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COSTITUZIONE ITALIANA

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DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Rapporti politici

Art. 48. (1)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,

che hanno raggiunto la maggiore età [56, 58, 712,

751,3, 1382, XIII1].

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il

suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per

l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti

all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è

istituita una circoscrizione Estero per l’elezione

delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel

numero stabilito da norma costituzionale e secondo

criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non

per incapacità civile o per effetto di sentenza penale

irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati

dalla legge [XII2, XIII1].

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente

in partiti per concorrere con metodo de-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio

2000, n. 1 («Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente

l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di

voto dei cittadini italiani residenti all’estero») (Gazz. Uff. n. 15 del 20

gennaio 2000).

mocratico a determinare la politica nazionale [18,

983, XII1].

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle

Camere per chiedere provvedimenti legislativi o

esporre comuni necessità.

Art. 51. (1)

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono

accedere agli uffici pubblici e alle cariche

elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti

stabiliti dalla legge [563, 582, 841, 973, 1044,

106, 1351,2,6]. A tale fine la Repubblica promuove

con appositi provvedimenti le pari opportunità tra

donne e uomini.

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici

e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli

italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha

diritto di disporre del tempo necessario al loro

adempimento e di conservare il suo posto di

lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio

2003, n. 1 («Modifica dell’articolo 51 della Costituzione») (Gazz. Uff.

n. 134 del 12 giugno 2003).

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e

modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento

non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,

né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa

allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche

in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di

progressività [1192].

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli

alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e

le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche

hanno il dovere di adempierle con disciplina ed

onore, prestando giuramento nei casi stabiliti

dalla legge.

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