Art. 92.
Il Governo della
Repubblica è composto del
Presidente del
Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il
Consiglio dei Ministri.
Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei
Ministri e, su proposta di
questo, i
Ministri.
Art. 93.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri e i Ministri,
prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve
avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia
mediante mozione
motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni
dalla sua formazione il Governo
si presenta alle
Camere per ottenerne la
fiducia.
Il voto contrario
di una o d’entrambe le Camere
su una proposta
del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
La mozione di
sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo
dei componenti della Camera
e non può essere
messa in discussione prima di
tre giorni dalla
sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri dirige la
politica generale
del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità
di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e
coordinando la attività
dei Ministri.
I Ministri sono
responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio
dei Ministri, e individualmente
degli atti dei
loro dicasteri [89].
La legge provvede
all’ordinamento della Presidenza
del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni
e l’organizzazione
dei Ministeri [971].
Art. 96. (1)
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti,
per i reati
commessi nell’esercizio delle loro
(1) Articolo
modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1 («Modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui
all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.
Uff.
n. 13 del 17 gennaio 1989).
funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della
Repubblica o della Camera
dei deputati,
secondo le norme stabilite con
legge
costituzionale (1).
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