Art. 35.
La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed
applicazioni.
Cura la formazione
e l’elevazione professionale
dei lavoratori.
Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali
intesi ad affermare e regolare
i diritti del
lavoro.
Riconosce la
libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti
dalla legge nell’interesse generale,
e tutela il lavoro
italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e
qualità del suo lavoro e
in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima
della giornata lavorativa è
stabilita dalla
legge.
Il lavoratore ha
diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore
[31]. Le condizioni di lavoro devono
consentire l’adempimento
della sua essenziale
funzione familiare
e assicurare alla madre e
al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge
stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla
parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento
e all’assistenza
sociale.
I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti
ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i
minorati hanno diritto all’educazione
e all’avviamento
professionale.
Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti
predisposti o integrati
dallo Stato.
L’assistenza
privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione
sindacale è libera [18].
Ai sindacati non
può essere imposto altro obbligo
se non la loro
registrazione presso uffici locali
o centrali,
secondo le norme di legge.
È condizione per
la registrazione che gli statuti
dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno
a base
democratica.
I sindacati
registrati hanno personalità giuridica.
Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi
di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di
sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo
regolano.
Art. 41.
L’iniziativa
economica privata è libera.
Non può svolgersi
in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da
recare danno alla sicurezza,
alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina
i programmi e i controlli
opportuni perché
l’attività economica pubblica e
privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini
sociali [43].
Art. 42.
La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.
La proprietà
privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne
la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti
[44, 472].
La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata
per motivi d’interesse
generale.
La legge
stabilisce le norme ed i limiti della
successione
legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle
eredità.
Art. 43.
A fini di utilità
generale la legge può riservare
originariamente o
trasferire, mediante espropriazione
e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici
o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate
imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano
a servizi pubblici
essenziali o a fonti di
energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di
preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa
limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le
zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica
delle terre, la trasformazione
del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e
la media proprietà
[422,3].
La legge dispone
provvedimenti a favore delle
zone montane.
Art. 45.
La Repubblica
riconosce la funzione sociale
della cooperazione
a carattere di mutualità e
senza fini di
speculazione privata. La legge ne
promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le
finalità.
La legge provvede
alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della
elevazione economica e sociale del
lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione,
la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare, nei
modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla
l’esercizio del
credito.
Favorisce l’accesso
del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione,
alla proprietà diretta
coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento
azionario nei
grandi complessi produttivi del
Paese.
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