Art. 1.
L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata
sul lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili
di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale [XIV]
e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione
di sesso [292,
371, 481,
511, 1177],
di razza, di
lingua [6], di religione [8, 19],
di opinioni politiche
[22], di condizioni personali e
sociali.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA 9
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale,
che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona
umana
e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori
all’organizzazione politica,
economica e sociale
del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto
al lavoro e promuove le
condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo
le proprie possibilità e la
propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al
progresso
materiale o spirituale della
società.
Art. 5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali;
attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento
amministrativo [118]; adegua i
principi ed
i metodi della sua legislazione
alle esigenze
dell’autonomia e del
decentramento [114 e segg.,
IX].
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze
linguistiche [X].
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti
e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai
Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle
due parti, non richiedono
procedimento di revisione
costituzionale [138].
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose
sono egualmente
libere davanti alla legge [19,
20].
Le confessioni religiose diverse
dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per
legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e
tecnica [33, 34].
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico
italiano si conforma
alle norme del diritto
internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello
straniero è regolata
dalla legge in conformità delle
norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo
paese l’effettivo esercizio
delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto
d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l’estradizione
dello straniero
per reati politici [26] (1).
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di
risoluzione delle controversie
internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli
altri Stati,
alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la
giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni
internazionali rivolte a tale
scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è
il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali
di eguali dimensioni.
(1) V. anche la legge
costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione
per i delitti di genocidio») (Gazz.
Uff. n. 164 del 3 luglio
1967).
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