PIANETA GRATIS

COSTITUZIONE ITALIANA

Home - Canale Codici - Costituzione Italiana - 138-139

GARANZIE COSTITUZIONALI

LEGGI COSTITUZIONALI

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre

leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera

con due successive deliberazioni ad intervallo

non minore di tre mesi, e sono approvate a

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna

Camera nella seconda votazione [724].

(1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi

di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della

Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge

costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione

concernenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14

marzo 1953), successivamente modificate con legge costituzionale 22

novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione

e disposizioni sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del

25 novembre 1967).

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare

[876] quando, entro tre mesi dalla loro

pubblicazione, ne facciano domanda un quinto

dei membri di una Camera o cinquecentomila

elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta

a referendum non è promulgata [731, 875] se

non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata

approvata nella seconda votazione da ciascuna

delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi

componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto

di revisione costituzionale.

 TORNA INDIETRO

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.