Art. 99.
Il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro
è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che
tenga conto della loro importanza
numerica e
qualitativa.
È organo di
consulenza delle Camere e del Governo
per le materie e
secondo le funzioni che gli
sono attribuite
dalla legge.
Ha l’iniziativa
legislativa [711] e può contribuire
alla elaborazione
della legislazione economica e
sociale secondo i
principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di
Stato [1031] è organo di consulenza
giuridico-amministrativa
e di tutela della
giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti
[1032] esercita il controllo
preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello
successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite
dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via
ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del
riscontro eseguito [811].
La legge assicura
l’indipendenza dei due Istituti
e dei loro
componenti di fronte al Governo
[1082].
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