Art. 97.
I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni
di legge [953], in
modo che siano assicurati
il buon andamento
e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate
le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei
funzionari [28].
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge [511].
Art. 98.
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione.
Se sono membri del
Parlamento, non possono
conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con
legge stabilire limitazioni al diritto
d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati,
i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari
(1) V. la legge
costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata.
ed agenti di
polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero
[49].
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