Art. 114. (2)
La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni
[131] e dallo
Stato.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e
le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica. La legge
dello Stato
disciplina il suo ordinamento.
(1) «1. Sino alla
revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un
progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell’articolo
117 e all’articolo 119 della Costiuzione contenga
disposizioni sulle
quali la Commissione parlamentare per le
questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o
parere favorevole condizionato all’introduzione di
modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l’esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto
di legge l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti» [Articolo 11
della legge costituzionale
18
ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda
della
Costituzione») (Gazz. Uff. n.
248 del 24 ottobre 2001)].
(2) Articolo
modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
Art. 115. (1)
[Abrogato.]
Art. 116. (2)
Il Friuli Venezia
Giulia [X], la Sardegna, la Sicilia,
il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle
d’Aosta/Vallée
d’Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di
autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali
adottati con legge costituzionale
(3).
(1) Articolo
abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo
modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(3) Legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in
legge
costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato
con D.Lgs. 15
maggio 1946, n. 455»; Legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3
«Statuto speciale per la Sardegna»; Legge costituzionale 26
febbraio 1948, n.
4 «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»; Legge costituzionale
26 febbraio 1948,
n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige»;
Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale
della Regione
Friuli-Venezia Giulia»; Legge costituzionale 10 novembre
1971, n. 1
«Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale
per il
Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 23 febbraio 1972,
n. 1 «Modifica al
termine stabilito per la durata in carica dell’Assemblea
regionale
siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della
Valle d’Aosta,
del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»;
D.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle
leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»; Legge
costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni
alla legge
costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente
la durata in
carica dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali
della Sardegna,
della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e
del Friuli-Venezia
Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province
autonome di Trento e di
Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia,
concernenti le
materie di cui al terzo
comma dell’articolo
117 e le materie indicate dal
secondo comma del
medesimo articolo alle lettere
l),
limitatamente all’organizzazione della giustizia
di pace, n)
e s), possono essere
attribuite ad altre
Regioni, con legge
dello Stato, su iniziativa della
Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto
dei princìpi di
cui all’articolo 119. La legge
è approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta
dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e
la Regione
interessata.
Art. 117. (1)
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato [70
e segg.] e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
d’Aosta»; Legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni
concernenti l’elezione
diretta dei presidenti delle regioni a statuto
speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano».
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
a)
politica estera e rapporti internazionali
dello Stato;
rapporti dello Stato con l’Unione europea;
diritto di asilo e
condizione giuridica dei
cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione
europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della
concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario
e contabile dello Stato;
perequazione delle
risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia
amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale;
giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull’istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo
e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e
Città
metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi
internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento
informativo statistico e informatico
dei dati dell’amministrazione
statale, regionale
e locale; opere
dell’ingegno;
s)
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle
relative a:
rapporti internazionali e con l’Unione
europea delle
Regioni; commercio con l’estero;
tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia
delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della
istruzione e della formazione
professionale;
professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e
sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo;
protezione civile; governo del
territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di
navigazione; ordinamento della
comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia;
previdenza complementare
e integrativa;
armonizzazione dei bilanci
pubblici e
coordinamento della finanza pubblica
e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni
culturali e
ambientali e promozione e organizzazione
di attività
culturali; casse di risparmio,
casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito
fondiario e agrario a
carattere
regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la
determinazione dei
princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato (1).
Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia
non espressamente riservata
alla legislazione
dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni
dirette alla formazione
degli atti
normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto
delle norme di
procedura stabilite da legge
dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio
del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni
in ogni altra
materia. I Comuni, le Province
e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
(1) «1. (Omissis).
2. Quando un
progetto di legge riguardante le materie di cui al
terzo comma dell’articolo
117 e all’articolo 119 della Costituzione
contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o
parere favorevole condizionato all’introduzione di
modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l’esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto
di legge l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti». [Articolo 11
della legge costituzionale
18
ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda
della
Costituzione») (Gazz. Uff. n.
248 del 24 ottobre 2001)]
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena
parità degli uomini e delle
donne nella vita
sociale, culturale ed economica e
promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche
elettive [3].
La legge regionale
ratifica le intese della Regione
con altre Regioni
per il migliore esercizio
delle proprie
funzioni, anche con individuazione
di organi comuni.
Nelle materie di
sua competenza la Regione
può concludere
accordi con Stati e intese con enti
territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati
da leggi dello Stato.
Art. 118. (1)
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che,
per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a
Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato,
sulla base dei princìpi di
sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le
Province e le Città metropolitane
sono titolari di
funzioni amministrative proprie e
di quelle
conferite con legge statale o regionale,
secondo le
rispettive competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento
fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle
lettere b)
e h) del secondo comma
dell’articolo
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e
associati, per lo svolgimento di
attività di
interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà.
Art. 119. (1)
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e
le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata
e di spesa.
I Co m u n i , l e
P r o v i n c e , l e C i t t à m e t r o p o l i -
t a n e e le Re g
i o n i h a n n o r i s o r s e a u t o n o m e .
S t a b i l i s c
o n o e ap p l i c a n o t r i b u t i e d e n t r a t e
p r o p r i , i n
a r m o n i a c o n l a C o s t i t u z i o n e [ 5 32] e
s e c o n d o i pr
i n c ì p i d i c o o r d i n a m e n t o d e l l a f i -
n a n z a p u b b
l i c a e de l s i s t e m a t r i b u t a r i o . D i -
s p o n g o n o d
i c o m p a r t e c i p a z i o n i a l g e t t i t o d i
t r i b u t i e r
a r i a l i r i f e r i b i l e a l l o r o t e r r i t o r i o .
L a l e g g e d e
l l o S t a t o i s t i t u i s c e u n f o n d o p e -
r e q u a t i v o
, s e n z a v i n c o l i d i d e s t i n a z i o n e , p e r i
t e r r i t o r i
c o n m i n o r e c a p a c i t à f i s c a l e p e r a b i -
t a n t e .
L e r i s o r s e
d e r i v a n t i d a l l e f o n t i d i c u i a i
c o m m i p r e c
e d e n t i c o n s e n t o n o a i C o m u n i , a l l e
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
P r o v i n c e ,
a l l e C i t t à m e t r o p o l i t a n e e al l e R e g i o n i
d i f i n a n z i
a r e i n t e g r a l m e n t e l e f u n z i o n i p u b -
b l i c h e l o r
o a t t r i b u i t e .
P e r p r o m u o
v e r e l o s v i l u p p o e c o n o m i c o , l a
c o e s i o n e e
la so l i d a r i e t à s o c i a l e , p e r r i m u o v e r e
g l i s q u i l i
b r i e c o n o m i c i e so c i a l i , p e r f a v o r i r e
l ’ e f f e t t
i v o e s e r c i z i o d e i d i r i t t i d e l l a p e r s o n a , o
p e r p r o v v e
d e r e a sc o p i d i v e r s i d a l n o r m a l e e s e r -
c i z i o d e l l
e l o r o f u n z i o n i , l o S t a t o d e s t i n a r i s o r s e
a g g i u n t i v
e e d e f f e t t u a i n t e r v e n t i s p e c i a l i i n f a -
v o r e d i d e t
e r m i n a t i C o m u n i , P r o v i n c e , C i t t à m e -
t r o p o l i t a
n e e Re g i o n i .
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e
le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito
secondo i
princìpi generali determinati dalla
legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento
solo per
finanziare spese di investimento.
È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti
dagli stessi
contratti.
Art. 120. (1)
La Regione non
può istituire dazi di importazione
o esportazione o
transito tra le Regioni,
né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera
circolazione delle persone
e delle cose tra
le Regioni [161 ], né limitare
l’esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio
nazionale.
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città
metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di
norme e trattati
internazionali o della normativa
comunitaria oppure
di pericolo grave per l’incolumità
e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo
richiedono la
tutela dell’unità giuridica o
dell’unità
economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali
dei governi
locali. La legge definisce le procedure
atte a garantire
che i poteri sostitutivi
siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di
leale collaborazione.
Art. 121. (1)
Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla
Regione [1171,3,4] e le altre funzioni
conferitegli dalla
Costituzione [751, 832,
1225, 1232, 1262,
132, 1382] e dalle leggi. Può fare
proposte di legge
alle Camere [711].
La Giunta
regionale è l’organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica
della Giunta e ne è re-
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1
(«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff.
n. 299 del 22 dicembre 1999).
sponsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige
le funzioni amministrative
delegate dallo
Stato alla Regione [1181], conformandosi
alle istruzioni
del Governo della Repubblica.
Art. 122. (1)
I l s i s t e m a
d ’ e l e z i o n e e i ca s i d i i n e l e g g i b i l i t à e
d i i n c o m p a
t i b i l i t à [ 8 42, 10 47, 13 56] de l P r e s i -
d e n t e e de g l
i a l t r i c o m p o n e n t i d e l l a G i u n t a r e -
g i o n a l e n o
n c h é d e i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i s o n o d i -
s c i p l i n a t
i c o n l e g g e d e l l a R e g i o n e n e i l i m i t i d e i
p r i n c ì p i f
o n d a m e n t a l i s t a b i l i t i c o n l e g g e d e l l a
R e p u b b l i c
a , c h e s t a b i l i s c e a n c h e l a d u r a t a d e g l i
o r g a n i e l e
t t i v i .
Nessuno può
appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o a
una Giunta regionale e ad una
delle Camere del
Parlamento, ad un altro Consiglio
o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un
ufficio di presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle
opinioni espresse e dei
voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni.
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1
(«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff.
n. 299 del 22 dicembre 1999).
I l P r e s i d e
n t e d e l l a G i u n t a r e g i o n a l e , s a l v o c h e
l o s t a t u t o
r e g i o n a l e d i s p o n g a d i v e r s a m e n t e , è
e l e t t o a su f
f r a g i o u n i v e r s a l e e di r e t t o . I l P r e s i -
d e n t e e l e t
t o n o m i n a e re v o c a i co m p o n e n t i d e l l a
G i u n t a .
Art. 123. (1)
Ciascuna Regione
ha uno statuto che, in armonia
con la
Costituzione, ne determina la forma
di governo e i
princìpi fondamentali di organizzazione
e funzionamento.
Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di
iniziativa e del referendum su
leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio
regionale con
legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni
successive
adottate ad intervallo non minore
di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l’apposizione
del visto da parte
del Commissario del Governo.
Il Governo della
Repubblica può promuovere
la questione di
legittimità costituzionale sugli
statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
(1) Articolo
modificato con le leggi costituzionali 22 novembre
1999, n. 1
(«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff.
n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche
al titolo V della
parte seconda della Costituzione») (Gazz.
Uff. n. 248
del 24 ottobre
2001).
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un
quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum
non è promulgato
se non è approvato
dalla maggioranza
dei voti validi.
In ogni Regione,
lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie
locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e
gli enti locali.
Art. 124. (1)
[Abrogato.]
Art. 125. (2)
Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia
amministrativa di
primo grado, secondo l’ordinamento
stabilito da legge
della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo
della Regione.
(1) Articolo
abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo
modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
Art. 126. (1)
Con decreto
motivato del Presidente della
Repubblica sono
disposti lo scioglimento del
Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che
abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione
o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la
rimozione possono altresì essere
disposti per
ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è
adottato sentita una Commissione di
deputati e
senatori costituita, per le questioni
regionali, nei
modi stabiliti con legge della
Repubblica (2).
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia
nei confronti del
Presidente della Giunta
mediante mozione
motivata, sottoscritta da
almeno un quinto
dei suoi componenti e approvata
per appello
nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La
mozione non può essere
messa in
discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1
(«Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff.
n. 299 del 22 dicembre 1999).
(2) «1. Sino alla
revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. (Omissis)»
[Articolo 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001,
n.
3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei
confronti del
Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e
diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello
stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle
dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
Art. 127. (1)
Il Governo, quando
ritenga che una legge regionale
ecceda la
competenza della Regione, può
promuovere la
questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte
costituzionale [134, 136]
entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando
ritenga che una legge o un
atto avente valore
di legge dello Stato o di un’altra
Regione leda la
sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di
legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte
costituzionale [134, 136] entro
sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge o
dell’atto avente
valore di legge.
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
Art. 128. (1)
[Abrogato.]
Art. 129. (2)
[Abrogato.]
Art. 130. (3)
[Abrogato.]
Art. 131. (4)
Sono costituite le
seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta
[573, 832, 116];
(1) Articolo
abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo
abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(3) Articolo
abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(4) Articolo
modificato con la legge costituzionale 27 dicembre
1963, n. 3
(«Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e
istituzione della
Regione Molise») (Gazz. Uff. n.
3 del 4 gennaio
1964).
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige [116];
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia [116, X];
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi [IV];
Molise [573, IV];
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia [116];
Sardegna [116].
Art. 132. (1)
S i p u ò c o n l
e g g e c o s t i t u z i o n a l e , s e n t i t i i Co n -
s i g l i r e g i
o n a l i , d i s p o r r e l a f u s i o n e d i R e g i o n i
e s i s t e n t i
o la cr e a z i o n e d i n u o v e R e g i o n i c o n u n
m i n i m o d i u
n m i l i o n e d ’ a b i t a n t i , q u a n d o n e f a c -
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3
(«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
») (Gazz.
Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
c i a n o r i c h
i e s t a t a n t i C o n s i g l i c o m u n a l i c h e r a p -
p r e s e n t i n
o a l m e n o u n t e r z o d e l l e p o p o l a z i o n i
i n t e r e s s a
t e , e la pr o p o s t a s i a a p p r o v a t a c o n r
e f e -
r
e n d u m d a l l a m a g g i o r a n z a d e l l
e p o p o l a z i o n i
s t e s s e [ X I
] .
Si può, con l’approvazione
della maggioranza
delle popolazioni
della Provincia o delle Province
interessate e del
Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum
e con legge della
Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire
che Provincie e
Comuni, che ne facciano
richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati
ad un’altra.
Art. 133.
Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e
la istituzione di
nuove Provincie nell’àmbito d’una
Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziativa dei
Comuni, sentita la stessa
Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate,
può con sue leggi
istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
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