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COSTITUZIONE ITALIANA

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DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata

sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita

nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,

e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili

di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV]

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione

di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, di

lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche

[22], di condizioni personali e sociali.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 9

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli

di ordine economico e sociale, che, limitando

di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono

il pieno sviluppo della persona umana

e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all’organizzazione politica, economica e sociale

del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto

al lavoro e promuove le condizioni che rendano

effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo

le proprie possibilità e la propria scelta, una attività

o una funzione che concorra al progresso

materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e

promuove le autonomie locali; attua nei servizi

che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento

amministrativo [118]; adegua i principi ed

i metodi della sua legislazione alle esigenze

dell’autonomia e del decentramento [114 e segg.,

IX].

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze

linguistiche [X].

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno

nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle

due parti, non richiedono procedimento di revisione

costituzionale [138].

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente

libere davanti alla legge [19, 20].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica

hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,

in quanto non contrastino con l’ordinamento

giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per

legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura

e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico

della Nazione.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma

alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata

dalla legge in conformità delle norme e dei

trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo

paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto

d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo

le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero

per reati politici [26] (1).

Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali; consente,

in condizioni di parità con gli altri Stati,

alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento

che assicuri la pace e la giustizia fra le

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni

internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:

verde, bianco e rosso, a tre bande verticali

di eguali dimensioni.

(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione

per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio

1967).

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