Art. 13.
La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di
ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà
personale, se non
per atto motivato dell’autorità
giudiziaria [1116, 7]
e nei soli casi e modi previsti
dalla legge [253].
In casi eccezionali di necessità
ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità
di pubblica
sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati
entro quarantotto
ore all’autorità giudiziaria
e, se questa
non li convalida nelle successive
quarantotto ore,
si intendono revocati e restano
privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni
di libertà
[273].
La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la
tutela della libertà personale
[13, 1117].
Gli accertamenti e le ispezioni
per motivi di
sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della
corrispondenza e
di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire
soltanto per
atto motivato dell’autorità
giudiziaria [1116] con
le garanzie stabilite dalla
legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio
nazionale,
salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via
generale per motivi di sanità o
di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere
determinata da ragioni
politiche [1201,
XIII2].
Ogni cittadino è libero di
uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi
di legge [354].
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di
riunirsi pacificamente
e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo
aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico
deve essere
dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini
che non
sono vietati ai singoli dalla
legge penale [19, 20,
39, 49].
Sono proibite le associazioni
segrete e quelle
che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare
liberamente la
propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale
o associata, di farne propaganda
e di esercitarne
in privato o in pubblico il
culto, purché non
si tratti di riti contrari al
buon costume [8, 20].
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il
fine di religione o
di culto d’una associazione od
istituzione non
possono essere causa di speciali
limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali
per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma
di attività
[8, 19].
Art. 21.
Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente
il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro
soltanto per atto
motivato dell’autorità
giudiziaria [1116] nel caso
di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle
norme che la legge stessa
prescriva per l’indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica
può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non
mai
oltre ventiquattro ore, fare
denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s’intende
revocato
e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con
norme di carattere
generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a
stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni
contrarie al
buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti
adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per
motivi politici,
della capacità giuridica, della
cittadinanza, del
nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale
può essere imposta se non in
base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei
propri diritti e interessi
legittimi [113].
La difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi
istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni
e i modi per la
riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal
giudice naturale
precostituito per legge [102].
Nessuno può essere punito se non
in forza di
una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla
legge [132].
Art. 26. (1)
L’estradizione del cittadino
può essere consentita
soltanto ove sia espressamente
prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere
ammessa per
reati politici [104].
Art. 27.
La responsabilità penale è
personale.
L’imputato non è considerato
colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti
contrari al senso di umanità e
devono tendere alla
rieducazione del condannato [134].
Non è ammessa la pena di morte,
se non nei
casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli
enti pubblici sono direttamente
responsabili, se-
(1) V. anche la legge
costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione
per i delitti di genocidio») (Gazz.
Uff. n. 164 del 3 luglio
1967).
condo le leggi penali, civili e
amministrative, degli
atti compiuti in violazione di
diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende
allo Stato e agli
enti pubblici [972].
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