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COSTITUZIONE ITALIANA

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IL GOVERNO

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del

Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono

insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente

del Consiglio dei Ministri e, su proposta di

questo, i Ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri,

prima di assumere le funzioni, prestano giuramento

nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due

Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia

mediante mozione motivata e votata per appello

nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo

si presenta alle Camere per ottenerne la

fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere

su una proposta del Governo non importa obbligo

di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da

almeno un decimo dei componenti della Camera

e non può essere messa in discussione prima di

tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la

politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,

promuovendo e coordinando la attività

dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli

atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente

degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza

del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni

e l’organizzazione dei Ministeri [971].

Art. 96. (1)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,

anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,

per i reati commessi nell’esercizio delle loro

(1) Articolo modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989,

n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della

legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti

per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.

Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione

del Senato della Repubblica o della Camera

dei deputati, secondo le norme stabilite con

legge costituzionale (1).

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