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COSTITUZIONE EUROPEA

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ATTO FINALE

PARTE "B"

B. DICHIARAZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI ALLEGATI ALLA COSTITUZIONE

DICHIARAZIONI SUL PROTOCOLLO RELATIVO AI TRATTATI E ATTI DI ADESIONE DEL REGNO

DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL

NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA

PORTOGHESE, E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL

REGNO DI SVEZIA

31. Dichiarazione relativa alle isole Åland

La Conferenza riconosce che il regime applicabile alle isole Åland, di cui all'articolo IV-440,

paragrafo 5, è stabilito tenuto conto dello statuto speciale di cui tali isole godono in base al diritto

internazionale.

A tale scopo, la Conferenza sottolinea che alcune disposizioni specifiche sono state riprese nel

titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,

dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del

Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di

Finlandia e del Regno di Svezia.

32. Dichiarazione relativa alla popolazione Sami

Visti gli articoli 60 e 61 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,

dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del

Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di

Finlandia e del Regno di Svezia, la Conferenza riconosce gli obblighi e gli impegni della Svezia e della

Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale.

La Conferenza prende atto che la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i

mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami e considera che la

cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività economiche primarie quali

l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami.

A tale scopo, la Conferenza sottolinea che alcune disposizioni specifiche sono state riprese nel

titolo V, sezione 6 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,

dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del

Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di

Finlandia e del Regno di Svezia.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 473

DICHIARAZIONI SUL PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA

REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA

REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI

UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA DELLA

REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

33. Dichiarazione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e

Irlanda del Nord a Cipro

LA CONFERENZA,

Rammentando che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di

Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del

Regno Unito alle Comunità europee prevede che il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità

economica europea e le zone di sovranità sarà determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la

Comunità e la Repubblica di Cipro;

Tenendo conto delle disposizioni relative alle zone di sovranità figuranti nel trattato relativo

all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso «il trattato istitutivo») e gli scambi di note

connessi del 16 agosto 1960;

Prendendo atto dello scambio di note tra il governo del Regno Unito e il governo della Repubblica di

Cipro riguardante l'amministrazione delle zone di sovranità, in data 16 agosto 1960, e dell'allegata

dichiarazione del governo del Regno Unito, secondo la quale uno dei principali obiettivi da

conseguire è la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità, e

considerando in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto possibile, di un

trattamento identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella Repubblica di

Cipro;

Prendendo atto inoltre delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime doganale tra le zone

di sovranità e la Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui all'allegato F del summenzionato

trattato;

Prendendo atto parimenti dell'impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo doganale o

altri sbarramenti di frontiera tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, nonché del regime

instaurato in virtù del trattato istitutivo, secondo il quale le autorità della Repubblica di Cipro

gestiscono un'ampia gamma di servizi pubblici nelle zone di sovranità, ivi compreso nei settori

agricolo, doganale e fiscale;

Confermando che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione non dovrebbe pregiudicare i diritti

e obblighi delle parti contraenti del trattato istitutivo;

Riconoscendo pertanto la necessità di applicare alle zone di sovranità talune disposizioni della

Costituzione e degli atti dell'Unione e di prevedere un regime specifico per quanto riguarda

l'attuazione di tali disposizioni nelle zone di sovranità,

474 Atto finale

Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo III

del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,

della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica

di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e

della Repubblica slovacca.

34. Dichiarazione della Commissione relativa alle zone di sovranità

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro

La Commissione conferma la sua posizione secondo cui le disposizioni del diritto dell'Unione

applicabili alle zone di sovranità a norma della parte seconda, titolo III del protocollo relativo al

trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di

Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della

Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica

slovacca comprendono:

a) il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per

talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

b) il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni

generali sui Fondi strutturali, nella misura richiesta dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del

Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo

agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) allo scopo di finanziare misure di sviluppo rurale

nelle zone di sovranità nell'ambito della sezione Garanzia del FEAOG.

35. Dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania

LA CONFERENZA,

Dichiarando la volontà dell'Unione di continuare a fornire ulteriore assistenza adeguata per l'opera di

disattivazione da parte della Lituania anche dopo la sua adesione all'Unione fino al 2006 e oltre e

rilevando che la Lituania, tenendo presente questo segno di solidarietà dell'Unione, si è impegnata a

chiudere l'Unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unità 2 entro il 2009;

Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina con due reattori RBMK da 1500

MW, risalenti ai tempi dell'ex Unione Sovietica, è un'operazione senza precedenti e rappresenta per la

Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica

del paese e che detta disattivazione continuerà oltre le attuali prospettive finanziarie definite

dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999;

Rilevando l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'ulteriore assistenza dell'Unione al fine di

affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina;

Rilevando che la Lituania presterà la debita attenzione alle esigenze delle regioni che risentono

maggiormente della chiusura della centrale nucleare di Ignalina nell'utilizzare l'assistenza dell'Unione;

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 475

Dichiarando che sono considerate compatibili con il mercato interno talune misure che saranno

sostenute attraverso aiuti pubblici, quali la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, il

miglioramento ambientale in linea con l'acquis e l'ammodernamento della capacità di produzione

convenzionale di energia elettrica necessaria per sostituire i due reattori della centrale nucleare di

Ignalina dopo la chiusura,

Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo IV,

del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,

della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica

di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e

della Repubblica slovacca.

36. Dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre

tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa

LA CONFERENZA,

Considerando la particolare situazione della regione di Kaliningrad della Federazione russa nel

contesto dell'allargamento dell'Unione;

Riconoscendo gli obblighi e gli impegni della Lituania rispetto all'acquis relativo alla creazione di uno

spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

Rilevando, in particolare, che la Lituania deve applicare e attuare pienamente l'acquis dell'Unione

concernente l'elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto

dell'attraversamento delle frontiere esterne e dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo,

nonché l'acquis dell'Unione relativo al modello uniforme per i visti, al più tardi a decorrere

dall'adesione;

Riconoscendo che il transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti

della Federazione russa attraverso il territorio dell'Unione è una questione concernente l'intera

Unione e dovrebbe essere trattata in quanto tale e non deve comportare conseguenze negative per la

Lituania;

Considerando la decisione che sarà adottata dal Consiglio per eliminare i controlli alle frontiere

interne una volta verificato che sono state soddisfatte le condizioni necessarie a tal fine;

Determinata ad assistere la Lituania nel soddisfare le condizioni per la piena partecipazione allo

spazio Schengen senza frontiere interne quanto prima,

Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo V

del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,

della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica

di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e

della Repubblica slovacca.

476 Atto finale

37. Dichiarazione relativa all'Unità 1 e all'Unità 2

della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia

LA CONFERENZA,

Prendendo atto dell'impegno della Slovacchia di chiudere alla fine del 2006 e del 2008,

rispettivamente, l'Unità 1 e l'Unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 e dichiarando la

volontà dell'Unione di continuare a fornire aiuti finanziari fino al 2006 in prosecuzione degli aiuti di

preadesione di cui al programma Phare a sostegno dello sforzo di disattivazione intrapreso dalla

Slovacchia;

Rilevando l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'assistenza continua dell'Unione,

Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo IX

del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,

della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica

di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e

della Repubblica slovacca.

38. Dichiarazione relativa a Cipro

LA CONFERENZA,

Ribadendo il suo impegno a favore di una soluzione globale della questione di Cipro, coerente con le

pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché il suo fermo sostegno

agli sforzi compiuti a tal fine dal Segretario generale delle Nazioni Unite;

Considerando che tale soluzione globale della questione di Cipro non è stata ancora raggiunta;

Considerando che è pertanto necessario prevedere la sospensione dell'applicazione dell'acquis nelle

zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un

controllo effettivo;

Considerando che, qualora si pervenga ad una soluzione della questione di Cipro, tale sospensione

sarà revocata;

Considerando che l'Unione è pronta a prendere in considerazione i termini di una siffatta soluzione

conformemente ai principi che sono alla base dell'Unione;

Considerando che è necessario prevedere a quali condizioni le pertinenti disposizioni del diritto

dell'Unione si applicheranno alla linea tra le summenzionate zone, da un lato, e le zone in cui il

governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e la zona orientale di sovranità del

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro;

Desiderando che l'adesione di Cipro all'Unione sia proficua per tutti i cittadini ciprioti e promuova la

pace e la riconciliazione civili;

Considerando pertanto che nulla nella parte seconda, titolo X del protocollo relativo al trattato e atto

di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della

Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 477

Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca osta

all'adozione di misure finalizzate a tale scopo;

Considerando che siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis, alle condizioni stabilite

in detto protocollo, in nessun'altra parte della Repubblica di Cipro,

Sottolinea che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte seconda, titolo X

del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,

della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica

di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e

della Repubblica slovacca.

39. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca

La Conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal

Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono

disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in

quanto aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della

Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione

delle disposizioni che non le sono applicabili.

La Conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della Conferenza relativa agli articoli

I-43 e III-329, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a

norma degli articoli I-43 e III-329 avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla

posizione della Danimarca.

40. Dichiarazione concernente il protocollo

sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione

La posizione comune che assumeranno gli Stati membri nelle Conferenze di adesione della Romania

e/o della Bulgaria all'Unione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo e la

ponderazione dei voti nel Consiglio europeo e nel Consiglio sarà la seguente.

1. Qualora l'adesione della Romania e/o della Bulgaria all'Unione avvenga prima dell'entrata in

vigore della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo I-20, paragrafo 2, la ripartizione dei

seggi al Parlamento europeo nella legislatura 2004-2009 sarà conforme alla tabella seguente per

un'Unione a 27 Stati membri.

STATI MEMBRI

SEGGI AL PARLAMENTO

EUROPEO

Germania 99

Regno Unito 78

Francia 78

Italia 78

Spagna 54

478 Atto finale

STATI MEMBRI

SEGGI AL PARLAMENTO

EUROPEO

Polonia 54

Romania 35

Paesi Bassi 27

Grecia 24

Repubblica ceca 24

Belgio 24

Ungheria 24

Portogallo 24

Svezia 19

Bulgaria 18

Austria 18

Slovacchia 14

Danimarca 14

Finlandia 14

Irlanda 13

Lituania 13

Lettonia 9

Slovenia 7

Estonia 6

Cipro 6

Lussemburgo 6

Malta 5

TOTALE 785

Pertanto il trattato di adesione all'Unione prevederà che, in deroga all'articolo I-20, paragrafo 2

della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo possa temporaneamente essere

superiore a 750 durante il resto della legislatura 2004-2009.

2. Nell'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e

agli organi dell'Unione, la ponderazione dei voti della Romania e della Bulgaria nel Consiglio

europeo e nel Consiglio sarà fissata rispettivamente a 14 e 10.

3. In occasione di ciascuna adesione, la soglia di cui al protocollo sulle disposizioni transitorie

relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione sarà calcolata conformemente all'articolo 2,

paragrafo 3 del protocollo medesimo.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 479

41. Dichiarazione concernente l'Italia

La Conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato

che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del

trattato sull'Unione europea, precisava quanto segue:

«LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma

decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in

particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla

creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei

suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono

membri;

RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse

comune;

CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare

alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato,

ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti

e del Fondo sociale europeo;

RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del

trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare

che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il

livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;

RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver

cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di

espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.».

480 Atto finale

DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

42. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi

relativa all'articolo I-55

Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione europea di cui all'articolo I-55, paragrafo 4 dopo che

una revisione della legge europea di cui all'articolo I-54, paragrafo 3 avrà fornito ai Paesi Bassi una

soluzione soddisfacente per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa nei

confronti del bilancio dell'Unione.

43. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo IV440

Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione europea ai sensi dell'articolo

IV-440, paragrafo 7, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti

dell'Unione, sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto

del Regno dei Paesi Bassi.

44. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania,

dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia

La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del

trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche

sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto

l'idea di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere

convocata al più presto.

45. Dichiarazione del Regno di Spagna

e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Il trattato che adotta la Costituzione si applica a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato

membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica modifiche delle

posizioni degli Stati membri interessati.

46. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna

e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini»

Con riguardo al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la

Comunità europea dell'energia atomica, e in qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi

mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla

definizione del termine «cittadini», ad esclusione del riferimento ai «cittadini dei territori britannici

dipendenti», che deve intendersi fatto ai «cittadini dei territori britannici d'oltremare».

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 481

47. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa alla definizione del termine «cittadini»

La Spagna constata che, conformemente all'articolo I-10 della Costituzione, è cittadino dell'Unione

chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Spagna prende parimenti atto del fatto che,

nella situazione attuale dell'integrazione europea rispecchiata dalla Costituzione, soltanto i cittadini

degli Stati membri godono dei diritti specifici della cittadinanza europea, salvo se diversamente

previsto espressamente dal diritto dell'Unione. A questo proposito la Spagna sottolinea infine che, ai

sensi degli articoli I-20 e I-46 della Costituzione, il Parlamento europeo rappresenta attualmente i

cittadini dell'Unione.

48. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo

Il Regno Unito rileva che l'articolo I-20 e altre disposizioni del trattato che adotta una Costituzione

per l'Europa non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del

Parlamento europeo.

49. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali

Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato

del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono,

relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare

nazionale o camere del Parlamento nazionale.

50. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Ungheri a

sull'ortografia della denominazione della moneta unica

nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione

europea cui si fa riferimento nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa che recano le

banconote e le monete metalliche, la Lettonia e l'Ungheria dichiarano che l'ortografia della

denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle versioni

linguistiche lettone e ungherese del testo del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non ha

alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone e ungherese.

482 Atto finale

Unione europea

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2005 — 482 pagg. — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-824-3102-9

Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): 25 EUR

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