I.
Con l’entrata in
vigore della Costituzione il
Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente
della Repubblica e ne assume
il titolo.
II.
Se alla data della
elezione del Presidente della
Repubblica non
sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla
elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
III.
Per la prima
composizione del Senato della Repubblica
sono nominati
senatori, con decreto del
Presidente della
Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che
posseggono i requisiti di
legge per essere
senatori e che:
sono stati
presidenti del Consiglio dei Ministri
o di Assemblee
legislative;
hanno fatto parte
del disciolto Senato;
hanno avuto almeno
tre elezioni, compresa
quella all’Assemblea
Costituente;
sono stati
dichiarati decaduti nella seduta
della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la
pena della reclusione non
inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del
tribunale speciale
fascista per la difesa dello
Stato.
Sono nominati
altresì senatori, con decreto del
Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno
fatto parte della Consulta
nazionale.
Al diritto di
essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma
del decreto di nomina.
L’accettazione
della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia
al diritto di nomina a
senatore.
IV.
Per la prima
elezione del Senato il Molise è
considerato come
Regione a sé stante, con il numero
dei senatori che
gli compete in base alla sua
popolazione.
V.
La disposizione
dell’articolo 80 della Costituzione,
per quanto
concerne i trattati internazionali
che importano
oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha
effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI.
Entro cinque anni
dall’entrata in vigore della
Costituzione si
procede alla revisione degli organi
speciali di
giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti e
dei tribunali militari.
COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA 81
Entro un anno
dalla stessa data si provvede con
legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare
in relazione all’articolo
111.
VII.
Fino a quando non
sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la
Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento
vigente.
Fino a quando non
entri in funzione la Corte
costituzionale, la
decisione delle controversie indicate
nell’articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti
delle norme
preesistenti all’entrata in vigore
della Costituzione
(1).
VIII.
Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi
elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall’entrata
in vigore della
Costituzione.
Leggi della
Repubblica regolano per ogni ramo
della pubblica
amministrazione il passaggio delle
funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a
quando non sia
provveduto al riordinamento e
alla distribuzione
delle funzioni amministrative
(1) Disposizione
transitoria modificata dall’articolo 7 della legge
costituzionale 22
novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo
135 della
Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con
l’abrogazione
dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della
Corte
costituzionale nominati nella prima composizione della Corte
stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
dodici anni».
fra gli enti
locali restano alle Provincie ed ai
Comuni le funzioni
che esercitano attualmente e
le altre di cui le
Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della
Repubblica regolano il passaggio
alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che
sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei
loro uffici le Regioni devono,
tranne che in casi
di necessità, trarre il proprio
personale da
quello dello Stato e degli enti
locali.
IX.
La Repubblica,
entro tre anni dall’entrata in vigore
della
Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle
autonomie locali e alla competenza
legislativa
attribuita alle Regioni.
X.
Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui
all’articolo
116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del
Titolo V della parte seconda,
ferma restando la
tutela delle minoranze linguistiche
in conformità con
l’articolo 6.
XI.
Fino a cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione
(1) si possono,
con leggi costituzionali,
formare altre
Regioni, a modificazione dell’elenco di
cui all’articolo
131, anche senza il concorso delle
condizioni
richieste dal primo comma dell’articolo
132, fermo
rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
popolazioni
interessate.
XII.
È vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del
disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo
48, sono stabilite con
legge, per non
oltre un quinquennio dalla entrata
in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto
e alla eleggibilità per i capi
responsabili del
regime fascista.
XIII. (2)
I membri e i
discendenti di Casa Savoia non
sono elettori e
non possono ricoprire uffici pubblici
né cariche
elettive.
(1) L’articolo
unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1,
stabilisce che:
«Il termine di
cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali
della Costituzione
scadrà il 31 dicembre 1963».
(2) L’articolo
unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1
(«Legge
costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo
e secondo della
XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
», Gazz.
Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:
«I commi primo e
secondo della XIII disposizione transitoria e finale
della Costituzione
esauriscono i loro effetti a decorrere dalla
data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale».
Agli ex re di Casa
Savoia, alle loro consorti e ai
loro discendenti
maschi sono vietati l’ingresso e il
soggiorno nel
territorio nazionale.
I beni, esistenti
nel territorio nazionale, degli ex
re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono
avocati allo Stato. I trasferimenti
e le costituzioni
di diritti reali sui beni
stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV.
I titoli nobiliari
non sono riconosciuti.
I predicati di
quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922, valgono come
parte del nome.
L’Ordine
mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e
funziona nei modi stabiliti dalla
legge.
La legge regola la
soppressione della Consulta
araldica.
XV.
Con l’entrata in
vigore della Costituzione si ha
per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale
25 giugno 1944, n.
151, sull’ordinamento
provvisorio dello
Stato.
XVI.
Entro un anno dall’entrata
in vigore della Costituzione
si procede alla
revisione e al coordinamento
con essa delle
precedenti leggi costituzionali
che non siano
state finora esplicitamente
o implicitamente
abrogate.
XVII.
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge
per la elezione del Senato della
Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla
legge per la
stampa.
Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea
Costituente può essere convocata,
quando vi sia
necessità di deliberare nelle
materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli
2, primo e secondo
comma, e 3, comma
primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98.
In tale periodo le
Commissioni permanenti restano
in funzione.
Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni
di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono
presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di
risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente
articolo, è convocata
dal suo Presidente
su richiesta motivata del Governo
o di almeno
duecento deputati.
XVIII.
La presente
Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla
sua approvazione
da parte dell’Assemblea Costituente,
ed entra in vigore
il 1o gennaio 1948.
Il testo della
Costituzione è depositato nella sala
comunale di
ciascun Comune della Repubblica
per rimanervi
esposto, durante tutto l’anno 1948,
affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della
Repubblica.
La Costituzione
dovrà essere fedelmente osservata
come Legge
fondamentale della Repubblica
da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.
Data
a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
CONTROFIRMANO
Il
Presidente
dell’Assemblea
Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il
Presidente
del
Consiglio dei ministri
ALCIDE DE GASPERI
V. Il
Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI
T I P O G R A F I
A D E L S E N A T O
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