

concernenti le materie di cui al terzo

comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal

secondo comma del medesimo articolo alle lettere

l), limitatamente all’organizzazione della giustizia

di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre

Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della

Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto

dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge

è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta

dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e

la Regione interessata.

Art. 117. (1)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70

e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento

comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

d’Aosta»; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni

concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

a) politica estera e rapporti internazionali

dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea;

diritto di asilo e condizione giuridica dei

cittadini di Stati non appartenenti all’Unione

europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello

Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario;

sistema tributario e contabile dello Stato;

perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa

dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione

della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento

civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo

e funzioni fondamentali di Comuni, Province e

Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e

profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico

dei dati dell’amministrazione statale, regionale

e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei

beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l’Unione

europea delle Regioni; commercio con l’estero;

tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva

l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con

esclusione della istruzione e della formazione

professionale; professioni; ricerca scientifica e

tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori

produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del

territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di

trasporto e di navigazione; ordinamento della

comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell’energia; previdenza complementare

e integrativa; armonizzazione dei bilanci

pubblici e coordinamento della finanza pubblica

e del sistema tributario; valorizzazione dei beni

culturali e ambientali e promozione e organizzazione

di attività culturali; casse di risparmio,

casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

enti di credito fondiario e agrario a

carattere regionale. Nelle materie di legislazione

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,

salvo che per la determinazione dei

princìpi fondamentali, riservata alla legislazione

dello Stato (1).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento

ad ogni materia non espressamente riservata

alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano

alle decisioni dirette alla formazione

degli atti normativi comunitari e provvedono

all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali

e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto

delle norme di procedura stabilite da legge

dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio

del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle

materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni

in ogni altra materia. I Comuni, le Province

e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare

in ordine alla disciplina dell’organizzazione e

dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

(1) «1. (Omissis).

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al

terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione

contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le

questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso

parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di

modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha

svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti

parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza

assoluta dei suoi componenti». [Articolo 11 della legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda

della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che

impedisce la piena parità degli uomini e delle

donne nella vita sociale, culturale ed economica e

promuovono la parità di accesso tra donne e uomini

alle cariche elettive [3].

La legge regionale ratifica le intese della Regione

con altre Regioni per il migliore esercizio

delle proprie funzioni, anche con individuazione

di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione

può concludere accordi con Stati e intese con enti

territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le

forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118. (1)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai

Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,

siano conferite a Province, Città metropolitane,

Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane

sono titolari di funzioni amministrative proprie e

di quelle conferite con legge statale o regionale,

secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento

fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle

lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento

nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e

Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,

singoli e associati, per lo svolgimento di

attività di interesse generale, sulla base del principio

di sussidiarietà.

Art. 119. (1)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e

le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata

e di spesa.

I Co m u n i , l e P r o v i n c e , l e C i t t à m e t r o p o l i -

t a n e e le Re g i o n i h a n n o r i s o r s e a u t o n o m e .

S t a b i l i s c o n o e ap p l i c a n o t r i b u t i e d e n t r a t e

p r o p r i , i n a r m o n i a c o n l a C o s t i t u z i o n e [ 5 32] e

s e c o n d o i pr i n c ì p i d i c o o r d i n a m e n t o d e l l a f i -

n a n z a p u b b l i c a e de l s i s t e m a t r i b u t a r i o . D i -

s p o n g o n o d i c o m p a r t e c i p a z i o n i a l g e t t i t o d i

t r i b u t i e r a r i a l i r i f e r i b i l e a l l o r o t e r r i t o r i o .

L a l e g g e d e l l o S t a t o i s t i t u i s c e u n f o n d o p e -

r e q u a t i v o , s e n z a v i n c o l i d i d e s t i n a z i o n e , p e r i

t e r r i t o r i c o n m i n o r e c a p a c i t à f i s c a l e p e r a b i -

t a n t e .

L e r i s o r s e d e r i v a n t i d a l l e f o n t i d i c u i a i

c o m m i p r e c e d e n t i c o n s e n t o n o a i C o m u n i , a l l e

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

P r o v i n c e , a l l e C i t t à m e t r o p o l i t a n e e al l e R e g i o n i

d i f i n a n z i a r e i n t e g r a l m e n t e l e f u n z i o n i p u b -

b l i c h e l o r o a t t r i b u i t e .

P e r p r o m u o v e r e l o s v i l u p p o e c o n o m i c o , l a

c o e s i o n e e la so l i d a r i e t à s o c i a l e , p e r r i m u o v e r e

g l i s q u i l i b r i e c o n o m i c i e so c i a l i , p e r f a v o r i r e

l ’ e f f e t t i v o e s e r c i z i o d e i d i r i t t i d e l l a p e r s o n a , o

p e r p r o v v e d e r e a sc o p i d i v e r s i d a l n o r m a l e e s e r -

c i z i o d e l l e l o r o f u n z i o n i , l o S t a t o d e s t i n a r i s o r s e

a g g i u n t i v e e d e f f e t t u a i n t e r v e n t i s p e c i a l i i n f a -

v o r e d i d e t e r m i n a t i C o m u n i , P r o v i n c e , C i t t à m e -

t r o p o l i t a n e e Re g i o n i .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e

le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito

secondo i princìpi generali determinati dalla

legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento

solo per finanziare spese di investimento.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti

dagli stessi contratti.

Art. 120. (1)

La Regione non può istituire dazi di importazione

o esportazione o transito tra le Regioni,

né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi

modo la libera circolazione delle persone

e delle cose tra le Regioni [161 ], né limitare

l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte

del territorio nazionale.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,

delle Città metropolitane, delle Province e

dei Comuni nel caso di mancato rispetto di

norme e trattati internazionali o della normativa

comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità

e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo

richiedono la tutela dell’unità giuridica o

dell’unità economica e in particolare la tutela dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali

dei governi locali. La legge definisce le procedure

atte a garantire che i poteri sostitutivi

siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà

e del principio di leale collaborazione.

Art. 121. (1)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,

la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative

attribuite alla Regione [1171,3,4] e le altre funzioni

conferitegli dalla Costituzione [751, 832,

1225, 1232, 1262, 132, 1382] e dalle leggi. Può fare

proposte di legge alle Camere [711].

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle

Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;

dirige la politica della Giunta e ne è re-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre

1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente

della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.

Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

sponsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti

regionali; dirige le funzioni amministrative

delegate dallo Stato alla Regione [1181], conformandosi

alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122. (1)

I l s i s t e m a d ’ e l e z i o n e e i ca s i d i i n e l e g g i b i l i t à e

d i i n c o m p a t i b i l i t à [ 8 42, 10 47, 13 56] de l P r e s i -

d e n t e e de g l i a l t r i c o m p o n e n t i d e l l a G i u n t a r e -

g i o n a l e n o n c h é d e i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i s o n o d i -

s c i p l i n a t i c o n l e g g e d e l l a R e g i o n e n e i l i m i t i d e i

p r i n c ì p i f o n d a m e n t a l i s t a b i l i t i c o n l e g g e d e l l a

R e p u b b l i c a , c h e s t a b i l i s c e a n c h e l a d u r a t a d e g l i

o r g a n i e l e t t i v i .

Nessuno può appartenere contemporaneamente

a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una

delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio

o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento

europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un

Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati

a rispondere delle opinioni espresse e dei

voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre

1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente

della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.

Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

I l P r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a r e g i o n a l e , s a l v o c h e

l o s t a t u t o r e g i o n a l e d i s p o n g a d i v e r s a m e n t e , è

e l e t t o a su f f r a g i o u n i v e r s a l e e di r e t t o . I l P r e s i -

d e n t e e l e t t o n o m i n a e re v o c a i co m p o n e n t i d e l l a

G i u n t a .

Art. 123. (1)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia

con la Costituzione, ne determina la forma

di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione

e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio

del diritto di iniziativa e del referendum su

leggi e provvedimenti amministrativi della Regione

e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti

regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio

regionale con legge approvata a maggioranza

assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni

successive adottate ad intervallo non minore

di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione

del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere

la questione di legittimità costituzionale sugli

statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale

entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre

1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente

della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.

Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche

al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248

del 24 ottobre 2001).

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare

qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne

faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori

della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio

regionale. Lo statuto sottoposto a referendum

non è promulgato se non è approvato

dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio

delle autonomie locali, quale organo di consultazione

fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124. (1)

[Abrogato.]

Art. 125. (2)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia

amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento

stabilito da legge della Repubblica. Possono

istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo

della Regione.

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)

(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Art. 126. (1)

Con decreto motivato del Presidente della

Repubblica sono disposti lo scioglimento del

Consiglio regionale e la rimozione del Presidente

della Giunta che abbiano compiuto atti contrari

alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo

scioglimento e la rimozione possono altresì essere

disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il

decreto è adottato sentita una Commissione di

deputati e senatori costituita, per le questioni

regionali, nei modi stabiliti con legge della

Repubblica (2).

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia

nei confronti del Presidente della Giunta

mediante mozione motivata, sottoscritta da

almeno un quinto dei suoi componenti e approvata

per appello nominale a maggioranza assoluta

dei componenti. La mozione non può essere

messa in discussione prima di tre giorni dalla

presentazione.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre

1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente

della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.

Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

(2) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda

della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di

rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali

alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. (Omissis)» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)

(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]

L’approvazione della mozione di sfiducia nei

confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio

universale e diretto, nonché la rimozione,

l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni

volontarie dello stesso comportano le dimissioni

della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle

dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti

il Consiglio.

Art. 127. (1)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale

ecceda la competenza della Regione, può

promuovere la questione di legittimità costituzionale

dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136]

entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un

atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra

Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere

la questione di legittimità costituzionale

dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro

sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o

dell’atto avente valore di legge.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Art. 128. (1)

[Abrogato.]

Art. 129. (2)

[Abrogato.]

Art. 130. (3)

[Abrogato.]

Art. 131. (4)

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta [573, 832, 116];

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)

(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)

(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(3) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)

(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

(4) Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre

1963, n. 3 («Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e

istituzione della Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio

1964).

Lombardia;

Trentino-Alto Adige [116];

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia [116, X];

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi [IV];

Molise [573, IV];

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia [116];

Sardegna [116].

Art. 132. (1)

S i p u ò c o n l e g g e c o s t i t u z i o n a l e , s e n t i t i i Co n -

s i g l i r e g i o n a l i , d i s p o r r e l a f u s i o n e d i R e g i o n i

e s i s t e n t i o la cr e a z i o n e d i n u o v e R e g i o n i c o n u n

m i n i m o d i u n m i l i o n e d ’ a b i t a n t i , q u a n d o n e f a c -

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

c i a n o r i c h i e s t a t a n t i C o n s i g l i c o m u n a l i c h e r a p -

p r e s e n t i n o a l m e n o u n t e r z o d e l l e p o p o l a z i o n i

i n t e r e s s a t e , e la pr o p o s t a s i a a p p r o v a t a c o n r e f e -

r e n d u m d a l l a m a g g i o r a n z a d e l l e p o p o l a z i o n i

s t e s s e [ X I ] .

Si può, con l’approvazione della maggioranza

delle popolazioni della Provincia o delle Province

interessate e del Comune o dei Comuni interessati

espressa mediante referendum e con legge della

Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire

che Provincie e Comuni, che ne facciano

richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati

ad un’altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e

la istituzione di nuove Provincie nell’àmbito d’una

Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,

su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa

Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate,

può con sue leggi istituire nel proprio territorio

nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e

denominazioni.

 TORNA INDIETRO

 

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.