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COSTITUZIONE ITALIANA

Home - Canale Codici - Costituzione Italiana - 101-110

LA MAGISTRATURA

Ordinamento giurisdizionale

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati

ordinari istituiti e regolati dalle norme

sull’ordinamento giudiziario [108].

Non possono essere istituiti giudici straordinari

o giudici speciali [251]. Possono soltanto istituirsi

presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate

per determinate materie, anche con la

partecipazione di cittadini idonei estranei alla

magistratura [VI].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione

diretta del popolo all’amministrazione della

giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato [1001] e gli altri organi di

giustizia amministrativa hanno giurisdizione per

la tutela nei confronti della pubblica amministrazione

degli interessi legittimi e, in particolari materie

indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi

[241, 1118, 113, 1251].

La Corte dei conti [1002] ha giurisdizione nelle

materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate

dalla legge [1133].

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la

giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di

pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari

commessi da appartenenti alle Forze armate

[1117, VI2].

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo

e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura [105,

1063, 1071] è presieduto dal Presidente della Repubblica

[8710].

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il

procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da

tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle

varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in

seduta comune [552] tra professori ordinari di

università in materie giuridiche ed avvocati dopo

quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i

componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica

quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere

iscritti negli albi professionali, né far parte del

Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

S p e t t a n o a l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i -

s t r a t u r a , s e c o n d o l e n o r m e d e l l ’ o r d i n a m e n t o

g i u d i z i a r i o , l e a s s u n z i o n i , l e a s s e g n a z i o n i e d i

t r a s f e r i m e n t i , l e p r o m o z i o n i e i pr o v v e d i m e n t i

d i s c i p l i n a r i n e i r i g u a r d i d e i m a g i s t r a t i [ 1 0 6 ,

1 0 7 ] .

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per

concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può

ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati

onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici

singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della

magistratura possono essere chiamati all’ufficio di

consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori

ordinari di università in materie giuridiche

e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e

siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni

superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere

dispensati o sospesi dal servizio né destinati

ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione

del Consiglio superiore della magistratura,

adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa

stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro

consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere

l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per

diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite

nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento

giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni

magistratura sono stabilite con legge [VII1].

La legge assicura l’indipendenza dei giudici

delle giurisdizioni speciali [1003], del pubblico ministero

presso di esse, e degli estranei che partecipano

all’amministrazione della giustizia [1022,3].

Art. 109.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente

della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore

della magistratura, spettano al Ministro della giustizia

[1072] l’organizzazione e il funzionamento

dei servizi relativi alla giustizia.

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