Art. 138.
Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre
leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive
deliberazioni ad intervallo
non minore di tre
mesi, e sono approvate a
maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella
seconda votazione [724].
(1) Legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi
di legittimità
costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della
Corte
costituzionale») (Gazz. Uff. n.
43 del 20 febbraio 1948) e legge
costituzionale 11
marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione
concernenti la
Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n.
62 del 14
marzo 1953),
successivamente modificate con legge costituzionale 22
novembre 1967, n.
2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione
e disposizioni
sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n.
294 del
25 novembre 1967).
Le leggi stesse
sono sottoposte a referendum popolare
[876] quando,
entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto
dei membri di una
Camera o cinquecentomila
elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta
a referendum
non è promulgata [731, 875] se
non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata
approvata nella
seconda votazione da ciascuna
delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139.
La forma
repubblicana non può essere oggetto
di revisione
costituzionale.
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