Art. 101.
La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti
e regolati dalle norme
sull’ordinamento
giudiziario [108].
Non possono essere
istituiti giudici straordinari
o giudici speciali
[251]. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate
materie, anche con la
partecipazione di
cittadini idonei estranei alla
magistratura [VI].
La legge regola i
casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo
all’amministrazione della
giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di
Stato [1001] e gli altri organi di
giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione
degli interessi
legittimi e, in particolari materie
indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi
[241, 1118, 113,
1251].
La Corte dei conti
[1002] ha giurisdizione nelle
materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge
[1133].
I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da
appartenenti alle Forze armate
[1117, VI2].
Art. 104.
La magistratura
costituisce un ordine autonomo
e indipendente da
ogni altro potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura [105,
1063, 1071] è
presieduto dal Presidente della Repubblica
[8710].
Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il
procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in
seduta comune
[552] tra professori ordinari di
università in
materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio
elegge un vice-presidente fra i
componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi
del Consiglio durano in carica
quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
Non possono,
finché sono in carica, essere
iscritti negli
albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un
Consiglio regionale.
Art. 105.
S p e t t a n o a
l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i -
s t r a t u r a ,
s e c o n d o l e n o r m e d e l l ’ o r d i n a m e n t o
g i u d i z i a r
i o , l e a s s u n z i o n i , l e a s s e g n a z i o n i e d i
t r a s f e r i m
e n t i , l e p r o m o z i o n i e i pr o v v e d i m e n t i
d i s c i p l i n
a r i n e i r i g u a r d i d e i m a g i s t r a t i [ 1 0 6 ,
1 0 7 ] .
Art. 106.
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull’ordinamento
giudiziario [108] può
ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione
del Consiglio superiore della
magistratura
possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di
università in materie giuridiche
e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e
siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107.
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere
dispensati o
sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio
superiore della magistratura,
adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione
disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per
diversità di
funzioni.
Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento
giudiziario e su ogni
magistratura sono
stabilite con legge [VII1].
La legge assicura
l’indipendenza dei giudici
delle
giurisdizioni speciali [1003], del pubblico ministero
presso di esse, e
degli estranei che partecipano
all’amministrazione
della giustizia [1022,3].
Art. 109.
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente
della polizia
giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le
competenze del Consiglio superiore
della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia
[1072] l’organizzazione
e il funzionamento
dei servizi
relativi alla giustizia.
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