PIANETA GRATIS

COSTITUZIONE ITALIANA

Home - Canale Codici - Costituzione Italiana - I-XVIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

I.

Con l’entrata in vigore della Costituzione il

Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni

di Presidente della Repubblica e ne assume

il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della

Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,

partecipano alla elezione soltanto i componenti

delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica

sono nominati senatori, con decreto del

Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea

Costituente che posseggono i requisiti di

legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri

o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa

quella all’Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta

della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non

inferiore a cinque anni in seguito a condanna del

tribunale speciale fascista per la difesa dello

Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del

Presidente della Repubblica, i membri del disciolto

Senato che hanno fatto parte della Consulta

nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare

prima della firma del decreto di nomina.

L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche

implica rinuncia al diritto di nomina a

senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è

considerato come Regione a sé stante, con il numero

dei senatori che gli compete in base alla sua

popolazione.

V.

La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione,

per quanto concerne i trattati internazionali

che importano oneri alle finanze o modificazioni

di legge, ha effetto dalla data di convocazione

delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della

Costituzione si procede alla revisione degli organi

speciali di giurisdizione attualmente esistenti,

salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della

Corte dei conti e dei tribunali militari.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 81

Entro un anno dalla stessa data si provvede con

legge al riordinamento del Tribunale supremo militare

in relazione all’articolo 111.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge

sull’ordinamento giudiziario in conformità con la

Costituzione, continuano ad osservarsi le norme

dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte

costituzionale, la decisione delle controversie indicate

nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti

delle norme preesistenti all’entrata in vigore

della Costituzione (1).

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi

elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette

entro un anno dall’entrata in vigore della

Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo

della pubblica amministrazione il passaggio delle

funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a

quando non sia provveduto al riordinamento e

alla distribuzione delle funzioni amministrative

(1) Disposizione transitoria modificata dall’articolo 7 della legge

costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo

135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con

l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della

Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte

stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica

dodici anni».

fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai

Comuni le funzioni che esercitano attualmente e

le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio

alle Regioni di funzionari e dipendenti dello

Stato, anche delle amministrazioni centrali, che

sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la

formazione dei loro uffici le Regioni devono,

tranne che in casi di necessità, trarre il proprio

personale da quello dello Stato e degli enti

locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore

della Costituzione, adegua le sue leggi alle

esigenze delle autonomie locali e alla competenza

legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui

all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le

norme generali del Titolo V della parte seconda,

ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche

in conformità con l’articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione

(1) si possono, con leggi costituzionali,

formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di

cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle

condizioni richieste dal primo comma dell’articolo

132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le

popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi

forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con

legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata

in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee

al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi

responsabili del regime fascista.

XIII. (2)

I membri e i discendenti di Casa Savoia non

sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici

né cariche elettive.

(1) L’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1,

stabilisce che:

«Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali

della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».

(2) L’articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1

(«Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo

e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

», Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:

«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale

della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai

loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il

soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex

re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti

maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti

e le costituzioni di diritti reali sui beni

stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,

sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre

1922, valgono come parte del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come ente

ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla

legge.

La legge regola la soppressione della Consulta

araldica.

XV.

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha

per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale

25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento

provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione

si procede alla revisione e al coordinamento

con essa delle precedenti leggi costituzionali

che non siano state finora esplicitamente

o implicitamente abrogate.

XVII.

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo

Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio

1948, sulla legge per la elezione del Senato della

Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla

legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,

l’Assemblea Costituente può essere convocata,

quando vi sia necessità di deliberare nelle

materie attribuite alla sua competenza dagli articoli

2, primo e secondo comma, e 3, comma

primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo

1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano

in funzione. Quelle legislative rinviano al

Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con

eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo

comma del presente articolo, è convocata

dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo

o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo

provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla

sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente,

ed entra in vigore il 1o gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala

comunale di ciascun Comune della Repubblica

per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948,

affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,

sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata

come Legge fondamentale della Repubblica

da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

Il Presidente

dell’Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente

del Consiglio dei ministri

ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli

GIUSEPPE GRASSI

T I P O G R A F I A D E L S E N A T O

 TORNA INDIETRO

 

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.