Art. 29.
La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia
come società
naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è
ordinato sull’eguaglianza morale
e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a
garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e
diritto dei genitori mantenere,
istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge
provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura
ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le
norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
Art. 31.
La Repubblica
agevola con misure economiche
e altre
provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento
dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge la
maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli
istituti necessari a tale scopo [37].
Art. 32.
La Repubblica
tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo
e interesse della collettività,
e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può
essere obbligato a un determinato
trattamento
sanitario se non per disposizione di
legge. La legge
non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 33.
L’arte e la
scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica
detta le norme generali sull’istruzione
ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini
e gradi.
Enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di
educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non
statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro
alunni un
trattamento scolastico equipollente a
quello degli
alunni di scuole statali.
È prescritto un
esame di Stato per l’ammissione
ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le istituzioni di
alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è
aperta a tutti.
L’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto
anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica
rende effettivo questo diritto con
borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che
devono essere attribuite per
concorso.
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