PIANETA GRATIS

COSTITUZIONE ITALIANA

Home - Canale Codici - Costituzione Italiana - 111-113

LA MAGISTRATURA

Norme sulla giurisdizione

Art. 111. (1)

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo

regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra

le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice

terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole

durata.

N e l p r o c e s s o p e n a l e , l a l e g g e a s s i c u r a c h e l a

p e r s o n a a c c u s a t a d i u n r e a t o s i a , n e l p i ù b r e v e

t e m p o p o s s i b i l e , i n f o r m a t a r i s e r v a t a m e n t e

d e l l a n a t u r a e de i m o t i v i d e l l ’ a c c u s a e l e v a t a a

s u o c a r i c o ; d i s p o n g a d e l t e m p o e de l l e c o n d i -

z i o n i n e c e s s a r i p e r p r e p a r a r e l a s u a d i f e s a ;

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2 («Inserimento dei princìpi del giusto processo nell’articolo

111 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V.

anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni

urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale

23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo») (Gazz. Uff. n.

50 del 1o marzo 2000).

a b b i a l a f a c o l t à , d a v a n t i a l g i u d i c e , d i i n t e r r o -

g a r e o di fa r i n t e r r o g a r e l e p e r s o n e c h e r e n -

d o n o d i c h i a r a z i o n i a su o c a r i c o , d i o t t e n e r e l a

c o n v o c a z i o n e e l’ i n t e r r o g a t o r i o d i p e r s o n e a

s u a d i f e s a n e l l e s t e s s e c o n d i z i o n i d e l l ’ a c c u s a e

l ’ a c q u i s i z i o n e d i o g n i a l t r o m e z z o d i p r o v a a

s u o f a v o r e ; s i a a s s i s t i t a d a u n i n t e r p r e t e s e

n o n c o m p r e n d e o no n p a r l a l a l i n g u a i m p i e -

g a t a n e l p r o c e s s o .

Il processo penale è regolato dal principio del

contraddittorio nella formazione della prova. La

colpevolezza dell’imputato non può essere provata

sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera

scelta, si è sempre volontariamente sottratto

all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo

difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della

prova non ha luogo in contraddittorio per consenso

dell’imputato o per accertata impossibilità

di natura oggettiva o per effetto di provata condotta

illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere

motivati [132, 142, 152, 213].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti

sulla libertà personale [13], pronunciati dagli organi

giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre

ammesso ricorso in Cassazione per violazione di

legge [1373]. Si può derogare a tale norma soltanto

per le sentenze dei tribunali militari in

tempo di guerra [1033, VI2].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della

Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso

per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

[1031,2].

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare

l’azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è

sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti

e degli interessi legittimi dinanzi agli organi

di giurisdizione ordinaria o amministrativa [241,

1031,2, 1251].

Tale tutela giurisdizionale non può essere

esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione

o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione

possono annullare gli atti della pubblica amministrazione

nei casi e con gli effetti previsti dalla

legge stessa.

 TORNA INDIETRO

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.