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COSTITUZIONE ITALIANA

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GARANZIE COSTITUZIONALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 134. (1)

La Corte costituzionale giudica [VII2]:

s u l l e c o n t r o v e r s i e r e l a t i v e a l l a l e g i t t i m i t à

c o s t i t u z i o n a l e d e l l e l e g g i e de g l i a t t i , a v e n t i

f o r z a d i l e g g e [ 7 6 , 7 7 ] , d e l l o S t a t o e de l l e R e -

g i o n i [ 1 2 7 ] ;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello

Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le

Regioni;

s u l l e a c c u s e p r o m o s s e c o n t r o i l P r e s i d e n t e

d e l l a R e p u b b l i c a , a no r m a d e l l a C o s t i t u z i o n e

[ 9 0 ] .

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio

1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di

procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione»)

(Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. anche l’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

(«Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale

») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953).

Art. 135. (1)

La Corte costituzionale è composta di quindici

giudici nominati per un terzo dal Presidente della

Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta

comune [552] e per un terzo dalle supreme

magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti

fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni

superiori ordinaria ed amministrative, i professori

ordinari di università in materie giuridiche e gli

avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati

per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi

dal giorno del giuramento, e non possono essere

nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale

cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo

le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che ri-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre

1967, n. 2 («Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni

sulla Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre

1967); nonché con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.

1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della

legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti

per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz.

Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. inoltre l’articolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11

marzo 1953, n. 1 (il cui titolo è riportato nella nota 1, a pagina 74),

come modificato dall’articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1

del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa

il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti,

uno o più commissari per sostenere l’accusa».

mane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,

fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio

di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile

con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio

regionale, con l’esercizio della professione

di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati

dalla legge [842].

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della

Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici

ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte

da un elenco di cittadini aventi i requisiti per

l’eleggibilità a senatore [582], che il Parlamento

compila ogni nove anni mediante elezione con le

stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici

ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale

di una norma di legge o di atto avente

forza di legge [134], la norma cessa di avere efficacia

dal giorno successivo alla pubblicazione

della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata

alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,

affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano

nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale (1) stabilisce le condizioni,

le forme, i termini di proponibilità dei giudizi

di legittimità costituzionale, e le garanzie di

indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre

norme necessarie per la costituzione e il funzionamento

della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale

non è ammessa alcuna impugnazione.

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