La
CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita a
Bruxelles
il
30 settembre 2003 per adottare di comune accordo il trattato che adotta una
Costituzione per
l'Europa,
ha adottato i seguenti testi:
I.
Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
II.
Protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
1.
Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
2.
Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità
3.
Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
4.
Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea
5.
Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti
6.
Protocollo che fissa le sedi delle istituzioni e di determinati organi,
organismi e servizi
dell'Unione
europea
7.
Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
8.
Protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda e del
Regno
Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del
Regno di
Spagna
e della Repubblica del Portogallo e della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di
Finlandia
e del Regno di Svezia
9.
Protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di
Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania,
della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di
Polonia, della
Repubblica
di Slovenia e della Repubblica slovacca
10.
Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
11.
Protocollo sui criteri di convergenza
12.
Protocollo sull'Eurogruppo
13.
Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord
in
relazione all'unione economica e monetaria
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 411
14.
Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca in relazione
all'unione economica e
monetaria
15.
Protocollo su talune attività della Banca nazionale di Danimarca
16.
Protocollo sul regime del franco Comunità finanziaria del Pacifico
17.
Protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea
18.
Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo III-130 della
Costituzione al Regno
Unito
e all'Irlanda
19.
Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle
politiche relative ai
controlli
alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e rispetto alla cooperazione
giudiziaria in
materia
civile e alla cooperazione di polizia
20.
Protocollo sulla posizione della Danimarca
21.
Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di
attraversamento delle
frontiere
esterne
22.
Protocollo sul diritto d'asilo per i cittadini degli Stati membri
23.
Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo
I-41, paragrafo 6, e
dall'articolo
III-312 della Costituzione
24.
Protocollo sull'articolo I-41, paragrafo 2, della Costituzione
25.
Protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio
raffinati nelle
Antille
olandesi
26.
Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca
27.
Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri
28.
Protocollo sull'articolo III214 della Costituzione
29.
Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale
30.
Protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia
31.
Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese
32.
Protocollo relativo all'articolo I-9, paragrafo 2 della Costituzione
sull'adesione dell'Unione
alla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali
412
Atto finale
33.
Protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato
il trattato che
istituisce
la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea
34.
Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli
organi dell'Unione
35.
Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato
che istituisce la
Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e al Fondo di ricerca carbone e acciaio
36.
Protocollo che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica
III.
Allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa
1.
Allegato I - Elenco previsto dall'articolo III-226 della Costituzione
2.
Allegato II - Paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte III,
titolo IV della Costituzione
La
Conferenza ha adottato le dichiarazioni qui di seguito elencate e allegate
al presente atto finale.
A.
Dichiarazioni relative a disposizioni della Costituzione
1.
Dichiarazione relativa all'articolo I-6
2.
Dichiarazione relativa all'articolo I-9, paragrafo 2
3.
Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28
4.
Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la
decisione del Consiglio
europeo
sull'esercizio della presidenza del Consiglio
5.
Dichiarazione relativa all'articolo I-25
6.
Dichiarazione relativa all'articolo I-26
7.
Dichiarazione relativa all'articolo I-27
8.
Dichiarazione relativa all'articolo I-36
9.
Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329
10.
Dichiarazione relativa all'articolo I51
11.
Dichiarazione relativa all'articolo I-57
12.
Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 413
13.
Dichiarazione relativa all'articolo III-116
14.
Dichiarazione relativa agli articoli III136 e III267
15.
Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322
16.
Dichiarazione relativa all'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c)
17.
Dichiarazione relativa all'articolo III184
18.
Dichiarazione relativa all'articolo III213
19.
Dichiarazione relativa all'articolo III220
20.
Dichiarazione relativa all'articolo III-243
21.
Dichiarazione relativa all'articolo III248
22.
Dichiarazione relativa all'articolo III256
23.
Dichiarazione relativa all'articolo III273, paragrafo 1, secondo comma
24.
Dichiarazione relativa all'articolo III296
25.
Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla negoziazione e conclusione
da parte degli Stati
membri
di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia
26.
Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4
27.
Dichiarazione relativa all'articolo III419
28.
Dichiarazione relativa all'articolo IV440, paragrafo 7
29.
Dichiarazione relativa all'articolo IV-448, paragrafo 2
30.
Dichiarazione relativa alla ratifica del trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa
B.
Dichiarazioni relative ai protocolli allegati alla Costituzione
Dichiarazioni
sul protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di
Danimarca,
dell'Irlanda
e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica
ellenica, del
Regno
di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di
Finlandia
e del Regno di Svezia
31.
Dichiarazione relativa alle isole Åland
32.
Dichiarazione relativa alla popolazione Sami
414
Atto finale
Dichiarazioni
sul protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica
ceca, della
Repubblica
di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di
Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di
Polonia,
della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
33.
Dichiarazione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del
Nord
a Cipro
34.
Dichiarazione della Commissione relativa alle zone di sovranità del Regno
Unito di Gran
Bretagna
e Irlanda del Nord a Cipro
35.
Dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania
36.
Dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la
regione di Kaliningrad ed
altre
parti della Federazione russa
37.
Dichiarazione relativa all'Unità 1 e all'Unità 2 della centrale nucleare
di Bohunice V1 in
Slovacchia
38.
Dichiarazione relativa a Cipro
39.
Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca
40.
Dichiarazione concernente il protocollo sulle disposizioni transitorie
relative alle istituzioni e
agli
organi dell'Unione
41.
Dichiarazione concernente l'Italia
Inoltre,
la Conferenza ha preso atto delle dichiarazioni in appresso elencate e
allegate al presente
atto
finale:
42.
Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo I-55
43.
Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo IV440
44.
Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della
Repubblica di
Ungheria,
della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia
45.
Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord
46.
Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa
alla definizione
del
termine «cittadini»
47.
Dichiarazione del Regno di Spagna relativa alla definizione del termine
«cittadini»
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 415
48.
Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa
al diritto di voto
per
le elezioni del Parlamento europeo
49.
Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali
50.
Dichiarazione della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Ungheria
sull'ortografia della
denominazione
della moneta unica nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
416
Atto finale
Hecho
en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro.
V
Římě dne dvacátého
devátého října dva tisíce čtyři
Udfærdiget
i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen
zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe
tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Roomas
Έγινε
στη Ρώ
η, στις είκοσι
εννέα Οκτωβρίου
δύο χιλιάδες
τέσσερα.
Done
at Rome on the twentyninth day of October in the year two thousand and
four.
Fait
à Rome, le vingtneuf octobre deux mille quatre.
Arna
dhéanamh sa Róimh, an naoú lá fichead de Dheireadh Fómhair sa bhliain
dhá mhíle is a
ceathair
Fatto
a Roma, addi ventinove ottobre duemilaquattro.
Romā,
divi tūkstoši ceturtā
gada divdesmit devītajā
oktobrī
Priimta
du tūkstančiai
ketvirtų metų spalio
dvidešimt devintą dieną
Romoje
Kelt
Rómában, a kétezer-negyedik év október havának huszonkilencedik
napján
Magħmul
f'Ruma fid-disa' u għoxrin jum ta' Ottubru
tas-sena elfejn u erbgħa
Gedaan
te Roma, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono
w Rzymie dnia dwudziestego dziewiątego października
roku dwutysięcznego
czwartego
Feito
em Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro
V
Ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri
V
Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri
Tehty
Roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna
kaksituhattaneljä.
Som
skedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 417
Pour
Sa Majesté le Roi des Belges
Voor
Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für
Seine Majestät den König der Belgier
Cette
signature engage également la Communauté française, la Communauté
flamande, la Communauté
germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze
handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap,
de Duitstalige Gemeenschap,
het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese
Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die
Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft,
die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt.
Za
prezidenta České republiky
For
Hendes Majestæt Danmarks Dronning
418
Atto finale
Für
den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Eesti
Vabariigi Presidendi nimel
Για
τον Πρόεδρο
της Ελληνικής !η
οκρατίας
Por
Su Majestad el Rey de España
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 419
Pour
le Président de la République française
Thar
ceann Uachtarán na hÉireann
For
the President of Ireland
Per
il Presidente della Repubblica italiana
420
Atto finale
Για
τον Πρόεδρο
της Κυπριακής !η
οκρατίας
Latvijas
Republikas Valsts prezidentes vārdā
Lietuvos
Respublikos Prezidento vardu
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 421
Pour
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
A
Magyar Köztársaság Elnöke részéről
Għall-President
ta' Malta
422
Atto finale
Voor
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Für
den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Za
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 423
Pelo
Presidente da República Portuguesa
Za
predsednika Republike Slovenije
Za
prezidenta Slovenskej republiky
424
Atto finale
Suomen
Tasavallan Presidentin puolesta
För
Republiken Finlands President
För
Konungariket Sveriges regering
For
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 425
Han
firmado asimismo la presente Acta final, en su condición de Estados
candidatos a la adhesión a
la
Unión Europea, observadores ante la Conferencia:
Tento
závěrečný akt rovněž
podepsali pozorovatelé při Konferenci,
jakožto státy kandidující na
přistoupení
k Evropské unii:
Følgende
observatører ved konferencen har ligeledes undertegnet denne slutakt i
deres egenskab af
kandidatstater
til Den Europæiske Union:
Als
Beobachter bei der Konferenz haben in ihrer Eigenschaft als Kandidaten für
den Beitritt zur
Europäischen
Union ferner diese Schlussakte unterzeichnet:
Käesoleva
lõppakti on allkirjastanud Euroopa Liidu kandidaatriikide esindajatena ka
konverentsi
vaatlejad:
Την
παρούσα
ΤελικήΠράξη
υπέγραψαν
επίσης, υπό την
ιδιότητά τους
ως υποψηφίων
για προσχώρηση
στην
ΕυρωπαϊκήΈνωση
κρατών, οι
παρατηρητές
κατά τη?ιάσκεψη:
The
following have also signed this Final Act, in their capacity as candidate
States for accession to the
European
Union, having been observers to the Conference:
Ont
également signé le présent acte final, en leur qualité d'États
candidats à l'adhésion de l'Union
européenne,
observateurs auprès de la Conférence:
Shínigh
na breathnóirí seo a leanas ag an gComhdháil an Ionstraim
Chríochnaítheach seo freisin ina
gcáil
mar Stáit iarrthacha don Aontas Eorpach:
Hanno
altresì firmato il presente atto finale, in qualità di Stati candidati
all'Unione europea,
osservatori
nella Conferenza
Šo
Nobeiguma aktu kā Eiropas Savienības
pievienošanās kandidātvalstu
vadītāji ir parakstījuši
arī šādi
Konferences
novērotāji:
Baigiamąjį
aktą taip pat pasirašo
į Europos Sąjungą
stojančios valstybės
kandidatės, Konferencijos
stebėtojos:
Ezt
az záróokmányt a Európai Unió tagjelölt államaiként, amelyek a
Konferencián megfigyelőként
vettek
részt, a következők is aláírták:
Iffirmaw
ukoll dan l-Att Finali, fil-kapaċità tagħhom
ta' Stati kandidati ta' l-Unjoni Ewropea, bħala
osservaturi
għall-Konferenza:
Deze
Slotakte is tevens ondertekend door de volgende kandidaat-lidstaten van de
Europese Unie,
waarnemers
bij de Conferentie:
Niniejszy
Akt Końcowy został również
podpisany przez Państwa kandydujące
do przystąpienia do
Unii
Europejskiej, będące
obserwatorami przy Konferencji:
Assinaram
igualmente a presente Acta Final, na qualidade de Estados candidatos à
adesão à União
Europeia,
observadores na Conferência:
V
postavení štátov uchádzajúcich sa o pristúpenie
k Európskej únii a v postavení pozorovateľov
na
konferencii
podpísali tento záverečný akt:
To
sklepno listino so kot države kandidatke za pristop
k Evropski uniji in kot opazovalke Konference,
podpisali
tudi
Tämän
päätösasiakirjan ovat Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioina
allekirjoittaneet myös
konferenssiin
tarkkailijoina osallistuneet:
Nedanstående
observatörer vid konferensen har, i sin egenskap av kandidatstater inför
anslutning till
Europeiska
unionen, likaledes undertecknat denna slutakt:
426
Atto finale
Зa
Peпублика
Бьлгария
Pentru
România
Türkiye
Cumhuriyeti Adına
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 427
A.
DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DELLA COSTITUZIONE
1.
Dichiarazione relativa all'articolo I-6
La
Conferenza constata che l'articolo I-6 rispecchia la giurisprudenza
esistente della Corte di giustizia
delle
Comunità europee e del Tribunale di primo grado.
2.
Dichiarazione relativa all'articolo I-9, paragrafo 2
La
Conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di
salvaguardia dei
diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte
a preservare le
specificità
dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la Conferenza
prende atto
dell'esistenza
di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la
Corte europea
dei
diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione
europea avrà aderito a
tale
convenzione.
3.
Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28
La
scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del
Consiglio europeo, di
presidente
della Commissione e di ministro degli affari esteri dell'Unione dovrà
tenere debitamente
conto
della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica
dell'Unione e dei suoi Stati
membri.
4.
Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la
decisione del
Consiglio
europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio
La
Conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della
decisione europea che
stabilisce
le modalità di attuazione della decisione europea del Consiglio europeo
sull'esercizio della
presidenza
del Consiglio a partire dalla firma del trattato che adotta una Costituzione
per l'Europa e
dare
la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione
europea del Consiglio
europeo
che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato figura
qui di seguito.
PROGETTO
DI DECISIONE EUROPEA DEL CONSIGLIO EUROPEO SULL'ESERCIZIO DELLA PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO
Articolo
1
1.
La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari
esteri», è esercitata da gruppi
predeterminati
di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti
secondo un
sistema
di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro
diversità e degli equilibri
geografici
nell'Unione.
2.
Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le
formazioni del Consiglio,
ad
eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi.
Gli altri membri del gruppo
assistono
la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I
membri del
gruppo
possono decidere tra loro modalità alternative.
428
Atto finale
Articolo
2
La
presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli
Stati membri è esercitata
da
un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del
Consiglio «Affari generali».
La
presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un
rappresentante del ministro degli
affari
esteri dell'Unione.
La
presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad
eccezione della
formazione
«Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza
della relativa
formazione,
salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.
Articolo
3
Il
Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la
Commissione, la coerenza e la
continuità
dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una
programmazione
pluriennale.
Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del
segretariato
generale
del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon
andamento dei lavori del
Consiglio.
Articolo
4
Il
Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le misure di
applicazione della presente
decisione.
5.
Dichiarazione relativa all'articolo I-25
La
Conferenza dichiara che la decisione europea relativa all'attuazione
dell'articolo I-25 sarà adottata
dal
Consiglio il giorno dell'entrata in vigore del trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa. Il
progetto
di decisione figura qui di seguito.
PROGETTO
DI DECISIONE EUROPEA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO
I-25
IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
considerando
quanto segue:
(1)
È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida
dal sistema
decisionale
del Consiglio a maggioranza qualificata - quale definito nel trattato di
Nizza e
illustrato
all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie
relative alle
istituzioni
e agli organi dell'Unione allegato alla Costituzione, che continuerà ad
applicarsi fino al
31
ottobre 2009 – al sistema di voto previsto all'articoloI 25 della
Costituzione, che si applicherà
a
decorrere dal 1o novembre 2009.
(2)
Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare
la legittimità
democratica
delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 429
(3)
Si reputa opportuno mantenere in vigore la presente decisione per il tempo
necessario ad
assicurare
una transizione fluida al nuovo sistema di voto previsto dalla Costituzione,
DECIDE:
Articolo
1
Se
un numero di membri del Consiglio che rappresenta
a)
almeno i tre quarti della popolazione, o
b)
almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,
necessari
per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione
dell'articolo I-25,
paragrafo
1, primo comma o paragrafo 2, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione
da parte del
Consiglio
di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.
Articolo
2
Durante
le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un
tempo ragionevole e
senza
pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto
dell'Unione, una soluzione
soddisfacente
che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di
cui
all'articolo
1.
Articolo
3
A
tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della
Commissione e nel rispetto
del
regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per
facilitare la realizzazione di
una
più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli
prestano la loro assistenza.
Articolo
4
La
presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o novembre 2009. Resta in
vigore almeno fino al
2014.
Successivamente il Consiglio può adottare una decisione europea che la
abroga.
6.
Dichiarazione relativa all'articolo I-26
La
Conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più
cittadini di tutti gli Stati
membri,
dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena
trasparenza nelle
relazioni
con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe
mantenere stretti
contatti
con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un
loro cittadino tra
i
membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare
particolare attenzione alla
necessità
di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.
La
Conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le
misure necessarie per
assicurare
che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri,
inclusi quelli che non
430
Atto finale
hanno
loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in
considerazione. Tali
misure
dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta
in considerazione
mediante
l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.
7.
Dichiarazione relativa all'articolo I-27
La
Conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni della Costituzione,
il Parlamento europeo
e
il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento
del processo che
porta
all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto,
rappresentanti del Parlamento
europeo
e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del
Consiglio
europeo,
alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato.
Conformemente
all'articolo
I-27 paragrafo 1, tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati
alla carica di
presidente
della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le
modalità di
tali
consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo
tra il Parlamento
europeo
e il Consiglio europeo.
8.
Dichiarazione relativa all'articolo I-36
La
Conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a
consultare gli esperti
nominati
dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di regolamenti europei
delegati nel settore
dei
servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.
9.
Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329
Fatte
salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di
solidarietà nei confronti di uno
Stato
membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una
calamità naturale o
provocata
dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni degli articoli I-43 e
III-329 pregiudica
il
diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per
assolvere ai suoi obblighi di
solidarietà
nei confronti dello Stato membro in questione.
10.
Dichiarazione relativa all'articolo I51
La
Conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei
dati personali da
adottare
in base all'articolo I51 possano avere implicazioni dirette per la
sicurezza nazionale, si
dovrà
tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione.
Rammenta che la
legislazione
attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE)
prevede deroghe
specifiche
al riguardo.
11.
Dichiarazione relativa all'articolo I-57
L'Unione
terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni
territoriali che
intrattengono
con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 431
12.
Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali
La
Conferenza prende atto delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti
fondamentali, elaborate sotto
l'autorità
del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto
la
responsabilità
del Praesidium della Convenzione europea, riportate qui di seguito.
SPIEGAZIONI
RELATIVE ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Le
presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto
l'autorità del Praesidium
della
Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e sono ora
state
aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea
sulla scorta degli
adeguamenti
redazionali che quest'ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta
[in
particolare
agli articoli 51 e 52 (1)] e dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
Benché non abbiano di
per
sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento
d'interpretazione destinato a chiarire
le
disposizioni della Carta.
PREAMBOLO
I
popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno
deciso di condividere un
futuro
di pace fondato su valori comuni.
Consapevole
del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori
indivisibili e
universali
della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà;
essa si basa sul
principio
della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al
centro della sua
azione
istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
L'Unione
contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel
rispetto della
diversità
delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché
dell'identità nazionale degli
Stati
membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale,
regionale e locale; essa si
sforza
di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle
persone,
dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A
tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla
luce dell'evoluzione della
società,
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo
tali diritti più visibili
in
una Carta.
La
presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
dell'Unione e del principio di
sussidiarietà,
i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli
obblighi
internazionali
comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti
dell'uomo
e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e
dal Consiglio
d'Europa,
nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e
da quella della
Corte
europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata
dai giudici dell'Unione e
degli
Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del
Praesidium della
Convenzione
che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium
della
(1)
Articoli II-111 e II-112 della Costituzione.
432
Atto finale
Convenzione
europea.
Il
godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure
della
comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto,
l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in
appresso.
TITOLO
I
DIGNITÀ
Articolo
1 (1)
Dignità
umana
La
dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Spiegazione
La
dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé,
ma costituisce la base stessa dei diritti
fondamentali.
La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la
dignità umana nel preambolo:
«Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana, e dei loro diritti, uguali
ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e
della pace nel mondo;». Nella sentenza del
9
ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento
europeo e Consiglio dell'Unione europea
(Racc.
2001, pag. 7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di giustizia ha
confermato che il diritto
fondamentale
alla dignità umana è parte integrante del diritto dell'Unione.
Ne
consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente
Carta può essere usato per recare pregiudizio
alla
dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della
sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Non
può
pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.
Articolo
2 (2)
Diritto
alla vita
1.
Ogni individuo ha diritto alla vita.
2.
Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Spiegazione
1.
Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'articolo
2, paragrafo 1, della CEDU, che recita:
«1.
Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge...»
(1)
Articolo II-61 della Costituzione.
(2)
Articolo II-62 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 433
2.
La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale,
risulta superata in conseguenza
dell'entrata
in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così
formulato:
«La
pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né
giustiziato.»
A
tale disposizione si ispira l'articolo 2, paragrafo 2, della Carta (1).
3.
Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta (2) corrispondono a quelle degli
articoli summenzionati della CEDU e del
protocollo
addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (3), hanno
significato e portata identici.
Pertanto
le definizioni «negative» che figurano nella CEDU devono essere
considerate come figuranti anche nella
Carta:
a)
articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:
«La
morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è
il risultato di un ricorso alla forza
resosi
assolutamente necessario:
a)
per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
b)
per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona
regolarmente detenuta;
c)
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.»;
b)
articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:
«Uno
Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti
commessi in tempo di guerra o in
caso
di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi
previsti da tale legislazione e
conformemente
alle sue disposizioni ...».
Articolo
3 (4)
Diritto
all'integrità della persona
1.
Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2.
Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
a)
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le
modalità definite dalla legge
b)
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle
persone
(1)
Articolo II-62, paragrafo 2 della Costituzione.
(2)
Articolo II-62 della Costituzione.
(3)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
(4)
Articolo II-63 della Costituzione.
434
Atto finale
c)
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una
fonte di lucro
d)
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Spiegazione
1.
Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi
Bassi contro Parlamento europeo e
Consiglio
dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70 e 78-80 della
motivazione la Corte di giustizia
ha
confermato che il diritto fondamentale all'integrità della persona è parte
integrante del diritto dell'Unione e
comprende,
nell'ambito della medicina e della biologia, il libero e consapevole
consenso del donatore e del
ricevente.
2.
I principi enunciati nell'articolo 3 della Carta (1) figurano già nella
convenzione sui diritti dell'uomo e la
biomedicina
adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (serie dei trattati europei n.
164 e protocollo addizionale
n.
168). La Carta non intende derogare a tali disposizioni e proibisce solo la
clonazione riproduttiva. Non autorizza
né
proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo
al legislatore di vietarle.
3.
Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelle che hanno come
scopo la selezione delle persone,
riguarda
le ipotesi in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che
comportino, per esempio,
campagne
di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc.,
atti considerati tutti crimini
internazionali
dallo statuto del Tribunale penale internazionale adottato a Roma il 17
luglio 1998 (cfr. articolo 7,
paragrafo
1, lettera g)).
Articolo
4 (2)
Proibizione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno
può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Spiegazione
Il
diritto di cui all'articolo 4 (2) corrisponde a quello garantito
dall'articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica:
«Nessuno
può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.». Ai sensi dell'articolo 52,
paragrafo
3 della Carta (3), ha significato e portata identici.
Articolo
5 (4)
Proibizione
della schiavitù e del lavoro forzato
1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
(1)
Articolo II-63 della Costituzione.
(2)
Articolo II-64 della Costituzione.
(3)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
(4)
Articolo II-65 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 435
2.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3.
È proibita la tratta degli esseri umani.
Spiegazione
1.
Il diritto di cui all'articolo 5 (1), paragrafi 1 e 2, corrisponde a quello
dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello stesso
tenore,
della CEDU. Il significato e la portata di questo diritto sono identici a
quelli conferiti da detto articolo, ai
sensi
dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2). Ne consegue che:
—
nessuna restrizione può essere imposta legittimamente al diritto previsto
dal paragrafo 1;
—
nel paragrafo 2, le nozioni di «lavoro forzato o obbligatorio» devono
essere interpretate alla luce delle
definizioni
«negative» contenute nell'articolo 4, paragrafo 3 della CEDU, che recita:
«Non
è considerato “lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi del presente
articolo:
a)
il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni
previste dall'articolo 5 della
presente
Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
b)
il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove
l'obiezione di coscienza è
considerata
legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare
obbligatorio;
c)
qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano
la vita o il benessere della
comunità;
d)
qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.».
2.
Il paragrafo 3 trae direttamente origine dalla dignità della persona umana
e tiene conto degli ultimi sviluppi della
criminalità
organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro,
l'immigrazione clandestina o lo
sfruttamento
sessuale. L'allegato della convenzione Europol riporta la seguente
definizione applicabile alla tratta a
scopo
di sfruttamento sessuale: «Tratta degli esseri umani: il fatto di
sottoporre una persona al potere reale e illegale
di
altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di
autorità o mediante manovre, in
particolare
per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di
sfruttamento e di violenza sessuale
nei
confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli».
Il capitolo VI della convenzione di
applicazione
dell'accordo di Schengen, che è stato integrato nell'acquis dell'Unione e
al quale il Regno Unito e
l'Irlanda
partecipano, contiene, nell'articolo 27, paragrafo 1, la seguente
disposizione in materia di organizzazioni
di
immigrazione clandestina: «Le parti contraenti si impegnano a stabilire
sanzioni appropriate nei confronti di
chiunque
aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a
soggiornare nel territorio di una
parte
contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente
relativa all'ingresso ed al soggiorno degli
stranieri.».
Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro sulla lotta
alla tratta degli esseri umani (GU
L
203/2002, pag. 1) il cui articolo 1 definisce in dettaglio i reati relativi
alla tratta degli esseri umani a fini di
sfruttamento
di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione quadro impone agli
Stati membri di
punire.
(1)
Articolo II-65 della Costituzione.
(2)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
436
Atto finale
TITOLO
II
LIBERTÀ
Articolo
6 (1)
Diritto
alla libertà e alla sicurezza
Ogni
individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Spiegazione
I
diritti di cui all'articolo 6 (1) corrispondono a quelli garantiti
dall'articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi
dell'articolo
52, paragrafo 3 della Carta (2), hanno pari significato e portata. Ne
consegue che le limitazioni che possono
legittimamente
essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel
quadro dell'articolo 5, che
recita:
«1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può
essere privato della libertà, se non nei casi
seguenti
e nei modi previsti dalla legge:
a)
se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale
competente;
b)
se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di
un provvedimento emesso,
conformemente
alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un
obbligo prescritto dalla
legge;
c)
se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità
giudiziaria competente, quando vi sono
motivi
plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi
fondati di ritenere che sia
necessario
impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
d)
se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per il suo
inserimento in una struttura rieducativa, o
della
sua detenzione regolare in attesa di comparire dinanzi all'autorità
competente;
e)
se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di
propagare una malattia contagiosa, di un
alienato,
di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f)
se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per
impedirle di entrare illegalmente nel
territorio,
oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento
d'espulsione o d'estradizione.
2.
Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua
a lei comprensibile, dei motivi
dell'arresto
e di ogni accusa formulata a suo carico.
3.
Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste
dal paragrafo 1.c) del presente articolo,
deve
essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro
magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare
funzioni
giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o
di essere messa in libertà durante
la
procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che
assicurino la comparizione dell'interessato
all'udienza.
(1)
Articolo II-66 della Costituzione.
(2)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 437
4.
Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il
diritto di presentare un ricorso ad un
tribunale,
affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione
e ne ordini la scarcerazione se la
detenzione
è illegittima.
5.
Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle
disposizioni del presente articolo ha
diritto
ad una riparazione.»
I
diritti di cui all'articolo 6 (1) devono essere in particolare rispettati
quando il Parlamento europeo e il
Consiglio
adottano leggi e leggi quadro nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia penale in
base
agli articoli [III-171, III-172 e III-174] della Costituzione, segnatamente
per la definizione di
disposizioni
minime comuni in materia di qualificazione delle infrazioni e delle sanzioni
e di taluni
aspetti
del diritto processuale.
Articolo
7 (2)
Rispetto
della vita privata e della vita familiare
Ogni
individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e delle
sue
comunicazioni.
Spiegazione
I
diritti di cui all'articolo 7 (2) corrispondono a quelli garantiti
dall'articolo 8 della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione
tecnica,
il termine «comunicazioni» è stato sostituito a «corrispondenza».
Conformemente
all'articolo 52, paragrafo 3 (3), il significato e la portata di questi
diritti sono identici a quelli del
corrispondente
articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere
apportate sono pertanto quelle
autorizzate
ai sensi del suddetto articolo 8, che recita:
«1.
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e della propria
corrispondenza.
2.
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale
diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista
dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria alla sicurezza nazionale,
alla
pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa
dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione
della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà
altrui.».
(1)
Articolo II-66 della Costituzione.
(2)
Articolo II-67 della Costituzione.
(3)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
438
Atto finale
Articolo
8 (1)
Protezione
dei dati di carattere personale
1.
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che lo riguardano.
2.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al
consenso
della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla
legge. Ogni
individuo
ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne
la rettifica.
3.
Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
Spiegazione
Questo
articolo è stato fondato sull'articolo 286 del trattato che istituisce la
Comunità europea, sulla direttiva 95/46/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali
nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.95),
nonché sull'articolo 8 della CEDU e sulla
convenzione
del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di
carattere
personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri.
L'articolo 286 del trattato CE è ora sostituito
dall'articolo
I-51 della Costituzione. Ci si riferisce inoltre al regolamento n. 45/2001
del Parlamento europeo e del
Consiglio
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle
istituzioni
e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU
L 8 del 12.1.2001). La direttiva e il
regolamento
succitati definiscono le condizioni e i limiti applicabili all'esercizio del
diritto alla protezione dei dati
personali.
Articolo
9 (2)
Diritto
di sposarsi e di costituire una famiglia
Il
diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che
ne
disciplinano l'esercizio.
Spiegazione
Questo
articolo si basa sull'articolo 12 della CEDU, che recita: «A partire
dall'età minima per contrarre matrimonio,
l'uomo
e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le
leggi nazionali che regolano
l'esercizio
di tale diritto.». La formulazione di questo diritto è stata aggiornata al
fine di disciplinare i casi in cui le
legislazioni
nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una
famiglia. L'articolo non vieta né
impone
la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso
sesso. Questo diritto è pertanto simile
a
quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa
qualora la legislazione nazionale lo preveda.
(1)
Articolo II-68 della Costituzione.
(2)
Articolo II-69 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 439
Articolo
10 (1)
Libertà
di pensiero, di coscienza e di religione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la
libertà
di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare
la propria religione o
la
propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in
privato, mediante il culto,
l'insegnamento,
le pratiche e l'osservanza dei riti.
2.
Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Spiegazione
Il
diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito
dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52,
paragrafo
3 della Carta (2), ha significato e portata identici. Le limitazioni devono
pertanto rispettare il paragrafo 2
dell'articolo
9, che recita: «La libertà di professare la propria religione o il proprio
credo non può essere oggetto di
restrizioni
diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, alla
pubblica
sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale
pubblica, o alla protezione dei diritti e della
libertà
altrui.».
Il
diritto garantito al paragrafo 2 corrisponde alle tradizioni costituzionali
nazionali e all'evoluzione delle legislazioni
nazionali
a questo proposito.
Articolo
11 (3)
Libertà
di espressione e d'informazione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include
la libertà di opinione e la
libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere
ingerenza da parte
delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2.
La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Spiegazione
1.
L'articolo 11 (3) corrisponde all'articolo 10 della CEDU, che recita:
«1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include
la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o
di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza
limiti
di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a
un regime di autorizzazione le
imprese
di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
(1)
Articolo II-70 della Costituzione.
(2)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
(3)
Articolo II-71 della Costituzione.
440
Atto finale
2.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità,
può essere sottoposto alle formalità,
condizioni,
restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono
misure necessarie, in una società
democratica,
alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica
sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla
prevenzione
dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione
della reputazione o dei diritti altrui,
per
impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire
l'autorità e l'imparzialità del potere
giudiziario.».
In
applicazione dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (1), questo diritto
ha lo stesso significato e la stessa portata di
quello
garantito dalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportate non
possono pertanto andare oltre quelle
previste
al paragrafo 2 dell'articolo 10, salve restando le restrizioni che il
diritto dell'Unione in materia di concorrenza
può
apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di
autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1,
terza
frase della CEDU.
2.
Il paragrafo 2 di questo articolo esplicita le conseguenze del paragrafo 1
in relazione alla libertà dei media. Si basa
segnatamente
sulla giurisprudenza della Corte in materia di televisione, in particolare
nella causa C-288/89 (sentenza
del
25 luglio 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Racc.
I-4007) e sul Protocollo sui sistemi di
radiodiffusione
pubblica negli Stati membri, allegato al trattato CE, ed ora alla
Costituzione, nonché sulla direttiva
89/552/CE
del Consiglio (cfr. in particolare 17o considerando).
Articolo
12 (2)
Libertà
di riunione e di associazione
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
di associazione a tutti i
livelli,
segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il
diritto di ogni individuo di
fondare
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.
2.
I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini
dell'Unione.
Spiegazione
1.
Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo corrispondono alle
disposizioni dell'articolo 11 della CEDU, che
recita:
«1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
d'associazione, ivi compreso il diritto di
partecipare
alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri
interessi.
2.
L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse
da quelle che sono stabilite dalla legge e che
costituiscono
misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale,
alla pubblica sicurezza, alla
difesa
dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o
della morale e alla protezione dei diritti e
delle
libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime
siano imposte all'esercizio di tali diritti da
parte
dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello
Stato.».
(1)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
(2)
Articolo II-72 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 441
Le
disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12 (1) hanno lo stesso
significato di quella della CEDU, ma la loro portata è
più
estesa, dato che possono essere applicate a tutti i livelli, incluso quindi
il livello europeo. Ai sensi dell'articolo 52,
paragrafo
3 della Carta (2), le limitazioni di questo diritto non possono pertanto
andare oltre quelle considerate come
legittime
ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 11 della CEDU.
2.
Tale diritto si fonda parimenti sul punto 11 della Carta comunitaria dei
diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
3.
Il paragrafo 2 di quest'articolo corrisponde all'articolo I-46, paragrafo 4
della Costituzione.
Articolo
13 (3)
Libertà
delle arti e delle scienze
Le
arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
Spiegazione
Questo
diritto è dedotto in primo luogo dalle libertà di pensiero e di
espressione. Si esercita nel rispetto
dell'articolo
1 (4) e può essere soggetto alle limitazioni autorizzate dall'articolo 10
della CEDU.
Articolo
14 (5)
Diritto
all'istruzione
1.
Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2.
Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3.
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il
diritto
dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli
secondo le loro
convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi
nazionali che ne
disciplinano
l'esercizio.
Spiegazione
1.
Questo articolo si ispira sia alle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri sia all'articolo 2 del protocollo
addizionale
alla CEDU, che recita:
«Il
diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato,
nell'esercizio delle funzioni che assume nel
campo
dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori
di provvedere a tale educazione e a
tale
insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.».
(1)
Articolo II-72 della Costituzione.
(2)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
(3)
Articolo II-73 della Costituzione.
(4)
Articolo II-61 della Costituzione.
(5)
Articolo II-74 della Costituzione.
442
Atto finale
È
stato giudicato utile estendere questo articolo all'accesso alla formazione
professionale e continua (cfr. punto 15
della
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e articolo
10 della Carta sociale) e aggiungere
il
principio della gratuità dell'istruzione obbligatoria. In base alla sua
formulazione, quest'ultimo principio implica
soltanto
che per l'istruzione obbligatoria ogni bambino abbia la possibilità di
accedere a un istituto che pratica la
gratuità.
Esso non impone che tutti gli istituti che dispensano tale istruzione, o una
formazione professionale e
continua,
in particolare quelli privati, siano gratuiti. Non vieta nemmeno che alcune
forme specifiche di istruzione
possano
essere a pagamento, a condizione che lo Stato prenda misure destinate a
concedere una compensazione
finanziaria.
Poiché la Carta si applica all'Unione, ciò significa che, nel quadro delle
sue politiche in materia di
formazione,
l'Unione deve rispettare la gratuità dell'istruzione obbligatoria, ma ciò
non crea beninteso nuove
competenze.
Per quanto attiene al diritto dei genitori, lo si deve interpretare in
relazione alle disposizioni
dell'articolo
24 (1).
2.
La libertà di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, è
garantita come uno degli aspetti della libertà d'impresa,
ma
è limitata dal rispetto dei principi democratici e si esercita secondo le
modalità definite dalle legislazioni
nazionali.
Articolo
15 (2)
Libertà
professionale e diritto di lavorare
1.
Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o
accettata.
2.
Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare,
di stabilirsi o di prestare
servizi
in qualunque Stato membro.
3.
I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno
diritto
a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini
dell'Unione.
Spiegazione
La
libertà professionale, sancita nel paragrafo 1 di questo articolo 15 (2),
è riconosciuta nella giurisprudenza della Corte
di
giustizia (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73,
Nold, Racc. 1974, pag. 491, punti 12, 13 e 14; del
13
dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. 1979 pag. 3727; dell'8 ottobre
1986, causa 234/85, Keller, Racc. 1986,
pag.
2897, punto 8).
Questo
paragrafo si ispira inoltre all'articolo 1, paragrafo 2 della Carta sociale
europea firmata il 18 ottobre 1961 e
ratificata
da tutti gli Stati membri, e al punto 4 della Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori del
9
dicembre 1989. L'espressione «condizioni di lavoro» deve essere intesa nel
senso dell'articolo III-213 della
Costituzione.
Il
paragrafo 2 riprende le tre libertà garantite dagli articoli I-4 e III-133,
III-137 e III-144 della Costituzione, ossia libera
circolazione
dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
Il
paragrafo 3 è stato basato sull'articolo 137, paragrafo 3, quarto trattino
del trattato CE, ora sostituito dall'articolo
III-210,
paragrafo 1, lettera g) della Costituzione, e sull'articolo 19, punto 4
della Carta sociale europea, firmata il
(1)
Articolo II-84 della Costituzione.
(2)
Articolo II-75 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 443
18
ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri. Si applica pertanto
l'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (1). La
questione
dell'ingaggio di marittimi aventi la cittadinanza di Stati terzi negli
equipaggi di navi battenti bandiera di uno
Stato
membro dell'Unione è disciplinata dal diritto dell'Unione e dalle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo
16 (2)
Libertà
d'impresa
È
riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e
alle legislazioni e prassi
nazionali.
Spiegazione
Questo
articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha
riconosciuto la libertà di esercitare un'attività
economica
o commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc.
1974, pag. 491, punto 14, e del
27
settembre 1979, causa 230/78, SPA Eridania e a., Racc. 1979, pag. 2749,
punti 20 e 31) e la libertà contrattuale (cfr.,
tra
l'altro, sentenze Sukkerfabriken Nykøbing, causa 151/78, Racc. 1979, pag.
1, punto 19; del 5 ottobre 1999, Spagna
c/Commissione,
causa C-240/97, Racc. 1999, pag. I-6571, punto 99) e sull'articolo [3,
paragrafo 2] della Costituzione
che
riconosce la libera concorrenza. Beninteso, questo diritto si esercita nel
rispetto del diritto dell'Unione e delle
legislazioni
nazionali. Esso può essere sottoposto alle limitazioni previste
all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta (3).
Articolo
17 (4)
Diritto
di proprietà
1.
Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di
usarli,
di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della
proprietà se non per causa
di
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo utile di
una
giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere
regolato dalla legge nei limiti
imposti
dall'interesse generale.
2.
La proprietà intellettuale è protetta.
Spiegazione
Questo
articolo corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU,
che recita:
«Ogni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno
può essere privato della sua proprietà se non
per
causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai
principi generali del diritto internazionale.
Le
disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di
porre in vigore le leggi da essi ritenute
necessarie
per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o
per assicurare il pagamento delle
imposte
o di altri contributi o delle ammende.».
(1)
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(2)
Articolo II-76 della Costituzione.
(3)
Articolo II-112, paragrafo 1 della Costituzione.
(4)
Articolo II-77 della Costituzione.
444
Atto finale
Si
tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali.
È stato sancito a più riprese dalla
giurisprudenza
della Corte di giustizia e in primo luogo nella sentenza Hauer (13 dicembre
1979, Racc. 1979,
pag.
3727). La stesura è stata attualizzata ma, ai sensi dell'articolo 52,
paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e
portata
identici al diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare
oltre quelle previste da quest'ultima.
La
protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno degli aspetti
del diritto di proprietà, è esplicitamente
menzionata
al paragrafo 2, in virtù della sua crescente importanza e del diritto
comunitario derivato. Oltre alla
proprietà
letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l'altro, il
diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti
analoghi.
Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla
proprietà intellettuale.
Articolo
18 (2)
Diritto
di asilo
Il
diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del
28
luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati, e a norma della
Costituzione.
Spiegazione
Il
testo dell'articolo è stato basato sull'articolo 63 del trattato CE, ora
sostituito dall'articolo III266 della Costituzione,
che
impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati.
Occorre far riferimento alle disposizioni del
protocollo
relativo al Regno Unito e all'Irlanda nonché di quello sulla Danimarca,
allegati [al trattato di Amsterdam] alla
Costituzione,
per determinare in quale misura tali Stati membri applichino il diritto
dell'Unione in materia e in quale
misura
il presente articolo sia loro applicabile. Tale articolo rispetta il
protocollo sull'asilo allegato alla Costituzione.
Articolo
19 (3)
Protezione
in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1.
Le espulsioni collettive sono vietate.
2.
Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio serio
di
essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o
degradanti.
Spiegazione
Il
paragrafo 1 di questo articolo ha significato e portata identici a quelli
dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della CEDU
per
quanto attiene alle espulsioni collettive. Esso è volto a garantire che
ogni decisione formi oggetto di un esame
specifico
e che non si possa decidere con un'unica misura l'espulsione di tutte le
persone aventi la nazionalità di un
determinato
Stato (cfr. anche articolo 13 del Patto relativo ai diritti civili e
politici).
Il
paragrafo 2 incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo relativa all'articolo 3 della
CEDU
(cfr. Ahmed/Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Racc. 1996 VI.2206, e
Soering, sentenza del 7 luglio 1989).
(1)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
(2)
Articolo II-78 della Costituzione.
(3)
Articolo II-79 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 445
TITOLO
III
UGUAGLIANZA
Articolo
20 (1)
Uguaglianza
davanti alla legge
Tutte
le persone sono uguali davanti alla legge.
Spiegazione
Questo
articolo corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le
costituzioni europee ed è stato sancito
dalla
Corte, in una sentenza, come uno dei principi fondamentali del diritto
comunitario (sentenza del 13 novembre
1984,
Racke, causa 283/83, Racc. 1984, pag. 3791, sentenza del 17 aprile 1997,
causa C15/95, EARL, Racc. 1997,
pag.
I1961 e sentenza del 13 aprile 2000, causa C292/97, Karlsson,
Racc. 2000, pag. 2737).
Articolo
21 (2)
Non
discriminazione
1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore
della
pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,
la religione o le
convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una
minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze
sessuali.
2.
Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni
specifiche in essa
contenute,
è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.
Spiegazione
Il
paragrafo 1 si ispira all'articolo 13 del trattato CE, ora sostituito
dall'articolo III-124 della Costituzione, e
all'articolo
14 della CEDU, nonché all'articolo 11 della convenzione sui diritti
dell'uomo e la biomedicina per quanto
riguarda
il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l'articolo 14 della
CEDU, si applica in conformità dello
stesso.
Non
v'è contraddizione né incompatibilità fra il paragrafo 1 e l'articolo
III-124 della Costituzione, che ha campo
d'applicazione
e finalità diversi: detto articolo conferisce all'Unione la facoltà di
adottare atti legislativi, compresa
l'armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per
combattere alcune forme di
discriminazione
di cui l'articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in
questione può regolamentare gli
interventi
delle autorità degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in
qualsiasi settore entro i limiti delle
competenze
dell'Unione. La disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 21 (2), invece,
non conferisce nessuna facoltà di
emanare
norme contro la discriminazione in questi settori d'intervento degli Stati
membri o nei rapporti fra privati né
sancisce
nessun divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa
infatti tratta soltanto delle discriminazioni
ad
opera delle istituzioni e degli organi dell'Unione stessi nell'esercizio
delle competenze conferite ai sensi di altri articoli
(1)
Articolo II-80 della Costituzione.
(2)
Articolo II-81 della Costituzione.
446
Atto finale
delle
parti I e III della Costituzione e ad opera degli Stati membri soltanto
quando danno attuazione al diritto
dell'Unione.
Il paragrafo 1 non altera quindi l'ampiezza delle facoltà conferite a norma
dell'articolo III-124 né
l'interpretazione
data a tale articolo.
Il
paragrafo 2 corrisponde all'articolo I-4, paragrafo 2 della Costituzione e
va applicato in conformità di tale articolo.
Articolo
22 (1)
Diversità
culturale, religiosa e linguistica
L'Unione
rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Spiegazione
Questo
articolo è stato fondato sull'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e
sull'articolo 151, paragrafi 1 e 4 del
trattato
CE, ora sostituiti dall'articolo III-280, paragrafi 1 e 4 della
Costituzione, relativi alla cultura. Il rispetto della
diversità
culturale e linguistica è ora sancito anche all'articolo I-3, paragrafo 3
della Costituzione. L'articolo si ispira alla
dichiarazione
n. 11 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle
chiese e delle organizzazioni non
confessionali,
ripreso ora nell'articolo I-52 della Costituzione.
Articolo
23 (2)
Parità
tra donne e uomini
La
parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso
in materia di
occupazione,
di lavoro e di retribuzione.
Il
principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure
che prevedano vantaggi
specifici
a favore del sesso sottorappresentato.
Spiegazione
Il
primo comma di questo articolo è stato basato sull'articolo 2 e
sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti
dagli
articoli I-3 e III-116 della Costituzione che impongono all'Unione di mirare
a promuovere la parità tra uomini e
donne,
e sull'articolo 141, paragrafo 1 del trattato CE, ora sostituito
dall'articolo III-214, paragrafo 1 della Costituzione.
Esso
si ispira all'articolo 20 della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio
1996 e al punto 16 della Carta
comunitaria
dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
Si
basa anche sull'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, ora sostituito
dall'articolo III-214, paragrafo 3 della
Costituzione,
e sull'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio
relativa all'attuazione del principio
della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione
professionali e le condizioni di lavoro.
Il
secondo comma riprende, in una formula più breve, l'articolo III-214,
paragrafo 4 della Costituzione, secondo cui il
principio
della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di
misure che prevedano vantaggi
specifici
diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del
sesso sottorappresentato o a prevenire o
(1)
Articolo II-82 della Costituzione.
(2)
Articolo II-83 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 447
compensare
determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente
all'articolo 52, paragrafo 2 (1), questo
secondo
comma non modifica l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione.
Articolo
24 (2)
Diritti
del bambino
1.
I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono
esprimere
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li
riguardano
in funzione della loro età e della loro maturità.
2.
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni
private,
l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3.
Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i
due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Spiegazione
Questo
articolo si basa sulla convenzione di New York sui diritti del fanciullo,
firmata il 20 novembre 1989 e ratificata
da
tutti gli Stati membri, e in particolare, sugli articoli 3, 9, 12 e 13 di
detta convenzione.
Il
paragrafo 3 tiene conto del fatto che, nell'ambito della creazione di uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la
normativa
dell'Unione nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali,
per cui la competenza è conferita
dall'articolo
III-269 della Costituzione, può comprendere tra l'altro i diritti di visita
che consentono ai figli di
intrattenere
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.
Articolo
25 (3)
Diritti
degli anziani
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa
e indipendente e di
partecipare
alla vita sociale e culturale.
Spiegazione
Questo
articolo è ispirato all'articolo 23 della Carta sociale europea riveduta e
ai punti 24 e 25 della Carta comunitaria
dei
diritti sociali fondamentali dei lavoratori. La partecipazione alla vita
sociale e culturale comprende ovviamente la
partecipazione
alla vita politica.
(1)
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(2)
Articolo II-84 della Costituzione.
(3)
Articolo II-85 della Costituzione.
448
Atto finale
Articolo
26 (1)
Inserimento
dei disabili
L'Unione
riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese
a garantirne
l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della
comunità.
Spiegazione
Il
principio contenuto in questo articolo si basa sull'articolo 15 della Carta
sociale europea e si ispira inoltre al punto 26
della
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
TITOLO
IV
SOLIDARIETÀ
Articolo
27 (2)
Diritto
dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito
dell'impresa
Ai
lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la
consultazione
in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e
dalle
legislazioni
e prassi nazionali.
Spiegazione
Questo
articolo figura nella Carta sociale europea riveduta (articolo 21) e nella
Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali
dei lavoratori (punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal
diritto dell'Unione e dalle legislazioni
nazionali.
Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal
diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle
prassi
nazionali, il che può includere il livello europeo qualora la normativa
dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione
in
questo campo è consistente: articoli III-211 e III-212 della Costituzione e
direttive 2002/14/CE (quadro generale
relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella Comunità
europea) 98/59/CE (licenziamenti collettivi),
2001/23/CEE
(trasferimenti di imprese) e 94/45/CE (comitato aziendale europeo).
Articolo
28 (3)
Diritto
di negoziazione e di azioni collettive
I
lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto
dell'Unione
e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di
concludere contratti
collettivi,
ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi,
ad azioni collettive per la
difesa
dei loro interessi, compreso lo sciopero.
(1)
Articolo II-86 della Costituzione.
(2)
Articolo II-87 della Costituzione.
(3)
Articolo II-88 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 449
Spiegazione
Questo
articolo si basa sull'articolo 6 della Carta sociale europea nonché sulla
Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali
dei lavoratori (punti da 12 a 14). Il diritto di azione collettiva è stato
riconosciuto dalla Corte europea dei
diritti
dell'uomo come uno degli elementi del diritto sindacale sancito
dall'articolo 11 della CEDU. Per quanto riguarda i
livelli
appropriati ai quali può essere effettuata la negoziazione collettiva, si
vedano le spiegazioni fornite per l'articolo
precedente.
Le modalità e i limiti per l'esercizio delle azioni collettive, ad esempio
lo sciopero, sono disciplinate dalle
legislazioni
e dalle prassi nazionali, come pure il problema di stabilire se possano
essere condotte parallelamente in vari
Stati
membri.
Articolo
29 (1)
Diritto
di accesso ai servizi di collocamento
Ogni
individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Spiegazione
Questo
articolo si basa sull'articolo 1, paragrafo 3 della Carta sociale europea e
sul punto 13 della Carta comunitaria dei
diritti
sociali fondamentali dei lavoratori.
Articolo
30 (2)
Tutela
in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al
diritto
dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Spiegazione
Questo
articolo si ispira all'articolo 24 della Carta sociale riveduta. Cfr. anche
la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento
dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e la direttiva
80/987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in
caso
di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/74/CE.
Articolo
31 (3)
Condizioni
di lavoro giuste ed eque
1.
Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro
e a periodi di riposo
giornalieri
e settimanali e a ferie annuali retribuite.
(1)
Articolo II-89 della Costituzione.
(2)
Articolo II-90 della Costituzione.
(3)
Articolo II-91 della Costituzione.
450
Atto finale
Spiegazione
1.
Il paragrafo 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE
concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro. Si ispira anche all'articolo 3
della
Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori, nonché, per
quanto
riguarda il diritto alla dignità sul lavoro, all'articolo 26 della Carta
sociale riveduta. L'espressione «condizioni di
lavoro»
deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione.
2.
Il paragrafo 2 si basa sulla direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro,
nonché
sull'articolo 2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali
dei
lavoratori.
Articolo
32 (1)
Divieto
del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il
lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non
può essere inferiore all'età in
cui
termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai
giovani ed eccettuate deroghe
limitate.
I
giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed
essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa
minarne la
sicurezza,
la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere
a rischio la loro
istruzione.
Spiegazione
Questo
articolo si basa sulla direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro, nonché sull'articolo 7
della
Carta sociale europea e sui punti da 20 a 23 della Carta comunitaria dei
diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
Articolo
33 (2)
Vita
familiare e vita professionale
1.
È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e
sociale.
2.
Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
individuo ha il diritto di essere
tutelato
contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a
un congedo di
maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un
figlio.
Spiegazione
Il
paragrafo 1 dell'articolo 33 (2) si basa sull'articolo 16 della Carta
sociale europea.
(1)
Articolo II-92 della Costituzione.
(2)
Articolo II-93 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 451
Il
paragrafo 2 è ispirato alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento e
alla
direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
È
basato altresì sull'articolo 8 (protezione della maternità) della Carta
sociale europea ed è ispirato all'articolo 27 (diritto
dei
lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e
di trattamento) della Carta sociale riveduta. Il
termine
«maternità» copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento.
Articolo
34 (1)
Sicurezza
sociale e assistenza sociale
1.
L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi
sociali
che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli
infortuni sul lavoro, la
dipendenza
o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le
modalità
stabilite
dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2.
Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha
diritto alle prestazioni
di
sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione
e alle legislazioni e
prassi
nazionali.
3.
Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza
sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa
a tutti coloro che
non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal
diritto dell'Unione e le
legislazioni
e prassi nazionali.
Spiegazione
Il
principio enunciato nel paragrafo 1 dell'articolo 34 (1) è basato sugli
articoli 137 e 140 del trattato CE, ora sostituiti
dagli
articoli III-210 e III-213 della Costituzione, nonché sull'articolo 12
della Carta sociale europea e sul punto 10 della
Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve
essere rispettato dall'Unione quando questa si
avvale
dei poteri ad essa conferiti dagli articoli III-210 e III-213 della
Costituzione. Il riferimento ai servizi sociali
riguarda
i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantire
determinate prestazioni, ma non implica in alcun
modo
che essi debbano essere creati laddove non esistono. Il termine
«maternità» deve essere inteso come nell'articolo
precedente.
Il
paragrafo 2 è basato sull'articolo 12, paragrafo 4 e sull'articolo 13,
paragrafo 4 della Carta sociale europea nonché sul
punto
2 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e
rispecchia le norme derivanti dal
regolamento
1408/71 e dal regolamento 1612/68.
Il
paragrafo 3 è ispirato all'articolo 13 della Carta sociale europea e agli
articoli 30 e 31 della Carta sociale riveduta
nonché
al punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori. Esso deve essere rispettato
dall'Unione
nel quadro delle politiche fondate sull'articolo III-210 della Costituzione.
(1)
Articolo II-94 della Costituzione.
452
Atto finale
Articolo
35 (1)
Protezione
della salute
Ogni
individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere
cure mediche alle
condizioni
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le
politiche
ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della
salute umana.
Spiegazione
I
principi enunciati in questo articolo si basano sull'articolo 152 del
trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-278 della
Costituzione,
nonché sugli articoli 11 e 13 della Carta sociale europea. La seconda frase
dell'articolo riproduce il
paragrafo
1 dell'articolo III-278.
Articolo
36 (2)
Accesso
ai servizi d'interesse economico generale
Al
fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta
l'accesso
ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni
e prassi nazionali,
conformemente
alla Costituzione.
Spiegazione
Questo
articolo è perfettamente in linea con l'articolo III-122 della Costituzione
e non crea nessun nuovo diritto. Esso si
limita
a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai
servizi d'interesse economico generale
previsto
dalle disposizioni nazionali, a condizione che ciò sia compatibile con il
diritto dell'Unione.
Articolo
37 (3)
Tutela
dell'ambiente
Un
livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati
nelle
politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo
sostenibile.
Spiegazione
I
principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugli articoli 2, 6
e 174 del trattato CE, che sono stati ora
sostituiti
dagli articoli I-3, paragrafo 3, III-119 e III-233 della Costituzione.
Esso
si ispira inoltre alle disposizioni di alcune costituzioni nazionali.
(1)
Articolo II-95 della Costituzione.
(2)
Articolo II-96 della Costituzione.
(3)
Articolo II-97 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 453
Articolo
38 (1)
Protezione
dei consumatori
Nelle
politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei
consumatori.
Spiegazione
Il
principio contenuto in questo articolo è stato basato sull'articolo 153 del
trattato CE, ora sostituito dall'articolo
III-235
della Costituzione.
TITOLO
V
CITTADINANZA
Articolo
39 (2)
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento
europeo
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
2.
I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto.
Spiegazione
L'articolo
39 (2) si applica alle condizioni previste nelle parti I e III della
Costituzione, ai sensi dell'articolo 52,
paragrafo
2 della Carta (3). In effetti, il paragrafo 1 dell'articolo 39 (2)
corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10,
paragrafo
2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per
l'adozione delle modalità di esercizio di
tale
diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo I-20, paragrafo 2
della Costituzione. Il paragrafo 2
dell'articolo
39 (2) riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato
democratico.
Articolo
40 (4)
Diritto
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nello Stato
membro
in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
(1)
Articolo II-98 della Costituzione.
(2)
Articolo II-99 della Costituzione.
(3)
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(4)
Articolo II-100 della Costituzione.
454
Atto finale
Spiegazione
Questo
articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2
della Costituzione (cfr. anche la base
giuridica
all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale
diritto). Ai sensi dell'articolo 52,
paragrafo
2 (1), esso si applica alle condizioni previste in detti articoli delle
parti I e III della Costituzione.
Articolo
41 (2)
Diritto
ad una buona amministrazione
1.
Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale,
equo
ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle
agenzie dell'Unione.
2.
Tale diritto comprende in particolare:
a)
il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi
confronti venga adottato un
provvedimento
individuale che gli rechi pregiudizio;
b)
il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi
interessi
della riservatezza e del segreto professionale;
c)
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3.
Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni
cagionati dalle sue
istituzioni
o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai
principi generali
comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.
4.
Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle
lingue della Costituzione e
deve
ricevere una risposta nella stessa lingua.
Spiegazione
L'articolo
41 (2) è basato sull'esistenza dell'Unione in quanto comunità di diritto,
le cui caratteristiche sono state
sviluppate
dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione
come principio generale di
diritto
(cfr. tra l'altro, la sentenza della Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90
P, Burban, Racc. 1992, I-2253, e le
sentenze
del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, T-167/94, Nölle, Racc.
1995, pag. II-2589; del 9 luglio
1999,
T231/97, New Europe Consulting e altri, (Racc. II - 2403). Le
espressioni di questo diritto enunciate nei primi
due
paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze della Corte del 15
ottobre 1987, causa 222/86, Heylens,
Racc.
1987, pag. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem, Racc.
1989, pag. 3283; del 21 novembre
1991,
causa C269/90, TU München, Racc. 1991, pag. I-5469, e le sentenze del
Tribunale di primo grado del
6
dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc. 1994, pag. II-1177; del 18
settembre 1995, causa T167/94, Nölle,
Racc.
1995, pag. II258) e, per quanto attiene all'obbligo di motivare,
dall'articolo 253 del trattato CE, ora sostituito
dall'articolo
I-38, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica
all'articolo III-398 della Costituzione per
l'adozione
di norme volte a garantire un'amministrazione europea aperta, efficace ed
indipendente).
(1)
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(2)
Articolo II-101 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 455
Il
paragrafo 3 riprende il diritto ora garantito all'articolo III-431 della
Costituzione. Il paragrafo 4 riprende il diritto ora
garantito
all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo III-129 della
Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52,
paragrafo
2 (1), questi diritti si applicano alle condizioni e nei limiti definiti
dalla parte III della Costituzione.
Il
diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della
questione, è garantito all'articolo 47 della
presente
Carta (2).
Articolo
42 (1)
Diritto
d'accesso ai documenti
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale
in
uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni,
degli organi e delle
agenzie
dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti.
Spiegazione
Il
diritto sancito da questo articolo è stato ripreso dall'articolo 255 del
trattato CE, in applicazione del quale è stato
adottato
il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai
documenti delle istituzioni, degli
organi
e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono
prodotti (v. articolo I-50, paragrafo 3 della
Costituzione).
Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (3), il diritto di
accesso ai documenti si esercita alle
condizioni
e nei limiti definiti agli articoli I-50, paragrafo 3 e III-399 della
Costituzione.
Articolo
43 (4)
Mediatore
europeo
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale
in
uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di
cattiva amministrazione
nell'azione
delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte
di giustizia
europea
e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Spiegazione
Il
diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e
III-335 della Costituzione. Ai sensi
dell'articolo
52, paragrafo 2 (1) della Carta, esso si esercita alle condizioni previste
nei due articoli menzionati.
(1)
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(2)
Articolo II-107 della Costituzione.
(3)
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(4)
Articolo II-103 della Costituzione.
456
Atto finale
Articolo
44 (1)
Diritto
di petizione
Qualsiasi
cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale
in
uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento
europeo.
Spiegazione
Il
diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e
III-334 della Costituzione. Ai sensi
dell'articolo
52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni previste nei due
articoli menzionati.
Articolo
45 (3)
Libertà
di circolazione e di soggiorno
1.
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio
degli
Stati membri.
2.
La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente alla Costituzione,
ai
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno
Stato membro.
Spiegazione
Il
diritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all'articolo I-10,
paragrafo 2, lettera a) della Costituzione (cfr. anche la
base
giuridica all'articolo III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del
17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast
-
Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si
esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella
parte
III della Costituzione.
Il
paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli da
III265 a III267 della Costituzione. Ne
consegue
che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta
competenza da parte delle istituzioni.
Articolo
46 (4)
Tutela
diplomatica e consolare
Ogni
cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo
Stato membro di cui ha
la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche
e consolari di qualsiasi
Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
(1)
Articolo II-104 della Costituzione.
(2)
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(3)
Articolo II-105 della Costituzione.
(4)
Articolo II-106 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 457
Spiegazione
Il
diritto sancito da questo articolo è quello garantito dall'articolo I-10
della Costituzione (cfr. anche la base giuridica
all'articolo
III-127). Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2 (1), esso si esercita
alle condizioni previste in detti
articoli.
TITOLO
VI
GIUSTIZIA
Articolo
47 (2)
Diritto
a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni
individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione
siano stati violati ha diritto a
un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni
previste nel presente articolo.
Ogni
individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un
termine
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge. Ogni individuo
ha
la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A
coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a
spese dello Stato qualora
ciò
sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Spiegazione
Il
primo comma si basa sull'articolo 13 della CEDU:
«Ogni
persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente
Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un
ricorso
effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia
stata commessa da persone che
agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.».
Tuttavia,
nel diritto dell'Unione, la tutela è più estesa in quanto essa garantisce
il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a
un
giudice. La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, nella sentenza del
15 maggio 1986, quale principio generale
del
diritto dell'Unione (Johnston, causa 222/84, Racc. 1986, pag. 1651; cfr.
inoltre le sentenze del 15 ottobre 1987,
causa
222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097 e del 3 dicembre 1992, causa C-97/91,
Borelli, Racc. 1992, pag. I-6313).
Secondo
la Corte, tale principio generale del diritto dell'Unione si applica anche
agli Stati membri quando essi applicano
il
diritto dell'Unione. L'inserimento di questa giurisprudenza nella Carta non
era inteso a modificare il sistema di
controllo
giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme in materia
di ricevibilità per i ricorsi diretti
dinanzi
alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Convenzione europea ha
esaminato il sistema di controllo
giurisdizionale
dell'Unione, comprese le norme in materia di ricevibilità che ha confermato
pur modificandole sotto
taluni
aspetti (cfr. articoli da III-353 a III-381 della Costituzione, in
particolare articolo III-365, paragrafo 4).
L'articolo
47 (2) si applica nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati
membri allorché questi attuano il diritto
dell'Unione
e ciò vale per tutti i diritti garantiti dal diritto dell'Unione.
(1)
Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
(2)
Articolo II-107 della Costituzione.
458
Atto finale
Il
secondo comma corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU che recita:
«Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevole da
un
tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia
chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui
suoi
diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa
penale formulata nei suoi confronti. La sentenza
deve
essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere
vietato alla stampa e al pubblico durante
tutto
o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o
della sicurezza nazionale in una società
democratica,
quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita
privata delle parti in causa, o, nella
misura
giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze
speciali la pubblicità possa portare
pregiudizio
agli interessi della giustizia.».
Nel
diritto dell'Unione il diritto a un giudice non si applica solo a
controversie relative a diritti e obblighi di carattere
civile.
È una delle conseguenze del fatto che l'Unione è una comunità di diritto
come la Corte ha constatato nella
causa
294/83, Parti ecologiste «Les Verts» contro Parlamento europeo (sentenza
del 23 aprile 1986, Racc. 1986,
pag.
1339). Tuttavia, fatta eccezione per l'ambito di applicazione, le garanzie
offerte dalla CEDU si applicano in modo
analogo
nell'Unione.
Riguardo
al terzo comma va rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, deve
essere
accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza
renderebbe inefficace la garanzia di ricorso
effettivo
(sentenza CDH del 9.10.1979, Airey, Serie A, Volume 32, 11). Esiste inoltre
un sistema di assistenza legale
dinanzi
alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo
48 (1)
Presunzione
di innocenza e diritti della difesa
1.
Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non
sia stata
legalmente
provata.
2.
Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Spiegazione
L'articolo
48 (1) corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU che recita:
«2.
Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente
accertata.
3.
In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a)
essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui
comprensibile e in modo dettagliato, della
natura
e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
b)
disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua
difesa;
(1)
Articolo II-108 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 459
c)
difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta
e, se non ha i mezzi per retribuire un
difensore,
poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo
esigono gli interessi della
giustizia;
d)
esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e
l'esame dei testimoni a discarico nelle
stesse
condizioni dei testimoni a carico;
e)
farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla
la lingua usata in udienza.».
Conformemente
all'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata
identici al diritto garantito dalla
CEDU.
Articolo
49 (2)
Principi
della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1.
Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento
in cui è stata
commessa,
non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.
Parimenti, non
può
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui
il reato è stato
commesso.
Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una
pena
più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2.
Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un'azione o
di
un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine
secondo i principi
generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3.
Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Spiegazione
Questo
articolo riprende la regola classica della irretroattività delle leggi e
delle pene in materia penale. Vi è stata
aggiunta
la regola della retroattività della legge penale più mite, esistente in
vari Stati membri e che figura
nell'articolo
15 del Patto relativo ai diritti civili e politici.
L'articolo
7 della CEDU è redatto come segue:
«1.
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non
costituiva
reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave di
quella
applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2.
Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una
persona colpevole di una azione o di una
omissione
che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i
principi generali di diritto
riconosciuti
dalle nazioni civili.».
(1)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
(2)
Articolo II-109 della Costituzione.
460
Atto finale
Si
è semplicemente soppresso al paragrafo 2 il termine «civili»; la
soppressione non implica nessun cambiamento
del
senso del paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro
l'umanità. Conformemente all'articolo 52,
paragrafo
3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito
dalla CEDU.
Il
paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati
e delle pene sancito dalle tradizioni
costituzionali
comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità.
Articolo
50 (2)
Diritto
di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno
può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato
assolto o
condannato
nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla
legge.
Spiegazione
L'articolo
4 del protocollo n. 7 della CEDU recita:
«1.
Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione
dello stesso Stato per un reato per il
quale
è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva
conformemente alla legge ed alla
procedura
penale di tale Stato.
2.
Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del
processo, conformemente alla legge ed
alla
procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove
rivelazioni o un vizio fondamentale nella
procedura
antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3.
Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo
15 della convenzione.».
La
regola «ne bis in idem» si applica nel diritto dell'Unione (cfr., in una
vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggio
1966,
Gutmann c/Commissione, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, pag. 150 e, per una
causa recente, la sentenza del
Tribunale
di primo grado del 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse
Vinyl Maatschappij NV c/
Commissione,
Racc. 1999 II-931). Va precisato che la regola che vieta il cumulo si
riferisce al cumulo di due sanzioni
della
stessa natura, nella fattispecie penali.
Ai
sensi dell'articolo 50 (2), la regola «ne bis in idem» non si applica solo
all'interno della giurisdizione di uno stesso
Stato,
ma anche tra giurisdizioni di più Stati membri. Ciò corrisponde all'acquis
del diritto dell'Unione; cfr. articoli
da
54 a 58 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, sentenza
della Corte di giustizia dell'11 febbraio
2003,
causa C-187/01 Gözütok (non ancora pubblicata), articolo 7 della
convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari
delle Comunità europee e articolo 10 della convenzione relativa alla lotta
contro la corruzione. Le eccezioni,
molto
limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Stati membri di
derogare alla regola «ne bis in idem» sono
disciplinate
dalla clausola orizzontale dell'articolo 52, paragrafo 1 (3), sulle
limitazioni. Per quanto riguarda le situazioni
contemplate
dall'articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l'applicazione del principio
all'interno di uno Stato membro, il
diritto
garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente
diritto sancito dalla CEDU.
(1)
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
(2)
Articolo II-110 della Costituzione.
(3)
Articolo II-112, paragrafo 1 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 461
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
CARTA
Articolo
51 (1)
Ambito
di applicazione
1.
Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli
organi e alle agenzie
dell'Unione
nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri
esclusivamente
nell'attuazione
del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti,
osservano i
principi
e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel
rispetto dei limiti
delle
competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione.
2.
La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione al di là delle
competenze
dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione,
né modifica
le
competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Spiegazione
L'articolo
51 (1) è inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso
mira a stabilire chiaramente che la
Carta
si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel
rispetto del principio di sussidiarietà. Questa
disposizione
è stata formulata fedelmente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea, che impone
all'Unione
di rispettare i diritti fondamentali, nonché al mandato impartito dal
Consiglio europeo di Colonia. Il termine
«istituzioni»
è consacrato nella parte I della Costituzione. L'espressione «organi e
agenzie» è abitualmente utilizzata per
designare
tutte le istanze istituite dalla stessa Costituzione o da atti di diritto
derivato (cfr., ad es., l'articolo I-50 o I-51
della
Costituzione).
Per
quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce
senza ambiguità che l'obbligo di rispettare i
diritti
fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri
soltanto quando agiscono nell'ambito di
applicazione
del diritto dell'Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88,
Racc. 1989, pag. 2609; sentenza
del
18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925; sentenza del 18 dicembre 1997,
Annibaldi, causa C-309/96, Racc.
1997,
pag. I-7493). La Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei
termini seguenti: «Per giunta, occorre
ricordare
che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali
nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano
parimenti
gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie…»
(sentenza del 13 aprile 2000,
causa
C?292/97, punto 37 della motivazione, Racc. 2000, pag. 2737). Ovviamente
questa regola, quale sancita nella
presente
Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autorità regionali e
locali nonché agli enti pubblici quando
attuano
il diritto dell'Unione.
Il
paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1, ribadiscono che la
Carta non può avere l'effetto di ampliare le
competenze
e i compiti assegnati all'Unione dalle altre parti della Costituzione. Lo
scopo è quello di citare in modo
esplicito
quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarietà e dal fatto che
l'Unione dispone solo di competenze di
attribuzione.
I diritti fondamentali garantiti nell'Unione producono effetti solo
nell'ambito delle competenze
determinate
dalle parti I e III della Costituzione. Di conseguenza, alle istituzioni
dell'Unione può essere imposto
l'obbligo,
a norma della seconda frase del paragrafo 1, di promuovere i principi
sanciti nella Carta soltanto nei limiti di
queste
stesse competenze.
(1)
Articolo II-111 della Costituzione.
462
Atto finale
Anche
il paragrafo 2 conferma che la Carta non può avere l'effetto di estendere
l'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione
al di là delle competenze dell'Unione stabilite nelle altre parti della
Costituzione. Si tratta di un principio già
affermato
dalla Corte di giustizia relativamente ai diritti fondamentali riconosciuti
come parte integrante del diritto
dell'Unione
(sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant, Racc. 1998, pag. I-621,
punto 45 della motivazione).
Secondo
tale principio va da sé che l'incorporazione della Carta nella Costituzione
non può essere intesa come
un'estensione
automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che vanno
considerati «attuazione del diritto
dell'Unione»
(ai sensi del paragrafo 1 e della giurisprudenza citata).
Articolo
52 (1)
Portata
e interpretazione dei diritti e dei principi
1.
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta
devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti
diritti e libertà. Nel
rispetto
del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo
laddove siano
necessarie
e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute
dall'Unione o
all'esigenza
di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2.
I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della
Costituzione prevedono
disposizioni
si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da tali parti
pertinenti.
3.
Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla Convenzione
europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il
significato e la portata
degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La
presente disposizione non
preclude
che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4.
Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano
dalle tradizioni
costituzionali
comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con
dette tradizioni.
5.
Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono
essere attuate da atti
legislativi
e esecutivi adottati da istituzioni, organi e agenzie dell'Unione e da atti
di Stati membri
allorché
essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro
rispettive competenze.
Esse
possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini
dell'interpretazione e del controllo della
legalità
di detti atti.
6.
Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come
specificato nella presente
Carta.
7.
Le spiegazioni elaborate per orientare l'interpretazione della Carta dei
diritti fondamentali sono
debitamente
prese in considerazione dai giudici dell'Unione e degli Stati membri.
(1)
Articolo II-112 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 463
Spiegazione
L'articolo
52 (1) mira a fissare la portata dei diritti e dei principi della Carta e a
definire norme per la loro
interpretazione.
Il paragrafo 1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si
ispira alla giurisprudenza della
Corte
di giustizia: «… secondo una giurisprudenza costante, restrizioni
all'esercizio dei diritti fondamentali possono
essere
operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato,
purché tali restrizioni rispondano
effettivamente
a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si
risolvano, considerato lo scopo
perseguito,
in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la
stessa sostanza di tali diritti»
(sentenza
del 13 aprile 2000, causa C?292/97, punto 45 della motivazione). Il
riferimento agli interessi generali
riconosciuti
dall'Unione comprende sia gli obiettivi citati nell'articolo I-2 della
Costituzione sia altri interessi tutelati da
disposizioni
specifiche della Costituzione come l'articolo I-5, paragrafo 1 e gli
articoli III-133, paragrafo 3, III-154,
III-436.
Il
paragrafo 2 fa riferimento a diritti che erano già espressamente garantiti
nel trattato che istituisce la Comunità europea
e
sono stati riconosciuti nella Carta, e che ora figurano in altre parti della
Costituzione (segnatamente, i diritti derivanti
dalla
cittadinanza dell'Unione). Esso chiarisce che tali diritti restano soggetti
alle condizioni e ai limiti applicabili al
diritto
dell'Unione su cui si fondano e che sono ora fissati nelle parti I e III
della Costituzione. La Carta non modifica il
sistema
dei diritti accordati dal trattato CE e ora ripresi nelle parti I e III
della Costituzione.
Il
paragrafo 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
affermando
la regola secondo cui, qualora i diritti della presente Carta corrispondano
ai diritti garantiti anche dalla
CEDU,
il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono
identici a quelli della CEDU. Ne
consegue
in particolare che il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deve
rispettare gli standard stabiliti dal
regime
particolareggiato delle limitazioni previsto nella CEDU, che è quindi
applicabile anche ai diritti contemplati in
questo
paragrafo, senza che ciò pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione e
della Corte di giustizia dell'Unione
europea.
Il
riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli.
Il significato e la portata dei diritti garantiti
sono
determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo
e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ultima frase del paragrafo
è intesa a consentire all'Unione di
garantire
una protezione più ampia. La protezione accordata dalla Carta non può
comunque in nessun caso situarsi ad
un
livello inferiore a quello garantito dalla CEDU.
La
Carta lascia impregiudicata la possibilità degli Stati membri di ricorrere
all'articolo 15 della CEDU, che permette di
derogare
ai diritti sanciti dalla Convenzione in caso di guerra o in caso di altro
pericolo pubblico che minacci la vita
della
nazione, quando agiscono nell'ambito della difesa in caso di guerra o
nell'ambito del mantenimento dell'ordine
pubblico,
conformemente alle responsabilità loro riconosciute all'articolo I-5,
paragrafo 1 e agli articoli III-131 e III-262
della
Costituzione.
In
appresso è riportato l'elenco dei diritti che, in questa fase e senza che
ciò escluda l'evoluzione del diritto, della
legislazione
e dei trattati, possono essere considerati corrispondenti a quelli della
CEDU ai sensi del presente paragrafo.
Non
sono riportati i diritti che si aggiungono a quelli della CEDU.
1.
Articoli della Carta che hanno significato e portata identici agli articoli
corrispondenti della Convenzione europea
dei
diritti dell'uomo:
—
l'articolo 2 (2) corrisponde all'articolo 2 della CEDU
(1)
Articolo II-112 della Costituzione.
(2)
Articolo II-62 della Costituzione.
464
Atto finale
—
l'articolo 4 (1) corrisponde all'articolo 3 della CEDU
—
l'articolo 5 (2), paragrafi 1 e 2 corrisponde all'articolo 4 della CEDU
—
l'articolo 6 (3) corrisponde all'articolo 5 della CEDU
—
l'articolo 7 (4) corrisponde all'articolo 8 della CEDU
—
l'articolo 10 (5), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 9 della CEDU
—
l'articolo 11 (6) corrisponde all'articolo 10 della CEDU, fatte salve le
restrizioni che il diritto dell'Unione può
apportare
alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di
cui all'articolo 10,
paragrafo
1, terza frase della CEDU
—
l'articolo 17 (7) corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla
CEDU
—
l'articolo 19 (8), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 4 del protocollo n.
4
—
l'articolo 19 (8), paragrafo 2 corrisponde all'articolo 3 della CEDU
nell'interpretazione datagli dalla Corte
europea
dei diritti dell'uomo
—
l'articolo 48 (9) corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU
—
l'articolo 49 (10), paragrafo 1 (eccettuata l'ultima frase) e paragrafo 2
corrisponde all'articolo 7 della CEDU.
2.
Articoli della Carta che hanno significato identico agli articoli
corrispondenti della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo
ma la cui portata è più ampia:
—
l'articolo 9 (11) copre la sfera dell'articolo 12 della CEDU, ma il suo
campo d'applicazione può essere esteso ad
altre
forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale
(1)
Articolo II-64 della Costituzione.
(2)
Articolo II-65 della Costituzione.
(3)
Articolo II-66 della Costituzione.
(4)
Articolo II-67 della Costituzione.
(5)
Articolo II-70 della Costituzione.
(6)
Articolo II-71 della Costituzione.
(7)
Articolo II-77 della Costituzione.
(8)
Articolo II-79 della Costituzione.
(9)
Articolo II-108 della Costituzione.
(10)
Articolo II-109 della Costituzione.
(11)
Articolo II-69 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 465
—
l'articolo 12 (1), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 11 della CEDU, ma il
suo campo d'applicazione è esteso al
livello
dell'Unione europea
—
l'articolo 14 (2), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 2 del protocollo
addizionale alla CEDU, ma il suo campo
d'applicazione
è esteso all'accesso alla formazione professionale e continua
—
l'articolo 14 (2), paragrafo 3 corrisponde all'articolo 2 del protocollo
addizionale alla CEDU relativamente ai
diritti
dei genitori
—
l'articolo 47 (3), paragrafi 2 e 3 corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1
della CEDU, ma la limitazione alle
controversie
su diritti e obblighi di carattere civile o su accuse in materia penale non
si applica al diritto
dell'Unione
e alla sua attuazione
—
l'articolo 50 (4) corrisponde all'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU,
ma la sua portata è estesa al livello
dell'Unione
europea tra le giurisdizioni degli Stati membri
—
infine, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, i cittadini
dell'Unione europea non possono essere
considerati
stranieri in forza del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla
nazionalità. Pertanto, le
limitazioni
previste dall'articolo 16 della CEDU riguardo al diritto degli stranieri non
sono loro applicabili in
questo
contesto.
La
regola d'interpretazione contenuta nel paragrafo 4 è stata basata sulla
formulazione dell'articolo 6, paragrafo 2
del
trattato sull'Unione europea (cfr. la formulazione dell'articolo I-9,
paragrafo 3 della Costituzione) e tiene nel
debito
conto l'approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito dalla Corte
di giustizia (ad es., sentenza del
13
dicembre 1979, causa C-44/79, Hauer, Racc. 1979, pag. 3727; sentenza del 18
maggio 1982, causa 155/79,
AM&S,
Racc. 1982, pag. 1575). Secondo tale regola, piuttosto che in
un'impostazione rigida basata sul «minimo
comun
denominatore», i diritti in questione sanciti dalla Carta dovrebbero essere
interpretati in modo da offrire un
elevato
livello di tutela che sia consono al diritto dell'Unione e in armonia con le
tradizioni costituzionali comuni.
Il
paragrafo 5 chiarisce la distinzione fra «diritti» e «principi» sancita
nella Carta. In base a tale distinzione, i diritti
soggettivi
sono rispettati, mentre i principi sono osservati (articolo 51, paragrafo 1
(5)). Ai principi può essere data
attuazione
tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente
alle sue competenze e dagli Stati
membri
unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione); di
conseguenza, essi assumono rilevanza
per
il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo.
Essi non danno tuttavia adito a pretese
dirette
per azioni positive da parte delle istituzioni dell'Unione o delle autorità
degli Stati membri. Ciò è in linea sia
con
la giurisprudenza della Corte di giustizia [cfr. in particolare la
giurisprudenza sul «principio di precauzione» di
cui
all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato CE (sostituito dall'articolo
III-233 della Costituzione): sentenza del TPG
dell'11
settembre 2002, causa T-13/99 Pfizer c. Consiglio, con numerosi rinvii ai
precedenti giurisprudenziali e una
serie
di sentenze sull'articolo 33 (ex 39) in merito ai principi della normativa
agricola, ad es.: sentenza della Corte
di
giustizia, causa C-265/85 Van den Berg, Racc. 1987, pag. 1155: analisi del
principio della stabilizzazione del
(1)
Articolo II-72 della Costituzione.
(2)
Articolo II-74 della Costituzione.
(3)
Articolo II-107 della Costituzione.
(4)
Articolo II-110 della Costituzione.
(5)
Articolo II-111 della Costituzione.
466
Atto finale
mercato
e delle aspettative ragionevoli], sia con l'approccio ai «principi» negli
ordinamenti costituzionali degli Stati
membri,
specialmente nella normativa sociale. A titolo illustrativo si citano come
esempi di principi riconosciuti
nella
Carta gli articoli 25, 26 e 37 (1). In alcuni casi è possibile che un
articolo della Carta contenga elementi sia di
un
diritto sia di un principio, ad es. gli articoli 23, 33 e 34 (2).
Il
paragrafo 6 fa riferimento ai diversi articoli della Carta che, nell'ottica
della sussidiarietà, rimandano alle
legislazioni
e prassi nazionali.
Articolo
53 (3)
Livello
di protezione
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o
lesiva dei diritti
dell'uomo
e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di
applicazione, dal diritto
dell'Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali
l'Unione, o tutti gli
Stati
membri sono parti contraenti, in particolare la Convenzione europea per la
salvaguardia dei
diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati
membri.
Spiegazione
Questa
disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente
offerto, nei rispettivi campi d'applicazione,
dal
diritto dell'Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto
internazionale. Data la sua importanza, viene citata la
CEDU.
Articolo
54 (4)
Divieto
dell'abuso di diritto
Nessuna
disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto
di
esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei
diritti o delle libertà
riconosciuti
nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più
ampie di quelle
previste
dalla presente Carta.
Spiegazione
Questo
articolo ricalca l'articolo 17 della CEDU, che recita:
«Nessuna
disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso
di comportare il diritto di uno
Stato,
un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che
miri alla distruzione dei diritti o delle
libertà
riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e
libertà limitazioni più ampie di quelle previste
dalla
stessa Convenzione.».
(1)
Articoli II-85, II-86 e II-97 della Costituzione.
(2)
Articoli II-83, II-93 e II-94 della Costituzione.
(3)
Articolo II-113 della Costituzione.
(4)
Articolo II-114 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 467
13.
Dichiarazione relativa all'articolo III-116
La
Conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le
ineguaglianze tra donne
e
uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte
le forme di violenza
domestica.
Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per
prevenire e punire
questi
atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.
14.
Dichiarazione relativa agli articoli III136 e III267
La
Conferenza considera che, qualora un progetto di legge o legge quadro
europea fondata
sull'articolo
III-267, paragrafo 2 leda aspetti fondamentali del sistema di sicurezza
sociale di uno Stato
membro,
in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la
struttura finanziaria,
oppure
ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo III-136, paragrafo
2, gli interessi di tale
Stato
membro debbano essere tenuti nella debita considerazione.
15.
Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322
La
Conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
implica, in particolare, che
sia
prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al
giusto processo delle
persone
o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria
esauriente delle
decisioni
europee che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali
decisioni devono
essere
basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati
alle caratteristiche
specifiche
di ciascuna misura restrittiva.
16.
Dichiarazione relativa all'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c)
La
Conferenza constata che l'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c) dev'essere
interpretato
conformemente
alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunità
europee e del
Tribunale
di primo grado riguardo all'applicabilità delle disposizioni agli aiuti
concessi a talune
regioni
della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione
della Germania.
17.
Dichiarazione relativa all'articolo III184
Riguardo
all'articolo III-184, la Conferenza conferma che l'aumento del potenziale di
crescita e la
garanzia
di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica
economica e di bilancio
dell'Unione
e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento
importante per
realizzare
tali obiettivi.
La
Conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni
relative al patto di stabilità e
crescita,
considerate il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche
di bilancio degli
Stati
membri.
La
Conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore
garanzia affinché gli
impegni
siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.
468
Atto finale
In
tale contesto, la Conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti
degli obiettivi della
strategia
di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione
sociale.
L'Unione
mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei
prezzi. Le politiche
economiche
e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di
riforme
economiche,
innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei
consumi
nelle
fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli
orientamenti delle decisioni in
materia
di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la
ristrutturazione delle
entrate
e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio
conformemente alla
Costituzione
e al patto di stabilità e crescita.
Le
sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati
sottolineano l'importanza di
una
politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.
La
Conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di
ripresa economica
attivamente
per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio.
L'obiettivo è
raggiungere
gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi favorevoli, in modo da
disporre del
margine
di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e
contribuire così alla
sostenibilità
a lungo termine delle finanze pubbliche.
Gli
Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e
ulteriori contributi
degli
Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del
patto di stabilità e
crescita.
Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare
il potenziale di
crescita
delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche
potrebbe
contribuire
alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non
pregiudica il futuro
dibattito
sul patto di stabilità e crescita.
18.
Dichiarazione relativa all'articolo III213
La
Conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo III-213 sono
essenzialmente di
competenza
degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da
adottare a
livello
d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere
complementare.
Esse
mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad
armonizzare sistemi nazionali.
Non
incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in
materia di responsabilità
delle
parti sociali.
La
presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni della
Costituzione che attribuiscono
competenze
all'Unione, anche in materia sociale.
19.
Dichiarazione relativa all'articolo III220
La
Conferenza ritiene che il riferimento alle regioni insulari contenuto
nell'articolo III-220 possa
includere
gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i
criteri necessari.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 469
20.
Dichiarazione relativa all'articolo III-243
La
Conferenza constata che le disposizioni dell'articolo III-243 si applicano
conformemente all'attuale
prassi.
I termini «misure (…) necessarie a compensare gli svantaggi economici
cagionati dalla
divisione
della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che
risentono di tale
divisione»
sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di
giustizia delle
Comunità
europee e del Tribunale di primo grado.
21.
Dichiarazione relativa all'articolo III248
La
Conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e
dello sviluppo tecnologico
terrà
debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche
in materia di ricerca
degli
Stati membri.
22.
Dichiarazione relativa all'articolo III256
La
Conferenza ritiene che l'articolo III-256 non pregiudichi il diritto degli
Stati membri di adottare le
disposizioni
necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle
condizioni previste
dall'articolo
III-131.
23.
Dichiarazione relativa all'articolo III273, paragrafo 1, secondo comma
La
Conferenza ritiene che la legge europea di cui all'articolo III-273,
paragrafo 1, secondo comma
debba
tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini
penali.
24.
Dichiarazione relativa all'articolo III296
La
Conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato che
adotta una Costituzione per
l'Europa,
il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica
estera e di sicurezza
comune,
la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori
del servizio
europeo
per l'azione esterna.
25.
Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla negoziazione e conclusione
da parte
degli
Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia
La
Conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere
accordi con paesi terzi
o
organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte III,
titolo III, capo IV, sezioni 3, 4 e
5,
purché detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.
470
Atto finale
26.
Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4
L'articolo
III-402, paragrafo 4 prevede che, qualora la legge europea del Consiglio che
fissa un nuovo
quadro
finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario
precedente, i massimali
e
le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto siano prorogati fino
all'adozione di detta legge.
La
Conferenza dichiara che, qualora la legge europea del Consiglio che fissa un
nuovo quadro
finanziario
non sia stata adottata entro il 2006, laddove l'atto di adesione del 16
aprile 2003 prevede
un
periodo di assegnazione graduale degli stanziamenti ai nuovi Stati membri
che si conclude
nel
2006, a partire dal 2007 l'assegnazione dei fondi sarà stabilita in base ai
medesimi criteri applicati
a
tutti gli Stati membri.
27.
Dichiarazione relativa all'articolo III419
La
Conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per
instaurare una
cooperazione
rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi
dell'articolo III-422,
che
prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura
legislativa ordinaria.
28.
Dichiarazione relativa all'articolo IV440, paragrafo 7
Le
Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione
dell'articolo IV-440,
paragrafo
7, adotterà una decisione europea riguardante la modifica dello status di
Mayotte rispetto
all'Unione,
al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi
dell'articolo IV-440,
paragrafo
2 e dell'articolo III-424, quando le autorità francesi notificheranno al
Consiglio europeo e
alla
Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno
dell'isola lo consente.
29.
Dichiarazione relativa all'articolo IV-448, paragrafo 2
La
Conferenza ritiene che la possibilità di rendere disponibili traduzioni
ufficiali del trattato che
adotta
una Costituzione per l'Europa nelle lingue di cui all'articolo IV-448,
paragrafo 2 contribuisca a
realizzare
l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e
linguistica dell'Unione di cui
all'articolo
I-3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la Conferenza conferma
l'importanza
che
l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare
attenzione che essa continuerà
a
prestare a queste e alle altre lingue.
La
Conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della
possibilità offerta
dall'articolo
IV-448, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data
della firma di
detto
trattato, la lingua o le lingue in cui esso sarà tradotto.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 471
30.
Dichiarazione relativa alla ratifica del trattato
che
adotta una Costituzione per l'Europa
La
Conferenza prende atto che, se al termine di un periodo di due anni a
decorrere dalla firma del
trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa, i quattro quinti degli Stati
membri hanno ratificato
detto
trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle
procedure di ratifica, la
questione
è deferita al Consiglio europeo.
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