Art. 111. (1)
La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo
regolato dalla
legge.
Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra
le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
N e l p r o c e s
s o p e n a l e , l a l e g g e a s s i c u r a c h e l a
p e r s o n a a c
c u s a t a d i u n r e a t o s i a , n e l p i ù b r e v e
t e m p o p o s s
i b i l e , i n f o r m a t a r i s e r v a t a m e n t e
d e l l a n a t u
r a e de i m o t i v i d e l l ’ a c c u s a e l e v a t a a
s u o c a r i c o
; d i s p o n g a d e l t e m p o e de l l e c o n d i -
z i o n i n e c e
s s a r i p e r p r e p a r a r e l a s u a d i f e s a ;
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2
(«Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo
111 della
Costituzione») (Gazz. Uff. n.
300 del 23 dicembre 1999). V.
anche la legge 25
febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni
urgenti per l’attuazione
dell’articolo 2 della legge costituzionale
23 novembre 1999,
n. 2, in materia di giusto processo») (Gazz.
Uff. n.
50 del 1o marzo
2000).
a b b i a l a f a
c o l t à , d a v a n t i a l g i u d i c e , d i i n t e r r o -
g a r e o di fa r
i n t e r r o g a r e l e p e r s o n e c h e r e n -
d o n o d i c h i
a r a z i o n i a su o c a r i c o , d i o t t e n e r e l a
c o n v o c a z i
o n e e l’ i n t e r r o g a t o r i o d i p e r s o n e a
s u a d i f e s a
n e l l e s t e s s e c o n d i z i o n i d e l l ’ a c c u s a e
l ’ a c q u i s
i z i o n e d i o g n i a l t r o m e z z o d i p r o v a a
s u o f a v o r e
; s i a a s s i s t i t a d a u n i n t e r p r e t e s e
n o n c o m p r e
n d e o no n p a r l a l a l i n g u a i m p i e -
g a t a n e l p r
o c e s s o .
Il processo penale
è regolato dal principio del
contraddittorio
nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato
non può essere provata
sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è
sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo
difensore.
La legge regola i
casi in cui la formazione della
prova non ha luogo
in contraddittorio per consenso
dell’imputato o
per accertata impossibilità
di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati [132,
142, 152, 213].
Contro le sentenze
e contro i provvedimenti
sulla libertà
personale [13], pronunciati dagli organi
giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di
legge [1373]. Si
può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze
dei tribunali militari in
tempo di guerra
[1033, VI2].
Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione
[1031,2].
Art. 112.
Il pubblico
ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti
della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione
ordinaria o amministrativa [241,
1031,2, 1251].
Tale tutela
giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione
o per determinate
categorie di atti.
La legge determina
quali organi di giurisdizione
possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli
effetti previsti dalla
legge stessa.
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