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COSTITUZIONE ITALIANA

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DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di

ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi

altra restrizione della libertà personale, se non

per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116, 7]

e nei soli casi e modi previsti dalla legge [253].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati

tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica

sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,

che devono essere comunicati entro quarantotto

ore all’autorità giudiziaria e, se questa

non li convalida nelle successive quarantotto ore,

si intendono revocati e restano privi di ogni

effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone

comunque sottoposte a restrizioni di libertà

[273].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione

preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni

o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti

dalla legge secondo le garanzie prescritte per la

tutela della libertà personale [13, 1117].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di

sanità e di incolumità pubblica o a fini economici

e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e

di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per

atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116] con

le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente

in qualsiasi parte del territorio nazionale,

salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via

generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna

restrizione può essere determinata da ragioni

politiche [1201, XIII2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio

della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi

di legge [354].

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente

e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,

non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere

dato preavviso alle autorità, che possono vietarle

soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di

incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,

senza autorizzazione, per fini che non

sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20,

39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle

che perseguono, anche indirettamente, scopi politici

mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la

propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale

o associata, di farne propaganda e di esercitarne

in privato o in pubblico il culto, purché non

si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o

di culto d’una associazione od istituzione non

possono essere causa di speciali limitazioni legislative,

né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,

capacità giuridica e ogni forma di attività

[8, 19].

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente

il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni

altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni

o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto

motivato dell’autorità giudiziaria [1116] nel caso

di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente

lo autorizzi, o nel caso di violazione delle

norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione

dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e

non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità

giudiziaria, il sequestro della stampa periodica

può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,

che devono immediatamente, e non mai

oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità

giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro

ore successive, il sequestro s’intende revocato

e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere

generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento

della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli

e tutte le altre manifestazioni contrarie al

buon costume. La legge stabilisce provvedimenti

adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici,

della capacità giuridica, della cittadinanza, del

nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale

può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei

propri diritti e interessi legittimi [113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e

grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi

istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad

ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la

riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale

precostituito per legge [102].

Nessuno può essere punito se non in forza di

una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza

se non nei casi previsti dalla legge [132].

Art. 26. (1)

L’estradizione del cittadino può essere consentita

soltanto ove sia espressamente prevista dalle

convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per

reati politici [104].

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino

alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti

contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato [134].

Non è ammessa la pena di morte, se non nei

casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli

enti pubblici sono direttamente responsabili, se-

(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione

per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio

1967).

condo le leggi penali, civili e amministrative, degli

atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la

responsabilità civile si estende allo Stato e agli

enti pubblici [972].

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