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COSTITUZIONE ITALIANA

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DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Rapporti economici

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue

forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale

dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni

internazionali intesi ad affermare e regolare

i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli

obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale,

e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata

alla quantità e qualità del suo lavoro e

in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla

famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è

stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a

ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a

parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano

al lavoratore [31]. Le condizioni di lavoro devono

consentire l’adempimento della sua essenziale

funzione familiare e assicurare alla madre e

al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il

lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con

speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,

il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei

mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento

e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti

ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di

vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e

vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione

e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono

organi ed istituti predisposti o integrati

dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Art. 39.

L’organizzazione sindacale è libera [18].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo

se non la loro registrazione presso uffici locali

o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti

dei sindacati sanciscano un ordinamento interno

a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione

dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi

di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti

gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto

si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle

leggi che lo regolano.

Art. 41.

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale

o in modo da recare danno alla sicurezza,

alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli

opportuni perché l’attività economica pubblica e

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini

sociali [43].

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici

appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita

dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,

di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne

la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti

[44, 472].

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti

dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata

per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della

successione legittima e testamentaria e i diritti

dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare

originariamente o trasferire, mediante espropriazione

e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici

o a comunità di lavoratori o di utenti determinate

imprese o categorie di imprese, che si riferiscano

a servizi pubblici essenziali o a fonti di

energia o a situazioni di monopolio ed abbiano

carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento

del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la

legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera

privata, fissa limiti alla sua estensione secondo

le regioni e le zone agrarie, promuove ed

impone la bonifica delle terre, la trasformazione

del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;

aiuta la piccola e la media proprietà

[422,3].

La legge dispone provvedimenti a favore delle

zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale

della cooperazione a carattere di mutualità e

senza fini di speculazione privata. La legge ne

promuove e favorisce l’incremento con i mezzi

più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,

il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo

dell’artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del

lavoro e in armonia con le esigenze della produzione,

la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori

a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti

dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio

in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla

l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla

proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta

coltivatrice e al diretto e indiretto investimento

azionario nei grandi complessi produttivi del

Paese.

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