B.
DICHIARAZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI ALLEGATI ALLA COSTITUZIONE
DICHIARAZIONI
SUL PROTOCOLLO RELATIVO AI TRATTATI E ATTI DI ADESIONE DEL REGNO
DI
DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA
PORTOGHESE,
E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL
REGNO
DI SVEZIA
31.
Dichiarazione relativa alle isole Åland
La
Conferenza riconosce che il regime applicabile alle isole Åland, di cui
all'articolo IV-440,
paragrafo
5, è stabilito tenuto conto dello statuto speciale di cui tali isole godono
in base al diritto
internazionale.
A
tale scopo, la Conferenza sottolinea che alcune disposizioni specifiche sono
state riprese nel
titolo
V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del
Regno di Danimarca,
dell'Irlanda
e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica
ellenica, del
Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di
Finlandia
e del Regno di Svezia.
32.
Dichiarazione relativa alla popolazione Sami
Visti
gli articoli 60 e 61 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione
del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda
e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica
ellenica, del
Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di
Finlandia
e del Regno di Svezia, la Conferenza riconosce gli obblighi e gli impegni
della Svezia e della
Finlandia
nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e
internazionale.
La
Conferenza prende atto che la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di
preservare e sviluppare i
mezzi
di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione
Sami e considera che la
cultura
e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività
economiche primarie quali
l'allevamento
delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami.
A
tale scopo, la Conferenza sottolinea che alcune disposizioni specifiche sono
state riprese nel
titolo
V, sezione 6 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del
Regno di Danimarca,
dell'Irlanda
e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica
ellenica, del
Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di
Finlandia
e del Regno di Svezia.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 473
DICHIARAZIONI
SUL PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA
REPUBBLICA
CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA
REPUBBLICA
DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI
UNGHERIA,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA DELLA
REPUBBLICA
DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
33.
Dichiarazione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran
Bretagna e
Irlanda
del Nord a Cipro
LA
CONFERENZA,
Rammentando
che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno
Unito di
Gran
Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro allegata all'atto finale del trattato
relativo all'adesione del
Regno
Unito alle Comunità europee prevede che il regime applicabile alle
relazioni tra la Comunità
economica
europea e le zone di sovranità sarà determinato nel contesto di un
eventuale accordo tra la
Comunità
e la Repubblica di Cipro;
Tenendo
conto delle disposizioni relative alle zone di sovranità figuranti nel
trattato relativo
all'istituzione
della Repubblica di Cipro (in appresso «il trattato istitutivo») e gli
scambi di note
connessi
del 16 agosto 1960;
Prendendo
atto dello scambio di note tra il governo del Regno Unito e il governo della
Repubblica di
Cipro
riguardante l'amministrazione delle zone di sovranità, in data 16 agosto
1960, e dell'allegata
dichiarazione
del governo del Regno Unito, secondo la quale uno dei principali obiettivi
da
conseguire
è la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano nelle zone
di sovranità, e
considerando
in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto
possibile, di un
trattamento
identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella
Repubblica di
Cipro;
Prendendo
atto inoltre delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime
doganale tra le zone
di
sovranità e la Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui
all'allegato F del summenzionato
trattato;
Prendendo
atto parimenti dell'impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo
doganale o
altri
sbarramenti di frontiera tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro,
nonché del regime
instaurato
in virtù del trattato istitutivo, secondo il quale le autorità della
Repubblica di Cipro
gestiscono
un'ampia gamma di servizi pubblici nelle zone di sovranità, ivi compreso
nei settori
agricolo,
doganale e fiscale;
Confermando
che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione non dovrebbe
pregiudicare i diritti
e
obblighi delle parti contraenti del trattato istitutivo;
Riconoscendo
pertanto la necessità di applicare alle zone di sovranità talune
disposizioni della
Costituzione
e degli atti dell'Unione e di prevedere un regime specifico per quanto
riguarda
l'attuazione
di tali disposizioni nelle zone di sovranità,
474
Atto finale
Sottolinea
che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte
seconda, titolo III
del
protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia,
della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica
di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e
della
Repubblica slovacca.
34.
Dichiarazione della Commissione relativa alle zone di sovranità
del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro
La
Commissione conferma la sua posizione secondo cui le disposizioni del
diritto dell'Unione
applicabili
alle zone di sovranità a norma della parte seconda, titolo III del
protocollo relativo al
trattato
e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di
Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica
di Ungheria, della
Repubblica
di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica
slovacca
comprendono:
a)
il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul
regime di scambi per
talune
merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;
b)
il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni
generali
sui Fondi strutturali, nella misura richiesta dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del
Consiglio,
del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo
agricolo
di orientamento e garanzia (FEAOG) allo scopo di finanziare misure di
sviluppo rurale
nelle
zone di sovranità nell'ambito della sezione Garanzia del FEAOG.
35.
Dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania
LA
CONFERENZA,
Dichiarando
la volontà dell'Unione di continuare a fornire ulteriore assistenza
adeguata per l'opera di
disattivazione
da parte della Lituania anche dopo la sua adesione all'Unione fino al 2006 e
oltre e
rilevando
che la Lituania, tenendo presente questo segno di solidarietà dell'Unione,
si è impegnata a
chiudere
l'Unità 1 della centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unità 2
entro il 2009;
Riconoscendo
che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina con due reattori
RBMK da 1500
MW,
risalenti ai tempi dell'ex Unione Sovietica, è un'operazione senza
precedenti e rappresenta per la
Lituania
un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla
forza economica
del
paese e che detta disattivazione continuerà oltre le attuali prospettive
finanziarie definite
dall'accordo
interistituzionale del 6 maggio 1999;
Rilevando
l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'ulteriore assistenza
dell'Unione al fine di
affrontare
le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare
di Ignalina;
Rilevando
che la Lituania presterà la debita attenzione alle esigenze delle regioni
che risentono
maggiormente
della chiusura della centrale nucleare di Ignalina nell'utilizzare
l'assistenza dell'Unione;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 475
Dichiarando
che sono considerate compatibili con il mercato interno talune misure che
saranno
sostenute
attraverso aiuti pubblici, quali la disattivazione della centrale nucleare
di Ignalina, il
miglioramento
ambientale in linea con l'acquis e l'ammodernamento della capacità di
produzione
convenzionale
di energia elettrica necessaria per sostituire i due reattori della centrale
nucleare di
Ignalina
dopo la chiusura,
Sottolinea
che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte
seconda, titolo IV,
del
protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia,
della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica
di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e
della
Repubblica slovacca.
36.
Dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre
tra
la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa
LA
CONFERENZA,
Considerando
la particolare situazione della regione di Kaliningrad della Federazione
russa nel
contesto
dell'allargamento dell'Unione;
Riconoscendo
gli obblighi e gli impegni della Lituania rispetto all'acquis relativo alla
creazione di uno
spazio
di libertà, sicurezza e giustizia;
Rilevando,
in particolare, che la Lituania deve applicare e attuare pienamente l'acquis
dell'Unione
concernente
l'elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all'atto
dell'attraversamento
delle frontiere esterne e dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale
obbligo,
nonché
l'acquis dell'Unione relativo al modello uniforme per i visti, al più tardi
a decorrere
dall'adesione;
Riconoscendo
che il transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad
ed altre parti
della
Federazione russa attraverso il territorio dell'Unione è una questione
concernente l'intera
Unione
e dovrebbe essere trattata in quanto tale e non deve comportare conseguenze
negative per la
Lituania;
Considerando
la decisione che sarà adottata dal Consiglio per eliminare i controlli alle
frontiere
interne
una volta verificato che sono state soddisfatte le condizioni necessarie a
tal fine;
Determinata
ad assistere la Lituania nel soddisfare le condizioni per la piena
partecipazione allo
spazio
Schengen senza frontiere interne quanto prima,
Sottolinea
che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte
seconda, titolo V
del
protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia,
della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica
di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e
della
Repubblica slovacca.
476
Atto finale
37.
Dichiarazione relativa all'Unità 1 e all'Unità 2
della
centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia
LA
CONFERENZA,
Prendendo
atto dell'impegno della Slovacchia di chiudere alla fine del 2006 e del
2008,
rispettivamente,
l'Unità 1 e l'Unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 e dichiarando
la
volontà
dell'Unione di continuare a fornire aiuti finanziari fino al 2006 in
prosecuzione degli aiuti di
preadesione
di cui al programma Phare a sostegno dello sforzo di disattivazione
intrapreso dalla
Slovacchia;
Rilevando
l'esigenza di adottare misure di attuazione per l'assistenza continua
dell'Unione,
Sottolinea
che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte
seconda, titolo IX
del
protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia,
della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica
di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e
della
Repubblica slovacca.
38.
Dichiarazione relativa a Cipro
LA
CONFERENZA,
Ribadendo
il suo impegno a favore di una soluzione globale della questione di Cipro,
coerente con le
pertinenti
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché il suo
fermo sostegno
agli
sforzi compiuti a tal fine dal Segretario generale delle Nazioni Unite;
Considerando
che tale soluzione globale della questione di Cipro non è stata ancora
raggiunta;
Considerando
che è pertanto necessario prevedere la sospensione dell'applicazione dell'acquis
nelle
zone
della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro
non esercita un
controllo
effettivo;
Considerando
che, qualora si pervenga ad una soluzione della questione di Cipro, tale
sospensione
sarà
revocata;
Considerando
che l'Unione è pronta a prendere in considerazione i termini di una
siffatta soluzione
conformemente
ai principi che sono alla base dell'Unione;
Considerando
che è necessario prevedere a quali condizioni le pertinenti disposizioni
del diritto
dell'Unione
si applicheranno alla linea tra le summenzionate zone, da un lato, e le zone
in cui il
governo
della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e la zona
orientale di sovranità del
Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro;
Desiderando
che l'adesione di Cipro all'Unione sia proficua per tutti i cittadini
ciprioti e promuova la
pace
e la riconciliazione civili;
Considerando
pertanto che nulla nella parte seconda, titolo X del protocollo relativo al
trattato e atto
di
adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della
Repubblica
di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 477
Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica
slovacca osta
all'adozione
di misure finalizzate a tale scopo;
Considerando
che siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis, alle
condizioni stabilite
in
detto protocollo, in nessun'altra parte della Repubblica di Cipro,
Sottolinea
che alcune disposizioni specifiche a tal fine sono state riprese nella parte
seconda, titolo X
del
protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia,
della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica
di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e
della
Repubblica slovacca.
39.
Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca
La
Conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono
essere adottati dal
Consiglio
che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che
contengono
disposizioni
applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla
Danimarca in
quanto
aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla
posizione della
Danimarca,
la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per
impedire l'adozione
delle
disposizioni che non le sono applicabili.
La
Conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della Conferenza
relativa agli articoli
I-43
e III-329, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o
agli atti giuridici a
norma
degli articoli I-43 e III-329 avverrà conformemente alle parti I e II del
protocollo sulla
posizione
della Danimarca.
40.
Dichiarazione concernente il protocollo
sulle
disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione
La
posizione comune che assumeranno gli Stati membri nelle Conferenze di
adesione della Romania
e/o
della Bulgaria all'Unione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi al
Parlamento europeo e la
ponderazione
dei voti nel Consiglio europeo e nel Consiglio sarà la seguente.
1.
Qualora l'adesione della Romania e/o della Bulgaria all'Unione avvenga prima
dell'entrata in
vigore
della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo I-20, paragrafo 2,
la ripartizione dei
seggi
al Parlamento europeo nella legislatura 2004-2009 sarà conforme alla
tabella seguente per
un'Unione
a 27 Stati membri.
STATI
MEMBRI
SEGGI
AL PARLAMENTO
EUROPEO
Germania
99
Regno
Unito 78
Francia
78
Italia
78
Spagna
54
478
Atto finale
STATI
MEMBRI
SEGGI
AL PARLAMENTO
EUROPEO
Polonia
54
Romania
35
Paesi
Bassi 27
Grecia
24
Repubblica
ceca 24
Belgio
24
Ungheria
24
Portogallo
24
Svezia
19
Bulgaria
18
Austria
18
Slovacchia
14
Danimarca
14
Finlandia
14
Irlanda
13
Lituania
13
Lettonia
9
Slovenia
7
Estonia
6
Cipro
6
Lussemburgo
6
Malta
5
TOTALE
785
Pertanto
il trattato di adesione all'Unione prevederà che, in deroga all'articolo
I-20, paragrafo 2
della
Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo possa
temporaneamente essere
superiore
a 750 durante il resto della legislatura 2004-2009.
2.
Nell'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie
relative alle istituzioni e
agli
organi dell'Unione, la ponderazione dei voti della Romania e della Bulgaria
nel Consiglio
europeo
e nel Consiglio sarà fissata rispettivamente a 14 e 10.
3.
In occasione di ciascuna adesione, la soglia di cui al protocollo sulle
disposizioni transitorie
relative
alle istituzioni e agli organi dell'Unione sarà calcolata conformemente
all'articolo 2,
paragrafo
3 del protocollo medesimo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 479
41.
Dichiarazione concernente l'Italia
La
Conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia,
allegato nel 1957 al trattato
che
istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione
dell'adozione del
trattato
sull'Unione europea, precisava quanto segue:
«LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:
GLI
STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
PRENDONO
ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un
programma
decennale
di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali
dell'economia italiana, in
particolare
grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle
isole e alla
creazione
di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;
RICORDANO
che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e
approvato nei
suoi
principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione
internazionale di cui essi sono
membri;
RICONOSCONO
che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al
loro interesse
comune;
CONVENGONO,
onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di
raccomandare
alle
istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure
previsti dal trattato,
ricorrendo
in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per
gli investimenti
e
del Fondo sociale europeo;
RITENGONO
che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini
dell'applicazione del
trattato,
lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e
l'opportunità di evitare
che
insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la
bilancia dei pagamenti o il
livello
dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del
trattato in Italia;
RICONOSCONO
in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si
dovrà aver
cura
che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del
suo programma di
espansione
economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.».
480
Atto finale
DICHIARAZIONI
DEGLI STATI MEMBRI
42.
Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi
relativa
all'articolo I-55
Il
Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione europea di cui all'articolo
I-55, paragrafo 4 dopo che
una
revisione della legge europea di cui all'articolo I-54, paragrafo 3 avrà
fornito ai Paesi Bassi una
soluzione
soddisfacente per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente
negativa nei
confronti
del bilancio dell'Unione.
43.
Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo IV440
Il
Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione europea
ai sensi dell'articolo
IV-440,
paragrafo 7, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di
Aruba nei confronti
dell'Unione,
sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in
conformità dello Statuto
del
Regno dei Paesi Bassi.
44.
Dichiarazione della Repubblica federale di Germania,
dell'Irlanda,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di
Svezia
La
Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le
disposizioni essenziali del
trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito
modifiche
sostanziali
dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate.
Appoggiano pertanto
l'idea
di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che
dovrebbe essere
convocata
al più presto.
45.
Dichiarazione del Regno di Spagna
e
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Il
trattato che adotta la Costituzione si applica a Gibilterra come territorio
europeo di cui uno Stato
membro
assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica
modifiche delle
posizioni
degli Stati membri interessati.
46.
Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna
e
Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini»
Con
riguardo al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato
che istituisce la
Comunità
europea dell'energia atomica, e in qualsiasi atto derivante da questi
trattati o da essi
mantenuto
in vigore, il Regno Unito reitera la dichiarazione, fatta il 31 dicembre
1982, relativa alla
definizione
del termine «cittadini», ad esclusione del riferimento ai «cittadini dei
territori britannici
dipendenti»,
che deve intendersi fatto ai «cittadini dei territori britannici
d'oltremare».
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 481
47.
Dichiarazione del Regno di Spagna relativa alla definizione del termine
«cittadini»
La
Spagna constata che, conformemente all'articolo I-10 della Costituzione, è
cittadino dell'Unione
chiunque
abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Spagna prende parimenti atto
del fatto che,
nella
situazione attuale dell'integrazione europea rispecchiata dalla
Costituzione, soltanto i cittadini
degli
Stati membri godono dei diritti specifici della cittadinanza europea, salvo
se diversamente
previsto
espressamente dal diritto dell'Unione. A questo proposito la Spagna
sottolinea infine che, ai
sensi
degli articoli I-20 e I-46 della Costituzione, il Parlamento europeo
rappresenta attualmente i
cittadini
dell'Unione.
48.
Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
relativa
al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo
Il
Regno Unito rileva che l'articolo I-20 e altre disposizioni del trattato che
adotta una Costituzione
per
l'Europa non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di
voto alle elezioni del
Parlamento
europeo.
49.
Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali
Il
Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera
dei rappresentanti e il Senato
del
Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle
Regioni agiscono,
relativamente
alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema
parlamentare
nazionale
o camere del Parlamento nazionale.
50.
Dichiarazione della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Ungheri a
sull'ortografia
della denominazione della moneta unica
nel
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
Senza
pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica
dell'Unione
europea
cui si fa riferimento nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
che recano le
banconote
e le monete metalliche, la Lettonia e l'Ungheria dichiarano che l'ortografia
della
denominazione
della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle
versioni
linguistiche
lettone e ungherese del testo del trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa non ha
alcun
effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone e ungherese.
482
Atto finale
Unione
europea
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa
Lussemburgo:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2005
— 482 pagg. — 17,6 x 25 cm
ISBN
92-824-3102-9
Prezzo
in Lussemburgo (IVA esclusa): 25 EUR
|