Art. 48. (1)
Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne,
che hanno
raggiunto la maggiore età [56, 58, 712,
751,3, 1382,
XIII1].
Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è
dovere civico.
La legge
stabilisce requisiti e modalità per
l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero e ne
assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una
circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito
da norma costituzionale e secondo
criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto
non può essere limitato se non
per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei
casi di indegnità morale indicati
dalla legge [XII2,
XIII1].
Art. 49.
Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per
concorrere con metodo de-
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 17 gennaio
2000, n. 1
(«Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente
l’istituzione
della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di
voto dei cittadini
italiani residenti all’estero») (Gazz.
Uff. n. 15 del 20
gennaio 2000).
mocratico a
determinare la politica nazionale [18,
983, XII1].
Art. 50.
Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle
Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni
necessità.
Art. 51. (1)
Tutti i cittadini
dell’uno o dell’altro sesso possono
accedere agli
uffici pubblici e alle cariche
elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla
legge [563, 582, 841, 973, 1044,
106, 1351,2,6]. A
tale fine la Repubblica promuove
con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.
La legge può, per
l’ammissione ai pubblici uffici
e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha
diritto di
disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di
conservare il suo posto di
lavoro.
Art. 52.
La difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino.
(1) Articolo
modificato con la legge costituzionale 30 maggio
2003, n. 1
(«Modifica dell’articolo 51 della Costituzione») (Gazz.
Uff.
n. 134 del 12
giugno 2003).
Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e
modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino,
né l’esercizio
dei diritti politici.
L’ordinamento
delle Forze armate si informa
allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della
loro capacità contributiva.
Il sistema
tributario è informato a criteri di
progressività
[1192].
Art. 54.
Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e
di osservarne la Costituzione e
le leggi.
I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed
onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
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