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COSTITUZIONE ITALIANA

Home - Canale Codici - Costituzione Italiana - 29-34

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia

come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale

e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti

dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere,

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del

matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge

provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio

ogni tutela giuridica e sociale, compatibile

con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca

della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche

e altre provvidenze la formazione della famiglia e

l’adempimento dei compiti relativi, con particolare

riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,

favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale

diritto dell’individuo e interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato

trattamento sanitario se non per disposizione di

legge. La legge non può in nessun caso violare i

limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è

l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione

ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini

e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole

ed istituti di educazione, senza oneri per lo

Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi

delle scuole non statali che chiedono la parità,

deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro

alunni un trattamento scolastico equipollente a

quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione

ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione

di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,

hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi

nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto

anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,

hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli

studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con

borse di studio, assegni alle famiglie ed altre

provvidenze, che devono essere attribuite per

concorso.

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