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COSTITUZIONE ITALIANA

Home - Canale Codici - Costituzione Italiana - 99-100

IL GOVERNO

GLI ORGANI AUSILIARI

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di

esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,

in misura che tenga conto della loro importanza

numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo

per le materie e secondo le funzioni che gli

sono attribuite dalla legge.

Ha l’iniziativa legislativa [711] e può contribuire

alla elaborazione della legislazione economica e

sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti

dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato [1031] è organo di consulenza

giuridico-amministrativa e di tutela della

giustizia nell’amministrazione.

La Corte dei conti [1032] esercita il controllo

preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e

anche quello successivo sulla gestione del bilancio

dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite

dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul

risultato del riscontro eseguito [811].

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti

e dei loro componenti di fronte al Governo

[1082].

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