Art. 134. (1)
La Corte
costituzionale giudica [VII2]:
s u l l e c o n t
r o v e r s i e r e l a t i v e a l l a l e g i t t i m i t à
c o s t i t u z i
o n a l e d e l l e l e g g i e de g l i a t t i , a v e n t i
f o r z a d i l e
g g e [ 7 6 , 7 7 ] , d e l l o S t a t o e de l l e R e -
g i o n i [ 1 2 7
] ;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli
tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
s u l l e a c c u
s e p r o m o s s e c o n t r o i l P r e s i d e n t e
d e l l a R e p u
b b l i c a , a no r m a d e l l a C o s t i t u z i o n e
[ 9 0 ] .
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1
(«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e
della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di
procedimenti per i
reati di cui all’articolo 96 della Costituzione»)
(Gazz.
Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).
V. anche l’articolo
2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
(«Norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale
») (Gazz.
Uff. n. 62 del 14 marzo 1953).
Art. 135. (1)
La Corte
costituzionale è composta di quindici
giudici nominati
per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta
comune [552] e per
un terzo dalle supreme
magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della
Corte costituzionale sono scelti
fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni
superiori
ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di
università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo
venti anni di esercizio.
I giudici della
Corte costituzionale sono nominati
per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del
giuramento, e non possono essere
nuovamente
nominati.
Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica
e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge
tra i suoi componenti, secondo
le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che ri-
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2
(«Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni
sulla Corte
costituzionale») (Gazz. Uff. n.
294 del 25 novembre
1967); nonché con
la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.
1 («Modifiche
degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della
legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui
all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.
Uff.
n. 13 del 17 gennaio 1989).
V. inoltre l’articolo
13, comma primo, della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1
(il cui titolo è riportato nella nota 1, a pagina 74),
come modificato
dall’articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1
del 1989: «Il
Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa
il Presidente
della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti,
uno o più
commissari per sostenere l’accusa».
mane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso
i termini di scadenza dall’ufficio
di giudice.
L’ufficio di
giudice della Corte è incompatibile
con quello di
membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l’esercizio
della professione
di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge [842].
Nei giudizi d’accusa
contro il Presidente della
Repubblica [90]
intervengono, oltre i giudici
ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte
da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità
a senatore [582], che il Parlamento
compila ogni nove
anni mediante elezione con le
stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte
dichiara l’illegittimità costituzionale
di una norma di
legge o di atto avente
forza di legge
[134], la norma cessa di avere efficacia
dal giorno
successivo alla pubblicazione
della decisione.
La decisione della
Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano
nelle forme
costituzionali.
Art. 137.
Una legge
costituzionale (1) stabilisce le condizioni,
le forme, i
termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità
costituzionale, e le garanzie di
indipendenza dei
giudici della Corte.
Con legge
ordinaria sono stabilite le altre
norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le
decisioni della Corte costituzionale
non è ammessa
alcuna impugnazione.
|