1.
PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO
che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui
rispettivi governi relativamente alle
attività
dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e
dalla prassi costituzionale propri di
ciascuno
Stato membro,
DESIDEROSE
di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle
attività dell'Unione europea e
di
potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti
legislativi europei e su altri problemi che rivestano
per
loro un particolare interesse,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa e
al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
TITOLO
I
COMUNICAZIONE
DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI
Articolo
1
I
documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri
bianchi e comunicazioni)
sono
inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto
della pubblicazione. La
Commissione
trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e
gli altri
strumenti
di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento
in cui li
trasmette
al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo
2
I
progetti di atti legislativi europei indirizzati al Parlamento europeo e al
Consiglio sono trasmessi ai
parlamenti
nazionali.
Ai
fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo europeo»
si intende la proposta della
Commissione,
l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento
europeo, la
richiesta
della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e
la richiesta della
Banca
europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo
europeo.
I
progetti di atti legislativi europei presentati dalla Commissione sono
trasmessi ai parlamenti
nazionali
direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi
al Parlamento
europeo
e al Consiglio.
I
progetti di atti legislativi europei presentati dal Parlamento europeo sono
trasmessi ai parlamenti
nazionali
direttamente dal Parlamento europeo.
I
progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati
membri, dalla Corte di giustizia,
dalla
Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono
trasmessi ai parlamenti
nazionali
dal Consiglio.
212
Parte IV
Articolo
3
I
parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della
Commissione
un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto
legislativo europeo
al
principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo
sull'applicazione dei
principi
di sussidiarietà e di proporzionalità.
Se
il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato da un gruppo di
Stati membri, il
presidente
del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali
Stati membri.
Se
il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato dalla Corte di
giustizia, dalla Banca
centrale
europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del
Consiglio trasmette il
parere
o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.
Articolo
4
Un
periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui si mette a
disposizione dei parlamenti
nazionali,
nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo europeo
e la data in cui
questo
è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della
sua adozione o
dell'adozione
di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza
sono
ammesse
eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del
Consiglio. Salvo
in
casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste sei settimane non
può essere constatato
alcun
accordo riguardante il progetto di atto legislativo europeo. Salvo nei casi
urgenti debitamente
motivati,
tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo europeo all'ordine del
giorno provvisorio del
Consiglio
e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.
Articolo
5
Gli
ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i
processi verbali delle sessioni
nelle
quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi europei, sono
trasmessi direttamente ai
parlamenti
nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati
membri.
Articolo
6
Qualora
il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo IV-444, paragrafo 1 o 2
della Costituzione,
i
parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo
almeno sei mesi prima che
sia
adottata una decisione europea.
Articolo
7
La
Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annua ai
parlamenti nazionali nello
stesso
momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo
8
Quando
il sistema parlamentare nazionale non è unicamerale, gli articoli da 1 a 7
si applicano alle
camere
che lo compongono.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 213
TITOLO
II
COOPERAZIONE
INTERPARLAMENTARE
Articolo
9
Il
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme
l'organizzazione e la promozione
di
una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.
Articolo
10
Una
conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari
dell'Unione può sottoporre
all'attenzione
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che
ritiene utili.
La
conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i
parlamenti nazionali
e
il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può
altresì organizzare conferenze
interparlamentari
su temi specifici in particolare per discutere su argomenti che rientrano
nella
politica
estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa
comune. I
contributi
della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la
loro
posizione.
214
Parte IV
2.
PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI
PROPORZIONALITÀ
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE
di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai
cittadini dell'Unione;
DETERMINATE
a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità sanciti
nell'articolo
I11 della Costituzione e ad istituire un sistema di controllo
dell'applicazione di detti principi;
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
Ciascuna
istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di
sussidiarietà e di
proporzionalità
definiti nell'articolo I11 della Costituzione.
Articolo
2
Prima
di proporre un atto legislativo europeo, la Commissione effettua ampie
consultazioni. Tali
consultazioni
devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle
azioni
previste.
Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette
consultazioni. Essa
motiva
la decisione nella proposta.
Articolo
3
Ai
fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo europeo»
si intende la proposta della
Commissione,
l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento
europeo, la
richiesta
della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e
la richiesta della
Banca
europea per gli investimenti, dirette all'adozione di un atto legislativo
europeo.
Articolo
4
La
Commissione trasmette i progetti di atti legislativi europei e i progetti
modificati ai parlamenti
nazionali
nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.
Il
Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi europei e i
progetti modificati ai
parlamenti
nazionali.
Il
Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi europei presentati da un
gruppo di Stati membri,
dalla
Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per
gli investimenti, e i
progetti
modificati, ai parlamenti nazionali.
Non
appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le
posizioni del Consiglio
sono
da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 215
Articolo
5
I
progetti di atti legislativi europei sono motivati con riguardo al principio
di sussidiarietà e di
proporzionalità.
Ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere accompagnato da
una
scheda
contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto
dei principi di
sussidiarietà
e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano
di valutarne
l'impatto
finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una legge quadro europea,
sulla
regolamentazione
che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la
legislazione
regionale.
Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può
essere
conseguito
meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi
e, ove possibile,
quantitativi.
I progetti di atti legislativi europei tengono conto della necessità che
gli oneri, siano essi
finanziari
o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli
enti regionali o
locali,
sugli operatori economici, sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e
commisurati
all'obiettivo
da conseguire.
Articolo
6
Ciascuno
dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può,
entro un
termine
di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di
atto legislativo
europeo,
inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione un parere
motivato
che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia
conforme al
principio
di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera
dei parlamenti
nazionali
consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.
Se
il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati
membri, il presidente del
Consiglio
trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.
Se
il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di
giustizia, dalla Banca centrale europea
o
dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio
trasmette il parere all'istituzione
o
organo interessato.
Articolo
7
Il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo
di Stati membri, la
Corte
di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli
investimenti, ove il progetto di
atto
legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati
trasmessi dai parlamenti
nazionali
o da ciascuna camera di uno di questi parlamenti.
Ciascun
parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema
parlamentare
nazionale.
In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere
dispone di un
voto.
Qualora
i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da
parte di un progetto di
atto
legislativo europeo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti
attribuiti ai parlamenti
nazionali
conformemente al secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale
soglia è pari a
un
quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo europeo
presentato sulla base
dell'articolo
III-264 della Costituzione riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.
216
Parte IV
Al
termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati
membri, il Parlamento
europeo,
la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli
investimenti, se il
progetto
di atto legislativo europeo è stato presentato da essi, può decidere di
mantenere il progetto,
di
modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.
Articolo
8
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui
ricorsi per violazione,
mediante
un atto legislativo europeo, del principio di sussidiarietà proposti
secondo le modalità
previste
all'articolo III365 della Costituzione da uno Stato membro, o trasmessi
da quest'ultimo in
conformità
con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento
nazionale o di
una
camera di detto parlamento nazionale.
In
conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi
possono essere proposti anche
dal
Comitato delle regioni avverso atti legislativi europei per l'adozione dei
quali la Costituzione
richiede
la sua consultazione.
Articolo
9
La
Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al
Consiglio e ai parlamenti
nazionali
una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 11 della
Costituzione. La relazione
annuale
deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico
e sociale.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 217
3.
PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto
all'articolo III-381 della
Costituzione,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa e
al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo
1
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie
funzioni conformemente
alla
Costituzione, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica (trattato CEEA) e
al
presente statuto.
TITOLO
I
STATUTO
DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Articolo
2
Prima
di assumere le proprie funzioni, ogni giudice deve, davanti alla Corte di
giustizia riunita in
seduta
pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena
imparzialità e secondo
coscienza
e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo
3
I
giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti
da loro compiuti in veste
ufficiale,
comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere
dell'immunità dopo la
cessazione
dalle funzioni.
La
Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità.
Quando la decisione riguarda
un
membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa
consultazione del
tribunale
interessato.
Qualora,
tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi
può essere
giudicato,
in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare
i magistrati
appartenenti
alla più alta giurisdizione nazionale.
Gli
articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle
immunità dell'Unione sono
applicabili
ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti
della Corte di giustizia
dell'Unione
europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di
giurisdizione dei
giudici
che figurano nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo.
218
Parte IV
Articolo
4
I
giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi
non possono esercitare alcuna attività professionale remunerata o no, salvo
deroga concessa a
titolo
eccezionale mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a
maggioranza
semplice.
Al
momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di
rispettare, per la durata delle
loro
funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro
carica, in particolare i
doveri
di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale
cessazione, determinate
funzioni
o vantaggi.
In
caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda
un membro del Tribunale
o
di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del
tribunale interessato.
Articolo
5
A
parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano
individualmente per dimissioni.
In
caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al
presidente della Corte di
giustizia
per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione
importa vacanza
di
seggio.
Salvo
i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a
quando il suo successore
non
assuma le proprie funzioni.
Articolo
6
I
giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati
decaduti dal loro diritto a
pensione
o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei
giudici e degli
avvocati
generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti
previsti ovvero non
soddisfino
più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende
parte a tali
deliberazioni.
Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale
specializzato, la
Corte
decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.
Il
cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento
europeo e della
Commissione
e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima
notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue
funzioni, importa
vacanza
di seggio.
Articolo
7
I
giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono
sostituiti per la restante
durata
del mandato stesso.
Articolo
8
Le
disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati
generali.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 219
TITOLO
II
ORGANIZZAZIONE
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo
9
Il
rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda
alternamente tredici e dodici
giudici.
Il
rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni,
riguarda ogni volta quattro
avvocati
generali.
Articolo
10
Il
cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare
le proprie funzioni in piena
imparzialità
e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo
11
La
Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di
impedimento di questo.
Articolo
12
Funzionari
e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di
assicurarne il
funzionamento.
Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
Articolo
13
La
legge europea può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo
statuto. Essa è adottata su
richiesta
della Corte di giustizia. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle
condizioni che
saranno
definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle
cause sottoposte
all'esame
della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I
relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di
indipendenza e abbiano le
qualificazioni
giuridiche necessarie, sono nominati mediante una decisione europea del
Consiglio, che
delibera
a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di
esercitare le loro
funzioni
in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto
delle deliberazioni.
Articolo
14
I
giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la
Corte di giustizia ha la propria
sede.
Articolo
15
La
Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze
giudiziarie è fissata dalla
Corte,
tenuto conto delle necessità del servizio.
220
Parte IV
Articolo
16
La
Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e
di cinque giudici. I giudici
eleggono
nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di
cinque giudici sono
eletti
per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La
grande sezione comprende tredici giudici. Essa è presieduta dal presidente
della Corte. Fanno parte
della
grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici e altri
giudici designati alle
condizioni
definite dal regolamento di procedura.
La
Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o
un'istituzione
dell'Unione
che è parte in causa.
La
Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo
III-335, paragrafo 2,
dell'articolo
III-347, secondo comma, dell'articolo III-349 o dell'articolo III-385,
paragrafo 6 della
Costituzione.
Inoltre,
ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza
eccezionale, la
Corte
può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta
plenaria.
Articolo
17
La
Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le
deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide
soltanto se prese da tre
giudici.
Le
deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti
nove giudici.
Le
deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se
sono presenti quindici
giudici.
In
caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può
ricorrere a un giudice che
faccia
parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di
procedura.
Articolo
18
I
giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di
alcuna causa nella quale
essi
siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una
delle parti, o sulla quale
essi
siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una
commissione d'inchiesta
o a
qualunque altro titolo.
Qualora,
per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non
poter
partecipare
al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente.
Qualora il
presidente
reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo
particolare,
giudicare
o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.
In
caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di
giustizia decide.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 221
Una
parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno
alla Corte o ad una sua
sezione
di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione
della composizione
della
Corte o di una delle sue sezioni.
TITOLO
III
PROCEDURA
DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo
19
Tanto
gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati
davanti alla Corte di
giustizia
da un agente nominato per ciascuna causa. L'agente può essere assistito da
un consulente o
da
un avvocato.
Allo
stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo
Spazio economico
europeo
diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza dell'Associazione
europea di libero
scambio
(EFTA) prevista da detto accordo.
Le
altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo
un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di
uno Stato membro o
di
un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo
può rappresentare o
assistere
una parte dinanzi alla Corte.
Gli
agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono
dei diritti e delle
garanzie
necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni
che saranno
determinate
dal regolamento di procedura.
La
Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano
davanti ad essa, dei
poteri
generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle
condizioni che saranno
determinate
dal regolamento di procedura.
I
professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro
il diritto di patrocinare
godono
davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente
articolo.
Articolo
20
La
procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta,
l'altra orale.
La
procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle
istituzioni, agli organi o agli
organismi
dell'Unione i cui atti sono in causa, delle istanze, memorie, difese e
osservazioni e,
eventualmente,
delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, o delle loro
copie
certificate
conformi.
Le
comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei
termini fissati dal
regolamento
di procedura.
La
procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un
giudice relatore, l'audizione
da
parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle
conclusioni dell'avvocato
generale
e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.
222
Parte IV
Ove
ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può
decidere, sentito
l'avvocato
generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato
generale.
Articolo
21
La
Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere.
L'istanza deve contenere
l'indicazione
del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario,
l'indicazione della
parte
o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le
conclusioni ed
un'esposizione
sommaria dei motivi invocati.
All'istanza
deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento
oppure,
nell'ipotesi
contemplata dall'articolo III-367 della Costituzione, un documento che
certifichi la data
della
richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati
allegati all'istanza, il
cancelliere
invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si
possa eccepire
decadenza
qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per
ricorrere.
Articolo
22
Nei
casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia
è adita mediante ricorso
trasmesso
al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del
domicilio del
ricorrente
e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la
quale è proposto
ricorso,
l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e
un'esposizione
sommaria
dei motivi invocati.
Al
ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio
arbitrale che viene
impugnata.
Se
la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa
definitiva.
Se
la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale il procedimento può
essere ripreso,
eventualmente,
a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale.
Quest'ultimo deve
uniformarsi
ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
Articolo
23
Nei
casi contemplati dall'articolo III-369 della Costituzione, la decisione del
giudice nazionale che
sospende
il procedimento e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a
quest'ultima a cura di tale
giudice
nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della
Corte alle parti in
causa,
agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o
all'organismo
dell'Unione
che ha emanato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.
Nel
termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati
membri, la Commissione e,
quando
ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha
emanato l'atto di cui si
contesta
la validità o l'interpretazione hanno il diritto di presentare alla Corte
memorie o
osservazioni
scritte.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 223
La
decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del
cancelliere della Corte, agli Stati parti
contraenti
dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri
nonché
all'Autorità
di vigilanza EFTA prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla
notifica, laddove
si
tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare
alla Corte memorie o
osservazioni
scritte. Il presente comma non si applica alle questioni che rientrano nel
campo
d'applicazione
del trattato CEEA.
Quando
un accordo relativo a un determinato settore, concluso dal Consiglio e da
uno o più paesi
terzi,
prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie o
osservazioni scritte nel caso
in
cui la Corte di giustizia sia stata adita da un organo giurisdizionale di
uno Stato membro perché si
pronunci
in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione
dell'accordo,
anche
la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata
ai paesi terzi interessati
che,
entro due mesi dalla notifica, possono presentare alla Corte memorie o
osservazioni scritte.
Articolo
24
La
Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti
e di dare tutte le
informazioni
che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
La
Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli
organi o agli organismi
dell'Unione
che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai
fini del
processo.
Articolo
25
In
ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque
persona, ente, ufficio,
commissione
od organo di sua scelta.
Articolo
26
Alle
condizioni determinate dal regolamento di procedura si può procedere
all'audizione di
testimoni.
Articolo
27
La
Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei
poteri generalmente
riconosciuti
in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie,
alle condizioni che
saranno
determinate dal regolamento di procedura.
Articolo
28
I
testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento,
secondo la formula stabilita
dal
regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla
legislazione nazionale del
testimone
o del perito.
Articolo
29
La
Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito
dall'autorità giudiziaria del
suo
domicilio.
224
Parte IV
Tale
ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria
competente, alle condizioni
stabilite
dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della
rogatoria sono rimessi
alla
Corte alle stesse condizioni.
La
Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a
carico delle parti.
Articolo
30
Ogni
Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e
dei periti alla
stregua
del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale
giudicante in materia
civile.
Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale
reato davanti al
giudice
nazionale competente.
Articolo
31
L'udienza
è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia,
d'ufficio o su richiesta
delle
parti, per motivi gravi.
Articolo
32
Nel
corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i
testimoni e le parti stesse.
Tuttavia
queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite
il proprio
rappresentante.
Articolo
33
Di
ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
Articolo
34
Il
ruolo delle udienze è fissato dal presidente.
Articolo
35
Le
deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.
Articolo
36
Le
sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno
partecipato alla
deliberazione.
Articolo
37
Le
sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in
pubblica udienza.
Articolo
38
La
Corte di giustizia delibera sulle spese.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 225
Articolo
39
Il
presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura
sommaria che deroghi, per
quanto
necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà
fissata dal regolamento
di
procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione
prevista dall'articolo III-
379,
paragrafo 1 della Costituzione e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia
all'applicazione dei
provvedimenti
provvisori a norma dell'articolo III-379, paragrafo 2 della Costituzione,
sia alla
sospensione
dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo III-401, quarto comma
della
Costituzione
o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA.
Il
presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle
condizioni fissate dal
regolamento
di procedura.
L'ordinanza
pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere
provvisorio e non
pregiudica
in nulla la decisione della Corte sul merito.
Articolo
40
Gli
Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle
controversie proposte alla
Corte
di giustizia.
Uguale
diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra
persona, se possono
dimostrare
di avere un interesse alla soluzione della controversia proposta alla Corte.
Le persone
fisiche
o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra
istituzioni dell'Unione, o
fra
Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.
Salvo
quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo
sullo Spazio
economico
europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza EFTA
prevista da detto
accordo
possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste
riguardano uno dei
settori
di applicazione dello stesso accordo.
Le
conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto
l'adesione alle
conclusioni
di una delle parti.
Articolo
41
Quando
la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal
depositare conclusioni
scritte,
la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere
impugnata entro il
termine
di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria
della Corte di
giustizia,
l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in
contumacia.
Articolo
42
Gli
Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e ogni
altra persona fisica o
giuridica
possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento
di procedura,
proporre
opposizione di terzo contro le sentenze pronunciate senza che essi siano
stati chiamati in
causa,
qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
226
Parte IV
Articolo
43
In
caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla
Corte di giustizia interpretarla, a
richiesta
di una parte o di una istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò
interesse.
Articolo
44
La
revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia
solo in seguito alla scoperta
di
un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della
pronuncia della sentenza,
era
ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.
Il
procedimento di revocazione si apre con una sentenza della Corte che
constata espressamente
l'esistenza
di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla
revocazione e
dichiara
per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna
istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine
di dieci anni
dalla
data della sentenza.
Articolo
45
Il
regolamento di procedura stabilisce termini in ragione della distanza.
Nessuna
decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando
l'interessato provi
l'esistenza
di un caso fortuito o di forza maggiore.
Articolo
46
Le
azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si
prescrivono in cinque anni
a
decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La
prescrizione è interrotta sia
dall'istanza
presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il
danneggiato può
rivolgere
all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso, l'istanza deve
essere proposta
nel
termine di due mesi previsto dall'articolo III-365 della Costituzione. Si
applica l'articolo III-367,
secondo
comma della Costituzione.
Il
presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale
europea in materia di
responsabilità
extracontrattuale.
TITOLO
IV
IL
TRIBUNALE
Articolo
47
L'articolo
9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto
e quinto comma,
e
l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.
Gli
articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere
del Tribunale.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 227
Articolo
48
Il
Tribunale è composto di venticinque giudici.
Articolo
49
I
membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di
avvocato generale.
L'avvocato
generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta
imparzialità e piena
indipendenza,
conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per
assistere
quest'ultimo
nell'adempimento della sua missione.
I
criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di
designazione degli avvocati
generali
sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.
Un
membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale
in una causa non
può
prendere parte alla decisione di detta causa.
Articolo
50
Il
Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I
giudici eleggono nel loro ambito
i
presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono
eletti per una durata di tre
anni.
Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La
composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono
disciplinate dal regolamento
di
procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il
Tribunale può riunirsi in
seduta
plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.
Il
regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca
in grande sezione nei
casi
e alle condizioni da esso definite.
Articolo
51
In
deroga alla norma di cui all'articolo III-358, paragrafo 1 della
Costituzione, sono di competenza
della
Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli III-365 e III-367 della
Costituzione proposti da
uno
Stato membro:
a)
contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o
del Consiglio o di
queste
due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
—
di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo III-168,
paragrafo 2, terzo comma
della
Costituzione;
—
di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di
difesa commerciale
ai
sensi dell'articolo III-315 della Costituzione;
—
di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione
ai sensi
dell'articolo
I-37, paragrafo 2 della Costituzione;
228
Parte IV
b)
contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi
dell'articolo III-420,
paragrafo
1 della Costituzione.
Sono
altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi
articoli, proposti da
un'istituzione
dell'Unione contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento
europeo,
del
Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della
Commissione, e da
un'istituzione
contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale
europea.
Articolo
52
Il
presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale
stabiliscono di comune accordo le
condizioni
alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare
servizio presso il
Tribunale
onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti
dipendono dal
cancelliere
del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
Articolo
53
La
procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.
La
procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto
necessario, dal suo
regolamento
di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40,
quarto comma e
all'articolo
41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della
proprietà intellettuale.
In
deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare
per iscritto le sue
conclusioni
motivate.
Articolo
54
Se
un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono
depositati per errore presso il
cancelliere
della Corte di giustizia, questi li trasmette immediatamente al cancelliere
del Tribunale.
Allo
stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte
sono depositati per
errore
presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al
cancelliere della
Corte.
Quando
il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso che
rientri nella
competenza
della Corte, rinvia la causa alla Corte. Allo stesso modo, la Corte, quando
constata che
un
determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa
a quest'ultimo, che non
può
in tal caso declinare la propria competenza.
Quando
la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso
oggetto, sollevino lo
stesso
problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso
atto, il Tribunale,
dopo
aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia
della sentenza della
Corte
o, laddove si tratti di ricorsi proposti a norma dell'articolo III-365 della
Costituzione o
dell'articolo
146 del trattato CEEA, declinare la propria competenza affinché la Corte
possa statuire
su
tali ricorsi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti
decidere di sospendere il
procedimento
dinanzi ad essa proposto. In tal caso prosegue il procedimento dinanzi al
Tribunale.
Quando
uno Stato membro e un'istituzione impugnano lo stesso atto, il Tribunale
declina la propria
competenza
affinché la Corte di giustizia possa statuire su tali ricorsi.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 229
Articolo
55
Le
decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunce che
decidono parzialmente
la
controversia nel merito o che pongono termine a un incidente di procedura
relativo a un'eccezione
di
incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del
Tribunale a tutte le parti,
come
pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, anche qualora
non siano parti
intervenienti
nella controversia dinanzi al Tribunale.
Articolo
56
Può
essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un
termine di due mesi a
decorrere
dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale
che concludono il
procedimento
nonché contro le pronunce che decidono parzialmente la controversia nel
merito o
che
pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di
incompetenza o di
irricevibilità.
L'impugnazione
può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o
totalmente
soccombente
nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati
membri e dalle
istituzioni
dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del
Tribunale le
concerna
direttamente.
Ad
eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i suoi agenti,
l'impugnazione può essere
proposta
anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano
intervenuti nella
controversia
dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si
trovano in una
posizione
identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in
primo grado.
Articolo
57
Può
essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le
decisioni del Tribunale che
respingono
un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla
notifica della
decisione
di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
Contro
le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli III-379,
paragrafo 1 o 2 o
dell'articolo
III-401, quarto comma della Costituzione oppure ai sensi dell'articolo 157 o
dell'articolo
164, terzo comma del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione
dinanzi alla
Corte
dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla
notifica delle
decisioni.
La
Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39
sull'impugnazione proposta ai
sensi
del primo e secondo comma.
Articolo
58
L'impugnazione
proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di
diritto. Essa può
essere
fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della
procedura dinanzi al
Tribunale
recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla
violazione del diritto
dell'Unione
da parte del Tribunale.
L'impugnazione
non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
230
Parte IV
Articolo
59
In
caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il
procedimento dinanzi alla
Corte
di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può,
sentiti l'avvocato generale
e
le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal
regolamento di procedura.
Articolo
60
L'impugnazione
non ha effetto sospensivo, fatto salvo l'articolo III-379, paragrafi 1 e 2
della
Costituzione
o l'articolo 157 del trattato CEEA.
In
deroga all'articolo III-380 della Costituzione, le decisioni del Tribunale
che annullano una legge
europea
o un regolamento europeo obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in
ciascuno
degli Stati membri hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del
termine
contemplato
nell'articolo 56, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale
termine è stata
proposta
impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle
parti di presentare alla
Corte
di giustizia, in forza degli articoli III-379, paragrafi 1 e 2 della
Costituzione o dell'articolo 157
del
trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia della legge
europea o del
regolamento
europeo annullati o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento
provvisorio.
Articolo
61
Quando
l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del
Tribunale. In tal caso,
essa
può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti
lo consenta, oppure
rinviare
la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
In
caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte
sui punti di diritto.
Quando
un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione
dell'Unione che non
sono
intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può,
ove lo reputi
necessario,
precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono
essere considerati
definitivi
nei confronti delle parti della controversia.
Articolo
62
Nei
casi di cui all'articolo III-358, paragrafi 2 e 3 della Costituzione, il
primo avvocato generale,
allorché
ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto
dell'Unione, può
proporre
alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.
La
proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia
della decisione del
Tribunale.
La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal
primo avvocato
generale,
sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 231
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
63
I
regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono
tutte le disposizioni
necessarie
per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.
Articolo
64
Le
norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia
dell'Unione europea sono
fissate
da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera all'unanimità. Tale
regolamento è
adottato
su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione
e del Parlamento
europeo
o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di
giustizia e del
Parlamento
europeo.
Fino
all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura
della Corte di giustizia e
del
regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico sono
applicabili. In deroga
agli
articoli III-355 e III-356 della Costituzione, ogni modifica o abrogazione
di tali disposizioni
richiede
l'approvazione unanime del Consiglio.
Articolo
65
1.
In deroga all'articolo IV-437 della Costituzione, restano in vigore tutte le
modifiche del
protocollo
sullo statuto della Corte di giustizia, allegato al trattato sull'Unione
europea, al trattato che
istituisce
la Comunità europea e al trattato CEEA, che sono state adottate tra la
firma e l'entrata in
vigore
del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.
2.
Al fine di integrarle nell'articolato del presente statuto, le modifiche di
cui al paragrafo 1 sono
oggetto
di codificazione ufficiale tramite una legge europea del Consiglio, adottata
su richiesta della
Corte
di giustizia. All'entrata in vigore di tale legge europea di codificazione,
il presente articolo è
abrogato.
232
Parte IV
4.
PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
E
DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea di cui agli
articoli
I-30 e III-187, paragrafo 2 della Costituzione,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
CAPO
I
SISTEMA
EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
Articolo
1
Sistema
europeo di banche centrali
1.
Conformemente all'articolo I-30, paragrafo 1 della Costituzione, la Banca
centrale europea e le
banche
centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La
Banca centrale
europea
e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro
costituiscono
l'Eurosistema.
2.
Il Sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea assolvono
i loro compiti ed
espletano
le loro attività conformemente alla Costituzione e al presente statuto.
CAPO
II
OBIETTIVI
E COMPITI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
Articolo
2
Obiettivi
Conformemente
all'articolo I-30, paragrafo 2 e all'articolo III-185, paragrafo 1 della
Costituzione,
l'obiettivo
principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della
stabilità dei
prezzi.
Fatto salvo tale obiettivo, il Sistema sostiene le politiche economiche
generali dell'Unione per
contribuire
alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima definiti nell'articolo
I-3 della Costituzione.
Il
Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di
un'economia di mercato
aperta
e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e
rispettando i principi
di
cui all'articolo III-177 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 233
Articolo
3
Compiti
1.
Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 2 della Costituzione, i
compiti fondamentali
assolti
tramite il Sistema europeo di banche centrali sono:
a)
definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
b)
svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo
III-326 della
Costituzione;
c)
detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
d)
promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
2.
Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 3 della Costituzione, il
paragrafo 1, lettera c) del
presente
articolo non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi
degli Stati membri,
dei
saldi operativi in valuta estera.
3.
Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 5 della Costituzione, il
Sistema europeo di banche
centrali
contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle
competenti autorità
per
quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la
stabilità del sistema finanziario.
Articolo
4
Funzioni
consultive
Conformemente
all'articolo III-185, paragrafo 4 della Costituzione, la Banca centrale
europea viene
consultata:
a)
in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue
attribuzioni;
b)
dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che
rientrino nelle sue attribuzioni,
ma
entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la
procedura di cui
all'articolo
41;
La
Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni,
organi o organismi
dell'Unione
o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue
attribuzioni.
Articolo
5
Raccolta
di informazioni statistiche
1.
Al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali, la
Banca centrale europea,
assistita
dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni
statistiche dalle
competenti
autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine
essa coopera
234
Parte IV
con
le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e con le competenti autorità
degli Stati membri o
dei
paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
2.
Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di
cui al paragrafo 1.
3.
La Banca centrale europea contribuisce all'armonizzazione, ove necessario,
delle norme e delle
prassi
relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei
settori che rientrano
nelle
sue attribuzioni.
4.
Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina
le persone fisiche e
giuridiche
soggette agli obblighi di segnalazione, il regime di riservatezza e le
opportune disposizioni
per
assicurarne l'applicazione.
Articolo
6
Cooperazione
internazionale
1.
Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati
al Sistema europeo
di
banche centrali, la Banca centrale europea decide come il Sistema europeo di
banche centrali debba
essere
rappresentato.
2.
La Banca centrale europea e, con l'autorizzazione di questa, le banche
centrali nazionali possono
partecipare
ad istituzioni monetarie internazionali.
3.
I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'articolo III196 della
Costituzione.
CAPO
III
ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
Articolo
7
Indipendenza
Conformemente
all'articolo III-188 della Costituzione, nell'esercizio dei poteri e
nell'assolvimento dei
compiti
e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dal presente statuto, né
la Banca centrale
europea,
né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi
decisionali possono
sollecitare
o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione,
dai governi degli
Stati
membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi
dell'Unione e i
governi
degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non
cercare di influenzare i
membri
degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche
centrali nazionali
nell'assolvimento
dei loro compiti.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 235
Articolo
8
Principio
generale
Il
Sistema europeo di banche centrali è governato dagli organi decisionali
della Banca centrale
europea.
Articolo
9
La
Banca centrale europea
1.
La Banca centrale europea che, conformemente all'articolo I-30, paragrafo 3,
della Costituzione,
ha
personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia
capacità giuridica
riconosciuta
alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare
acquistare o
alienare
beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2.
La Banca centrale europea assicura che i compiti attribuiti al Sistema
europeo di banche centrali
ai
sensi dell'articolo III-185, paragrafi 2, 3 e 5 della Costituzione siano
assolti o mediante le attività
proprie,
secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche
centrali nazionali ai
sensi
dell'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 14.
3.
Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione gli
organi decisionali della
Banca
centrale europea sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
Articolo
10
Il
consiglio direttivo
1.
Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 1 della Costituzione, il
consiglio direttivo è
composto
dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai
governatori delle
banche
centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo
III-197 della
Costituzione.
2.
Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla
data in cui il numero
dei
membri del consiglio direttivo sia superiore a 21, ciascun membro del
comitato esecutivo ha
diritto
a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15.
Questi ultimi diritti di
voto
sono attribuiti ed esercitati a rotazione come di seguito indicato:
a)
a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e
fino a che non sia pari
a
22, i governatori sono suddivisi in due gruppi, secondo una graduatoria
stilata sulla base della
quota
detenuta dallo Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel
prodotto interno
lordo
aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle
istituzioni finanziarie
monetarie
degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote detenute nel prodotto
interno
lordo
aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle
istituzioni finanziarie
monetarie
sono assegnati i coefficienti di ponderazione, rispettivamente, di 5/6 e
1/6. Il primo
gruppo
è composto da cinque governatori e il secondo dai rimanenti. La frequenza
del diritto di
voto
dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei
governatori del
secondo
gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo
sono
attribuiti
quattro diritti di voto e al secondo undici;
236
Parte IV
b)
a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi
sono suddivisi in tre
gruppi
secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui alla lettera a).
Al primo gruppo,
costituito
da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo,
costituito dalla metà
del
numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri
frazionari
all'intero
successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai
rimanenti
governatori,
spettano tre diritti di voto;
c)
all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto
per uguali periodi di
tempo;
d)
al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di
mercato si applica
l'articolo
29, paragrafo 2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie
monetarie è
determinato
in conformità del quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del
calcolo;
e)
ogniqualvolta il prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato sia
modificato ai sensi
dell'articolo
29, paragrafo 3 oppure il numero dei governatori aumenti, la dimensione e/o
la
composizione
dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui al presente comma;
f)
deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza
diritto di voto, il
consiglio
direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di
cui al presente
comma
e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino alla data
in cui il numero
dei
governatori non sia superiore a 18.
Il
diritto di voto deve essere esercitato di persona. In deroga a tale norma,
il regolamento interno di
cui
all'articolo 12, paragrafo 3 può prevedere che i membri del consiglio
direttivo votino mediante
teleconferenza.
Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo
impossibilitato
a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un
supplente
quale
membro del consiglio direttivo.
Le
disposizioni di cui al primo e secondo comma non hanno effetto sul diritto
di voto di ciascun
membro
del consiglio direttivo, con o senza diritto di voto, ai sensi del paragrafo
3 e dell'articolo 40,
paragrafi
2 e 3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio
direttivo decide a
maggioranza
semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il
voto del
presidente.
Perché
il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai
due terzi dei
membri
aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente
può convocare
una
riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza
tenere conto del quorum.
3.
Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32,
33 e 51, alle votazioni in
sede
di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del
capitale sottoscritto della
Banca
centrale europea detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione
dei voti dei membri
del
comitato esecutivo è pari a zero. Una decisione che richiede la maggioranza
qualificata si
considera
adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno i due terzi del capitale
sottoscritto della
Banca
centrale europea e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al
capitale. Se un
governatore
non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo
voto ponderato.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 237
4.
Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può
decidere di rendere pubblico
il
risultato delle proprie deliberazioni.
5.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.
Articolo
11
Il
comitato esecutivo
1.
Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2, primo comma della
Costituzione, il comitato
esecutivo
è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri.
I
membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere
altre occupazioni,
retribuite
o meno, salvo il caso in cui il consiglio direttivo non conceda
eccezionalmente una deroga.
2.
Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2 della Costituzione, il
presidente, il vicepresidente
e
gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di
riconosciuta levatura ed
esperienza
professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che
delibera a
maggioranza
qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del
Parlamento
europeo
e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il
loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto
cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
3.
Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo,
in particolare il loro
trattamento
economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in
essere con la
Banca
centrale europea e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un
comitato
comprendente
tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal
Consiglio. I
membri
del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al
presente paragrafo.
4.
Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni
necessarie
all'esercizio
delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato
dimissionario
dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato
esecutivo.
5.
Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a
tal fine di un voto.
Salvo
diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice
dei votanti. In caso
di
parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni
sono specificate nel
regolamento
interno di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
6.
Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti
della Banca centrale
europea.
7.
Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina
di un nuovo membro
in
conformità del paragrafo 2.
238
Parte IV
Articolo
12
Responsabilità
degli organi decisionali
1.
Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie
ad assicurare
l'assolvimento
dei compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali dalla
Costituzione e dal
presente
statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione
ivi comprese, a
seconda
dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi
di interesse di
riferimento
e all'approvvigionamento di riserve nel Sistema europeo di banche centrali e
stabilisce i
necessari
indirizzi per la loro attuazione.
Il
comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo gli indirizzi e le
decisioni stabiliti dal
consiglio
direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali
nazionali. Al comitato
esecutivo
possono inoltre essere delegati taluni poteri quando il consiglio direttivo
decide in tal senso.
Nella
misura ritenuta possibile ed opportuna, fatto salvo il disposto del presente
articolo, la Banca
centrale
europea si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni
che rientrano nei
compiti
del Sistema europeo di banche centrali.
2.
Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio
direttivo.
3.
Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina
l'organizzazione interna della
Banca
centrale europea e dei suoi organi decisionali.
4.
Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio
direttivo.
5.
Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.
Articolo
13
Il
presidente
1.
Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio
direttivo e il comitato
esecutivo
della Banca centrale europea.
2.
Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la
Banca centrale europea
all'esterno.
Articolo
14
Banche
centrali nazionali
1.
Conformemente all'articolo III-189 della Costituzione, ciascuno Stato membro
assicura che la
propria
legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale,
sia compatibile con
la
Costituzione e con il presente statuto.
2.
Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare
che la durata del
mandato
del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque
anni.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 239
Un
governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più
alle condizioni richieste
per
l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze.
Una decisione in questo
senso
può essere deferita alla Corte di giustizia dal governatore interessato o
dal consiglio direttivo
per
violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativa
all'applicazione del medesimo.
Tali
ricorsi devono essere proposti entro un termine di due mesi, secondo i casi,
dalla pubblicazione
della
decisione, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno
in cui il ricorrente ne è
venuto
a conoscenza.
3.
Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del Sistema
europeo di banche
centrali
e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale
europea. Il consiglio
direttivo
adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e
delle istruzioni della
Banca
centrale europea, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria
informazione.
4.
Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle
specificate nel presente
statuto,
a meno che il consiglio direttivo non decida, a maggioranza dei due terzi
dei votanti, che
dette
funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del Sistema europeo di
banche centrali. Tali
funzioni
sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e
non sono
considerate
come facenti parte delle funzioni del Sistema europeo di banche centrali.
Articolo
15
Obblighi
di rendiconto
1.
La Banca centrale europea compila e pubblica rapporti sulle attività del
Sistema europeo di
banche
centrali almeno ogni tre mesi.
2.
Un rendiconto finanziario consolidato del Sistema europeo di banche centrali
viene pubblicato
ogni
settimana.
3.
Conformemente all'articolo III-383, paragrafo 3 della Costituzione, la Banca
centrale europea
trasmette
al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione
un rapporto
annuale
sulle attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica
monetaria dell'anno
precedente
e dell'anno in corso.
4.
Il rapporto e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi
gratuitamente a disposizione dei
soggetti
interessati.
Articolo
16
Banconote
Conformemente
all'articolo III-186, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo
ha il diritto
esclusivo
di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La
Banca centrale
europea
e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote
emesse dalla Banca
centrale
europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote
aventi corso
legale
nell'Unione.
240
Parte IV
La
Banca centrale europea rispetta per quanto possibile la prassi esistente in
materia di emissione e di
progettazione
di banconote.
CAPO
IV
FUNZIONI
MONETARIE E OPERAZIONI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
Articolo
17
Conti
presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
Al
fine di svolgere le loro operazioni, la Banca centrale europea e le banche
centrali nazionali
possono
aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri
operatori del mercato e
accettare
attività, compresi i titoli scritturali, a titolo di garanzia.
Articolo
18
Operazioni
di credito e di mercato aperto
1.
Al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali e
di assolvere i propri
compiti,
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali hanno la facoltà
di:
a)
operare sui mercati finanziari, sia comprando e vendendo a titolo definitivo
(a pronti e a termine)
sia
con operazioni pronti contro termine, sia prestando o ricevendo in prestito
crediti e strumenti
negoziabili,
in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi;
b)
effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di
mercato, erogando i prestiti
sulla
base di adeguate garanzie.
2.
La Banca centrale europea stabilisce principi generali per le operazioni di
credito e di mercato
aperto
effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli
per la
comunicazione
delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali
operazioni.
Articolo
19
Riserve
minime
1.
Fatto salvo l'articolo 2, la Banca centrale europea, nel perseguimento degli
obiettivi di politica
monetaria,
ha il potere di obbligare gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri a
detenere riserve
minime
in conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali.
Regolamenti relativi
al
calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono
essere emanati dal
consiglio
direttivo. In caso di inosservanza, la Banca centrale europea ha la facoltà
di imporre interessi
a
titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 241
2.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio, in
conformità della procedura stabilita
nell'articolo
41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili
tra dette
riserve
e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di
inosservanza.
Articolo
20
Altri
strumenti di controllo monetario
Il
consiglio direttivo può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti,
sull'utilizzo di altri metodi
operativi
di controllo monetario che esso ritenga appropriati, nel rispetto di quanto
disposto
dall'articolo
2.
Se
tali metodi impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata
secondo la procedura
prevista
all'articolo 41.
Articolo
21
Operazioni
con enti pubblici
1.
Conformemente all'articolo III-181 della Costituzione, è vietata la
concessione di scoperti di
conto
o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della Banca
centrale europea o da
parte
delle banche centrali nazionali, alle istituzioni, organi o organismi
dell'Unione, alle
amministrazioni
statali, alle autorità regionali, locali o altre autorità pubbliche, ad
altri organismi
di
diritto pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri. L'acquisto
diretto presso di essi di
strumenti
di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali
nazionali è altresì
vietato.
2.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono operare in
qualità di agenti
finanziari
per gli organismi di cui al paragrafo 1.
3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi
di proprietà pubblica che,
nel
contesto dell'approvvigionamento di riserve da parte delle banche centrali,
devono ricevere dalle
banche
centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento
degli enti creditizi
privati.
Articolo
22
Sistemi
di compensazione e di pagamento
La
Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono accordare
facilitazioni, e la Banca
centrale
europea può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di
compensazione e di
pagamento
efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi
terzi.
242
Parte IV
Articolo
23
Operazioni
esterne
La
Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono:
a)
stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi
terzi e, se del caso, con
organizzazioni
internazionali;
b)
acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in
valuta estera e metalli preziosi. Il
termine
attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella
valuta di qualsiasi paese o
in
unità di conto, in qualsiasi forma essi siano detenuti;
c)
detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
d)
effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali,
incluse
le operazioni di credito attive e passive.
Articolo
24
Altre
operazioni
In
aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti, la
Banca centrale europea e
le
banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi
amministrativi e per il
proprio
personale.
CAPO
V
VIGILANZA
PRUDENZIALE
Articolo
25
Vigilanza
prudenziale
1.
La Banca centrale europea può fornire pareri ed essere consultata dal
Consiglio, dalla
Commissione
e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e
sull'attuazione
degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione relativi alla vigilanza
prudenziale
sugli
enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.
2.
Conformemente alle leggi europee adottate ai sensi dell'articolo III-185,
paragrafo 6 della
Costituzione,
la Banca centrale europea può svolgere compiti specifici in merito alle
politiche che
riguardano
la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni
finanziarie, eccettuate le
imprese
di assicurazione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 243
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
Articolo
26
Conti
finanziari
1.
L'esercizio finanziario della Banca centrale europea e delle banche centrali
nazionali ha inizio il
primo
giorno del mese di gennaio e finisce l'ultimo giorno del mese di dicembre.
2.
Il bilancio annuale della Banca centrale europea è redatto dal comitato
esecutivo secondo i
principi
stabiliti dal consiglio direttivo. Il bilancio annuale è approvato dal
consiglio direttivo ed è in
seguito
pubblicato.
3.
Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige una situazione
patrimoniale consolidata
del
Sistema europeo di banche centrali, in cui figurano le attività e le
passività delle banche centrali
nazionali
facenti parte del Sistema europeo di banche centrali.
4.
Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce
le disposizioni necessarie
per
uniformare le procedure contabili e di rendicontazione riguardanti le
operazioni effettuate dalle
banche
centrali nazionali.
Articolo
27
Revisione
dei conti
1.
La contabilità della Banca centrale europea e delle banche centrali
nazionali viene verificata da
revisori
esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo
ed approvata dal
Consiglio.
I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti
contabili della Banca
centrale
europea e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati
sulle loro
operazioni.
2.
Le disposizioni dell'articolo III-384 della Costituzione si applicano
soltanto a un esame
dell'efficienza
della gestione della Banca centrale europea.
Articolo
28
Capitale
della Banca centrale europea
1.
Il capitale della Banca centrale europea è di 5 miliardi di euro. Il
capitale può essere aumentato
dal
consiglio direttivo, con una decisione europea adottata alla maggioranza
qualificata prevista
nell'articolo
10, paragrafo 3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio
secondo la
procedura
di cui all'articolo 41.
2.
Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del
capitale della Banca
centrale
europea. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito
conformemente
all'articolo
29.
244
Parte IV
3.
Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista
nell'articolo 10,
paragrafo
3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.
4.
Fatto salvo il paragrafo 5, le quote del capitale sottoscritto della Banca
centrale europea detenute
dalle
banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste
sotto sequestro.
5.
Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche
centrali nazionali
trasferiscono
fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la
distribuzione
delle
quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina
le modalità e le
condizioni
di tali trasferimenti.
Articolo
29
Schema
di sottoscrizione di capitale
1.
Lo schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea,
fissato per la prima
volta
nel 1998 al momento dell'istituzione del Sistema europeo di banche centrali,
è determinato
assegnando
a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una
ponderazione
uguale
alla somma del:
—
50 % della quota della popolazione dello Stato membro di appartenenza sul
totale della
popolazione
dell'Unione nel penultimo anno antecedente l'istituzione del Sistema europeo
di
banche
centrali;
—
50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto
interno lordo ai
prezzi
di mercato dell'Unione, nei cinque anni antecedenti il penultimo anno prima
dell'istituzione
del Sistema europeo di banche centrali.
Le
percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino
multiplo di 0,0001 %.
2.
I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente articolo
sono forniti dalla
Commissione
in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di
cui
all'articolo
41.
3.
Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate
ogni cinque anni dopo
l'istituzione
del Sistema europeo di banche centrali in modo analogo al paragrafo 1. Lo
schema
modificato
si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.
4.
Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per
l'applicazione del presente
articolo.
Articolo
30
Trasferimento
alla Banca centrale europea di attività di riserva in valuta
1.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla Banca centrale europea
vengono conferite da parte
delle
banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute
degli Stati membri, euro,
posizioni
di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di
prelievo, fino ad un
ammontare
equivalente a 50 miliardi di euro. Il consiglio direttivo decide la quota
che la Banca
centrale
europea chiede di versare. La Banca centrale europea ha il pieno diritto di
detenere e gestire le
riserve
in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati
nel presente statuto.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 245
2.
I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione
alla quota del capitale
della
Banca centrale europea sottoscritto.
3.
Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della Banca centrale europea
un credito pari al
proprio
contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la
remunerazione di tali
crediti.
4.
Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite
previsto dal paragrafo 1 possono
essere
effettuate dalla Banca centrale europea conformemente al paragrafo 2, entro
i limiti e alle
condizioni
stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.
5.
La Banca centrale europea può detenere e gestire posizioni di riserva sul
Fondo monetario
internazionale
e diritti speciali di prelievo e provvedere alla messa in comune di tali
attività.
6.
Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per
l'applicazione del presente
articolo.
Articolo
31
Attività
di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali
1.
Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei
loro obblighi nei
confronti
delle organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 23.
2.
Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta
che restano alle banche
centrali
nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni
degli Stati membri
aventi
per oggetto i loro saldi operativi in valuta estera, eccedenti un limite da
stabilire nel quadro del
paragrafo
3, sono soggette all'approvazione della Banca centrale europea al fine di
assicurarne la
coerenza
con le politiche monetaria e di cambio dell'Unione.
3.
Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali
operazioni.
Articolo
32
Distribuzione
del reddito monetario delle banche centrali nazionali
1.
Il reddito maturato dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle
funzioni di politica
monetaria
del Sistema europeo di banche centrali (qui di seguito denominato reddito
monetario)
viene
distribuito alla fine di ciascun esercizio finanziario in conformità delle
disposizioni del presente
articolo.
2.
L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari
al reddito annuo che
essa
ottiene dalle attività detenute in contropartita delle banconote in
circolazione e dei depositi
costituiti
dagli enti creditizi. Queste attività sono accantonate dalle banche
centrali nazionali in
conformità
degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.
246
Parte IV
3.
Se, dopo l'inizio della terza fase il consiglio direttivo ritiene che le
strutture del bilancio delle
banche
centrali nazionali non consentano l'applicazione del paragrafo 2, il
consiglio direttivo,
deliberando
a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga al paragrafo 2, il
reddito
monetario
sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i
cinque anni.
4.
L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene
decurtato di un
importo
pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi
costituiti dagli enti creditizi
in
conformità dell'articolo 19.
Il
consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali
nazionali per le spese sostenute
in
occasione dell'emissione di banconote o, in casi eccezionali, per perdite
specifiche relative alle
operazioni
di politica monetaria effettuate per conto del Sistema europeo di banche
centrali.
L'indennizzo
assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata. Questi
importi possono
essere
compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.
5.
La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene
ripartita tra le stesse in
proporzione
alle quote versate di capitale della Banca centrale europea, fatta salva
qualsiasi decisione
presa
dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2.
6.
La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione
del reddito monetario
sono
effettuati dalla Banca centrale europea conformemente agli indirizzi fissati
dal consiglio
direttivo.
7.
Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per
l'applicazione del presente articolo.
Articolo
33
Ripartizione
dei profitti e delle perdite netti della Banca centrale europea
1.
Il profitto netto della Banca centrale europea è trasferito nell'ordine
seguente:
a)
un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20 %
del profitto netto, viene
trasferito
al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100 % del capitale;
b)
il rimanente profitto netto viene distribuito ai partecipanti al capitale
della Banca centrale europea
in
proporzione alle quote versate.
2.
Qualora la Banca centrale europea subisca una perdita, essa può essere
coperta dal fondo di
riserva
generale della Banca centrale europea e, se necessario, previa decisione del
consiglio direttivo,
dal
reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei
limiti degli importi
ripartiti
tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 247
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
34
Atti
giuridici
1.
Conformemente all'articolo III-190 della Costituzione, la Banca centrale
europea adotta:
a)
i regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti
definiti nell'articolo 3,
paragrafo
1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o
nell'articolo 25, paragrafo 2
del
presente statuto e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di
cui all'articolo 41;
b)
le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al
Sistema europeo di banche
centrali
in virtù della Costituzione e del presente statuto;
c)
raccomandazioni e pareri.
2.
La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni
europee, le sue
raccomandazioni
ed i suoi pareri.
3.
Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la
procedura di cui all'articolo 41, la
Banca
centrale europea ha il potere di comminare alle imprese ammende e penalità
di mora in caso di
inosservanza
degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da
essa adottati.
Articolo
35
Controllo
giudiziario e materie connesse
1.
Gli atti o le omissioni della Banca centrale europea sono soggetti ad esame
o interpretazione da
parte
della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi e alle condizioni
stabiliti dalla Costituzione.
La
Banca centrale europea può avviare un'azione giudiziaria nei casi e alle
condizioni stabiliti dalla
Costituzione.
2.
Controversie tra, da un lato, la Banca centrale europea e, dall'altro, i
suoi creditori, debitori o
qualsiasi
altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi
in cui la
giurisdizione
sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3.
La Banca centrale europea è soggetta al regime di responsabilità previsto
dall'articolo III-431
della
Costituzione. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente
alle rispettive
legislazioni
nazionali.
4.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in
virtù di una clausola
compromissoria
contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato
dalla
Banca
centrale europea o per suo conto.
248
Parte IV
5.
La decisione della Banca centrale europea di adire la Corte di giustizia
dell'Unione europea è
presa
dal consiglio direttivo.
6.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di
controversia relativi
all'adempimento
da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dalla
Costituzione e
dal
presente statuto. La Banca centrale europea, se ritiene che una banca
centrale nazionale non abbia
adempiuto
agli obblighi derivanti dalla Costituzione e dal presente statuto, può
formulare un parere
motivato
sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi
l'opportunità di
presentare
osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al
parere entro il
termine
fissato dalla Banca centrale europea, quest'ultima può portare la questione
dinanzi alla Corte
di
giustizia dell'Unione europea.
Articolo
36
Personale
1.
Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le
condizioni di impiego del
personale
della Banca centrale europea.
2.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le
controversie fra la Banca
centrale
europea e i propri dipendenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle
condizioni di impiego.
Articolo
37
Segreto
professionale
1.
I membri degli organi decisionali e il personale della Banca centrale
europea e delle banche
centrali
nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di
non rivelare le
informazioni
coperte dall'obbligo del segreto professionale.
2.
Le persone che hanno accesso ai dati coperti da un atto giuridicamente
vincolante dell'Unione
che
imponga l'obbligo di riservatezza sono soggette al rispetto di tale obbligo.
Articolo
38
Poteri
di firma
La
Banca centrale europea è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi
dal suo presidente o da
due
membri del comitato esecutivo oppure dalla firma di due membri del personale
della Banca
centrale
europea che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per
conto della
Banca
centrale europea.
Articolo
39
Privilegi
e immunità
La
Banca centrale europea beneficia sul territorio degli Stati membri dei
privilegi e delle immunità
necessari
per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal
protocollo sui privilegi e
sulle
immunità dell'Unione europea.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 249
CAPO
VIII
MODIFICAZIONE
DELLO STATUTO E REGOLAMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Articolo
40
Procedura
semplificata di modifica
1.
Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione,
l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3,
gli
articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26,
l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4
e
6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 del presente
statuto possono essere modificati
con
una legge europea:
a)
o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea;
b)
o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione
della Commissione.
2.
L'articolo 10, paragrafo 2 può essere modificato da una decisione europea
del Consiglio europeo,
che
delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e
previa consultazione
del
Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della
Commissione e
previa
consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le
modifiche entrano in
vigore
solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro
rispettive norme
costituzionali.
3.
Una raccomandazione presentata dalla Banca centrale europea ai sensi del
presente articolo
richiede
una decisione unanime del consiglio direttivo.
Articolo
41
Regolamentazione
complementare
Conformemente
all'articolo III-187, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio adotta i
regolamenti
europei
e le decisioni europee che prevedono le misure di cui all'articolo 4,
all'articolo 5, paragrafo 4,
all'articolo
19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo
29, paragrafo 2,
all'articolo
30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 del presente statuto. Esso
delibera previa
consultazione
del Parlamento europeo:
a)
o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea;
b)
o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione
della Commissione.
250
Parte IV
CAPO
IX
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE
CENTRALI
Articolo
42
Disposizioni
generali
1.
La deroga di cui all'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione
comporta che i seguenti
articoli
del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun
obbligo agli
Stati
membri interessati: articoli 3 e 6, articolo 9, paragrafo 2, articolo 12,
paragrafo 1, articolo 14,
paragrafo
3, articoli 16, 18, 19, 20, 22 e 23, articolo 26, paragrafo 2, articoli 27,
30, 31, 32, 33, 34
e
50.
2.
Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato
nell'articolo III-197,
paragrafo
1 della Costituzione, mantengono i loro poteri nel settore della politica
monetaria
conformemente
alla legislazione nazionale.
3.
Conformemente all'articolo III-197, paragrafo 2, secondo comma della
Costituzione,
all'articolo
3, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 19 del presente statuto, per
«Stati membri»
si
intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
4.
All'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, all'articolo
12, paragrafo 1, agli
articoli
16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 e 32, all'articolo 33, paragrafo 2 e
all'articolo 50, per «banche
centrali
nazionali» si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta
è l'euro.
5.
All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 33, paragrafo 1, per
«partecipanti al capitale» si
intendono
le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
6.
All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 30, paragrafo 2, per «capitale
sottoscritto» si intende il
capitale
della Banca centrale europea sottoscritto dalle banche centrali nazionali
degli Stati membri la
cui
moneta è l'euro.
Articolo
43
Compiti
transitori della Banca centrale europea
La
Banca centrale europea assume i compiti svolti in precedenza dall'Istituto
monetario europeo, di
cui
all'articolo III-199, paragrafo 2 della Costituzione, che, a causa delle
deroghe di uno o più Stati
membri,
devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.
La
Banca centrale europea fornisce pareri nella fase di preparazione
dell'abrogazione delle deroghe di
cui
all'articolo III-198 della Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 251
Articolo
44
Consiglio
generale della Banca centrale europea
1.
Fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio
generale è costituito
come
terzo organo decisionale della Banca centrale europea.
2.
Il consiglio generale è composto dal presidente e dal vicepresidente della
Banca centrale europea
e
dai governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del
comitato esecutivo possono
partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
3.
Le responsabilità del Consiglio generale sono elencate per esteso
nell'articolo 46.
Articolo
45
Funzionamento
del consiglio generale
1.
Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal
vicepresidente della Banca
centrale
europea.
2.
Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono
partecipare, senza diritto di
voto,
alle riunioni del consiglio generale.
3.
Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.
4.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il consiglio generale adotta il suo
regolamento interno.
5.
Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla Banca
centrale europea.
Articolo
46
Competenza
del consiglio generale
1.
Il consiglio generale:
a)
svolge i compiti previsti all'articolo 43;
b)
partecipa alle funzioni consultive di cui all'articolo 4 e all'articolo 25,
paragrafo 1.
2.
Il consiglio generale concorre:
a)
alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
b)
alla compilazione dei rapporti e rendiconti della Banca centrale europea di
cui all'articolo 15;
c)
alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26,
come previsto
all'articolo
26, paragrafo 4;
d)
all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione
dell'articolo 29, come previsto
all'articolo
29, paragrafo 4;
252
Parte IV
e)
alla fissazione delle condizioni di impiego del personale della Banca
centrale europea di cui
all'articolo
36.
3.
Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare
irrevocabilmente i tassi di
cambio
delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto
dall'articolo
III198, paragrafo 3 della Costituzione.
4.
Il consiglio generale è informato dal presidente della Banca centrale
europea in merito alle
decisioni
del consiglio direttivo.
Articolo
47
Disposizioni
transitorie per il capitale della Banca centrale europea
Conformemente
all'articolo 29, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una
ponderazione
nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca
centrale
europea.
In deroga all'articolo 28, paragrafo 3, le banche centrali degli Stati
membri con deroga non
versano
il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale non
decida, a una
maggioranza
che rappresenti almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca
centrale europea
e
almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima
deve essere versata come
contributo
ai costi operativi della Banca centrale europea.
Articolo
48
Versamento
differito del capitale, delle riserve
e
degli accantonamenti della Banca centrale europea
1.
La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versa
la quota del capitale
della
Banca centrale europea da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre
banche centrali degli
Stati
membri la cui moneta è l'euro e trasferisce alla Banca centrale europea
attività di riserva in valuta
estera
conformemente all'articolo 30, paragrafo 1. La somma da trasferire è
determinata
moltiplicando
il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in
valuta estera
già
trasferite alla Banca centrale europea conformemente all'articolo 30,
paragrafo 1, per il rapporto
tra
il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione
e il numero di quote già
versate
dalle altre banche centrali nazionali.
2.
Oltre al versamento da effettuare conformemente al paragrafo 1, la banca
centrale nazionale
interessata
contribuisce alle riserve della Banca centrale europea, agli accantonamenti
equiparabili a
riserve
e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti
corrispondente al saldo
del
conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede
l'abrogazione della
deroga.
La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo
delle riserve,
come
sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della Banca centrale
europea, per il rapporto
tra
il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero
di quote già versate
dalle
altre banche centrali.
3.
Nel momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive
banche centrali
entrano
a far parte del Sistema europeo di banche centrali, il capitale sottoscritto
della Banca centrale
europea
e l'ammontare massimo delle attività di riserva in valuta estera che
possono essere trasferite
alla
Banca centrale europea sono aumentati automaticamente. L'aumento è
determinato
moltiplicando
i rispettivi importi vigenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito
dello schema
esteso
di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche
centrali nazionali
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 253
entranti
interessate e quella attribuita alle banche centrali nazionali già facenti
parte del Sistema
europeo
di banche centrali. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale
nazionale nello
schema
di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto
dall'articolo 29,
paragrafo
1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2. I periodi
di riferimento
da
utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per
l'ultimo adeguamento quinquennale
delle
ponderazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
Articolo
49
Deroga
all'articolo 32
1.
Se, dopo l'inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che
l'applicazione dell'articolo 32 del
presente
statuto comporta modifiche significative nelle situazioni di reddito
relative delle banche
centrali
nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32
viene ridotto di
una
percentuale uniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario
dopo l'avvio della
terza
fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio
successivo.
2.
Il paragrafo 1 si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari
dopo l'avvio della terza
fase.
Articolo
50
Scambio
di banconote in valute degli Stati membri
In
seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio conformemente
all'articolo III-198,
paragrafo
3, della Costituzione, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie
per assicurare che le
banconote
denominate nelle valute degli Stati membri con tassi di cambio
irrevocabilmente fissati
vengano
cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di
parità.
Articolo
51
Applicabilità
delle disposizioni transitorie
Gli
articoli da 42 a 47 si applicano se degli Stati membri sono oggetto di una
deroga e fintantoché
esistono
Stati membri con tale deroga.
254
Parte IV
5.
PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato
dall'articolo III393 della
Costituzione,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
La
Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III393 della
Costituzione, in seguito
denominata
la «Banca», è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua
attività conformemente alla
Costituzione
e al presente statuto.
Articolo
2
I
compiti della Banca sono definiti dall'articolo III394 della
Costituzione.
Articolo
3
Conformemente
all'articolo III393 della Costituzione, i membri della Banca sono gli
Stati membri.
Articolo
4
1.
Il capitale della Banca è di 163 653 737 000 euro; le quote sottoscritte
rispettivamente dagli
Stati
membri sono le seguenti:
Germania
26 649 532 500
Francia
26 649 532 500
Italia
26 649 532 500
Regno
Unito 26 649 532 500
Spagna
15 989 719 500
Belgio
7 387 065 000
Paesi
Bassi 7 387 065 000
Svezia
4 900 585 500
Danimarca
3 740 283 000
Austria
3 666 973 500
Polonia
3 411 263 500
Finlandia
2 106 816 000
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 255
Grecia
2 003 725 500
Portogallo
1 291 287 000
Repubblica
ceca 1 258 785 500
Ungheria
1 190 868 500
Irlanda
935 070 000
Slovacchia
428 490 500
Slovenia
397 815 000
Lituania
249 617 500
Lussemburgo
187 015 500
Cipro
183 382 000
Lettonia
152 335 000
Estonia
117 640 000
Malta
69 804 000
Gli
Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare
della loro quota di
capitale
sottoscritto e non versato.
1.
L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale
sottoscritto pari al
conferimento
del nuovo membro.
2.
Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un
aumento del capitale
sottoscritto.
3.
La quota di capitale sottoscritto non è cedibile, non può essere
costituita in garanzia né è
sequestrabile.
Articolo
5
1.
Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5 %
in media degli importi
fissati
dall'articolo 4, paragrafo 1.
2.
In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori,
deliberando
all'unanimità,
fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento.
I versamenti
in
numerario sono fatti esclusivamente in euro.
3.
Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del
capitale sottoscritto,
sempreché
tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.
Il
versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua
quota di capitale
sottoscritto.
256
Parte IV
Articolo
6
La
Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un
consiglio di amministrazione e
un
comitato direttivo.
Articolo
7
1.
Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati
membri.
2.
Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla
politica creditizia della Banca
conformemente
agli obiettivi del mercato dell'Unione.
Il
consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.
3.
Inoltre, il consiglio dei governatori:
a)
decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4,
paragrafo 3 e
all'articolo
5, paragrafo 2,
b)
ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle
operazioni di finanziamento
nell'ambito
dei compiti della Banca,
c)
esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le
dimissioni d'ufficio dei membri del
consiglio
di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti
dall'articolo 11,
paragrafo
1, secondo comma,
d)
decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di
investimento da realizzare
totalmente
o parzialmente fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente
all'articolo 16,
paragrafo
1,
e)
approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,
f)
approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,
g)
approva il regolamento interno della Banca,
h)
esercita gli altri poteri conferiti dal presente statuto.
4.
Il consiglio dei governatori può adottare, deliberando all'unanimità,
nell'ambito della
Costituzione
e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione
dell'attività della Banca
e
alla sua eventuale liquidazione.
Articolo
8
1.
Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del
consiglio dei governatori sono
prese
a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà
rappresentare almeno
il
50 % del capitale sottoscritto.
La
maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68 % del capitale
sottoscritto.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 257
2.
Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione
delle deliberazioni che
richiedono
l'unanimità.
Articolo
9
1.
Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di
finanziamenti, in particolare
sotto
forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il
saggio d'interesse per i prestiti
nonché
le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a
maggioranza
qualificata,
può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina
le condizioni e
modalità
di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.
Il
consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca;
assicura la conformità
della
gestione della Banca con la Costituzione ed il presente statuto e con le
direttive generali stabilite
dal
consiglio dei governatori.
Alla
chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione sottopone al
consiglio dei governatori una
relazione
e la pubblica dopo l'approvazione.
2.
Il consiglio di amministrazione è composto di ventisei amministratori e di
sedici sostituti.
Gli
amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei
governatori; un
amministratore
è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla
Commissione.
I
sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei
governatori in ragione di:
—
due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
—
due sostituti designati dalla Repubblica francese;
—
due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
—
due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del
Nord;
—
un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla
Repubblica del Portogallo;
—
un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal
Granducato di Lussemburgo
e
dal Regno dei Paesi Bassi;
—
un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla
Repubblica ellenica e
dall'Irlanda;
—
un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla
Repubblica di
Finlandia
e dal Regno di Svezia;
258
Parte IV
—
tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica ceca, dalla
Repubblica di Estonia, dalla
Repubblica
di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla
Repubblica
di
Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla
Repubblica di Slovenia e
dalla
Repubblica slovacca;
—
un sostituto designato dalla Commissione.
Il
consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto: tre
in qualità di membri e tre
in
qualità di sostituti.
Il
mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.
Il
regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del
consiglio di amministrazione
e
le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.
Il
presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo,
presiede le sedute del
consiglio
di amministrazione senza partecipare alle votazioni.
I
membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità che
offrano ogni garanzia di
indipendenza
e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.
3.
Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti
necessari all'esercizio delle
sue
funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza
qualificata, può dichiararlo
dimissionario
d'ufficio.
La
mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del
consiglio di
amministrazione.
4.
In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie,
d'ufficio o collettive, si
provvede
alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di
rinnovamento
generale,
i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.
5.
Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del
consiglio di
amministrazione.
Esso definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di
amministratore e di
sostituto.
Articolo
10
1.
Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione.
Egli può delegare il
suo
voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal
regolamento interno della Banca.
2.
Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del
consiglio di amministrazione
sono
prese da almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo,
che rappresentino
almeno
il 50 % del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede
diciotto voti e il 68 % del
capitale
sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale
necessario per la
validità
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 259
Articolo
11
1.
Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti
nominati per un
periodo
di sei anni dal consiglio dei governatori su proposta del consiglio di
amministrazione. Il loro
mandato
è rinnovabile.
Il
consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il
numero dei membri del
comitato
direttivo.
2.
Su proposta del consiglio di amministrazione, che abbia deliberato a
maggioranza qualificata, il
consiglio
dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiarare
dimissionari d'ufficio
i
membri del comitato direttivo.
3.
Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari di ordinaria
amministrazione della Banca,
sotto
l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio di
amministrazione.
Esso
prepara le decisioni del consiglio di amministrazione, segnatamente per la
conclusione di prestiti
e
la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e
garanzie. Assicura
l'esecuzione
di tali decisioni.
4.
Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza, adotta i suoi pareri sulle
proposte di
conclusione
di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di
crediti e
garanzie.
5.
Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato
direttivo e definisce le
incompatibilità
con le loro funzioni.
6.
Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta
la Banca in sede
giudiziaria
o extragiudiziaria.
7.
I membri del personale della Banca sono posti sotto l'autorità del
presidente. Essi sono da lui
assunti
e licenziati. Nella scelta del personale, si tiene conto non solo delle
attitudini personali e delle
qualificazioni
professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati
membri. Il
regolamento
interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni
applicabili al
personale.
8.
Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto
nei confronti di
quest'ultima
ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
Articolo
12
1.
Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori
in ragione della
loro
competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle
migliori pratiche bancarie ed
è
responsabile della revisione dei conti della Banca.
2.
Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle
operazioni e dei libri
contabili
della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca sono
state effettuate nel
rispetto
delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal
regolamento interno.
260
Parte IV
3.
Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così
come qualsiasi
informazione
finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di
amministrazione,
danno
un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo,
come pure dei
risultati
delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario
considerato.
4.
Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri
del comitato di cui al
paragrafo
1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività
del comitato stesso.
Articolo
13
La
Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da
essi designata.
Nell'esecuzione
delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale
dello Stato
membro
interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
Articolo
14
1.
La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di
attività copra settori
analoghi
ai suoi.
2.
La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari
e finanziari dei paesi ai
quali
estende le proprie operazioni.
Articolo
15
A
richiesta di uno Stato membro o della Commissione, oppure d'ufficio, il
consiglio dei governatori
interpreta
o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive
da esso fissate ai
sensi
dell'articolo 7.
Articolo
16
1.
Nell'ambito del mandato definito dall'articolo III-394 della Costituzione,
la Banca concede
finanziamenti,
in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi membri oppure a
imprese
private
o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri,
sempre che non siano
disponibili,
a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.
Tuttavia,
con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su
proposta del
consiglio
di amministrazione, la Banca, può concedere finanziamenti per investimenti
da attuarsi in
tutto
o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.
2.
La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso
ad altri mezzi di
finanziamento.
3.
Quando un credito è accordato a una impresa o ad una collettività che non
sia uno Stato
membro,
la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello
Stato membro sul
territorio
del quale sarà realizzato l'investimento, oppure a garanzie sufficienti o
alla solidità
finanziaria
del debitore.
Inoltre,
nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi
dell'articolo 7,
paragrafo
3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo
III-394 della
Costituzione
lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza
qualificata le
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 261
condizioni
e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio
specifico e che
sia
pertanto considerato un'attività speciale.
4.
La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private
ovvero da collettività per
l'attuazione
di operazioni previste dall'articolo III-394 della Costituzione.
5.
Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati
dalla Banca non deve essere
superiore
al 250 % del capitale sottoscritto, delle riserve degli accantonamenti non
assegnati e
dell'eccedenza
del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione
è calcolato
previa
deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per
qualsiasi
partecipazione
assunta dalla Banca.
L'importo
versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore
al totale della
parte
versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e
dell'eccedenza del conto
profitti
e perdite.
A
titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio
dei governatori e dal
consiglio
di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una
dotazione specifica
in
riserve.
Il
presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.
6.
La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che
riterrà idonee nei
contratti
relativi ai prestiti e alle garanzie.
Articolo
17
1.
I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca, nonché le
commissioni e gli altri oneri,
sono
adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e sono
calcolati in modo che gli
introiti
che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie
obbligazioni, di coprire le
proprie
spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente
all'articolo 22.
2.
La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto
riguardo al carattere
specifico
dell'investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio
d'interesse, lo
Stato
membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici
d'interesse, nella misura in
cui
tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo III-167
della Costituzione.
Articolo
18
Nelle
operazioni di finanziamento, la Banca osserva i principi seguenti;
1.
Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale
nell'interesse dell'Unione.
Può
accordare o garantire prestiti soltanto:
a)
quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli
utili di gestione, nel
caso
di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi,
oppure da un
impegno
sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l'investimento, o in qualsiasi
altra maniera,
nel
caso di altri investimenti, e
262
Parte IV
b)
quando la realizzazione dell'investimento contribuisca all'incremento della
produttività
economica
in generale e favorisca l'instaurazione o il funzionamento del mercato
interno.
2.
Non acquisisce partecipazioni in imprese né assume responsabilità nella
loro gestione, salvo che
non
lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei
propri crediti.
Tuttavia,
nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi
dell'articolo 7,
paragrafo
3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo
III-394 della
Costituzione
lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza
qualificata le
condizioni
e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa
commerciale,
purché
ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in
generale a
complemento
di un prestito o di una garanzia.
3.
Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine
dai suoi debitori l'emissione
di
obbligazioni o di altri titoli.
4.
La Banca e gli Stati membri non impongono condizioni per le quali le somme
prestate debbano
essere
spese all'interno di un determinato Stato membro.
5.
La Banca può subordinare la concessione di crediti all'organizzazione di
aggiudicazioni
internazionali.
6.
La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun investimento al
quale si opponga lo
Stato
membro sul cui territorio l'investimento stesso deve essere messo in
esecuzione.
7.
In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare
servizi di assistenza
tecnica,
alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei
governatori, che delibera a
maggioranza
qualificata, e nel rispetto del presente statuto.
Articolo
19
1.
La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da
qualsiasi impresa o entità
pubblica
o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della
Commissione o dello Stato
membro
sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.
2.
Quando le domande sono inoltrate per il tramite della Commissione, vengono
sottoposte al
parere
dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.
Quando sono inoltrate
per
il tramite dello Stato, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora
siano presentate
direttamente
da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla
Commissione.
Gli
Stati membri interessati e la Commissione esprimono il loro parere entro un
termine di due mesi.
In
caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che
l'investimento di cui trattasi
non
sollevi obiezioni.
3.
Il consiglio di amministrazione delibera in merito alle operazioni di
finanziamento sottopostegli
dal
comitato direttivo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 263
4.
Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono
presentate sono
conformi
alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli
articoli 16 e 18. Se il
comitato
direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, sottopone la
corrispondente proposta al
consiglio
di amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle
condizioni che
ritenga
essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione
del finanziamento,
sottopone
al consiglio di amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al
proprio parere.
5.
In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio di
amministrazione può accordare il
finanziamento
o la garanzia in questione soltanto deliberando all'unanimità.
6.
In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio di
amministrazione può accordare il
finanziamento
in questione soltanto deliberando all'unanimità e l'amministratore nominato
su
designazione
della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.
7.
In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il
consiglio di
amministrazione
non può accordare il finanziamento in questione.
8.
Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia
giustificata una
ristrutturazione
di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il
comitato
direttivo
adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva
di renderne
conto
immediatamente al consiglio di amministrazione.
Articolo
20
1.
La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per
l'adempimento dei suoi compiti.
2.
La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati
membri, nel quadro delle
disposizioni
legali applicabili a tali mercati.
Gli
organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo
III-197, paragrafo 1 della
Costituzione,
possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi
perturbazioni sul
mercato
dei capitali di detto Stato.
Articolo
21
1.
La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui
non abbia
immediatamente
necessità per far fronte alle sue obbligazioni:
a)
può effettuare collocamenti sui mercati monetari;
b)
fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, può acquistare o
vendere titoli;
c)
può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le
sue finalità.
2.
Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, la Banca non
effettua, nella gestione dei suoi
collocamenti,
alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per
realizzare i suoi
prestiti
o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle
garanzie concesse dalla
Banca
stessa.
264
Parte IV
3.
Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agisce di concerto
con le autorità
competenti
degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.
Articolo
22
1.
È costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10
% del capitale
sottoscritto.
Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio
di
amministrazione
può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale
fondo di
riserva
non sia stato interamente costituito, esso va alimentato mediante:
a)
gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti accordati
dalla Banca sulle somme che
gli
Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,
b)
gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti accordati
dalla Banca sulle somme
costituite
dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),
sempre
che tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare
obbligazioni e a
coprire
le spese della Banca.
2.
Le risorse del fondo di riserva sono collocate in modo da essere in grado ad
ogni momento di
rispondere
alle finalità del fondo.
Articolo
23
1.
La Banca è sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati
membri la cui moneta
non
sia l'euro, gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie
rispondenti ai suoi scopi,
così
come definiti dall'articolo III-394 della Costituzione, e avuto riguardo
alle disposizioni
dell'articolo
21 del presente statuto. La Banca evita per quanto possibile di procedere a
tali
conversioni
qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui
necessita.
2.
La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene
nella moneta di uno
degli
Stati membri la cui moneta non sia l'euro, senza il consenso dello Stato
membro interessato.
3.
La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato,
nonché delle valute
ottenute
mediante prestiti emessi su mercati terzi.
4.
Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della
Banca le valute
necessarie
al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da
questa per
investimenti
da attuare sul loro territorio.
Articolo
24
Qualora
uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente
statuto, e in
particolare
l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei
prestiti contratti, il
consiglio
dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di
sospendere la
concessione
di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.
Tale
decisione non libera lo Stato membro né i suoi cittadini dalle loro
obbligazioni nei confronti
della
Banca.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 265
Articolo
25
1.
Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della
Banca, tutte le attività
sono
sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a
garantire debitamente
l'utilizzazione,
la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.
2.
In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e
impartisce loro
istruzioni
per effettuare la liquidazione. Esso vigila alla salvaguardia dei diritti
dei membri del
personale.
Articolo
26
1.
In ognuno degli Stati membri la Banca gode della più ampia capacità
giuridica riconosciuta dalle
legislazioni
nazionali alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquistare e
alienare beni mobili
o
immobili e stare in giudizio.
2.
I beni della Banca sono esenti da tutte le forme di requisizione o
esproprio.
Articolo
27
1.
Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi
debitori o terzi, dall'altra, sono
decise
dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze
attribuite alla Corte di
giustizia
dell'Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura
di arbitrato.
2.
La Banca elegge domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può,
in un contratto,
procedere
ad una elezione speciale di domicilio.
3.
I beni e gli averi della Banca possono essere sequestrati o sottoposti a
esecuzione forzata soltanto
con
decisione giudiziaria.
Articolo
28
1.
Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di
istituire filiali o altre
entità,
dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.
2.
Il consiglio dei governatori stabilisce, deliberando all'unanimità, lo
statuto degli organismi di cui
al
paragrafo 1, definendone in particolare obiettivi, struttura, assetto
patrimoniale, assetto societario,
sede,
risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la
relazione con gli
organi
della Banca.
3.
La Banca può partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire
al loro capitale
sottoscritto
fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera
unanime.
4.
Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica
agli organismi citati al
paragrafo
1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei
loro organi per
quanto
attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli
stessi termini e le stesse
condizioni
applicabili alla Banca.
266
Parte IV
Tuttavia
i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai
suddetti organismi e
dovuti
ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati
alle disposizioni
della
legislazione fiscale ad essi applicabile.
5.
La Corte di giustizia dell'Unione europea dirime, entro i limiti stabiliti
qui di seguito, le vertenze
relative
a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto
dell'Unione. I ricorsi
avverso
tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto
tale o dagli Stati
membri,
alle condizioni previste all'articolo III-365 della Costituzione.
6.
Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di
ammettere il personale
degli
organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca,
secondo le rispettive
procedure
interne.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 267
6.
PROTOCOLLO
CHE
FISSA LE SEDI DELLE ISTITUZIONI
E
DI DETERMINATI ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE EUROPEA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
VISTO
l'articolo III-432 della Costituzione,
RICORDANDO
E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni
concernenti la sede di future
istituzioni,
organi, organismi e servizi,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa e
al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo
unico
1.
Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, dove si tengono le 12 tornate
plenarie mensili,
compresa
la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a
Bruxelles. Le
commissioni
del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale
del Parlamento
europeo
e i suoi servizi restano a Lussemburgo.
2.
Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio
tiene le sessioni a
Lussemburgo.
3.
La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e
9 della decisione
dell'8
aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.
4.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo.
5.
La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.
6.
La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.
7.
Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.
8.
Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
9.
La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.
10.
L'Europol ha sede all'Aia.
268
Parte IV
7.
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO
che, ai termini dell'articolo III434 della Costituzione, l'Unione gode
sul territorio degli Stati membri
dei
privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento della sua missione,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa e
al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
CAPO
I
BENI,
FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE
Articolo
1
I
locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da
perquisizioni, requisizioni,
confisca
o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto
di alcun
provvedimento
di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte
di
giustizia.
Articolo
2
Gli
archivi dell'Unione sono inviolabili.
Articolo
3
L'Unione
e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta
diretta.
I
governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le
opportune disposizioni per
l'abbuono
o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita
compresi nei prezzi
dei
beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui per suo uso ufficiale,
acquisti considerevoli il cui
prezzo
comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali
disposizioni non deve
avere
per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.
Nessuna
esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che
costituiscono mera
rimunerazione
di servizi di utilità generale.
Articolo
4
L'Unione
è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e
all'esportazione, in
ordine
agli oggetti destinati al suo uso ufficiale. Gli oggetti così importati non
saranno ceduti a titolo
oneroso
o gratuito sul territorio dello Stato nel quale sono stati importati, salvo
che ciò non avvenga
a
condizioni accette al governo di tale Stato.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 269
Essa
è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione
all'importazione e
all'esportazione
in ordine alle sue pubblicazioni.
CAPO
II
COMUNICAZIONI
E LASCIAPASSARE
Articolo
5
Le
istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato
membro, per le loro
comunicazioni
ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento
concesso da questo
Stato
alle missioni diplomatiche.
La
corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle
istituzioni dell'Unione non possono
essere
censurate.
Articolo
6
I
presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed
agli agenti di dette istituzioni
lasciapassare
la cui forma è stabilita da un regolamento europeo del Consiglio, che
delibera a
maggioranza
semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come
titoli di viaggio
validi.
Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le
condizioni stabilite dallo
statuto
dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
La
Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare
come titoli di viaggio
validi
sul territorio di Stati terzi.
CAPO
III
MEMBRI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo
7
Nessuna
restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla
libertà di movimento
dei
membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del
Parlamento europeo o ne
ritornano.
Ai
membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di
controllo dei cambi:
a)
dal proprio governo, le stesse agevolazioni concessi agli alti funzionari
che si recano all'estero in
missione
ufficiale temporanea;
b)
dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai
rappresentanti di governi
esteri
in missione ufficiale temporanea.
270
Parte IV
Articolo
8
I
membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o
perseguiti a motivo delle
opinioni
o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo
9
Per
la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso:
a)
beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai
membri del Parlamento del
loro
Stato,
b)
non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né
essere oggetto di
procedimenti
giudiziari.
L'immunità
li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento
europeo o ne
ritornano.
L'immunità
non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre
pregiudicare il
diritto
del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
CAPO
IV
RAPPRESENTANTI
DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI
DELL'UNIONE
Articolo
10
I
rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle
istituzioni dell'Unione, nonché i
loro
consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro
funzioni e durante i loro viaggi a
destinazione
o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e
delle
agevolazioni
d'uso.
Il
presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi
dell'Unione.
CAPO
V
FUNZIONARI
E AGENTI DELL'UNIONE
Articolo
11
Sul
territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i
funzionari ed altri
agenti
dell'Unione:
a)
godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in
veste ufficiale, comprese le
loro
parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni
della Costituzione
relative,
da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei
confronti
dell'Unione
e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
per
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 271
deliberare
in merito ai litigi tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti.
Continuano a
beneficiare
di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
b)
non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione né alle
formalità di
registrazione
degli stranieri. Lo stesso vale per i loro coniugi e i familiari a loro
carico,
c)
godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di
cambio, delle
agevolazioni
usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
d)
godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri
effetti personali, in
occasione
della loro prima entrata in funzione nello Stato interessato, e del diritto
di riesportare
in
franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione
delle loro funzioni nel
suddetto
Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute
necessarie dal governo
dello
Stato in cui il diritto è esercitato;
e)
godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura
destinata al loro uso
personale,
acquistata nello Stato della loro ultima residenza o nello Stato di cui sono
cittadini alle
condizioni
del mercato interno di tale Stato, e di riesportarla in franchigia, fatte
salve, nell'uno e
nell'altro
caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato interessato.
Articolo
12
Alle
condizioni e secondo la procedura stabilite dalla legge europea, i
funzionari e gli agenti
dell'Unione
sono soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi,
salari ed
emolumenti
dalla stessa versati. Detta legge è adottata previa consultazione delle
istituzioni
interessate.
I
funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli
stipendi, salari ed
emolumenti
versati dall'Unione.
Articolo
13
Ai
fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei
diritti di successione, nonché
delle
convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le
doppie imposizioni, i
funzionari
e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente
dell'esercizio delle loro
funzioni
al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di
uno Stato membro
diverso
dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in
servizio presso l'Unione,
sono
considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio
fiscale, come tuttora
domiciliati
in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione
si applica
ugualmente
al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale,
nonché ai figli ed ai
minori
a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I
beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovino
nel territorio dello
Stato
di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato. Ai fini
dell'applicazione di tale
imposta,
essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio
fiscale, fatti salvi i
diritti
degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni
internazionali sulle
doppie
imposizioni.
Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si
prendono in considerazione i
domicili
acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre
organizzazioni
internazionali.
272
Parte IV
Articolo
14
La
legge europea stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai
funzionari e agli altri agenti
dell'Unione.
Detta legge è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.
Articolo
15
La
legge europea determina le categorie di funzionari e altri agenti
dell'Unione cui si applicano, in
tutto
o in parte, l'articolo 11, l'articolo 12, secondo comma e l'articolo 13.
Essa è adottata previa
consultazione
delle istituzioni interessate.
I
nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi
in tali categorie sono
comunicati
periodicamente ai governi degli Stati membri.
CAPO
VI
PRIVILEGI
E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE
Articolo
16
Lo
Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione riconosce
alle missioni degli Stati terzi
accreditate
presso l'Unione i privilegi e le immunità diplomatici d'uso.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
17
I
privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli
altri agenti dell'Unione
esclusivamente
nell'interesse dell'Unione.
Ciascuna
istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un
funzionario o ad un
altro
agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi
dell'Unione.
Articolo
18
Ai
fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione
agiranno d'intesa con le
autorità
responsabili degli Stati membri interessati.
Articolo
19
Gli
articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della
Commissione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 273
Articolo
20
Gli
articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli
avvocati generali, ai cancellieri e ai
relatori
aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio
delle disposizioni
dell'articolo
3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,
relative
all'immunità
di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Gli
articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili anche ai membri della
Corte dei Conti.
Articolo
21
Il
presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri
dei suoi organi e al suo
personale,
senza pregiudizio del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche
centrali e
della
Banca centrale europea.
La
Banca centrale europea è inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e
parafiscale al momento
degli
aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni
possono comportare
nello
Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi,
svolgentesi secondo le
condizioni
dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea, non
dà
luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
Articolo
22
Il
presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli
investimenti, ai membri dei suoi
organi,
al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai
suoi lavori, senza
pregiudizio
delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La
Banca europea per gli investimenti è inoltre esente da qualsiasi
imposizione fiscale e parafiscale al
momento
degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali
operazioni possono
comportare
nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la
sua liquidazione
non
comportano alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei
suoi organi, svolgentesi
secondo
le condizioni statutarie, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla
cifra di affari.
274
Parte IV
8.
PROTOCOLLO RELATIVO AI TRATTATI E ATTI DI ADESIONE DEL REGNO DI
DANIMARCA,
DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL
NORD,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA DEL
PORTOGALLO
E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA
E
DEL REGNO DI SVEZIA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO
che il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord hanno
aderito
alle Comunità europee il 1o gennaio 1973; che la Repubblica ellenica ha
aderito alle Comunità europee il
1o
gennaio 1981; che il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo hanno
aderito alle Comunità europee il
1o
gennaio 1986; che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il
Regno di Svezia hanno aderito alle
Comunità
europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea,
il 1o gennaio 1995;
CONSIDERANDO
che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede l'abrogazione
dei trattati relativi a dette
adesioni;
CONSIDERANDO
che talune disposizioni figuranti in detti trattati di adesione e negli atti
ad essi allegati restano
pertinenti;
che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo
che riporti tali disposizioni o vi
faccia
riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici
siano mantenuti;
CONSIDERANDO
che a tali disposizioni devono essere apportati gli adattamenti tecnici
necessari per assicurarne la
conformità
con la Costituzione senza alterarne la portata giuridica,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa e
al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
COMUNI
Articolo
1
I
diritti e gli obblighi risultanti dai trattati di adesione di cui
all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettere da
a)
a d) della Costituzione sono divenuti effettivi, alle condizioni previste da
detti trattati, alle seguenti
date:
a)
1o gennaio 1973 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione del
Regno di Danimarca,
dell'Irlanda
e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;
b)
1o gennaio 1981 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione della
Repubblica ellenica;
c)
1o gennaio 1986 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione del
Regno di Spagna e della
Repubblica
del Portogallo;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 275
d)
1o gennaio 1995 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione della
Repubblica d'Austria,
della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Articolo
2
1.
Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 devono aderire agli accordi o
convenzioni, purché siano
ancora
vigenti, che, prima della loro rispettiva adesione:
a)
sono stati conclusi tra gli altri Stati membri e sono fondati sul trattato
che istituisce la Comunità
europea,
sul trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o sul
trattato
sull'Unione
europea ovvero sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di
detti trattati,
sono
relativi al funzionamento delle Comunità o dell'Unione o sono connessi alla
loro sfera di
attività;
b)
sono stati conclusi dagli altri Stati membri congiuntamente alle Comunità
europee con uno o più
Stati
terzi o con un'organizzazione internazionale, compresi gli accordi connessi
a tali accordi o
convenzioni.
A tal fine, l'Unione e gli altri Stati membri prestano assistenza agli Stati
aderenti di
cui
all'articolo 1.
2.
Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 adottano le misure appropriate per
adeguare, se occorre, ai
diritti
e agli obblighi derivanti dalla loro adesione la propria posizione nei
confronti delle
organizzazioni
internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche
l'Unione o la
Comunità
europea dell'energia atomica o altri Stati membri.
Articolo
3
Le
disposizioni degli atti di adesione che hanno per oggetto o per effetto di
abrogare o di modificare a
titolo
non transitorio atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli
organismi delle Comunità
europee
o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali
interpretati dalla Corte
di
giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado, restano in
vigore fatta salva
l'applicazione
del secondo comma.
La
disposizioni di cui al primo comma hanno la stessa natura giuridica degli
atti che esse hanno
abrogato
o modificato e sono soggette alle stesse norme.
Articolo
4
I
testi degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi delle
Comunità europee o dell'Unione
europea
istituita dal trattato sull'Unione europea, adottati anteriormente alle
adesioni di cui
all'articolo
1 e redatti successivamente in lingua inglese e danese, in lingua greca, in
lingua spagnola e
portoghese
e in lingua finnica e svedese fanno fede, dalla data della rispettiva
adesione degli Stati di
cui
all'articolo 1, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede
nelle altre lingue.
276
Parte IV
Articolo
5
Una
legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del
presente protocollo
quando
esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del
Parlamento
europeo.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI
DANIMARCA,
DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD
SEZIONE
1
Disposizioni
relative a Gibilterra
Articolo
6
1.
Gli atti delle istituzioni concernenti i prodotti elencati nell'allegato I
della Costituzione ed i
prodotti
la cui importazione nell'Unione è sottoposta ad una regolamentazione
specifica in
conseguenza
dell'applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in
materia
d'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre
d'affari non
s'applicano
a Gibilterra, a meno che il Consiglio non adotti una decisione europea che
disponga
diversamente.
Il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
2.
È mantenuta la situazione di Gibilterra definita al punto VI dell'allegato
II (1) dell'Atto relativo alle
condizioni
di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e
d'Irlanda
del Nord.
SEZIONE
2
Disposizioni
relative alle Færøer
Articolo
7
I
cittadini danesi residenti nelle Færøer sono considerati cittadini di uno
Stato membro ai sensi della
Costituzione
soltanto a decorrere dalla data alla quale quest'ultima diverrebbe
applicabile alle Færøer.
(1)
GU L 73 del 27.3.1972, pag. 47.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 277
SEZIONE
3
Disposizioni
relative alle Isole Normanne e all'isola di Man
Articolo
8
1.
La regolamentazione dell'Unione in materia doganale ed in materia di
restrizioni quantitative,
segnatamente
i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e la tariffa doganale
comune, si applica
alle
Isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno
Unito.
2.
Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono
oggetto di un regime di
scambio
speciale s'applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre
misure all'importazione
previste
dalla regolamentazione dell'Unione applicabili da parte del Regno Unito.
Sono
pure applicabili le disposizioni della regolamentazione dell'Unione
necessarie per permettere la
libera
circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi
di tali prodotti.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o
decisioni europee che
stabiliscono
le condizioni d'applicazione a tali territori delle disposizioni di cui al
primo e al secondo
comma.
Articolo
9
I
diritti di cui beneficiano i cittadini dei territori di cui all'articolo 8
nel Regno Unito non sono
pregiudicati
dal diritto dell'Unione. Detti cittadini non beneficiano tuttavia delle
disposizioni del
diritto
dell'Unione relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.
Articolo
10
Le
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica applicabili alle
persone
o imprese a norma dell'articolo 196 del suddetto trattato s'applicano alle
persone o imprese
stabilite
nei territori di cui all'articolo 8 del presente protocollo.
Articolo
11
Le
autorità dei territori di cui all'articolo 8 applicano lo stesso regime a
tutte le persone fisiche o
giuridiche
dell'Unione.
Articolo
12
Qualora
nell'applicazione del regime definito nella presente sezione sorgano, per
una parte o per
l'altra,
difficoltà nelle relazioni tra l'Unione e i territori di cui all'articolo
8, la Commissione propone
immediatamente
al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie,
precisandone le
condizioni
e le modalità di applicazione.
Il
Consiglio adotta i regolamenti europei appropriati e le decisioni europee
appropriate entro il
termine
di un mese.
278
Parte IV
Articolo
13
Ai
sensi della presente sezione è considerato cittadino delle Isole Normanne o
dell'isola di Man, ogni
cittadino
britannico che possieda tale cittadinanza in virtù del fatto che esso
stesso, uno dei suoi
genitori
o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto
all'anagrafe nell'isola in
questione.
Tuttavia esso non è considerato cittadino di questi territori se esso
stesso, uno dei suoi
genitori
o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto
all'anagrafe nel Regno
Unito.
Inoltre non è considerato cittadino di dette isole chi ad una qualsiasi
epoca ha normalmente
risieduto
nel Regno Unito per un periodo di cinque anni.
Le
disposizioni amministrative necessarie per identificare le persone in
questione saranno comunicate
alla
Commissione.
SEZIONE
4
Disposizioni
relative all'esecuzione della politica d'industrializzazione e di sviluppo
economico
in Irlanda
Articolo
14
Gli
Stati membri prendono atto del fatto che il governo irlandese è impegnato
nell'esecuzione di una
politica
d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il
livello di vita in
Irlanda
a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione,
assorbendo
progressivamente
le differenze regionali di livello di sviluppo.
Essi
riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde
al loro interesse
comune
e convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni di attuare tutti
i mezzi e tutte le
procedure
previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego
delle risorse
dell'Unione
destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi.
Gli
Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli
articoli III-167 e III168
della
Costituzione, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica
e di aumento del
livello
di vita della popolazione.
SEZIONE
5
Disposizioni
relative agli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia
nucleare
Articolo
15
1.
Dal 1o gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone
e alle imprese,
conformemente
all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica,
sono
messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione
limitata nel proprio
territorio,
alle condizioni previste da detto articolo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 279
2.
Dal 1o gennaio 1973 la Danimarca mette a disposizione della Comunità
europea dell'energia
atomica
un volume equivalente di cognizioni nei settori elencati al paragrafo 3.
L'esposizione
dettagliata
di dette cognizioni forma oggetto di un documento trasmesso alla
Commissione.
Quest'ultima
comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni
di cui
all'articolo
13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
3.
I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione
della Comunità europea
dell'energia
atomica sono i seguenti:
a)
D.O.R. Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico;
b)
DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato;
c)
circuito a gas ad alta temperatura;
d)
strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale;
e)
«reliability»;
f)
fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore;
g)
prove di materiali ed attrezzature in pila.
4.
La Danimarca si impegna a fornire alla Comunità europea dell'energia
atomica ogni
informazione
complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite
di agenti
della
Comunità europea dell'energia atomica o degli Stati membri al Centro di
Risö, a condizioni da
determinare
di volta in volta di comune accordo.
Articolo
16
1.
Nei settori in cui la Danimarca mette delle cognizioni a disposizione della
Comunità europea
dell'energia
atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni
commerciali
agli Stati membri e alle persone e imprese della Comunità, qualora essi
abbiano diritti
di
esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non
abbiano, nei confronti di terzi,
alcun
obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza
esclusiva o
parzialmente
esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2.
Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la
Danimarca
incoraggia
e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli
Stati membri e alle
persone
ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.
Tali
licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base
commerciale normale.
280
Parte IV
SEZIONE
6
Disposizioni
relative agli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia
nucleare
Articolo
17
1.
Dal 1o gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone
e alle imprese,
conformemente
all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica,
sono
messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione
limitata nel proprio
territorio,
alle condizioni previste da detto articolo.
2.
Dal 1o gennaio 1973 l'Irlanda mette a disposizione della Comunità europea
dell'energia atomica
cognizioni
a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purché non
si tratti di
applicazioni
di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni
stesse
alle
imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato
che istituisce la
Comunità
europea dell'energia atomica.
3.
Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente gli studi
per lo sviluppo di un
reattore
di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in
medicina, compresi i
problemi
della radioprotezione.
Articolo
18
1.
Nei settori in cui l'Irlanda mette delle cognizioni a disposizione della
Comunità europea
dell'energia
atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni
commerciali
agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi
abbiano
diritti
di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non
abbiano, nei confronti di
terzi,
alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una
licenza esclusiva o
parzialmente
esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2.
Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva
l'Irlanda incoraggia e
facilita
la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e
alle persone ed
imprese
della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.
Tali
licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base
commerciale normale.
SEZIONE
7
Disposizioni
relative agli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia
nucleare
Articolo
19
1.
Dal 1o gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone
e alle imprese,
conformemente
all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica,
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 281
sono
messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione
limitata nel proprio
territorio,
alle condizioni previste da detto articolo.
2.
Dal 1o gennaio 1973, il Regno Unito mette a disposizione della Comunità
europea dell'energia
atomica
un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco
dell'allegato (1) del protocollo
n.
28 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda e del Regno
Unito
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. L'esposizione dettagliata di dette
cognizioni forma
oggetto
di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le
cognizioni stesse
alle
imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato
che istituisce la
Comunità
europea dell'energia atomica.
3.
Considerato l'interesse più accentuato della Comunità europea dell'energia
atomica per alcuni
settori,
il Regno Unito pone più particolarmente l'accento sulla trasmissione di
cognizioni nei
seguenti
settori:
a)
ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza);
b)
ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori);
c)
sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci;
d)
metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo;
e)
compatibilità dei materiali strutturali;
f)
fabbricazione sperimentale del combustibile;
g)
termoidrodinamica;
h)
strumentazione.
Articolo
20
1.
Nei settori in cui il Regno Unito mette delle cognizioni a disposizione
della Comunità europea
dell'energia
atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni
commerciali
agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi
abbiano
diritti
di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e
purché non abbiano,
nei
confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la
concessione di una
licenza
esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
(1)
GU L 73 del 27.3.1972, pag. 84.
282
Parte IV
2.
Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il
Regno Unito
incoraggia
e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli
Stati membri e alle
persone
ed imprese della Comunità, da parte dei detentori di tali licenze.
Tali
licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base
commerciale normale.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA
ELLENICA
SEZIONE
1
Disposizioni
relative alla concessione, da parte della Repubblica ellenica,
dell'esenzione
dai dazi doganali all'importazione di talune merci
Articolo
21
L'articolo
III-151 della Costituzione non osta al mantenimento, da parte della
Repubblica ellenica,
delle
misure di franchigia concesse prima del 1o gennaio 1979 in applicazione:
a)
della legge n. 4171/61 (misure generali per assistere lo sviluppo
dell'economia del paese),
b)
del decreto-legge n. 2687/53 (investimento e protezione dei capitali
stranieri),
c)
della legge n. 289/76 (incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di
frontiera e
concernenti
tutte le questioni relative),
fino
allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari
di tali misure.
SEZIONE
2
Disposizioni
relative alla fiscalità
Articolo
22
Gli
atti di cui al punto II.2 dell'allegato VIII (1) dell'atto relativo alle
condizioni di adesione della
Repubblica
ellenica si applicano nei confronti della Repubblica ellenica alle
condizioni previste in tale
allegato,
ad eccezione dei riferimenti ai punti 9 e 18.b.
(1)
GU L 291 del 19.11.1979, pag. 163.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 283
SEZIONE
3
Disposizioni
relative al cotone
Articolo
23
1.
La presente sezione concerne il cotone, non cardato né pettinato, della
sottovoce 5201 00 della
nomenclatura
combinata.
2.
È instaurato nell'Unione un regime destinato in particolare:
a)
a sostenere la produzione di cotone nelle regioni dell'Unione in cui essa è
importante per
l'economia
agricola,
b)
a permettere un equo reddito per i produttori interessati,
c)
a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al
livello dell'offerta e della
commercializzazione.
3.
Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla
produzione.
4.
Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di
adattare la produzione alle
esigenze
del mercato, è istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di
associazioni di
produttori
e di loro unioni.
Questo
regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la
costituzione e facilitare il
funzionamento
di associazioni di produttori.
Il
beneficio di questo regime è riservato alle associazioni:
a)
costituite ad iniziativa dei produttori stessi,
b)
che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia
della loro azione e
c)
riconosciute dallo Stato membro in questione.
5.
Il regime degli scambi dell'Unione con i paesi terzi non è leso. A tale
scopo non può, in
particolare,
essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione.
6.
Una legge europea del Consiglio stabilisce gli adattamenti necessari del
regime previsto dalla
presente
sezione.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei e le
decisioni europee che
stabiliscono
le regole di base necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste
dalla presente
sezione.
Il
Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
284
Parte IV
SEZIONE
4
Disposizioni
relative allo sviluppo economico ed industriale della Grecia
Articolo
24
Gli
Stati membri prendono atto del fatto che il governo ellenico è impegnato
nell'attuazione di una
politica
d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il
livello di vita in Grecia
a
quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione,
assorbendo progressivamente le
differenze
regionali di livello di sviluppo.
Essi
riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde
al loro interesse
comune.
A
tale scopo le istituzioni attuano tutti i mezzi e tutte le procedure
previsti dalla Costituzione,
ricorrendo
in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate
alla realizzazione
dei
suoi obiettivi.
In
particolare, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della
Costituzione, si deve tener
conto
degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita
della popolazione.
SEZIONE
5
Disposizioni
relative agli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo
dell'energia
nucleare
Articolo
25
1.
Dal 1o gennaio 1981 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone
e alle imprese,
conformemente
all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica,
sono
messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro
diffusione limitata nel
proprio
territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2.
Dal 1o gennaio 1981 la Repubblica ellenica mette a disposizione della
Comunità europea
dell'energia
atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore
nucleare, purché
non
si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La
Commissione comunica le
cognizioni
alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del
trattato che istituisce
la
Comunità europea dell'energia atomica.
3.
Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:
a)
gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina,
agricoltura, entomologia,
protezione
dell'ambiente,
b)
l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria,
c)
lo sviluppo di apparecchiature d'elettronica medica,
d)
lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 285
Articolo
26
1.
Nei settori in cui la Repubblica ellenica mette delle cognizioni a
disposizione della Comunità
europea
dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze
a condizioni
commerciali
agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi
abbiano diritti
di
esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e
purché non abbiano, nei
confronti
di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione
di una licenza
esclusiva
o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2.
Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la
Repubblica ellenica
incoraggia
e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli
Stati membri e alle
persone
ed imprese della Comunità europea dell'energia atomica da parte dei
detentori di tali licenze.
Tali
licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base
commerciale normale.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI
SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO
SEZIONE
1
Disposizioni
finanziarie
Articolo
27
Le
risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto sono calcolate
e verificate come se le
Isole
Canarie e Ceuta e Melilla fossero incluse nel campo d'applicazione
territoriale della sesta
direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione
delle
legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari–Sistema
comune di imposta sul
valore
aggiunto: base imponibile uniforme.
SEZIONE
2
Disposizioni
relative ai brevetti
Articolo
28
Le
disposizioni della legislazione nazionale spagnola sull'onere della prova,
adottate in conformità del
paragrafo
2 del protocollo n. 8 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del
Regno di Spagna e
della
Repubblica del Portogallo, non si applicano se l'azione per contraffazione
è diretta contro il
titolare
di un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello
che risulta dal
286
Parte IV
processo
brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima
del 1o gennaio 1986.
Nei
casi in cui non si applichi l'inversione dell'onere della prova, il Regno di
Spagna continua a
imporre
l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti
i casi, il Regno di
Spagna
applica una procedura di «descrizione-sequestro».
Per
«descrizione-sequestro» si intende una procedura che si inserisce nel
sistema di cui al primo e
secondo
comma secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare
un'azione per
contraffazione
può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta,
ottenere che un
ufficiale
giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto
contraffattore alla descrizione
particolareggiata
dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti
tecnici, con
o
senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il
versamento di una cauzione,
destinata
ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi
causati dalla
«descrizione-sequestro».
Articolo
29
Le
disposizioni della legislazione nazionale portoghese sull'onere della prova,
adottate in conformità
del
paragrafo 2 del protocollo n. 19 dell'Atto relativo alle condizioni di
adesione del Regno di Spagna
e
della Repubblica del Portogallo, non si applicano se l'azione per
contraffazione è diretta contro il
titolare
d'un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello
che risulta dal
processo
brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima
del 1o gennaio 1986.
Nei
casi in cui non si applichi l'inversione dell'onere della prova, la
Repubblica del Portogallo
continua
a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto.
In tutti i casi la
Repubblica
del Portogallo applica una procedura di «descrizione-sequestro».
Per
«descrizione-sequestro» si intende una procedura che si inserisce nel
sistema di cui al primo e
secondo
comma secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare
un'azione per
contraffazione
può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta,
ottenere che un
ufficiale
giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto
contraffattore alla descrizione
particolareggiata
dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti
tecnici, con
o
senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il
versamento di una cauzione,
destinata
ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi
causati dalla
«descrizione-sequestro».
SEZIONE
3
Disposizioni
relative al meccanismo complementare di compensazione nel quadro degli
accordi
di pesca conclusi dall'Unione con taluni paesi terzi
Articolo
30
1.
Viene istituito un regime specifico per l'esecuzione di operazioni
effettuate a complemento di
attività
di pesca esercitate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
dell'Unione nelle
acque
soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, nel
contesto di obblighi istituiti a
norma
di accordi di pesca conclusi dall'Unione con i paesi terzi interessati.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 287
2.
Le operazioni che si ritiene possano intervenire a complemento di attività
di pesca alle
condizioni
e entro i limiti precisati nei paragrafi 3 e 4, riguardano:
a)
il trattamento, sul territorio del paese terzo interessato, dei prodotti
della pesca catturati da
pescherecci
battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque di tale paese terzo, a
titolo delle
attività
di pesca derivanti dall'esecuzione di un accordo di pesca, ai fini della
loro immissione sul
mercato
dell'Unione come prodotti del capitolo 03 della tariffa doganale comune;
b)
l'imbarco, o il trasporto, a bordo di un peschereccio battente bandiera di
uno Stato membro
impegnato
nell'ambito delle attività previste da tale accordo di pesca, dei prodotti
della pesca del
capitolo
03 della tariffa doganale comune, ai fini del loro trasporto nonché del
loro eventuale
trattamento
per poterli immettere sul mercato dell'Unione.
3.
L'introduzione nell'Unione dei prodotti oggetto delle operazioni di cui al
paragrafo 2 si effettua
in
regime di sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale
comune o in regime
particolare
di tassazione, alle condizioni ed entro i limiti di complementarità fissati
annualmente, in
funzione
del volume delle possibilità di pesca derivanti dagli accordi interessati,
nonché delle
modalità
di cui sono corredati.
4.
Una legge o legge quadro europea stabilisce le norme generali di
applicazione del presente
regime
e, in particolare, i criteri di fissazione e di ripartizione dei
quantitativi interessati.
Le
modalità di applicazione del presente regime, nonché i quantitativi
interessati, sono adottati
secondo
la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 104/2000.
SEZIONE
4
Disposizioni
relative a Ceuta e Melilla
Sottosezione
1
Disposizioni
generali
Articolo
31
1.
La Costituzione e gli atti delle istituzioni si applicano a Ceuta e a
Melilla, con riserva delle
deroghe
previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni della presente
sezione.
2.
Le disposizioni della Costituzione relative alla libera circolazione delle
merci, nonché gli atti delle
istituzioni
in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano a
Ceuta e a
Melilla
alle condizioni definite nella sottosezione 3 della presente sezione.
3.
Fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 32, gli atti delle
istituzioni in materia di politica
agricola
comune e di politica comune della pesca non si applicano a Ceuta e a Melilla.
288
Parte IV
4.
A richiesta del Regno di Spagna una legge o una legge quadro europea del
Consiglio può:
a)
includere Ceuta e Melilla nel territorio doganale dell'Unione;
b)
stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del
diritto dell'Unione a Ceuta
e a
Melilla.
Su
proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di
uno Stato membro, il
Consiglio
può adottare una legge o una legge quadro europea recante gli adattamenti
eventualmente
necessari
del regime applicabile a Ceuta e a Melilla.
Il
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
Sottosezione
2
Disposizioni
relative alla politica comune della pesca
Articolo
32
1.
Fatti salvi il paragrafo 2 e la sottosezione 3, la politica comune della
pesca non si applica a Ceuta
e a
Melilla.
2.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta le leggi o
leggi quadro europee, i
regolamenti
europei o le decisioni europee che:
a)
determinano le misure strutturali che potrebbero essere adottate a favore di
Ceuta e Melilla;
b)
determinano le modalità appropriate affinché gli interessi di Ceuta e
Melilla siano presi in
considerazione,
in tutto o in parte, in occasione degli atti che esso adotta, caso per caso,
in vista
dei
negoziati che l'Unione svolge per riprendere o concludere accordi di pesca
con i paesi terzi e
affinché
siano presi in considerazione gli interessi specifici di Ceuta e Melilla nel
quadro delle
convenzioni
internazionali relative alla pesca, di cui l'Unione è parte contraente.
3.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro
europee, i regolamenti
europei
o le decisioni europee che determinano, se del caso, le possibilità e
condizioni di reciproco
accesso
alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse. Esso delibera
all'unanimità.
4.
Le leggi e leggi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate previa
consultazione del Parlamento
europeo.
Sottosezione
3
Disposizioni
relative alla libera circolazione delle merci, alla legislazione doganale
e
alla politica commerciale
Articolo
33
1.
I prodotti originari o di Ceuta e di Melilla nonché i prodotti in
provenienza da paesi terzi
importati
o a Ceuta e a Melilla nel quadro dei regimi che sono ivi applicabili nei
loro confronti non
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 289
sono
considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio
doganale dell'Unione,
merci
che soddisfano le condizioni dell'articolo III-151, paragrafi 1, 2 e 3 della
Costituzione.
2.
Il territorio doganale dell'Unione non comprende Ceuta e Melilla.
3.
Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle
istituzioni in materia di
legislazione
doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli
scambi tra il
territorio
doganale dell'Unione, da un lato, e Ceuta e Melilla, dall'altro.
4.
Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle
istituzioni in materia di
politica
commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con
l'importazione
o
l'esportazione delle merci, non si applicano a Ceuta e a Melilla.
5.
Salvo disposizione contraria del presente titolo, l'Unione applica negli
scambi con Ceuta e Melilla
di
prodotti che rientrano nell'allegato I della Costituzione il regime generale
che essa applica nei suoi
scambi
esterni.
Articolo
34
Fatto
salvo l'articolo 35, i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari
di Ceuta e di Melilla
nel
territorio doganale dell'Unione sono aboliti.
Articolo
35
1.
I prodotti della pesca delle voci 0301, 0302, 0303, 1604, 1605 e sottovoci
0511 91 e 2301 20
della
tariffa doganale comune, originari di Ceuta e di Melilla, beneficiano, nei
limiti di contingenti
tariffari
calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati
durante gli anni
1982,
1983 e 1984, dell'esenzione dai dazi doganali in tutto il territorio
doganale dell'Unione.
L'immissione
in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale
dell'Unione, nel quadro di
tali
contingenti tariffari, è subordinata al rispetto delle norme previste
dall'organizzazione comune
dei
mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente i
regolamenti europei o le
decisioni
europee recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalità
previste al
paragrafo
1.
Articolo
36
1.
Qualora l'applicazione dell'articolo 34 conduca ad un aumento sensibile
delle importazioni di
taluni
prodotti originari di Ceuta e di Melilla, tale da causare un pregiudizio ai
produttori dell'Unione,
il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti
europei o le decisioni
europee
volti ad assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale
dell'Unione a
condizioni
particolari.
2.
Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune
e della tariffa
doganale
comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi a Ceuta e a
Melilla
l'importazione
di un prodotto originario o di Ceuta e di Melilla causi o rischi di causare
un grave
290
Parte IV
pregiudizio
ad un'attività produttiva esercitata in uno o più Stati membri, la
Commissione, su
richiesta
di uno Stato membro o di sua iniziativa, può prendere le misure
appropriate.
Articolo
37
I
dazi doganali all'importazione a Ceuta e a Melilla nei confronti dei
prodotti originari del territorio
doganale
dell'Unione e le tasse di effetto equivalente a tali dazi sono aboliti.
Articolo
38
I
dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonché il
regime degli scambi, applicati
all'importazione
di merci da un paese terzo a Ceuta e a Melilla non possono essere meno
favorevoli di
quelli
applicati dall'Unione conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto
regimi preferenziali
nei
confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo
accordi alle
importazioni
provenienti da Ceuta e da Melilla lo stesso trattamento che esso accorda
all'Unione.
Tuttavia,
il regime applicato all'importazione e a Ceuta e a Melilla nei confronti di
merci in
provenienza
da questo paese terzo non può essere più favorevole di quello applicato
nei confronti
delle
importazioni dei prodotti originari del territorio doganale dell'Unione.
Articolo
39
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le
decisioni europee che
fissano
le regole d'applicazione della presente sottosezione, in particolare le
regole d'origine
applicabili
agli scambi di cui agli articoli 34, 35 e 37, comprese le disposizioni
relative
all'identificazione
dei prodotti originari e al controllo dell'origine.
Queste
regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi
e/o
sull'etichettatura
dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi,
sull'applicazione delle
regole
del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonché disposizioni che
permettano di
determinare
l'origine dei prodotti.
SEZIONE
5
Disposizioni
relative allo sviluppo regionale della Spagna
Articolo
40
Gli
Stati membri prendono atto del fatto che il governo spagnolo è impegnato
nell'attuazione di una
politica
di sviluppo regionale che mira in particolare a favorire la crescita
economica delle regioni e
delle
zone meno sviluppate della Spagna.
Essi
riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde
al loro interesse
comune.
Essi
convengono, per facilitare al governo spagnolo l'assolvimento di questo
compito, di
raccomandare
alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti
dalla Costituzione,
ricorrendo
in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate
alla realizzazione
degli
obiettivi di quest'ultima.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 291
Gli
Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli
articoli III-167 e III168
della
Costituzione, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica
e di aumento del
livello
di vita della popolazione delle regioni e delle zone meno sviluppate della
Spagna.
SEZIONE
6
Disposizioni
relative allo sviluppo economico ed industriale del Portogallo
Articolo
41
Gli
Stati membri prendono atto del fatto che il governo portoghese è impegnato
nell'attuazione di
una
politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a
ravvicinare il livello di vita in
Portogallo
a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione,
assorbendo
progressivamente
le differenze regionali di livello di sviluppo.
Essi
riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde
al loro interesse
comune.
Essi
convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni di attuare tutti i
mezzi e tutte le
procedure
previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato
impiego delle risorse
dell'Unione
destinate alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.
Gli
Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli
articoli III-167 e III168
della
Costituzione, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica
e di aumento del
livello
di vita della popolazione.
SEZIONE
7
Disposizioni
relative agli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo
dell'energia
nucleare
Articolo
42
1.
Dal 1o gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone
e alle imprese,
conformemente
all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica,
sono
messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione
limitata nel proprio
territorio,
alle condizioni previste da detto articolo.
2.
Dal 1o gennaio 1986 il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunità
europea
dell'energia
atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore
nucleare, purché
non
si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La
Commissione comunica le
cognizioni
alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all'articolo 13 del
trattato che
istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica.
3.
Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:
a)
la fisica nucleare (basse ed alte energie),
b)
la protezione radiologica,
292
Parte IV
c)
l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili,
d)
i reattori di ricerca ed i relativi combustibili,
e)
la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e
trattamento di minerali
di
uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per
reattori di potenza).
Articolo
43
1.
Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a disposizione
della Comunità
europea
dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze
a condizioni
commerciali
agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi
abbiano diritti
di
esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non
abbiano, nei confronti di terzi,
alcun
obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza
esclusiva o
parzialmente
esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2.
Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il
Regno di Spagna
incoraggia
e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli
Stati membri e alle
persone
ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.
Tali
licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base
commerciale normale.
SEZIONE
8
Disposizioni
relative agli scambi di cognizioni con la Repubblica del Portogallo nel
campo
dell'energia
nucleare
Articolo
44
1.
Dal 1o gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone
e alle imprese,
conformemente
all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica,
sono
messe a disposizione della Repubblica del Portogallo che provvede alla loro
diffusione limitata
nel
proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.
2.
Dal 1o gennaio 1986 la Repubblica del Portogallo mette a disposizione della
Comunità europea
dell'energia
atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore
nucleare,
purché
non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La
Commissione comunica
le
cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste
all'articolo 13 del trattato che
istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica.
3.
Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:
a)
la dinamica dei reattori,
b)
la protezione radiologica,
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 293
c)
l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale,
agricolo, archeologico e
geologico),
d)
la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di canalizzazione),
e)
la metallurgia estrattiva dell'uranio.
Articolo
45
1.
Nei settori in cui la Repubblica del Portogallo mette delle cognizioni a
disposizione della
Comunità
europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta
licenze, a
condizioni
commerciali, agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità,
qualora essi
abbiano
diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché
non abbiano, nei
confronti
di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione
di una licenza
esclusiva
o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2.
Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la
Repubblica del
Portogallo
incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di
sublicenze agli Stati
membri
e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali
licenze.
Tali
licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base
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TITOLO
V
DISPOSIZIONI
RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA
D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA
SEZIONE
1
Disposizioni
finanziarie
Articolo
46
Le
risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto sono calcolate
e controllate come se le
isole
Åland fossero ricomprese nell'ambito di applicazione territoriale della
sesta direttiva 7/388/CEE
del
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri
relative
alle imposte sulla cifra d'affari–Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base
imponibile
uniforme.
294
Parte IV
SEZIONE
2
Disposizioni
relative all'agricoltura
Articolo
47
Qualora
sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la
piena
applicazione
dell'articolo 48 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente
nell'Unione, la
Commissione
può adottare una decisione europea che autorizza la Finlandia a concedere
aiuti
nazionali
ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola
comune.
Articolo
48
1.
La Commissione adotta decisioni europee che autorizzano la Finlandia e la
Svezia a concedere
aiuti
nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento
dell'attività agricola in regioni
specifiche.
Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del
62o parallelo e
alcune
zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche
analoghe che
rendono
l'attività agricola particolarmente difficile.
2.
Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione
prendendo in
considerazione
in particolare:
a)
la scarsa densità di popolazione;
b)
la parte delle terre agricole nella superficie globale;
c)
la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate
all'alimentazione umana nella
superficie
agricola autorizzata.
3.
Gli aiuti nazionali previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a
fattori fisici di produzione,
quali
ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti
stabiliti nell'organizzazione
comune
dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna
azienda, ma non
devono:
a)
essere connessi alla produzione futura;
b)
condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale
accertato durante un
periodo
di riferimento precedente al 1o gennaio 1995, da determinarsi dalla
Commissione.
Tali
aiuti possono essere differenziati per regione.
Detti
aiuti devono essere concessi in special modo per:
a)
mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente
idonee alle
condizioni
climatiche delle regioni in questione;
b)
migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione
dei prodotti
agricoli;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 295
c)
agevolare lo smercio dei suddetti prodotti;
d)
garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
Articolo
49
1.
Gli aiuti di cui agli articoli 47 e 48, nonché tutti gli altri aiuti
nazionali soggetti, ai sensi del
presente
titolo, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale
istituzione. La loro
applicazione
è subordinata alla concessione di tale autorizzazione.
2.
Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 48, la Commissione
presenta al Consiglio, ogni
cinque
anni a partire dal 1o gennaio 1996, una relazione avente ad oggetto:
a)
le autorizzazioni concesse;
b)
i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni.
Per
la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le
autorizzazioni forniscono alla
Commissione,
in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo
in luce
l'evoluzione
constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.
Articolo
50
Nel
settore degli aiuti di cui agli articoli III-167 e III-168 della
Costituzione:
a)
tra i regimi di aiuti in applicazione in Austria, in Finlandia e in Svezia
prima del 1o gennaio 1995,
unicamente
quelli notificati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno
considerati
come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III168, paragrafo 1 della
Costituzione;
b)
gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli
aiuti, notificati alla
Commissione
prima del 1o gennaio 1995, si ritengono notificati in tale data.
Articolo
51
1.
Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta i
regolamenti
europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione della presente
sezione.
2.
Una legge europea del Consiglio può fissare gli adattamenti delle
disposizioni contenute nella
presente
sezione che possano risultare necessari a seguito di una modifica del
diritto dell'Unione. Il
Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo
52
1.
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal
regime esistente in
Austria,
in Finlandia ed in Svezia a quello derivante dall'attuazione
dell'organizzazione comune dei
mercati
alle condizioni previste nell'atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica
d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, tali misure sono
adottate secondo la
procedura
di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi,
dagli articoli
296
Parte IV
corrispondenti
degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati
agricoli. Tali
misure
possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi
oltre questa data.
2.
Una legge europea del Consiglio può prorogare il periodo di cui al
paragrafo 1. Il Consiglio
delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo
53
Gli
articoli 51 e 52 si applicano ai prodotti della pesca.
SEZIONE
3
Disposizioni
relative alle misure transitorie
Articolo
54
Gli
atti di cui ai punti VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j,
l, m, n, x, y, z e aa, X.a, b e c
dell'allegato
XV (1) dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica
d'Austria, della
Repubblica
di Finlandia e del Regno di Svezia si applicano nei confronti dell'Austria,
della Finlandia e
della
Svezia alle condizioni previste in tale allegato.
Per
quanto riguarda l'allegato XV, punto IX.2.x di cui al primo comma, i rimandi
alle disposizioni del
trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare agli articoli 90 e 91,
sono intesi come
rimandi
alle disposizioni della Costituzione, in particolare all'articolo III-170,
paragrafi 1 e 2.
SEZIONE
4
Disposizioni
relative all'applicabilità di taluni atti
Articolo
55
1.
Le decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa
adottate prima del
1o
gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico
europeo (SEE) o
dell'articolo
1 del protocollo 25 di detto accordo dall'Autorità di vigilanza
dell'associazione europea
di
libero scambio (EFTA) o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a
seguito dell'adesione,
ricadono
sotto l'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea,
mantengono la loro
validità
ai fini dell'articolo III-161 della Costituzione fino al termine ivi
indicato o fino a che la
Commissione
adotti una decisione europea debitamente motivata in contrario,
conformemente al
diritto
dell'Unione.
2.
Le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA prima del 1o gennaio
1995 ai sensi
dell'articolo
61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo
87 del trattato
che
istituisce la Comunità europea mantengono la loro validità in relazione
all'articolo III-167 della
(1)
GU C 241 del 29.8.1994, pag. 322.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 297
Costituzione,
salvo diversa decisione europea della Commissione ai sensi dell'articolo
III-168 della
Costituzione.
Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure
di cui
all'articolo
64 dell'accordo SEE.
3.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni prese dall'Autorità di
vigilanza EFTA rimangono valide
dopo
il 1o gennaio 1995, purché la Commissione non prenda una decisione
debitamente motivata in
contrario,
conformemente al diritto dell'Unione.
SEZIONE
5
Disposizioni
relative alle Isole Åland
Articolo
56
Le
disposizioni della Costituzione non ostano all'applicazione alle isole
Åland delle disposizioni
vigenti
al 1o gennaio 1994 per quanto concerne:
a)
le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone
fisiche non in possesso della
hembygdsrätt/kotiseutuoikeus
(cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonché delle persone
giuridiche,
di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza
l'autorizzazione delle
autorità
competenti di queste ultime;
b)
le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e
del diritto alla prestazione
di
servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus
(cittadinanza
regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza
l'autorizzazione
delle autorità competenti di dette isole.
Articolo
57
1.
Il territorio delle isole Åland, considerato come territorio terzo, quale
definito all'articolo 3,
paragrafo
1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, e considerato
come territorio
nazionale
escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione
delle accise,
quale
definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, è escluso
dall'applicazione
territoriale
del diritto dell'Unione in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri
relative
alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalità
indiretta.
Il
presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva
69/335/CEE del Consiglio in
materia
di imposte sui conferimenti.
298
Parte IV
2.
La deroga prevista al paragrafo 1 è intesa a mantenere una economia locale
vitale nelle isole
Åland
e non si ripercuoterà negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue
politiche comuni. La
Commissione,
qualora ritenesse che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non siano più
giustificate,
segnatamente
con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presenterà
proposte
adeguate
al Consiglio, che adotta gli atti necessari conformemente ai pertinenti
articoli della
Costituzione.
Articolo
58
La
Repubblica di Finlandia assicura la parità di trattamento per tutte le
persone fisiche e giuridiche
degli
Stati membri nelle isole Åland.
Articolo
59
Le
disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della
dichiarazione relativa alle isole
Åland
che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo
che figurava nel
protocollo
n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica
d'Austria, della
Repubblica
di Finlandia e del Regno di Svezia.
SEZIONE
6
Disposizioni
relative alla popolazione Sami
Articolo
60
In
deroga alle disposizioni della Costituzione, alla popolazione Sami possono
essere concessi diritti
esclusivi
in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi
tradizionalmente
occupate.
Articolo
61
La
presente sezione potrà essere integrata per tener conto di eventuali
estensioni dei diritti esclusivi
dei
Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Una legge
europea del Consiglio può
apportare
i necessari emendamenti alla presente sezione. Il Consiglio delibera
all'unanimità, previa
consultazione
del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.
Articolo
62
Le
disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della
dichiarazione sulla
popolazione
Sami che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del
preambolo che
figurava
nel protocollo n. 3 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della
Repubblica d'Austria,
della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 299
SEZIONE
7
Disposizioni
speciali nel quadro dei fondi a finalità strutturale in Finlandia e Svezia
Articolo
63
Le
zone interessate dall'obiettivo inteso a promuovere lo sviluppo e
l'adeguamento strutturale di
regioni
a scarsissima densità di popolazione corrispondono in linea di massima o
appartengono a
regioni
di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8
abitanti per chilometro
quadrato.
L'intervento dell'Unione può essere esteso, fatto salvo il principio della
concentrazione,
anche
a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso
criterio di densità di
popolazione.
Le regioni e zone cui si applica il presente articolo sono elencate
nell'allegato 1 (1) del
protocollo
n. 6 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica
d'Austria, della
Repubblica
di Finlandia e del Regno di Svezia.
SEZIONE
8
Disposizioni
relative al trasporto ferroviario e combinato in Austria
Articolo
64
1.
Ai sensi della presente sezione si intende per:
a)
«autocarro», un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5
tonnellate
immatricolato
in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di
rimorchi,
inclusi
semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5
tonnellate e
trainati
da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo
autorizzato
pari
o inferiore a 7,5 tonnellate;
b)
«trasporto combinato», il trasporto effettuato mediante autocarri o unità
di carico instradati su
parte
del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su
strada, fermo restando
che
in nessun caso il territorio austriaco può essere attraversato nel percorso
iniziale o nel
percorso
terminale esclusivamente su strada.
2.
Gli articoli da 65 a 71 si applicano alle disposizioni concernenti il
trasporto ferroviario e il
trasporto
combinato attraverso il territorio austriaco.
Articolo
65
L'Unione
e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze,
adottano e
coordinano
strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del
trasporto
ferroviario
e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci
attraverso le Alpi.
(1)
GU C 241 del 29.8.1994, pag. 355.
300
Parte IV
Articolo
66
Nello
stabilire gli orientamenti di cui all'articolo III-247 della Costituzione,
l'Unione garantisce che gli
assi
definiti nell'allegato 1 (1) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle
condizioni di adesione della
Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia facciano
parte delle reti
transeuropee
per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre
individuati come
progetti
di interesse comune.
Articolo
67
L'Unione
e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze,
attuano le misure
elencate
nell'allegato 2 (2) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni
di adesione della
Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Articolo
68
L'Unione
e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppare e
utilizzare le capacità
supplementari
su rotaia di cui all'allegato 3 (3) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo
alle condizioni di
adesione
della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di
Svezia.
Articolo
69
L'Unione
e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del
trasporto ferroviario
e
del trasporto combinato. Se del caso, e fatte salve le disposizioni della
Costituzione, dette misure
sono
stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri
fornitori del servizio
ferroviario.
Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni del diritto dell'Unione
in materia di
trasporto
ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione
di dette misure,
deve
essere attribuita particolare attenzione alla competitività, all'efficacia
e alla trasparenza dei costi
del
trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si
adoperano, in particolare,
affinché
siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto
combinato siano
competitivi
rispetto ai prezzi di altre modalità di trasporto. Gli aiuti concessi a tal
fine sono conformi
al
diritto dell'Unione.
Articolo
70
L'Unione
e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione
del traffico
ferroviario,
quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a
garantire il flusso
del
traffico. Deve essere data priorità ai carichi sensibili, quali le derrate
deperibili.
(1)
GU C 241 del 29.8.1994, pag. 364.
(2)
GU C 241 del 29.8.1994, pag. 365.
(3)
GU C 241 del 29.8.1994, pag. 367.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 301
Articolo
71
La
Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 73, paragrafo 2,
riesamina l'applicazione
della
presente sezione.
Articolo
72
1.
Il presente articolo si applica al trasporto di merci su strada per viaggi
effettuati nel territorio
della
Comunità.
2.
Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso
l'Austria, il regime stabilito
per
viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a
norma della prima
direttiva
del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del
Consiglio si applica
fatte
salve le disposizioni del presente articolo.
3.
Fino al 1o gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni:
a)
l'emissione totale di NOx degli autocarri che transitano attraverso
l'Austria verrà ridotta del 60 %
nel
periodo che intercorre tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003,
conformemente alla
tabella
riportata nell'allegato 4;
b)
la riduzione del valore di emissione complessiva NOx di tali autocarri viene
gestita mediante un
sistema
di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito
attraverso l'Austria
necessita
di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle
emissioni di NOx
di
ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla «conformity of
production» (valore COP) o
desunto
dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di
tali punti sono
descritti
nell'allegato 5;
c)
se il numero dei transiti supera, di oltre l'8 % nel corso di un anno, il
valore determinato per
il
1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo
16, adotta misure
appropriate
conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5;
d)
l'Austria rilascia e mette a disposizione, in tempo utile, il numero di
carte ecopunti necessario
all'utilizzazione
del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 5, per gli autocarri che
transitano
attraverso l'Austria;
e)
gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri,
conformemente alle
disposizioni
da stabilire ai sensi del paragrafo 7.
4.
Prima del 1o gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una relazione della
Commissione, riesamina il
funzionamento
delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso
l'Austria.
Detto
riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto
comunitario, quali il
corretto
funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle
merci e la
libera
prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della
Comunità nel suo insieme, e la
sicurezza
stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta
della Commissione
e
previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo
transitorio viene
prorogato
per un ulteriore periodo fino al 1o gennaio 2001, durante il quale si
applicano le
disposizioni
del paragrafo 3.
302
Parte IV
5.
Prima del 1o gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia
europea
dell'ambiente,
effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo
di riduzione
dell'inquinamento
illustrato nel paragrafo 3, lettera a). Qualora la Commissione constati che
detto
obiettivo
è stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al
paragrafo 3 cessano
dall'essere
applicabili alla data del 1o gennaio 2001. Qualora la Commissione constati
che detto
obiettivo
non è stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi
dell'articolo 75 del
trattato
CE, può adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una
tutela equivalente
dell'ambiente,
in particolare una riduzione del 60 % dell'inquinamento. Qualora il
Consiglio non
adotti
siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di
un ulteriore periodo
definitivo
di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al
paragrafo 3.
6.
Al termine del periodo transitorio l'acquis comunitario si applica
integralmente.
7.
La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16,
adotta misure
particolareggiate
concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione
di
ecopunti
e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto Articolo che
entreranno in vigore
alla
data di adesione dell'Austria.
Le
misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di
fatto per gli attuali
Stati
membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del
Consiglio e
dell'accordo
amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di
entrata in vigore e
le
procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto
nell'accordo di transito. Saranno
compiuti
tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita
alla Grecia tenga
sufficientemente
conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.
Articolo
73
1.
La Commissione è assistita da un comitato.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 3 e 7 della
decisione
1999/468/CE.
3.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
SEZIONE
9
Disposizioni
relative all'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca
nell'ambito
dell'Unione
europea
Articolo
74
1.
Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti
nell'ordinamento giuridico austriaco
ed
elencati nell'allegato (1) del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle
condizioni di adesione della
Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia hanno lo
stesso status e
(1)
GU C 241 del 29.8.1994, pag. 370.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 303
possono
essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti
usati in Germania ed
elencati
nel suddetto allegato.
2.
Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico
gli specifici termini
austriaci
menzionati nell'allegato del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle
condizioni di adesione
della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
sono aggiunti nel
modo
opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania.
304
Parte IV
9.
PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA
CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI
LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA
REPUBBLICA
DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
E
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO
che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la
Repubblica
di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la
Repubblica di Polonia, la Repubblica di
Slovenia
e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunità europee e all'Unione
europea, istituita con il trattato
sull'Unione
europea, il 1o maggio 2004;
CONSIDERANDO
che l'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione prevede
l'abrogazione del trattato del
16
aprile 2003 relativo a dette adesioni;
CONSIDERANDO
che numerose disposizioni figuranti nell'atto allegato a detto trattato di
adesione restano pertinenti;
che
l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che
riporti tali disposizioni o vi faccia
riferimento
affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti;
CONSIDERANDO
che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli
adattamenti tecnici
necessari
per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza
alterarne la portata giuridica,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa e
al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
PARTE
PRIMA
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
TITOLO
I
PRINCIPI
Articolo
1
Ai
fini del presente protocollo:
a)
per «atto di adesione del 16 aprile 2003» si intende l'atto relativo alle
condizioni di adesione della
Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di
Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica
di Malta,
della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica
slovacca e agli
adattamenti
dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 305
b)
per «trattato che istituisce la Comunità europea» («trattato CE») e
«trattato che istituisce la
Comunità
europea dell'energia atomica» («trattato CEEA»), si intendono detti
trattati quali sono
stati
completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore
anteriormente al 1o maggio
2004;
c)
per «trattato sull'Unione europea» («trattato UE»), si intende detto
trattato quale è stato completato
o
modificato da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1o
maggio 2004;
d)
per «Comunità» si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera
b), a seconda dei casi;
e)
per «Stati membri attuali» si intendono gli Stati membri seguenti: il
Regno del Belgio, il Regno di
Danimarca,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di
Spagna, la
Repubblica
francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo,
il Regno dei
Paesi
Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica
di Finlandia, il
Regno
di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;
f)
per «nuovi Stati membri» si intendono gli Stati membri seguenti: la
Repubblica ceca, la
Repubblica
di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica
di Lituania,
la
Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica di
Slovenia
e la Repubblica slovacca.
Articolo
2
I
diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica
ceca, della Repubblica di
Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della
Repubblica
di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di
Slovenia
e della Repubblica slovacca di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera
e) della Costituzione
sono
divenuti effettivi, alle condizioni previste da detti trattati, a decorrere
dal 1o maggio 2004.
Articolo
3
1.
Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione
dal protocollo allegato al
trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa (in appresso denominato
«protocollo di Schengen»),
gli
atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati
nell'allegato I, dell'atto di adesione
del
16 aprile 2003, così come gli altri atti di tale tipo adottati
anteriormente al 1o maggio 2004 sono
vincolanti
e si applicano nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004.
2.
Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione e
gli atti basati su detto
acquis
o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo
vincolanti per i nuovi
Stati
membri a decorrere dal 1o maggio 2004, si applicano in un nuovo Stato membro
solo in virtù
di
una decisione europea, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver
verificato, conformemente alle
procedure
di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per
l'applicazione di
tutte
le parti dell'acquis in questione in tale nuovo Stato membro.
Il
Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta la sua
decisione deliberando
all'unanimità
dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione
ai quali
sono
già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del
rappresentante del governo
dello
Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I
membri del Consiglio che
306
Parte IV
rappresentano
i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del
Nord
partecipano
a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis
di Schengen e
ad
atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati
membri sono parti.
3.
Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6 del protocollo
di Schengen sono
vincolanti
per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004.
4.
I nuovi Stati membri devono, relativamente alle convenzioni o agli strumenti
nei settori della
giustizia
e degli affari interni, che sono indissociabili dal conseguimento degli
obiettivi del trattato
sull'Unione
europea:
a)
aderire a quelli che, al 1o maggio 2004, sono stati aperti alla firma degli
Stati membri attuali,
nonché
a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI
del trattato UE e
raccomandati
agli Stati membri per l'adozione;
b)
adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali
quelle già adottate al 1o
maggio
2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la
cooperazione pratica tra
le
istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori
della giustizia e degli
affari
interni.
Articolo
4
Ciascun
nuovo Stato membro partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere
dal 1o maggio
2004
quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo III-197 della
Costituzione.
Articolo
5
1.
I nuovi Stati membri, che hanno aderito con l'atto di adesione del 16 aprile
2003 alle decisioni
ed
agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio,
devono
aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al
funzionamento
dell'Unione
o che sia connesso alla sua sfera di attività.
2.
I nuovi Stati membri devono aderire, a condizione che siano ancora in
vigore, alle convenzioni
di
cui all'articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal
conseguimento degli
obiettivi
del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali
convenzioni da parte
della
Corte di giustizia delle Comunità europee, firmati dagli Stati membri
attuali e avviare a tal fine
negoziati
con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti.
Articolo
6
1.
I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni previste dal presente
protocollo, agli accordi
o
alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri
attuali congiuntamente
all'Unione
o alla Comunità europea dell'energia atomica, nonché agli accordi conclusi
da questi Stati
che
siano connessi a tali accordi o convenzioni.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 307
L'adesione
dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo
paragrafo 4,
nonché
agli accordi con la Bielorussia, la Cina, il Cile, il Mercosur e la Svizzera
conclusi o firmati dalla
Comunità
congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un
protocollo a tali
accordi
o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all'unanimità a nome
degli Stati membri,
e
il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tale
procedura lascia
impregiudicate
le competenze proprie dell'Unione e della Comunità europea dell'energia
atomica e
non
incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per
quanto riguarda la
conclusione
di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione.
La
Commissione
negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di
negoziato
approvate
dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un
comitato composto dai
rappresentanti
degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio
per la
conclusione.
2.
Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1, i
nuovi Stati membri
acquistano
gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.
3.
I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni stabilite nel presente
protocollo, all'accordo
sullo
Spazio economico europeo (1), conformemente all'articolo 128 dell'accordo
stesso.
4.
A decorrere dal 1o maggio 2004 e in attesa, se del caso, della conclusione
dei necessari protocolli
di
cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli
accordi conclusi dagli Stati
membri
attuali, congiuntamente alla Comunità, con Algeria, Armenia, Azerbaigian,
Bulgaria, Corea
del
Sud, Croazia, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione
russa, Georgia,
Giordania,
Israele, Kazakstan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Messico, Moldova,
Romania, San
Marino,
Siria, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan e le
disposizioni di altri
accordi
conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità
anteriormente al 1o
maggio
2004.
Qualsiasi
adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli
con le controparti
contraenti,
conformemente al paragrafo 1, secondo comma. Qualora detti protocolli non
siano stati
conclusi
entro il 1o maggio 2004, l'Unione, la Comunità europea dell'energia atomica
e gli Stati
membri,
nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari
per far fronte
alla
situazione.
5.
A decorrere dal 1o maggio 2004, i nuovi Stati membri applicano gli accordi
tessili bilaterali
conclusi
dalla Comunità con paesi terzi.
Le
restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti
tessili e di abbigliamento
sono
adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.
Qualora
le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore
entro il 1o maggio
2004,
l'Unione adatta secondo necessità le sue norme per l'importazione di
prodotti tessili o di
abbigliamento
da paesi terzi per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.
(1)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
308
Parte IV
6.
Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di
acciaio e prodotti derivati
sono
adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei
paesi fornitori interessati,
effettuate
dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del
trattato di
adesione.
7.
Gli accordi di pesca conclusi anteriormente al 1o maggio 2004 dai nuovi
Stati membri con paesi
terzi
sono gestiti dall'Unione.
I
diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi
rimangono invariati
durante
il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente
mantenute.
Non
appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al
primo comma, il
Consiglio,
su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni europee
opportune per il
proseguimento
delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di
proroga di taluni
accordi
per periodi non superiori ad un anno.
8.
Con effetto dal 1o maggio 2004, i nuovi Stati membri si ritirano dagli
accordi di libero scambio
con
paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.
Nella
misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri, da una parte, e
uno o più paesi terzi,
dall'altra,
siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione, e in
particolare dal
presente
protocollo, il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per
eliminare le
incompatibilità
constatate. Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell'adattare
un
accordo
concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma
dell'accordo si ritira dallo
stesso.
9.
I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare, se occorre,
ai diritti e agli
obblighi
derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti
delle
organizzazioni
internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche
l'Unione o la
Comunità
europea dell'energia atomica o altri Stati membri.
Questi
si ritireranno in particolare, al 1o maggio 2004 o il più presto possibile
dopo tale data, dagli
accordi
e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è
parte, a meno che la
loro
adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.
Articolo
7
Gli
atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni
transitorie previste dal presente
protocollo
conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili
le procedure per
la
loro modifica.
Articolo
8
Le
disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto
o per effetto di
abrogare
o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni,
dagli organi o dagli
organismi
della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione
europea, quali
interpretati
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo
grado, restano in
vigore
fatta salva l'applicazione del secondo comma.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 309
Tali
disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato
o modificato e sono
soggette
alle stesse norme.
Articolo
9
I
testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli organismi della
Comunità o dell'Unione europea
istituita
dal trattato sull'Unione europea, nonché i testi degli atti della Banca
centrale europea, adottati
anteriormente
al 1o maggio 2004 e redatti in lingua ceca, estone, lettone, lituana,
maltese, polacca,
slovacca,
slovena e ungherese fanno fede, da tale data, alle stesse condizioni dei
testi redatti e facenti
fede
nelle altre lingue.
Articolo
10
Una
legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del
presente protocollo
quando
esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del
Parlamento
europeo.
Articolo
11
L'applicazione
della Costituzione e degli atti adottati dalla istituzioni è soggetta, a
titolo transitorio,
alle
deroghe previste dal presente protocollo.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
PERMANENTI
Articolo
12
Gli
adattamenti degli atti elencati nell'allegato III dell'atto di adesione del
16 aprile 2003, resi
necessari
dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in
detto allegato e
secondo
la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 36.
Articolo
13
Le
misure elencate nell'allegato IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003
sono applicate alle
condizioni
previste in detto allegato.
Articolo
14
Una
legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle
disposizioni del presente
protocollo,
relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari in
seguito a una
modifica
del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del
Parlamento
europeo.
310
Parte IV
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
TEMPORANEE
Articolo
15
Gli
atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV
dell'atto di adesione del 16 aprile
2003
si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste
in tali allegati.
Articolo
16
1.
Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune e altri dazi»,
di cui all'articolo 2,
paragrafo
1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29
settembre 2000,
relativa
al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1), o alla
disposizione corrispondente
in
ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati
applicando le aliquote
risultanti
dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi
preferenza tariffaria
applicata
dall'Unione negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi.
2.
Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL (reddito
nazionale lordo), di cui
all'articolo
2, paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom di
ciascun nuovo Stato
membro
sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun
nuovo Stato
membro
da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli
squilibri di bilancio
accordata
al Regno Unito, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione
2000/597/CE, Euratom è
pari
a due terzi della base annua.
3.
Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il 2004 di cui
all'articolo 2, paragrafo 4,
lettera
b) della decisione 2000/597/CE, Euratom gli imponibili IVA ridotti dei nuovi
Stati membri
sono
calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di
due terzi del loro RNL.
Articolo
17
1.
Il bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2004 è stato adattato,
per tener conto
dell'adesione
dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1o
maggio 2004.
2.
I dodici dodicesimi mensili delle risorse basate sull'IVA e sull'RNL che i
nuovi Stati membri
devono
corrispondere a titolo del bilancio rettificativo di cui al paragrafo 1,
nonché l'adeguamento
retroattivo
dei dodicesimi mensili per il periodo gennaioaprile 2004 che si
applicano solo agli attuali
Stati
membri, sono convertiti in ottavi da richiedere nel periodo
maggiodicembre 2004. Anche gli
adeguamenti
retroattivi derivanti da ogni successivo bilancio rettificativo adottato nel
2004 sono
convertiti
in parti uguali da richiedere nel restante periodo dell'anno.
(1)
GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 311
Articolo
18
Il
primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, a
Cipro, a Malta e alla
Slovenia,
a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a
decorrere dal 1o maggio
2004,
e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione
finanziaria
temporanea:
(milioni
di euro, prezzi 1999)
2004
2005 2006
Repubblica
ceca 125,4 178,0 85,1
Cipro
68,9 119,2 112,3
Malta
37,8 65,6 62,9
Slovenia
29,5 66,4 35,5
Articolo
19
Il
primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca,
all'Estonia, a Cipro, alla
Lettonia,
alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla
Slovacchia, a titolo delle
spese
del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1o maggio
2004, e un dodicesimo
nel
2005 e nel 2006 dei seguenti importi di uno strumento forfettario speciale
per i flussi di
tesoreria:
(milioni
di euro, prezzi 1999)
2004
2005 2006
Repubblica
ceca 174,7 91,55 91,55
Estonia
15,8 2,90 2,90
Cipro
27,7 5,05 5,05
Lettonia
19,5 3,40 3,40
Lituania
34,8 6,30 6,30
Ungheria
155,3 27,95 27,95
Malta
12,2 27,15 27,15
Polonia
442,8 550,00 450,00
Slovenia
65,4 17,85 17,85
Slovacchia
63,2 11,35 11,35
312
Parte IV
Nel
calcolare la ripartizione dei fondi a finalità strutturale per gli anni
2004, 2005 e 2006 si è tenuto
conto
degli importi di 1 miliardo di euro per la Polonia e di 100 milioni di euro
per la Repubblica
ceca
compresi nello strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria.
Articolo
20
1.
I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di
ricerca carbone e
acciaio
di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri riuniti
in
sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze
finanziarie della scadenza del
trattato
CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (1):
(milioni
di euro, prezzi attuali)
Repubblica
ceca 39,88
Estonia
2,50
Lettonia
2,69
Ungheria
9,93
Polonia
92,46
Slovenia
2,36
Slovacchia
20,11
2.
I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a
partire dal 2006, in quattro
rate
da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle
seguenti percentuali:
2006:
15 %
2007:
20 %
2008:
30 %
2009:
35 %
Articolo
21
1.
Salvo se diversamente previsto nel presente protocollo, dopo il 31 dicembre
2003 non sono
assunti
impegni finanziari a favore dei nuovi Stati membri nell'ambito del programma
Phare (2), del
programma
Phare di cooperazione transfrontaliera (3), dei fondi di preadesione a
favore di Cipro e
Malta
(4), del programma ISPA (5) e del programma Sapard (6). I nuovi Stati membri
ricevono lo
(1)
GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.
(2)
Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).
(3)
Regolamento (CE) n. 2760/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49).
(4)
Regolamento (CE) n. 555/2000 (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3).
(5)
Regolamento (CE) n. 1267/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).
(6)
Regolamento (CE) n. 1268/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 313
stesso
trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese
nell'ambito delle prime tre
rubriche
delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale
del 6 maggio
1999
(1), a decorrere dal 1o gennaio 2004, salvo le singole precisazioni ed
eccezioni indicate in
prosieguo
o altrimenti previste nel presente protocollo. Gli stanziamenti
supplementari massimi per
le
rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie, concernenti
l'allargamento, sono fissati
nell'allegato
XV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. Tuttavia, non può essere
assunto alcun
impegno
finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma o agenzia prima
dell'effettiva
adesione
del nuovo Stato membro interessato.
2.
Il paragrafo 1 non si applica alle spese nell'ambito del Fondo europeo
agricolo di orientamento e
garanzia,
sezione Garanzia, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo
3, paragrafo 3 del
regolamento
(CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
finanziamento della
politica
agricola comune (2), che diventeranno ammissibili al finanziamento
comunitario solo a
decorrere
dal 1o maggio 2004, conformemente all'articolo 2 del presente protocollo.
Tuttavia,
il paragrafo 1 si applica alle spese destinate allo sviluppo rurale
finanziate dal Fondo
europeo
agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo
47 bis del
regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo
sviluppo rurale
da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga
taluni
regolamenti (3), fatte salve le condizioni stabilite nella modifica di tale
regolamento di cui
all'allegato
II dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, ultima frase, a decorrere dal 1o gennaio 2004, i
nuovi Stati membri
partecipano
ai programmi e alle agenzie dell'Unione negli stessi termini e alle stesse
condizioni validi
per
gli Stati membri attuali, con finanziamento dal bilancio generale
dell'Unione.
4.
Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione dal regime
precedente
l'adesione
a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione
adotta le misure
del
caso.
Articolo
22
1.
A decorrere dal 1o maggio 2004, le gare d'appalto, le aggiudicazioni,
l'esecuzione dei contratti e i
pagamenti
a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare, del
programma
Phare
di cooperazione transfrontaliera e dei fondi di preadesione a favore di
Cipro e Malta sono gestiti
dalle
agenzie esecutive nei nuovi Stati membri.
La
Commissione adotta decisioni europee per derogare al controllo ex ante della
Commissione sulle
gare
d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una valutazione positiva del
sistema di attuazione
decentrato
esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti
nell'allegato del
(1)
Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il
miglioramento
della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1).
(2)
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(3)
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
314
Parte IV
regolamento
(CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento
dell'assistenza
ai
paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il
regolamento (CEE) n.
3906/89
(1).
Se
tali decisioni sulla deroga al controllo ex ante non sono state prese
anteriormente al 1o maggio
2004,
qualsiasi contratto firmato nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e la
data in cui la
Commissione
prende le decisioni è inammissibile all'assistenza di preadesione.
Tuttavia,
se le decisioni della Commissione di derogare al controllo ex ante sono
state ritardate oltre il
1o
maggio 2004 per motivi non riconducibili alle autorità di un nuovo Stato
membro, la
Commissione
può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i
contratti firmati
nel
periodo compreso fra il 1o maggio 2004 e la data di adozione di tali
decisioni siano ammissibili
all'assistenza
di preadesione e che l'applicazione di quest'ultima prosegua per un periodo
limitato,
fatto
salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le
aggiudicazioni.
2.
Gli impegni di bilancio globali stabiliti anteriormente al 1o maggio 2004 in
base agli strumenti
finanziari
di preadesione di cui al paragrafo 1, compresi la conclusione e la
registrazione di singoli
impegni
giuridici successivi e i pagamenti effettuati dopo il 1o maggio 2004,
continuano ad essere
disciplinati
dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad
essere imputati ai
capitoli
di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in
questione. In deroga
a
quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo il 1o
maggio 2004 sono
espletate
in conformità degli atti pertinenti dell'Unione.
3.
L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo
1 è effettuata
nell'ultimo
anno civile completo precedente il 1o maggio 2004. I contratti relativi alle
azioni a titolo
di
tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi e gli
esborsi dovranno essere
effettuati
come previsto nel protocollo finanziario (2), di norma entro la fine del
terzo anno
successivo
all'impegno. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione
dei contratti.
Proroghe
limitate della durata possono essere concesse per gli esborsi, in via
eccezionale e in casi
debitamente
giustificati.
4.
Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di
preadesione di cui al
paragrafo
1 nonché del programma ISPA e ai fini di una transizione fluida dalle norme
applicabili
anteriormente
al 1o maggio 2004 al regime successivo a tale data, la Commissione può
prendere tutte
le
misure idonee ad assicurare che nei nuovi Stati membri resti il personale
statutario necessario per
un
periodo massimo di quindici mesi dopo il 1o maggio 2004.
Per
la durata di tale periodo i funzionari che anteriormente al 1o maggio 2004
coprivano posti nei
nuovi
Stati membri e devono restarvi anche dopo tale data beneficiano in via
eccezionale delle stesse
condizioni
finanziarie e materiali applicate dalla Commissione anteriormente al 1o
maggio 2004 in
conformità
dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del
regime
(1)
GU L 232 del 2.9.1999, pag. 34.
(2)
Come previsto negli orientamenti per l'attuazione del programma Phare [SEC
(1999) 1596, aggiornato il 6.9.2002 con C 3303/2].
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 315
applicabile
agli altri agenti di tali Comunità, di cui al regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 259/
68
(1). Per tutto il 2004 e sino a fine luglio 2005, le spese amministrative,
compresa la retribuzione di
altri
membri del personale, indotte dalla gestione dell'assistenza di preadesione
sono coperte dalla
linea
relativa alle spese di complemento per azioni (ex parte B del bilancio) o da
linee equivalenti per
quanto
riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e il programma ISPA,
dei rispettivi
bilanci
di preadesione.
5.
Nel caso in cui un progetto approvato ai sensi del regolamento (CE) n.
1258/1999 non possa più
essere
finanziato a titolo di detto strumento, esso può essere integrato nella
pianificazione dello
sviluppo
rurale ed essere finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo di
orientamento e
garanzia.
Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono
adottate dalla
Commissione
secondo le procedure stabilite all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n.
1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali (2).
Articolo
23
1.
Fra il 1o maggio 2004 e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati
membri un'assistenza
finanziaria
temporanea, in appresso «strumento di transizione», per sviluppare e
rafforzare la loro
capacità
amministrativa di attuare e applicare il diritto dell'Unione e della
Comunità europea
dell'energia
atomica e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares.
2.
L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la
capacità istituzionale in
taluni
settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi a
finalità strutturale,
segnatamente
nei seguenti settori:
a)
giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli
alle frontiere esterne,
strategia
anticorruzione, rafforzamento delle capacità in materia di applicazione
della legge);
b)
controllo finanziario;
c)
tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della Comunità europea
dell'energia atomica e lotta
contro
la frode;
d)
mercato interno, compresa l'unione doganale;
e)
ambiente;
f)
servizi veterinari e sviluppo della capacità amministrativa in relazione
alla sicurezza alimentare;
g)
strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e
l'agricoltura, compreso il sistema
integrato
di gestione e di controllo (SIGC);
(1)
GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(2)
GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
316
Parte IV
h)
sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle
autorità per la sicurezza
nucleare
e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonché degli organismi
addetti alla gestione
dei
rifiuti radioattivi);
i)
statistiche;
j)
rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze
individuate nella relazione
globale
di controllo della Commissione non coperte dai fondi a finalità
strutturale.
3.
L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa
secondo la procedura di
cui
all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18
dicembre 1989, relativo
all'aiuto
economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (1).
4.
Il programma è attuato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1,
lettere a) e b), del
regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) o
alla legge
europea
che lo sostituisce. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche
amministrazioni volti allo
sviluppo
istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare
proposte attraverso la
rete
di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli
accordi quadro conclusi con
detti
Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
Gli
stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999,
ammontano a 200
milioni
di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel 2005 e a 60 milioni di euro nel
2006. Gli
stanziamenti
annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle
prospettive finanziarie
definite
dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
Articolo
24
1.
È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo allo scopo di
aiutare gli Stati membri
beneficiari
a finanziare, fra il 1o maggio 2004 e la fine del 2006, azioni alle nuove
frontiere esterne
dell'Unione
per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
Per
rimediare alle carenze individuate nei preparativi della partecipazione a
Schengen, in virtù dello
strumento
Schengen sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di azione:
a)
investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento
delle infrastrutture per
l'attraversamento
delle frontiere e degli edifici connessi;
b)
investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi
di laboratorio,
strumenti
di rilevazione, hardware e software per il Sistema d'informazione
Schengen-SIS II,
mezzi
di trasporto);
c)
formazione delle guardie di frontiera;
(1)
GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
(2)
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 317
d)
sostegno per i costi logistici e operativi.
2.
In virtù dello strumento Schengen, agli Stati membri beneficiari elencati
in appresso sono messi
a
disposizione, sotto forma di pagamento forfettario non rimborsabile, gli
importi seguenti:
(milioni
di euro, prezzi 1999)
2004
2005 2006
Estonia
22,90 22,90 22,90
Lettonia
23,70 23,70 23,70
Lituania
44,78 61,07 29,85
Ungheria
49,30 49,30 49,30
Polonia
93,34 93,33 93,33
Slovenia
35,64 35,63 35,63
Slovacchia
15,94 15,93 15,93
3.
Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della scelta e
dell'attuazione delle singole
operazioni
in conformità del presente articolo. È inoltre loro responsabilità
coordinare l'impiego
dello
strumento con l'assistenza fornita da altri strumenti dell'Unione e
garantire che l'impiego sia
compatibile
con le politiche e le misure dell'Unione nonché con il regolamento
finanziario
applicabile
al bilancio generale delle Comunità europee o la legge europea che lo
sostituisce.
I
pagamenti forfettari non rimborsabili sono utilizzati entro tre anni dal
primo pagamento e tutti i
fondi
inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
Entro sei mesi dalla
scadenza
di tale periodo di tre anni, gli Stati membri beneficiari presentano una
relazione esauriente
sull'esecuzione
finanziaria dei pagamenti forfettari non rimborsabili, corredata di una
dichiarazione
giustificativa
della spesa.
Lo
Stato membro beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la
responsabilità della
Commissione
in materia di esecuzione del bilancio dell'Unione e conformemente alle
disposizioni
di
detto regolamento finanziario o della legge europea che lo sostituisce
applicabili alle modalità di
gestione
decentrate.
4.
La Commissione conserva il diritto di verifica, attraverso l'Ufficio per la
lotta antifrode (OLAF).
La
Commissione e la Corte dei conti possono anche svolgere controlli sul posto
secondo le procedure
del
caso.
5.
La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al
funzionamento
dello
strumento di Schengen.
Articolo
25
Gli
importi di cui agli articoli 18, 19, 23 e 24 sono adeguati ogni anno nel
quadro dell'adeguamento
tecnico
di cui al punto 15 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
318
Parte IV
Articolo
26
1.
Entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, in caso
di difficoltà gravi
di
un settore di attività economica suscettibili di protrarsi, come anche in
caso di difficoltà che
possano
arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione,
un nuovo Stato
membro
può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia che
consentano di
ristabilire
la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato
interno.
Nelle
stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere
autorizzato a adottare
misure
di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.
2.
Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura
d'urgenza, adotta i
regolamenti
europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia
che ritiene
necessarie,
precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.
In
caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta esplicita dello Stato
membro interessato, la
Commissione
delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta,
corredata dei
pertinenti
elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili
immediatamente, tengono
conto
degli interessi di tutte le parti coinvolte e non comportano controlli alle
frontiere.
3.
Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe
alle norme della
Costituzione,
e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini
strettamente necessari per
raggiungere
gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà
accordare la
precedenza
a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Articolo
27
Qualora
un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni assunti nell'ambito
dei negoziati di
adesione,
inclusi gli impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività
economiche con effetti
transfrontalieri,
recando o rischiando di arrecare così un grave pregiudizio al funzionamento
del
mercato
interno, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni a
decorrere dal 1o
maggio
2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa,
adottare
regolamenti
europei o decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate.
Tali
misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino
il meno possibile il
funzionamento
del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di
salvaguardia
settoriali
esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come
mezzo di
discriminazione
arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. Le
misure non
sono
mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di
essere applicate una
volta
attuato l'impegno pertinente. Possono tuttavia essere applicate oltre il
periodo specificato nel
primo
comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai
progressi compiuti
dal
nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la
Commissione può
adeguare
opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile
prima di
abrogare
i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di
salvaguardia e
tiene
nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 319
Articolo
28
In
caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte di un
nuovo Stato membro
nel
recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di
altri pertinenti
impegni,
strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco
in materia
penale
ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle
direttive e dei regolamenti in
materia
di riconoscimento reciproco in materia civile ai sensi del titolo IV del
trattato CE, e delle leggi
e
leggi quadro europee adottate in base alle sezioni 3 e 4 del capo IV, titolo
III, parte III della
Costituzione,
la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1o
maggio
2004,
su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo
aver consultato gli
Stati
membri, adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che
stabiliscono le misure
appropriate,
definendone le condizioni e le modalità di applicazione.
Tali
misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea
dell'applicazione delle
pertinenti
disposizioni e decisioni nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o
più altri Stati
membri,
senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria.
Le misure non
sono
mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di
essere applicate una
volta
posto rimedio alle carenze. Possono tuttavia essere applicate oltre il
periodo specificato nel
primo
comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal
nuovo Stato
membro
interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione,
previa consultazione
degli
Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa
il Consiglio in
tempo
utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto
eventuali
osservazioni
del Consiglio al riguardo.
Articolo
29
Al
fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno,
l'applicazione delle
disposizioni
nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli
allegati da V a XIV
dell'atto
di adesione del 16 aprile 2003 non deve condurre a controlli di frontiera
tra gli Stati
membri.
Articolo
30
Qualora
siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime
esistente nei nuovi
Stati
membri a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune
alle condizioni
stabilite
dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo
la procedura
prevista
dall'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del
Consiglio, del 19 giugno
2001,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
(1) o, a seconda dei
casi,
dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi
all'organizzazione comune dei
mercati
agricoli o delle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la
pertinente procedura
determinata
dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente
articolo possono
essere
adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004 e la loro
applicazione è
limitata
a tale periodo. Una legge europea del Consiglio può prorogare detto
periodo. Il Consiglio
delibera
all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
(1)
GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
320
Parte IV
Articolo
31
Qualora
siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime
esistente nei nuovi
Stati
membri a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel
settore veterinario e
fitosanitario,
tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura
determinata
dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di
tre anni a
decorrere
dal 1o maggio 2004 e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
Articolo
32
1.
Per i Comitati, i gruppi e gli altri enti elencati nell'allegato XVI
dell'atto di adesione del 16 aprile
2003
il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che
sono in
carica
al 1o maggio 2004.
2.
Il mandato dei nuovi membri dei Comitati e dei gruppi istituiti dalla
Commissione, elencati
nell'allegato
XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, scade contemporaneamente a
quello dei
membri
che sono in carica al 1o maggio 2004.
TITOLO
IV
APPLICABILITÀ
DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
Articolo
33
A
decorrere dal 1o maggio 2004 i nuovi Stati membri sono considerati come
destinatari delle
direttive
e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo
161 del trattato CEEA,
purché
tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri
attuali. Fatta eccezione
per
le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo
254, paragrafi 1 e 2 del
trattato
CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di
tali direttive e
decisioni
al 1o maggio 2004.
Articolo
34
I
nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, a
decorrere dal 1o
maggio
2004, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi
dell'articolo 249 del trattato CE
e
dell'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia
previsto negli allegati di cui
all'articolo
15 o in altre disposizioni del presente protocollo.
Articolo
35
Salvo
disposizioni contrarie, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
i regolamenti
europei
o le decisioni europee necessari per l'applicazione delle disposizioni
contenute negli allegati
III
e IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e citate negli articoli 12 e
13 del presente protocollo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 321
Articolo
36
1.
Quando gli atti delle istituzioni anteriormente al 1o maggio 2004 richiedono
adattamenti in
conseguenza
dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati dal presente
protocollo,
detti
adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi
entrano in vigore dal
1o
maggio 2004.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che
gli atti iniziali
siano
stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, adottano gli
atti a tal fine necessari.
Articolo
37
Le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad
assicurare, sul territorio dei
nuovi
Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori
contro i pericoli
derivanti
dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla
Commissione,
conformemente
all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi a decorrere dal 1o maggio
2004.
PARTE
SECONDA
DISPOSIZIONI
RELATIVE AI PROTOCOLLI
ALLEGATI
ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE RELATIVE ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo
38
Il
Regno di Spagna versa l'importo di 309 686 775 euro quale quota di capitale
versato per
l'aumento
del capitale da esso sottoscritto. Tale contributo è versato in otto rate
uguali, esigibili il 30
settembre
2004, il 30 settembre 2005, il 30 settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30
settembre 2007,
il
31 marzo 2008, il 30 settembre 2008 e il 31 marzo 2009.
Il
Regno di Spagna contribuisce in otto rate uguali, esigibili a tali date,
alle riserve e alle provviste
equivalenti
a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve
e provviste,
costituito
dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali
figurano nel bilancio
della
Banca, in ragione degli importi che corrispondono al 4,1292 % delle riserve
e provviste.
322
Parte IV
Articolo
39
A
decorrere dal 1o maggio 2004, i nuovi Stati membri versano i seguenti
importi, corrispondenti alla
loro
quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale
definito all'articolo 4 dello
statuto
della Banca europea per gli investimenti:
Polonia
170 563 175 euro
Repubblica
ceca 62 939 275 euro
Ungheria
59 543 425 euro
Slovacchia
21 424 525 euro
Slovenia
19 890 750 euro
Lituania
12 480 875 euro
Cipro
9 169 100 euro
Lettonia
7 616 750 euro
Estonia
5 882 000 euro
Malta
3 490 200 euro
Tali
contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 30 settembre 2004,
il 30 settembre 2005, il
30
settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30 settembre 2007, il 31 marzo 2008, il
30 settembre 2008
e
il 31 marzo 2009.
Articolo
40
I
nuovi Stati membri contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date
di cui all'articolo 39, alle
riserve
e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora
essere destinato alle
riserve
e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di
aprile 2004, quali
figurano
nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli
importi che
corrispondono
alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:
Polonia
2,2742 %
Repubblica
ceca 0,8392 %
Ungheria
0,7939 %
Slovacchia
0,2857 %
Slovenia
0,2652 %
Lituania
0,1664 %
Cipro
0,1223 %
Lettonia
0,1016 %
Estonia
0,0784 %
Malta
0,0465 %
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 323
Articolo
41
Il
capitale e i versamenti di cui agli articoli 38, 39 e 40 del presente titolo
sono versati dal Regno di
Spagna
e dai nuovi Stati membri in contanti in euro, salvo deroga decisa
all'unanimità dal consiglio
dei
governatori.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA CECA
Articolo
42
1.
Fatti salvi gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di
Stato concessi dalla
Repubblica
ceca ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria
siderurgica ceca dal 1997
al
2003 sono ritenuti compatibili con il mercato interno a condizione che:
a)
il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui
prodotti contemplati dal
trattato
CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità
europee e i
loro
Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (1), sia
prorogato fino al 1o maggio
2004;
b)
si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito sul piano di
ristrutturazione in base al
quale
il protocollo di cui sopra è stato ampliato;
c)
siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e
d)
non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica ceca dopo
il 1o maggio 2004.
2.
La ristrutturazione del settore siderurgico ceco, come illustrato nei piani
d'impresa specifici delle
società
di cui all'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16
aprile 2003 (in appresso
denominate
«società beneficiarie») e in conformità delle condizioni definite nel
presente titolo, deve
essere
completata entro il 31 dicembre 2006 (in appresso denominata «la fine del
periodo di
ristrutturazione»).
3.
Solo le società beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto
del programma di
ristrutturazione
della siderurgia ceca.
4.
La società beneficiaria non può:
a)
in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato 1 del
protocollo n. 2 dell'atto di
adesione
del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla
società beneficiaria
stessa;
(1)
GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.
324
Parte IV
b)
rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato 1 del protocollo
n. 2 dell'atto di adesione
del
16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre
2006.
5.
Ogni privatizzazione successiva di una delle società beneficiarie rispetta
le condizioni e i principi
concernenti
la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità
definiti nel presente
titolo.
6.
Gli aiuti totali alla ristrutturazione da concedere alle società
beneficiarie sono determinati in
ragione
degli elementi giustificativi contenuti nel piano approvato di
ristrutturazione della siderurgia
ceca
e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. Tuttavia l'aiuto
pagato nel periodo
1997-2003
è limitato in ogni caso a un importo massimo di 14 147 425 201 CZK. Di
questo
importo
Nová Huť riceve un massimo di 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel
riceve un massimo di
8
155 350 000 CZK e Válcovny Plechu Frýdek Místek riceve un massimo di 292
000 000 CZK a
seconda
dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato. L'aiuto è
concesso una sola volta.
Non
vengono concessi ulteriori aiuti di Stato da parte della Repubblica ceca per
ristrutturare
l'industria
siderurgica ceca.
7.
La riduzione netta di capacità che la Repubblica ceca deve conseguire per i
prodotti finiti durante
il
periodo 1997-2006 è di 590 000 tonnellate.
La
riduzione di capacità è misurata solo sulla base della chiusura permanente
degli impianti di
produzione,
mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in
servizio. La
dichiarazione
di fallimento di una società siderurgica non dà diritto alla riduzione di
capacità.
Il
succitato livello di riduzione netta di capacità, insieme ad altre
riduzioni di capacità ritenute
necessarie
nei programmi di ristrutturazione, è completato in conformità del
calendario dell'allegato
2
del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
8.
La Repubblica ceca rimuove le barriere commerciali nel mercato del carbone
conformemente
all'acquis
al momento dell'adesione, consentendo alle società siderurgiche ceche di
ottenere l'accesso
al
carbone a prezzi di mercato internazionali.
9.
È attuato il piano di impresa a favore della società Nová Huť. In
particolare:
a)
lo stabilimento Vysoké Pece Ostrava entra a far parte del quadro
organizzativo della Nová Huť
mediante
acquisizione dell'intera proprietà. Per questa fusione occorre fissare un
termine, insieme
all'attribuzione
delle responsabilità per l'attuazione;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 325
b)
le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
i)
la Nová Huť deve passare da un orientamento alla produzione ad un
orientamento al mercato
e
migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, compresa una maggiore
trasparenza dei
costi;
ii)
la società deve riesaminare la sua gamma di prodotti e inserirsi in mercati
aventi un valore
aggiunto
più elevato;
iii)
la Nová Huť deve effettuare, a breve scadenza dopo la firma del
trattato di adesione, gli
investimenti
necessari per giungere a una migliore qualità dei prodotti finiti;
c)
è attuata una ristrutturazione dell'occupazione; entro il 31 dicembre 2006
sono raggiunti livelli
di
produttività, in base ai dati consolidati delle società beneficiarie
interessate, paragonabili a
quelli
dei gruppi siderurgici dell'Unione;
d)
la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione
dell'ambiente è
raggiunta
al 1o maggio 2004, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano
di impresa.
Conformemente
al piano di impresa sono altresì effettuati gli investimenti connessi all'IPPC
ritenuti
necessari, affinché sia assicurato il rispetto, entro il 1o novembre 2007,
della direttiva
96/61/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione
integrate
dell'inquinamento
(1).
10.
È attuato il piano di impresa a favore della società Vitkovice Steel. In
particolare:
a)
il laminatoio duo è definitivamente chiuso entro il 31 dicembre 2006. Se la
società è acquistata
da
un investitore strategico, la conclusione del contratto d'acquisto è
subordinata alla chiusura
entro
tale data;
b)
le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:
i)
un aumento delle vendite dirette e una maggiore attenzione alla riduzione
dei costi,
presupposti
essenziali di una gestione più efficace,
ii)
un adeguamento alla richiesta del mercato e il passaggio a prodotti con un
valore aggiunto
più
elevato,
iii)
gli investimenti proposti nel processo secondario di produzione siderurgica
devono essere
anticipati
dal 2004 al 2003, in modo da consentire alla società di competere in
termini di
qualità
piuttosto che di prezzo;
c)
la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione
dell'ambiente è
raggiunta
fin dal 1o maggio 2004, compresi i necessari investimenti contemplati nel
piano di
impresa,
che includono i futuri investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari.
(1)
GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
326
Parte IV
11.
È attuato il piano di impresa a favore della società Válcovny Plechu Frýdek
Místek (VPFM). In
particolare:
a)
i laminatoi a caldo n. 1 e 2 sono definitivamente chiusi entro la fine del
2004;
b)
le misure di ristrutturazione devono focalizzarsi sui seguenti elementi:
i)
effettuare, a breve scadenza dopo la firma del trattato di adesione, gli
investimenti necessari
per
giungere a una migliore qualità dei prodotti finiti;
ii)
considerare prioritaria la realizzazione delle principali opportunità
individuate per accrescere
la
redditività (compresa la ristrutturazione dell'occupazione, le riduzioni
dei costi, i
miglioramenti
del rendimento e un nuovo orientamento della distribuzione).
12.
Eventuali successive modifiche del piano di ristrutturazione globale e dei
singoli piani devono
essere
approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
13.
La realizzazione della ristrutturazione finanziaria avviene in piena
trasparenza e sulla base di
corretti
principi dell'economia di mercato.
14.
La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione della
ristrutturazione e il
soddisfacimento
delle condizioni stabilite nel presente titolo in materia di vitalità
economica, aiuti di
Stato
e riduzioni di capacità anteriormente e successivamente al 1o maggio 2004,
fino alla fine del
periodo
di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 15 a 18. A tal proposito
la Commissione
riferisce
al Consiglio.
15.
La Commissione e il Consiglio effettuano il monitoraggio dei parametri della
ristrutturazione di
cui
all'allegato 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
In tale allegato, i rimandi
al
punto 16 del protocollo sono intesi come rimandi al paragrafo 16 del
presente articolo.
16.
Il monitoraggio comprende una valutazione indipendente, da eseguire nel
2003, 2004, 2005 e
2006.
La verifica della vitalità economica effettuata dalla Commissione
costituisce un elemento
importante
per il raggiungimento della medesima.
17.
La Repubblica ceca coopera pienamente riguardo a tutte le modalità di
monitoraggio e in
particolare:
a)
fornisce alla Commissione relazioni semestrali sulla ristrutturazione delle
società beneficiarie,
rispettivamente
entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, sino al termine del
periodo di
ristrutturazione,
b)
la prima relazione dovrà pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2003
e l'ultima entro il
15
marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 327
c)
le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il
processo di
ristrutturazione
e la riduzione e l'utilizzazione di capacità e forniscono dati finanziari
sufficienti
per
permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nel presente
titolo sono stati
soddisfatti.
Le relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 4 del
protocollo n.
2
dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, che la Commissione si riserva il
diritto di modificare
alla
luce dell'esperienza acquisita nel corso del processo di monitoraggio. Oltre
alle singole
relazioni
aziendali delle società beneficiarie, è redatta una relazione sulla
situazione globale del
settore
siderurgico ceco, comprensiva dei recenti sviluppi macroeconomici,
d)
la Repubblica ceca impone alle società beneficiarie l'obbligo di divulgare
tutti i pertinenti dati che,
in
altre circostanze, potrebbero essere considerati riservati. Nel riferire al
Consiglio, la
Commissione
provvede a che le informazioni riservate relative alle società non siano
divulgate.
18.
La Commissione può in qualunque momento decidere di incaricare un
consulente indipendente
per
valutare i risultati del monitoraggio, intraprendere le ricerche
eventualmente necessarie e riferire
alla
Commissione e al Consiglio.
19.
Se la Commissione riscontra, sulla scorta delle relazioni di cui al
paragrafo 17, che si sono
verificate
deviazioni sostanziali rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è
stata effettuata la
valutazione
di vitalità economica, può chiedere alla Repubblica ceca di adottare
provvedimenti atti a
rafforzare
le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione.
20.
Qualora dal monitoraggio emerga che:
a)
le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo
non sono state
soddisfatte,
oppure
b)
gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo durante il quale la
Repubblica ceca può
eccezionalmente
concedere aiuti di Stato destinati alla ristrutturazione dell'industria
siderurgica a
titolo
dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati
membri,
da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (1) non sono stati
soddisfatti, oppure
c)
durante il periodo di ristrutturazione, la Repubblica ceca ha concesso
all'industria siderurgica e, in
particolare,
alle società beneficiarie, ulteriori aiuti di Stato incompatibili,
le
disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non si applicano.
La
Commissione adotta gli opportuni provvedimenti, chiedendo alle società in
questione di
rimborsare
gli eventuali aiuti concessi in violazione delle condizioni stabilite nel
presente titolo.
(1)
GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.
328
Parte IV
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE ZONE DI SOVRANITÀ DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
D'IRLANDA
DEL NORD A CIPRO
Articolo
43
1.
Le zone di sovranità sono incluse nel territorio doganale dell'Unione e a
tal fine gli atti
dell'Unione
in materia di politica doganale e di politica commerciale comune di cui alla
sezione I
dell'allegato
del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano
alle zone di
sovranità,
con le modifiche riportate in detto allegato. In quest'ultimo, il rimando al
«presente
protocollo»
è inteso come rimandato al presente titolo.
2.
Alle zone di sovranità si applicano gli atti dell'Unione relativi alle
imposte sulla cifra d'affari, alle
accise
e ad altre forme di imposizione indiretta elencati nella sezione II
dell'allegato del protocollo n.
3
dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, con le modifiche riportate in
detto allegato e le pertinenti
disposizioni
applicabili a Cipro riportate nel presente protocollo.
3.
Gli atti dell'Unione elencati nella sezione III dell'allegato del protocollo
n. 3 dell'atto di adesione
del
16 aprile 2003 sono modificati come indicato in detto allegato, in modo da
consentire al Regno
Unito
di mantenere le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le
forniture destinate alle sue forze
armate
e al personale connesso accordate dal trattato relativo all'istituzione
della Repubblica di Cipro
(in
appresso denominato «il trattato istitutivo»).
Articolo
44
Alle
zone di sovranità si applicano gli articoli da III-225 a III-232 della
Costituzione e le disposizioni
adottate
su tale base, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo
III-278, paragrafo 4, lettera
b)
della Costituzione.
Articolo
45
Le
persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità le
quali, nell'ambito del
regime
istituito in virtù del trattato istitutivo e dello scambio di note connesso
del 16 agosto 1960,
sono
soggette alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza
sociale, sono
considerate,
ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo
all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro
familiari che si
spostano
all'interno della Comunità (1), come persone che risiedono o lavorano nel
territorio della
Repubblica
di Cipro.
(1)
GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 329
Articolo
46
1.
La Repubblica di Cipro non è tenuta ad effettuare controlli sulle persone
che attraversano le sue
frontiere
terrestri e marittime con le zone di sovranità e a siffatte persone non si
applicano restrizioni
dell'Unione
in materia di attraversamento delle frontiere esterne.
2.
Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le
frontiere esterne delle zone di
sovranità
in conformità degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del
protocollo n. 3
dell'atto
di adesione del 16 aprile 2003.
Articolo
47
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare, per garantire
un'efficace attuazione degli
obiettivi
del presente titolo, una decisione europea che modifica gli articoli da 43 a
46 come pure
l'allegato
del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, ovvero che
applica altre
disposizioni
della Costituzione e degli atti dell'Unione alle zone di sovranità del
Regno Unito secondo
modalità
e condizioni che esso determina. Il Consiglio delibera all'unanimità. Prima
di presentare una
proposta
la Commissione consulta il Regno Unito e la Repubblica di Cipro.
Articolo
48
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno Unito è competente ad attuare il
presente titolo nelle zone di
sovranità.
In particolare:
a)
il Regno Unito è competente per l'applicazione delle misure dell'Unione
specificate nel presente
titolo
nei settori doganale, dell'imposizione indiretta e della politica
commerciale comune per
quanto
riguarda le merci che entrano nell'isola di Cipro o la lasciano attraverso
un porto o
aeroporto
situato all'interno delle zone di sovranità;
b)
all'interno delle zone di sovranità possono essere effettuati controlli
doganali su merci importate
nell'isola
di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito attraverso
un porto o
aeroporto
situato nella Repubblica di Cipro;
c)
il Regno Unito è competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o
certificati prescritti in
conformità
di qualsiasi misura dell'Unione applicabile alle merci importate nell'isola
di Cipro o da
essa
esportate dalle forze armate del Regno Unito.
2.
La Repubblica di Cipro è competente per la gestione e l'erogazione di
eventuali fondi dell'Unione
spettanti
a persone che appartengono alle zone di sovranità, in virtù
dell'applicazione della politica
agricola
comune nelle zone di sovranità a norma dell'articolo 44 e rende conto alla
Commissione di
siffatte
spese.
330
Parte IV
3.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno Unito può delegare alle competenti
autorità della Repubblica
di
Cipro, in conformità del regime instaurato in virtù del trattato
istitutivo, l'espletamento delle
funzioni
che incombono a uno Stato membro a norma o in virtù delle disposizioni di
cui agli articoli
da
43 a 46.
4.
Il Regno Unito e la Repubblica di Cipro cooperano per garantire l'effettiva
attuazione del
presente
titolo nelle zone di sovranità e, se del caso, concludono ulteriori intese
per quanto riguarda
la
delega dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 43 a 46.
Una copia di tali intese è
trasmessa
alla Commissione.
Articolo
49
Il
regime definito nel presente titolo è inteso unicamente a regolamentare la
situazione particolare
delle
zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non può essere applicato a
nessun altro territorio
dell'Unione
né servire, totalmente o parzialmente, come precedente per qualsiasi altro
regime speciale
che
già esiste o che potrebbe essere istituito in un altro territorio europeo
di cui all'articolo IV-4 della
Costituzione.
Articolo
50
La
Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con frequenza
quinquennale a
decorrere
dal 1o maggio 2004 in merito all'attuazione delle disposizioni del presente
titolo.
Articolo
51
Le
disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione
relativa alle zone di
sovranità
del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro che riprende,
senza alterarne
la
portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo 3
dell'atto di adesione del 16
aprile
2003.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA CENTRALE NUCLEARE DI IGNALINA IN LITUANIA
Articolo
52
Riconoscendo
la disponibilità dell'Unione a fornire ulteriore assistenza adeguata
all'opera di
disattivazione
della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania e rilevando
questo segno di
solidarietà,
la Lituania si è impegnata a chiudere l'Unità 1 della Centrale nucleare di
Ignalina prima del
2005
e l'Unità 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al più tardi e a
disattivare
successivamente
dette unità.
Articolo
53
1.
Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Lituania ulteriore assistenza
finanziaria a
sostegno
dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della
chiusura e della
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 331
disattivazione
della centrale nucleare di Ignalina (in appresso «il programma Ignalina»).
2.
Le misure nel quadro del programma Ignalina sono decise e attuate
conformemente alle
disposizioni
di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989,
relativo
all'aiuto
economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (1).
3.
Il programma Ignalina contempla, tra l'altro: misure a sostegno della
disattivazione della centrale
nucleare
di Ignalina; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e
misure di
ammodernamento
della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di
produzione
dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina; altre misure
conseguenti alla
decisione
di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla
necessaria ristrutturazione,
al
miglioramento ambientale e all'ammodernamento dei settori della produzione,
trasmissione,
distribuzione
dell'energia in Lituania nonché all'accrescimento della sicurezza
dell'approvvigionamento
energetico
e al miglioramento dell'efficienza energetica in Lituania.
4.
Il programma Ignalina include misure di sostegno al personale della centrale
per il
mantenimento
di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di
Ignalina nel
periodo
precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori.
5.
Per il periodo 2004-2006 il programma Ignalina dispone di 285 milioni di
euro in stanziamenti
di
impegno, da ripartire in quote annuali uguali.
6.
Il contributo nel quadro del programma Ignalina può, per talune misure,
coprire fino al 100 %
della
spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica
del cofinanziamento
stabilita
nel quadro dell'assistenza preadesione per l'opera di disattivazione da
parte della Lituania e
ottenere
cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.
7.
L'assistenza nel quadro del programma Ignalina, o parte della stessa, può
essere messa a
disposizione
come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla
disattivazione di
Ignalina,
gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
8.
Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e
internazionali:
a)
per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e le misure di
ammodernamento della
centrale
a energia termica lituana di Elektrenai quale fonte sostitutiva principale
della capacità di
produzione
dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e
b)
per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina
sono
compatibili con il mercato interno quale definito nella Costituzione.
(1)
GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
332
Parte IV
9.
Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e
internazionali a sostegno degli
sforzi
della Lituania volti ad affrontare le conseguenze della chiusura e della
disattivazione della
centrale
nucleare di Ignalina possono, caso per caso, essere considerati compatibili,
ai sensi della
Costituzione,
con il mercato interno, in particolare gli aiuti pubblici destinati
all'accrescimento della
sicurezza
dell'approvvigionamento energetico.
Articolo
54
1.
Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina è un
processo a lungo
termine
e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non
commisurato alle
dimensioni
e alla forza economica di tale paese, l'Unione, in solidarietà con la
Lituania, fornisce
ulteriore
assistenza adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006.
2.
Il programma Ignalina è, a tal fine, proseguito senza soluzione di
continuità e prorogato oltre il
2006.
Le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise
conformemente
alla
procedura di cui all'articolo 35 e entrano in vigore, al più tardi, entro
la data di scadenza delle
prospettive
finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio
1999.
3.
Il programma Ignalina, quale prorogato conformemente alle disposizioni del
paragrafo 2, si basa
sugli
stessi elementi e principi di cui all'articolo 53.
4.
Per il periodo coperto dalle successive prospettive finanziarie, gli
stanziamenti globali medi ai
sensi
del programma Ignalina prorogato sono congrui. La programmazione di tali
risorse si baserà sul
fabbisogno
di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi.
Articolo
55
Fatte
salve le disposizioni dell'articolo 52, la clausola generale di salvaguardia
di cui all'articolo 26 si
applica
fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell'approvvigionamento
energetico in
Lituania.
Articolo
56
Il
presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa alla
centrale nucleare di Ignalina in
Lituania,
che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo
che figurava nel
protocollo
n. 4 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
RELATIVE AL TRANSITO DI PERSONE PER VIA TERRESTRE TRA LA REGIONE DI
KALININGRAD
ED ALTRE PARTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA
Articolo
57
Le
norme e gli accordi dell'Unione sul transito di persone per via terrestre
tra la regione di
Kaliningrad
ed altre parti della Federazione russa, e in particolare il regolamento (CE)
n. 693/2003
del
Consiglio del 14 aprile 2003 che istituisce un documento di transito
agevolato (FTD) e un
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 333
documento
di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare
comune e il
manuale
comune (1), in sé non ritardano né impediscono la piena partecipazione
della Lituania
all'acquis
Schengen, inclusa l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne.
Articolo
58
L'Unione
assiste la Lituania nell'attuazione delle norme e degli accordi sul transito
di persone tra la
regione
di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa ai fini della piena
partecipazione della
Lituania
allo spazio Schengen quanto prima.
L'Unione
assiste la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di
Kaliningrad ed altre
parti
della Federazione russa e, segnatamente, sostiene i costi supplementari
connessi all'attuazione
delle
disposizioni specifiche dell'acquis concernenti detto transito.
Articolo
59
Fatti
salvi i diritti sovrani della Lituania, eventuali altri atti concernenti il
transito di persone tra la
regione
di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa sono adottati dal
Consiglio, su proposta
della
Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo
60
Il
presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa al
transito di persone per via terrestre
tra
la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa che
riprende, senza alterarne la
portata
giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 5
dell'atto di adesione del 16
aprile
2003.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ACQUISTO DI RESIDENZE SECONDARIE A MALTA
Articolo
61
Tenendo
presente il numero molto esiguo di abitazioni a Malta e la scarsità di
terreni edificabili
disponibili,
che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione
demografica
degli
attuali residenti, Malta può in maniera non discriminatoria mantenere in
vigore le norme
sull'acquisto
e il possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di
cittadini di uno
Stato
membro che non risiedono legalmente a Malta da almeno cinque anni, previste
nella legge sui
beni
immobili (acquisto da parte di non residenti) (capitolo 246).
(1)
GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.
334
Parte IV
Malta
applica, per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria
sul suo territorio,
procedure
di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e
trasparenti. Detti criteri
sono
applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra
cittadini maltesi e cittadini
degli
altri Stati membri. Malta garantisce che in nessun caso un cittadino di uno
Stato membro possa
avere
un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Qualora
il valore del bene acquistato da un cittadino di uno Stato membro superi le
soglie previste
dalla
legislazione maltese, segnatamente 30 000 lire maltesi per gli appartamenti
e 50 000 lire
maltesi
per qualsiasi tipo di bene diverso dagli appartamenti e dai beni di
importanza storica, è
concessa
un'autorizzazione. Malta può rivedere tali soglie per riflettere le
fluttuazioni di prezzi del
mercato
immobiliare maltese.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'ABORTO A MALTA
Articolo
62
Nessuna
disposizione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei
trattati e degli atti
che
lo modificano o integrano incide sull'applicazione nel territorio di Malta
della legislazione
nazionale
in materia di aborto.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA POLACCA
Articolo
63
1.
In deroga agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di
Stato concessi dalla Polonia
ai
fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica
polacca sono ritenuti
compatibili
con il mercato interno a condizione che:
a)
il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui
prodotti della CECA,
dell'Accordo
europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri
da
una parte, e la Polonia, dall'altra (1), sia stato prorogato fino al 1o
maggio 2004,
b)
si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito nel piano di
ristrutturazione in base al
quale
il protocollo di cui sopra è stato ampliato,
c)
siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e
(1)
GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 335
d)
non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica polacca
dopo il 1o maggio 2004.
2.
La ristrutturazione del settore siderurgico polacco, come illustrato nei
piani d'impresa specifici
delle
società di cui all'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del
16 aprile 2003 (in
appresso
denominate «società beneficiarie») e in linea con le condizioni definite
nel presente titolo, è
completata
entro il 31 dicembre 2006 (data in appresso denominata «la fine del periodo
di
ristrutturazione»).
3.
Solo le società beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto
del programma di
ristrutturazione
della siderurgia polacca.
4.
La società beneficiaria non può:
a)
in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato 1 del
protocollo n. 8 dell'atto di
adesione
del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla
società beneficiaria
stessa;
b)
rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato 1 del protocollo
n. 8 dell'atto di adesione
del
16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre
2006.
5.
Qualsiasi successiva privatizzazione di una delle società beneficiarie deve
fondarsi su una base
che
rispetti l'esigenza di trasparenza e rispettare le condizioni e i principi
concernenti la vitalità
economica,
gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità, definiti nel presente
titolo. Non deve essere
concesso
alcun aiuto di Stato ulteriore nel quadro della vendita di una società o di
singole attività.
6.
L'aiuto alla ristrutturazione concesso alle società beneficiarie è
determinato in ragione dei
giustificativi
contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia polacca e
nei piani
individuali
di impresa approvati dal Consiglio. In ogni caso tuttavia l'aiuto pagato nel
periodo
1997-2003
e nel suo importo totale non deve superare 3 387 070 000 PLN.
Di
questo importo totale:
a)
per quanto riguarda Polskie Huty Stali (in seguito denominata «la PHS»),
l'aiuto alla
ristrutturazione
già concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve
essere
superiore
a 3 140 360 000 PLN. La PHS ha già ricevuto 62 360 000 PLN di aiuti alla
ristrutturazione
nel periodo 1997-2001; deve ricevere un ulteriore importo non superiore a
3
078 000 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel 2002 e nel 2003 a seconda
dei requisiti
fissati
nel piano di ristrutturazione approvato (da erogare integralmente nel 2002
se la proroga
del
periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo che
istituisce
un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia,
dall'altra,
è accordata entro la fine del 2002, o altrimenti nel 2003);
b)
per quanto riguarda le società Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o.,
Huta Batory S.A.,
Huta
Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., e Huta Pokój
S.A. (in seguito
denominate
«altre società beneficiarie»), l'aiuto alla ristrutturazione già
concesso o da concedere
dal
1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 246 710 000 PLN.
Queste imprese
hanno
già ricevuto 37 160 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo
1997-2001;
ricevono
un ulteriore importo non superiore a 210 210 000 PLN di aiuti alla
ristrutturazione a
336
Parte IV
seconda
dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (di cui 182
170 000 PLN nel
2002
e 27 380 000 PLN nel 2003, se la proroga del periodo di grazia prevista dal
protocollo n. 2
dell'Accordo
europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri
da
una parte, e la Polonia, dall'altra, è accordata entro la fine del 2002, o
altrimenti 210 210 000
PLN
nel 2003).
La
Polonia non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla
sua industria siderurgica.
7.
La riduzione di capacità netta che la Polonia deve conseguire per i
prodotti finiti durante il
periodo
1997-2006 è di almeno 1 231 000 tonnellate. Tale quantitativo globale
comprende
riduzioni
nette di capacità di almeno 715 000 tonnellate annue di laminati a caldo e
716 000
tonnellate
annue di laminati a freddo, nonché un aumento massimo di 200 000 tonnellate
annue per
altri
prodotti finiti.
La
riduzione della capacità è misurata solo sulla base della chiusura
permanente degli impianti di
produzione,
mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in
servizio. Una
dichiarazione
di fallimento di una società siderurgica non può essere considerata come
una riduzione
della
capacità.
Le
riduzioni nette di capacità riportate nell'allegato 2 del protocollo n. 8
dell'atto di adesione del 16
aprile
2003 sono minime e le riduzioni nette effettive di capacità da raggiungere
e il relativo
calendario
sono stabiliti sulla base del programma di ristrutturazione finale della
Polonia e dei piani
d'impresa
specifici nel quadro dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra
le Comunità
europee
e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, tenendo conto
dell'obiettivo di
garantire
la vitalità economica delle imprese beneficiarie al 31 dicembre 2006.
8.
Il piano d'impresa per la società beneficiaria PHS è realizzato. In
particolare:
a)
gli sforzi di ristrutturazione si concentrano sui seguenti fattori:
i)
riorganizzazione delle strutture di produzione della PHS in base ai
prodotti, garantendo
un'organizzazione
orizzontale per funzione (acquisti, produzione, vendite);
ii)
creazione di una struttura di gestione unificata della PHS, che consenta la
completa
realizzazione
di sinergie nella fase di consolidamento;
iii)
evoluzione dell'obiettivo strategico della PHS, passando dall'orientamento
alla produzione
all'orientamento
al mercato;
iv)
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione della PHS,
garantendo inoltre un
miglior
controllo sulle vendite dirette;
v)
riesame da parte della PHS, sulla base di valide considerazioni economiche,
della strategia
delle
società figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nella
società madre;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 337
vi)
riesame da parte della PHS della combinazione dei prodotti, riducendo la
sovraccapacità per i
prodotti
semilavorati lunghi e spostandosi in generale verso il mercato di prodotti
con più
elevato
valore aggiunto;
vii)
investimenti della PHS al fine di migliorare la qualità dei prodotti
finiti; occorre prestare
particolare
attenzione al conseguimento, entro una data da stabilirsi nel calendario per
l'attuazione
del programma di ristrutturazione della PHS e non oltre la fine del 2006,
della
produzione
di qualità Sigma 3 nell'impianto della PHS di Cracovia;
b)
la PHS deve massimizzare le economie durante il periodo di ristrutturazione,
aumentando
l'efficienza
energetica, migliorando gli acquisti e garantendo rendimenti di
produttività
paragonabili
ai livelli dell'Unione;
c)
occorre attuare una ristrutturazione dell'occupazione; devono essere
raggiunti al 31 dicembre
2006
livelli di produttività comparabili a quelli ottenuti dai gruppi di
produzione dell'industria
siderurgica
nell'Unione, sulla base di cifre consolidate, inclusa l'occupazione
indiretta nelle società
di
servizi interamente possedute;
d)
qualsiasi privatizzazione deve fondarsi su una base che rispetti l'esigenza
di trasparenza e rifletta
integralmente
il valore commerciale della PHS. Non devono essere concessi ulteriori aiuti
di Stato
nell'ambito
della vendita.
9.
Il piano d'impresa per le altre società beneficiarie è realizzato. In
particolare:
a)
per tutte le altre società beneficiarie gli sforzi di ristrutturazione si
concentrano sui seguenti
fattori:
i)
evoluzione dell'obiettivo strategico, passando dall'orientamento alla
produzione all'orientamento
al
mercato;
ii)
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione di tali
società, garantendo inoltre
un
miglior controllo sulle vendite dirette;
iii)
riesame, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia
delle società figlie e
reintegrazione,
se opportuno, di alcuni servizi nelle società madri;
b)
per la Huta Bankowa, attuazione del programma di economie;
c)
per la Huta Buczek, concessione del supporto finanziario necessario da parte
di creditori e
istituzioni
finanziarie locali e attuazione del programma di economie, fra cui una
riduzione del
costo
degli investimenti adattando le strutture di produzione esistenti;
d)
per la Huta Łabędy, attuazione del programma di economie e
riduzione del ricorso all'industria
estrattiva
e mineraria;
e)
per la Huta Pokój, raggiungimento di standard di produttività
internazionali nelle società figlie,
attuazione
del risparmio del consumo energetico e cancellazione degli investimenti
proposti nel
reparto
trasformazione e costruzione;
338
Parte IV
f)
per la Huta Batory, raggiungimento di un accordo con creditori e istituzioni
finanziarie sul
consolidamento
del debito e su prestiti destinati all'investimento. La società deve
inoltre
assicurare
ulteriori economie sostanziali, connesse con la ristrutturazione
dell'occupazione e con
maggiori
rendimenti;
g)
per la Huta Andrzej, garantire una base finanziaria solida al suo sviluppo
negoziando un accordo
tra
gli attuali prestatori della società, i creditori a lungo termine, i
creditori commerciali e le
istituzioni
finanziarie. È inoltre necessario effettuare ulteriori investimenti nel
laminatoio per tubi
a
caldo ed attuare il programma di riduzione di organico;
h)
per la Huta L.W., sono necessari ulteriori investimenti in relazione ai
progetti della società per
laminatoi
a caldo, impianti di sollevamento e miglioramenti ambientali. Questa
società deve
inoltre
raggiungere livelli più elevati di produttività, mediante una
ristrutturazione dell'organico e
una
riduzione dei costi per i servizi esterni.
10.
Eventuali modifiche successive del piano di ristrutturazione globale e dei
piani individuali
devono
essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.
11.
La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla
base di corretti
principi
dell'economia di mercato.
12.
La Commissione e il Consiglio seguono da vicino la realizzazione della
ristrutturazione e il
soddisfacimento
delle condizioni di cui al presente titolo in materia di vitalità
economica, aiuti di
Stato
e riduzioni delle capacità prima dell'adesione e dopo, fino alla fine del
periodo di
ristrutturazione,
conformemente ai paragrafi da 13 a 18. A tal fine la Commissione riferisce
al
Consiglio.
13.
Oltre agli aiuti di Stato, la Commissione ed il Consiglio controllano i
parametri di
ristrutturazione
di cui all'allegato 3 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16
aprile 2003. I
rimandi
fatti in tale allegato al punto 14 del protocollo sono intesi come rimandi
al paragrafo 14 del
presente
articolo.
14.
Il controllo include una valutazione indipendente che viene effettuata nel
2003, 2004, 2005 e
2006.
Si applica il test di vitalità economica messo a punto dalla Commissione e
si misura la
produttività
nel contesto della valutazione.
15.
La Polonia collabora pienamente all'attuazione dell'intero sistema di
controllo. In particolare:
a)
la Polonia trasmette alla Commissione relazioni semestrali relative alla
ristrutturazione delle
società
beneficiarie, entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno fino alla
fine del periodo di
ristrutturazione,
b)
la prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e
l'ultima entro il 15
marzo
2007, salvo decisione contraria della Commissione,
c)
le relazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per il
controllo del processo di
ristrutturazione,
degli aiuti di Stato e della riduzione e utilizzo di capacità e devono
fornire dati
finanziari
sufficienti a consentire l'elaborazione di una valutazione che stabilisca se
le condizioni
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 339
e
requisiti contenuti nel presente titolo sono stati soddisfatti. Le relazioni
devono contenere per lo
meno
le informazioni di cui all'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di
adesione del 16 aprile
2003,
che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze
raccolte nel corso
del
processo di monitoraggio. Nell'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di
adesione del 16 aprile
2003
il rimando fatto al punto 14 del protocollo é inteso come rimando al
paragrafo 14 del
presente
articolo. Oltre alle singole relazioni riguardanti le società beneficiarie
deve essere inoltre
elaborata
una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico polacco,
compresi recenti
sviluppi
macroeconomici,
d)
la Polonia deve inoltre fornire tutte le informazioni supplementari
necessarie per la valutazione
indipendente
di cui al paragrafo 14,
e)
la Polonia deve chiedere alle società beneficiarie di comunicare
obbligatoriamente tutti i dati che
in
altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorché
riferisce al Consiglio la
Commissione
deve garantire che informazioni riservate relative alle singole società non
siano
rivelate.
16.
La Commissione può decidere in qualsiasi momento di nominare un consulente
indipendente
con
il compito di valutare i risultati dei controlli, effettuare qualsiasi
ricerca necessaria e riferire alla
Commissione
e al Consiglio.
17.
Se, sulla base dei controlli effettuati, la Commissione riscontra
discordanze sostanziali dai dati
finanziari
sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione della vitalità
economica, essa può
chiedere
alla Polonia di adottare misure appropriate per rafforzare o modificare le
misure di
ristrutturazione
per le società beneficiarie interessate.
18.
Qualora i controlli rivelino che:
a)
le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo
non sono state
soddisfatte,
o che
b)
gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale
la Polonia può
concedere
a titolo eccezionale un sostegno di Stato per la ristrutturazione della sua
industria
siderurgica
ai sensi dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e
i
loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, non sono stati
soddisfatti, o che
c)
nel corso del periodo di ristrutturazione la Polonia ha concesso
all'industria siderurgica ed in
particolare
alle società beneficiarie aiuti di Stato supplementari incompatibili,
le
disposizioni transitorie contenute nel presente titolo sono prive d'effetto.
La
Commissione adotta le misure necessarie intese ad esigere dalle società
interessate il rimborso di
qualsiasi
aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui al presente titolo.
340
Parte IV
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'UNITÀ 1 E ALL'UNITÀ 2 DELLA CENTRALE NUCLEARE DI BOHUNICE V1
IN
SLOVACCHIA
Articolo
64
La
Slovacchia si è impegnata a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di
Bohunice V1 entro il 31
dicembre
2006 e l'unità 2 della stessa centrale entro il 31 dicembre 2008 al più
tardi e a disattivare
successivamente
dette unità.
Articolo
65
1.
Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Slovacchia assistenza
finanziaria a sostegno dei
suoi
sforzi di disattivare e affrontare le conseguenze della chiusura e della
disattivazione dell'unità 1 e
dell'unità
2 della centrale nucleare di Bohunice V1 (di seguito «l'assistenza»).
2.
L'assistenza è decisa e attuata conformemente alle disposizioni di cui al
regolamento (CEE) n.
3906/89
del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore
di taluni paesi
dell'Europa
centrale e orientale (1).
3.
Per il periodo 2004-2006 l'assistenza ammonta a 90 milioni di euro in
stanziamenti di impegno,
da
ripartire in quote annuali uguali.
4.
L'assistenza, o parti di essa, può essere messa a disposizione come
contributo dell'Unione al
Fondo
internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla
Banca europea per la
ricostruzione
e lo sviluppo.
Articolo
66
L'Unione
riconosce che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 deve
continuare oltre
le
prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6
maggio 1999, e che tale
sforzo
rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006
si tiene conto di
tale
situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza
dell'Unione in questo
settore.
Articolo
67
Le
disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione
relativa all'unità 1 e
all'unità
2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, che riprende, senza
alterarne la
portata
giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 9
dell'atto di adesione del 16
aprile
2003.
(1)
GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 341
TITOLO
X
DISPOSIZIONI
RELATIVE A CIPRO
Articolo
68
1.
L'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione è sospesa nelle zone
della Repubblica di
Cipro
sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo
effettivo.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca
della sospensione di cui
al
paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo
69
1.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle
quali le disposizioni del
diritto
dell'Unione si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo
68 e le zone sulle quali il
governo
della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Il Consiglio
delibera all'unanimità.
2.
I confini tra la zona orientale di sovranità del Regno Unito e le zone di
cui all'articolo 68 sono
considerati
parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità del Regno Unito ai
fini della parte IV
dell'allegato
del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sulle zone di
sovranità del
Regno
Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata
della sospensione
dell'applicazione
dell'acquis comunitario e dell'Unione ai sensi dell'articolo 68.
Articolo
70
1.
Nulla nel presente titolo osta all'adozione di misure intese a promuovere lo
sviluppo economico
delle
zone di cui all'articolo 68.
2.
Siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis comunitario e
dell'Unione alle
condizioni
stabilite nel presente protocollo in qualsiasi altra parte della Repubblica
di Cipro.
Articolo
71
Qualora
sia trovata una soluzione della questione di Cipro, il Consiglio, su
proposta della
Commissione,
decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all'adesione di Cipro
all'Unione
riguardo
la comunità turco-cipriota. Il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo
72
Le
disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione
relativa a Cipro che
riprende,
senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava
nel protocollo n.
10
dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
342
Parte IV
PARTE
TERZA
DISPOSIZIONI
RELATIVE AGLI ALLEGATI DELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
Articolo
73
Gli
allegati I e da III a XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, le
relative appendici e gli allegati
dei
protocolli 2, 3 e 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (1)
costituiscono parte integrante del
presente
protocollo.
Articolo
74
1.
I riferimenti al «trattato di adesione» contenuti negli allegati di cui
all'articolo 73 del presente
protocollo
sono intesi come riferimenti al trattato di cui all'articolo IV-437,
paragrafo 2, lettera e)
della
Costituzione, quelli alla data o al momento della firma di tale trattato
sono intesi come
riferimenti
al 16 aprile 2003 e quelli alla data d'adesione sono intesi come riferimenti
al 1o maggio
2004.
2.
Fatto salvo il secondo comma, i riferimenti al «presente atto» negli
allegati di cui all'articolo 73
del
presente protocollo sono intesi come riferimenti all'atto di adesione del 16
aprile 2003.
I
riferimenti a disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 negli
allegati di cui all'articolo 73
del
presente protocollo sono intesi come riferimenti al presente protocollo,
secondo la seguente
tabella
di corrispondenza:
Atto
di adesione del 16 aprile 2003 Protocollo
Articolo
21 Articolo 12
Articolo
22 Articolo 13
Articolo
24 Articolo 15
Articolo
32 Articolo 21
Articolo
37 Articolo 26
Articolo
52 Articolo 32
3.
Le espressioni di seguito riportate, figuranti negli allegati di cui
all'articolo 73, devono essere
intese
in base al significato indicato nella seguente tabella di corrispondenza,
solo quando si
riferiscono
esclusivamente a situazioni giuridiche precedenti l'entrata in vigore del
trattato che adotta
una
Costituzione per l'Europa.
(1)
GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 343
Espressioni
figuranti negli allegati di cui all'articolo 73 Significato
Trattato
che istituisce la Comunità europea Costituzione
Trattato
sull'Unione europea Costituzione
Trattati
sui quali è fondata l'Unione europea Costituzione
Comunità
(europea) Unione
Comunità
allargata Unione
Comunitari(o)
dell'Unione
UE
Unione
Unione
allargata o UE allargata Unione
In
deroga al primo comma, il significato del termine «comunitario», quando è
riferito ai termini
«preferenza»
e «pesca», rimane invariato.
4.
I riferimenti a parti o disposizioni del trattato che istituisce la
Comunità europea negli allegati di
cui
all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti a parti
o disposizioni della
Costituzione,
secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Trattato
CE Costituzione
Parte
terza, titolo I Parte III, titolo III, capo I, sezione 3
Parte
terza, titolo I, capo 1 Parte III, titolo III, capo I, sezione 3,
sottosezione 1
Parte
terza, titolo II Parte III, titolo III, capo III, sezione 4
Parte
terza, titolo III Parte III, titolo III, capo I, sezioni 2 e 4
Parte
terza, titolo VI, capo 1 Parte III, titolo III, capo I, sezione 5
Articolo
31 Articolo III-155
Articolo
39 Articolo III-133
Articolo
49 Articolo III-144
Articolo
58 Articolo III-158
Articolo
87 Articolo III-167
Articolo
88 Articolo III-168
Articolo
226 Articolo III-360
Allegato
I Allegato I
5.
Qualora negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sia
previsto che il Consiglio o
la
Commissione adottino atti giuridici, detti atti assumono la forma di
regolamenti europei o di
decisioni
europee.
344
Parte IV
10.
PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui
all'articolo III-184 della
Costituzione,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
I
valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della
Costituzione sono:
a)
il 3 % per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il
prodotto interno lordo ai
prezzi
di mercato;
b)
il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo
ai prezzi di mercato.
Articolo
2
Ai
fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si
intende per:
a)
«pubblico», la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione
statale, regionale o locale e
i
fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali,
quali definiti nel Sistema
europeo
di conti economici integrati;
b)
«disavanzo», l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di
conti economici
integrati;
c)
«investimento», la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel
Sistema europeo di conti
economici
integrati;
d)
«debito», il debito lordo al valore nominale in essere alla fine
dell'esercizio e consolidato tra e nei
settori
della pubblica amministrazione quale definita alla lettera a).
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 345
Articolo
3
Al
fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i
governi degli Stati membri, ai
sensi
della procedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica
amministrazione quale
definita
all'articolo 2, lettera a). Gli Stati membri assicurano che le procedure
nazionali in materia di
bilancio
consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione in
questo settore. Gli
Stati
membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in
merito al loro
disavanzo,
previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.
Articolo
4
I
dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo
sono forniti dalla Commissione.
346
Parte IV
11.
PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l'Unione
nel processo decisionale
volto
a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga, di cui
all'articolo III-198 della Costituzione,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
Il
criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo III-198,
paragrafo 1, lettera a) della
Costituzione
significa che lo Stato membro interessato ha un andamento dei prezzi che è
sostenibile
ed
un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno
anteriormente all'esame,
non
supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al
massimo, che hanno
conseguito
i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si
misura mediante l'indice
dei
prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle
differenze delle
definizioni
nazionali.
Articolo
2
Il
criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo
III-198, paragrafo 1, lettera b)
della
Costituzione significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro
interessato non è oggetto di
una
decisione europea del Consiglio, di cui all'articolo III-184, paragrafo 6
della Costituzione, circa
l'esistenza
di un disavanzo eccessivo.
Articolo
3
Il
criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema
monetario europeo di cui
all'articolo
III-198, paragrafo 1, lettera c) della Costituzione significa che lo Stato
membro interessato
ha
rispettato i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di
cambio del Sistema
monetario
europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In
particolare, e per lo
stesso
periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio
centrale bilaterale della
sua
moneta nei confronti dell'euro.
Articolo
4
Il
criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo
III-198, paragrafo 1, lettera d)
della
Costituzione significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine
dello Stato membro
interessato,
osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di
oltre 2
punti
percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i
migliori risultati in
termini
di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle
obbligazioni a lungo
termine
emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle
differenze nelle
definizioni
nazionali.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 347
Articolo
5
I
dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono
forniti dalla Commissione.
Articolo
6
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del
Parlamento
europeo, della BCE e del comitato economico e finanziario di cui
all'articolo III-192 della
Costituzione,
adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di
convergenza di cui
all'articolo
III-198 della Costituzione, che pertanto sono destinate a sostituire il
presente protocollo.
348
Parte IV
12.
PROTOCOLLO SULL'EUROGRUPPO
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE
di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione
europea e, a tale scopo, di
sviluppare
un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona
euro,
CONSAPEVOLI
della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo
rafforzato tra gli Stati membri la cui
moneta
è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri
dell'Unione,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
I
ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo
informale. Tali riunioni
hanno
luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle
responsabilità specifiche
da
essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle
riunioni. La Banca
centrale
europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai
rappresentanti dei ministri
responsabili
delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai
rappresentanti della
Commissione.
Articolo
2
I
ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente
per un periodo di due anni
e
mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 349
13.
PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA
E D'IRLANDA DEL NORD IN RELAZIONE ALL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICONOSCENDO
che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi ad adottare
l'euro senza che il suo
governo
e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,
TENENDO
CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito
ha notificato al Consiglio la
sua
intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e
monetaria, ai sensi del punto 1 del protocollo
su
talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del
Nord, allegato al trattato che istituisce la
Comunità
europea,
PRENDENDO
ATTO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo
fabbisogno di prestiti mediante la
vendita
del debito al settore privato,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
A
meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l'euro,
esso non ha nessun
obbligo
di farlo.
Articolo
2
Gli
articoli da 3 a 8 e l'articolo 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto
della notifica trasmessa
al
Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre
1997.
Articolo
3
Il
Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria
conformemente alla sua
legislazione
nazionale.
Articolo
4
L'articolo
I-30, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo I-30,
paragrafo 5, l'articolo
III177,
secondo comma, l'articolo III-184, paragrafi 1, 9 e 10, l'articolo III-185,
paragrafi da 1 a 5,
l'articolo
III-186, gli articoli III-188, III-189, III-190 e III-191, l'articolo
III-196, l'articolo III-198,
paragrafo
3, gli articoli III-326 e III-382 della Costituzione non si applicano al
Regno Unito. Lo stesso
vale
per l'articolo III-179, paragrafo 2 della Costituzione per quanto riguarda
l'adozione delle parti
degli
indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro
in generale.
350
Parte IV
Nelle
disposizioni di cui al primo comma i riferimenti all'Unione o agli Stati
membri non riguardano
il
Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la
Banca d'Inghilterra.
Articolo
5
Il
Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.
Gli
articoli III-192, paragrafo 4 e III-200 della Costituzione si applicano al
Regno Unito come se
quest'ultimo
usufruisse di una deroga. Gli articoli III-201 e III-202 della Costituzione
continuano ad
applicarsi
al Regno Unito.
Articolo
6
Il
diritto di voto del Regno Unito è sospeso all'atto dell'adozione da parte
del Consiglio delle misure di
cui
agli articoli elencati all'articolo 4 e nei casi menzionati all'articolo
III-197, paragrafo 4, primo
comma
della Costituzione. A tal fine si applica l'articolo III-197, paragrafo 4,
secondo e terzo comma
della
Costituzione.
Il
Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del
presidente, del vicepresidente e
degli
altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea
conformemente all'articolo
III-382,
paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione.
Articolo
7
Gli
articoli 3, 4, 6, 7, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi 1,
2 e 3, l'articolo 11,
paragrafo
2, l'articolo 12, paragrafo 1, gli articoli 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26,
27, 30, 31, 32, 33, 34
e
50 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale
europea
(«statuto») non si applicano al Regno Unito.
In
tali articoli i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il
Regno Unito e i
riferimenti
alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano
la Banca
d'Inghilterra.
I
riferimenti nell'articolo 10, paragrafo 3 e nell'articolo 30, paragrafo 2
dello statuto al «capitale
sottoscritto
della Banca centrale europea» non includono il capitale sottoscritto dalla
Banca
d'Inghilterra.
Articolo
8
L'articolo
III-199 della Costituzione e gli articoli da 43 a 47 dello statuto si
applicano,
indipendentemente
dal fatto che uno Stato membro usufruisca o no di una deroga, con i seguenti
emendamenti:
a)
all'articolo 43 dello statuto, i riferimenti ai compiti della Banca centrale
europea e dell'Istituto
monetario
europeo includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo
l'introduzione
dell'euro
a motivo della decisione del Regno Unito di non adottare l'euro;
b)
oltre ai compiti previsti dall'articolo 46 dello statuto, la Banca centrale
europea svolge anche
funzioni
di consulenza in merito ai regolamenti europei o alle decisioni europee del
Consiglio
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 351
concernenti
il Regno Unito, adottate ai sensi dell'articolo 9, lettere a) e c) del
presente protocollo e
contribuisce
alla preparazione delle medesime;
c)
la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della
Banca centrale europea per
coprire
i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli
Stati membri con
deroga.
Articolo
9
Il
Regno Unito può notificare al Consiglio in qualsiasi momento la sua
intenzione di adottare l'euro.
In
tal caso:
a)
il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purché soddisfi le
necessarie condizioni. Il
Consiglio,
su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e secondo la procedura
di cui
all'articolo
III-198, paragrafi 1 e 2 della Costituzione, se tale paese soddisfa le
condizioni
necessarie;
b)
la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla
Banca centrale europea attività
di
riserva in valuta e contribuisce alle sue riserve sulla stessa base della
banca centrale nazionale
dello
Stato membro la cui deroga sia stata abolita;
c)
il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui
all'articolo III-198, paragrafo 3
della
Costituzione, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno
Unito di
adottare
l'euro.
Se
il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente
articolo, gli articoli da 3
a 8
cessano di produrre effetto.
Articolo
10
In
deroga all'articolo III-181 della Costituzione e all'articolo 21, paragrafo
1 dello statuto, il governo
del
Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways and Means») presso
la Banca d'Inghilterra
fintantoché
il Regno Unito non adotti l'euro.
352
Parte IV
14.
PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA IN RELAZIONE
ALL'UNIONE
ECONOMICA E MONETARIA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO
CONTO che la Costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare
il ricorso al referendum in
Danimarca
preliminarmente alla rinuncia danese alla deroga,
TENENDO
CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la
sua intenzione di non
partecipare
alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ai sensi del punto 1 del
protocollo su talune disposizioni
relative
alla Danimarca, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
La
Danimarca usufruisce di una deroga, tenuto conto della notifica trasmessa al
Consiglio dal governo
danese
il 3 novembre 1993. La deroga comporta l'applicabilità alla Danimarca di
tutte le disposizioni
della
Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale
europea
relativi a una deroga.
Articolo
2
Quanto
all'abrogazione della deroga, la procedura di cui all'articolo III-198 della
Costituzione è
avviata
soltanto a richiesta della Danimarca.
Articolo
3
In
caso di abrogazione della deroga non si applicano più le disposizioni del
presente protocollo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 353
15.
PROTOCOLLO SU TALUNE ATTIVITÀ DELLA BANCA NAZIONALE DI DANIMARCA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,
HANNO
CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
unico
Le
disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema
europeo di banche centrali e
della
Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca
nazionale di Danimarca di
svolgere
le sue attuali attività nei territori della Danimarca che non fanno parte
dell'Unione.
354
Parte IV
16.
PROTOCOLLO SUL REGIME DEL FRANCO COMUNITÀ FINANZIARIA DEL PACIFICO
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,
HANNO
CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
unico
La
Francia può mantenere il privilegio dell'emissione monetaria in Nuova
Caledonia, nella Polinesia
francese
e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale
e ha il diritto
esclusivo
di fissare la parità del franco Comunità finanziaria del Pacifico.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 355
17.
PROTOCOLLO SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE
EUROPEA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO
che le disposizioni dell'acquis di Schengen consistenti in accordi relativi
all'eliminazione graduale dei
controlli
alle frontiere comuni, firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a
Schengen il 14 giugno 1985 e il
19
giugno 1990, nonché in accordi connessi e norme adottate sulla base dei
suddetti accordi sono state integrate
nell'ambito
dell'Unione europea mediante un protocollo allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che adotta
la
Comunità europea;
DESIDEROSE
di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore di
detto protocollo, nell'ambito della
Costituzione
e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione
dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione
uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;
TENENDO
CONTO della particolare posizione della Danimarca;
TENENDO
CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda
del Nord non partecipano a
tutte
le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere
previste disposizioni per consentire a tali
Stati
membri di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;
RICONOSCENDO
che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni della Costituzione
relative ad una
cooperazione
rafforzata tra alcuni Stati membri;
TENENDO
CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica
d'Islanda e il Regno di
Norvegia,
Stati vincolati dall'Unione nordica dei passaporti,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
Il
Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica
federale di Germania, la
Repubblica
di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la
Repubblica
italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica
di Lituania, il
Granducato
di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno
dei Paesi
Bassi,
la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del
Portogallo, la Repubblica di
Slovenia,
la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia,
sono autorizzati ad
attuare
tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni
definite dal
Consiglio
che costituiscono l'acquis di Schengen. Tale cooperazione è realizzata
nell'ambito
istituzionale
e giuridico dell'Unione e nel rispetto delle pertinenti disposizioni della
Costituzione.
356
Parte IV
Articolo
2
L'acquis
di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve
le disposizioni
dell'articolo
3 del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica
ceca, della
Repubblica
di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di
Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di
Polonia, della
Repubblica
di Slovenia e della Repubblica slovacca. Il Consiglio si sostituisce al
comitato esecutivo
istituito
dagli accordi di Schengen.
Articolo
3
La
partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono
uno sviluppo
dell'acquis
di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in
Danimarca, sono
disciplinate
dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della
Danimarca.
Articolo
4
L'Irlanda
e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord possono in qualsiasi
momento
chiedere
di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di
Schengen.
Il
Consiglio adotta una decisione europea in merito a tale richiesta. Delibera
all'unanimità dei membri
di
cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.
Articolo
5
Le
proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono
soggette alle pertinenti
disposizioni
della Costituzione.
In
tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano
notificato per iscritto al
presidente
del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano
partecipare,
l'autorizzazione
di cui all'articolo III-419, paragrafo 1 della Costituzione si considera
concessa agli
Stati
membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove
uno di essi desideri
partecipare
ai settori di cooperazione in questione.
Articolo
6
La
Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione
dell'acquis di Schengen e
al
suo ulteriore sviluppo. A tal fine vengono concordate procedure appropriate
in un accordo che
sarà
concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi
membri di cui
all'articolo
1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e
della Norvegia ad
ogni
conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia
un accordo separato, al
fine
di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del
Nord,
da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis
di Schengen che riguardano
tali
Stati.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 357
Articolo
7
Ai
fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione
europea, l'acquis di
Schengen
e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo
d'applicazione
sono
considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli
Stati candidati
all'adesione.
358
Parte IV
18.
PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO III-130 DELLA
COSTITUZIONE
AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE
di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,
CONSIDERANDO
che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in
materia di libero
spostamento,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
Nonostante
gli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, qualsiasi altra
disposizione di tale
Costituzione,
qualsiasi misura adottata a norma di detta Costituzione o qualsiasi accordo
internazionale
concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o più
Stati
terzi,
il Regno Unito è autorizzato a esercitare, alle sue frontiere con altri
Stati membri, sulle persone
che
intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al
fine di:
a)
verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati
membri o per le persone a loro
carico,
che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché per
cittadini di altri Stati
cui
tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il
Regno Unito; e
b)
stabilire se concedere o no ad altre persone il permesso di entrare nel
Regno Unito.
Nessuna
disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, né
qualsiasi altra disposizione
di
tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa
pregiudica il diritto del Regno
Unito
di adottare o esercitare i suddetti controlli. I riferimenti al Regno Unito
contenuti nel presente
articolo
includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno
Unito.
Articolo
2
Il
Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in
materia di
circolazione
di persone tra i loro territori («zona di libero spostamento»), nel pieno
rispetto dei diritti
delle
persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a). In questo contesto,
finché essi
manterranno
dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano all'Irlanda negli
stessi termini e
condizioni
con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione degli
articoli III-130 e
III-265
della Costituzione, né qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o
qualsiasi misura
adottata
a norma della stessa pregiudica tali intese.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 359
Articolo
3
Gli
altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in
ogni punto di entrata nel
loro
territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro
territorio dal Regno
Unito
o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la
responsabilità di quest'ultimo, per
gli
stessi scopi indicati all'articolo 1, oppure dall'Irlanda nella misura in
cui l'articolo 1 si applica
all'Irlanda.
Nessuna
disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, né
qualsiasi altra disposizione
di
tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa
pregiudica il diritto degli altri
Stati
membri di adottare o esercitare i suddetti controlli.
Articolo
4
Il
presente protocollo si applica anche ad atti che restano in vigore a norma
dell'articolo IV-438 della
Costituzione.
360
Parte IV
19.
PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLE
POLITICHE
RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE E
RISPETTO
ALLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E ALLA COOPERAZIONE
DI
POLIZIA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE
di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,
CONSIDERANDO
il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo III-130
della Costituzione al Regno Unito
e
all'Irlanda,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
Fatto
salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione
da parte del Consiglio
delle
misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3
della Costituzione o
dell'articolo
III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i
settori contemplati
da
dette sezioni, o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2,
lettera a) della Costituzione.
Per
gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede
l'unanimità dei membri
del
Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e
dell'Irlanda.
Ai
fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il
55 % dei membri del
Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 %
della
popolazione
di tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che
rappresentano
oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;
in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In
deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su
proposta della
Commissione
o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata
richiesta si
intende
almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti che
totalizzino
almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.
Articolo
2
In
forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna
disposizione della parte III, titolo III,
capo
IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della
Costituzione, nella misura in cui
tale
articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni, o dell'articolo
III-263 o dell'articolo
III-275,
paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, nessuna misura adottata a norma
di dette sezioni o
articoli,
nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma
di dette sezioni
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 361
o
articoli e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione
sull'interpretazione di tali
disposizioni
o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna
di tali
disposizioni,
misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli
obblighi di tali
Stati
e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo
l'acquis comunitario
e
dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili
al Regno Unito o all'Irlanda.
Articolo
3
1.
Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Consiglio,
entro tre mesi dalla
presentazione
di una proposta al Consiglio, in applicazione della parte III, titolo III,
capo IV, sezioni 2
o 3
della Costituzione o di una proposta o di una iniziativa in applicazione
dell'articolo III-263 o
dell'articolo
III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, che desiderano
partecipare all'adozione
e
all'applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta
notifica, tali Stati membri
sono
abilitati a partecipare. Per gli atti del Consiglio che devono essere
adottati all'unanimità si
richiede
l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha
proceduto a tale
notifica.
Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti
gli Stati membri
che
hanno preso parte alla sua adozione. I regolamenti o le decisioni europei
adottati in applicazione
dell'articolo
III-260 della Costituzione prevedono le modalità di partecipazione del
Regno Unito e
dell'Irlanda
alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte III, titolo
III, capo IV,
sezioni
2 o 3 della Costituzione.
Ai
fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il
55 % dei membri del
Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 %
della
popolazione
di tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che
rappresentano
oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;
in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In
deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su
proposta della
Commissione
o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata
richiesta si
intende
almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti che
totalizzino
almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.
2.
Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un
congruo periodo di tempo
con
la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata
dal Consiglio a norma
dell'articolo
1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si
applica l'articolo 2.
Articolo
4
Il
Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura
a norma della
parte
III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo
III-263 o dell'articolo
III-275,
paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, possono notificare al Consiglio
e alla Commissione
la
loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni
adattamenti, la procedura di
cui
all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.
362
Parte IV
Articolo
5
Uno
Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della
parte III, titolo III,
capo
IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo
III-275, paragrafo 2,
lettera
a) della Costituzione non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale
misura diversa dai
costi
amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio,
deliberando
all'unanimità
dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga
altrimenti.
Articolo
6
Qualora,
nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano
vincolati da una
misura
adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della
Costituzione o
dell'articolo
III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i
settori contemplati
da
dette sezioni o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2,
lettera a) della Costituzione,
a
tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti
disposizioni della Costituzione.
Articolo
7
Gli
articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'acquis di Schengen
integrato nell'ambito
dell'Unione
europea.
Articolo
8
L'Irlanda
può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere
vincolata dai termini del
presente
protocollo. In tal caso tali disposizioni non si applicano più all'Irlanda.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 363
20.
PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
NEL
RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di
Consiglio europeo a Edimburgo il
12
dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in
merito al trattato sull'Unione europea,
PRESO
ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza,
l'unione economica e monetaria, la
politica
di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale
stabilita nella decisione di Edimburgo.
CONSAPEVOLI
del fatto che la continuazione ai sensi della Costituzione del regime
giuridico derivante dalla decisione
di
Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della
Danimarca in importanti settori di cooperazione
dell'Unione
e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità
dell'acquis nel settore della libertà,
sicurezza
e giustizia,
DESIDEROSE
pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda l'opzione per la
Danimarca di partecipare
all'adozione
delle misure proposte sulla base della parte III, titolo III, capo IV della
Costituzione e accogliendo
favorevolmente
l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale opzione qualora possibile
secondo le proprie norme
costituzionali,
PRENDENDO
ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare
ulteriormente la loro
cooperazione
per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,
TENENDO
PRESENTE il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito
dell'Unione europea,
HANNO
CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione:
PARTE
I
Articolo
1
La
Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure
proposte a norma della
parte
III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che
devono essere adottati
all'unanimità
si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del
rappresentante del
governo
danese.
Ai
fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il
55 % dei membri del
Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 %
della
popolazione
di tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che
rappresentano
oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;
in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
364
Parte IV
In
deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su
proposta della
Commissione
o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata
richiesta si
intende
almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti che
totalizzino
almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.
Articolo
2
Nessuna
disposizione della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione,
nessuna misura adottata a
norma
di detto capo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso
dall'Unione a
norma
di detto capo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione
europea
sull'interpretazione
di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca;
nessuna
di
tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le
competenze, i diritti e gli obblighi
della
Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in
alcun modo l'acquis
comunitario
e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali
applicabili alla Danimarca.
Articolo
3
La
Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui
all'articolo 1 diverse dalle
spese
amministrative connesse con le istituzioni.
Articolo
4
1.
La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione di una
misura volta a sviluppare
l'acquis
di Schengen e prevista nella parte I, se intende recepire tale misura nel
proprio diritto interno.
Se
decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del diritto
internazionale tra la
Danimarca
e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.
Se
la Danimarca decidesse di non applicare una tale misura, gli Stati membri
vincolati da quest'ultima
e
la Danimarca esamineranno le misure appropriate da prendere.
2.
La Danimarca mantiene i diritti e gli obblighi esistenti prima dell'entrata
in vigore del trattato che
adotta
una Costituzione per l'Europa per quanto riguarda l'acquis di Schengen.
PARTE
II
Articolo
5
Per
quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio a norma dell'articolo
I-41, dell'articolo III295,
paragrafo
1 e degli articoli da III-309 a III-313 della Costituzione, la Danimarca non
partecipa
all'elaborazione
e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di
difesa.
Pertanto
la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà
agli altri
Stati
membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore.
La Danimarca non
ha
l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con
tali misure, né quello di
mettere
a disposizione dell'Unione capacità militari.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 365
Per
gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede
l'unanimità dei membri
del
Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.
Ai
fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il
55 % dei membri del
Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 %
della
popolazione
di tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che
rappresentano
oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;
in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In
deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta
della Commissione
o
del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata
richiesta si intende almeno
il
72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti
che totalizzino almeno
il
65 % della popolazione di tali Stati.
PARTE
III
Articolo
6
Il
presente protocollo si applica altresì alle misure ancora in vigore a norma
dell'articolo IV-438 della
Costituzione,
che erano contemplate prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta
una
Costituzione
per l'Europa dal protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al
trattato
sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo
7
Gli
articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i
paesi terzi i cui
cittadini
devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne degli
Stati
membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i
visti.
PARTE
IV
Articolo
8
La
Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali
informare gli
altri
Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del
presente protocollo. In tal
caso
la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a
quel momento
nell'ambito
dell'Unione.
Articolo
9
1.
In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca può, secondo
le proprie norme
costituzionali,
notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del
mese successivo
alla
notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato.
In tal caso gli articoli da 5 a 9
sono
rinumerati di conseguenza.
366
Parte IV
2.
Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo
1, tutto l'acquis di
Schengen
e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora
vincolanti per la
Danimarca
quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca
in quanto diritto
dell'Unione.
ALLEGATO
Articolo
1
Fatto
salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del
Consiglio delle misure
proposte
a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per gli
atti del Consiglio che
devono
essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del
Consiglio, ad eccezione
del
rappresentante del governo danese.
Ai
fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il
55 % dei membri del
Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 %
della
popolazione
di tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che
rappresentano
oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;
in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In
deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su
proposta della
Commissione
o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata
richiesta si
intende
almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti che
totalizzino
almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.
Articolo
2
A
norma dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna
disposizione della parte III, titolo III,
capo
IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo,
nessuna disposizione di
accordi
internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto capo, nessuna decisione
della Corte di
giustizia
dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è
vincolante o
applicabile
in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in
alcun modo le
competenze,
i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni,
misure o decisioni
pregiudica
in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del
diritto
dell'Unione,
quali applicabili alla Danimarca.
Articolo
3
1.
La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro
tre mesi dalla
presentazione
di una proposta o di un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte III,
titolo III, capo IV
della
Costituzione, che desidera partecipare all'adozione e applicazione di una
delle misure proposte;
una
volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.
2.
Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata dopo un congruo
periodo di tempo
con
la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a
norma dell'articolo 1
senza
la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 367
Articolo
4
La
Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della
parte III, titolo III,
capo
IV della Costituzione, può notificare al Consiglio e alla Commissione la
sua intenzione di
accettarla.
In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui
all'articolo III420,
paragrafo
1 della Costituzione.
Articolo
5
1.
La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione
finale di una misura se
tale
misura si fonda sull'acquis di Schengen.
Qualora
la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in
relazione a
misure
che si fondano sull'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tali
misure e la Danimarca
esamineranno
le iniziative appropriate da intraprendere.
2.
Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a misure che si fondano sull'acquis
di Schengen è
irrevocabilmente
considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra
proposta o
iniziativa
che intende fondarsi sulla misura in questione, purché tale proposta o
iniziativa si fondi
sull'acquis
di Schengen.
Articolo
6
Qualora,
nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una
misura adottata dal
Consiglio
a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, si
applicano alla Danimarca, in
relazione
a detta misura, le pertinenti disposizioni della Costituzione.
Articolo
7
Qualora
la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte
III, titolo III,
capo
IV della Costituzione, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di
tale misura diversa dai
costi
amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio,
deliberando
all'unanimità,
previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.
368
Parte IV
21.
PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI
ATTRAVERSAMENTO
DELLE FRONTIERE ESTERNE
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO
CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle
loro frontiere esterne, se
opportuno
in cooperazione con i paesi terzi,
HANNO
CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
unico
Le
disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere
esterne di cui all'articolo
III-265,
paragrafo 2, lettera b) della Costituzione non pregiudicano la competenza
degli Stati membri
a
negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali
accordi rispettino il diritto
dell'Unione
e gli altri accordi internazionali pertinenti.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 369
22.
PROTOCOLLO SUL DIRITTO D'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO
che, in base all'articolo I-9, paragrafo 1 della Costituzione, l'Unione
riconosce i diritti, le libertà e i
principi
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;
CONSIDERANDO
che, in base all'articolo I-9, paragrafo 3 della Costituzione, i diritti
fondamentali garantiti dalla
Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
fanno parte del diritto
dell'Unione
in quanto principi generali;
CONSIDERANDO
che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad assicurare il
rispetto del diritto
nell'interpretazione
e nell'applicazione dell'articolo I-9, paragrafi 1 e 3 della Costituzione da
parte dell'Unione;
CONSIDERANDO
che, a norma dell'articolo I-58 della Costituzione, per domandare di
diventare membri dell'Unione
tutti
gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo I-2 della
Costituzione;
TENENDO
PRESENTE che l'articolo I-59 della Costituzione instaura un meccanismo per
la sospensione di taluni diritti
in
caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno
Stato membro;
RAMMENTANDO
che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di
uno status e di una
tutela
speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni
della parte I, titolo II e della parte III,
titolo
II della Costituzione;
TENENDO
PRESENTE che la Costituzione istituisce uno spazio senza frontiere interne e
conferisce a ogni cittadino
dell'Unione
il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri;
INTENZIONATI
ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità
diverse da quelle cui tende;
CONSIDERANDO
che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della
convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951
relativa allo status dei rifugiati,
HANNO
CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
unico
Gli
Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e
delle libertà fondamentali da
essi
garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i
fini giuridici e pratici
connessi
a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un
cittadino di uno
Stato
membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un
altro Stato membro
unicamente
nei seguenti casi:
a)
se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, avvalendosi
dell'articolo 15 della
Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali,
all'adozione
di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta
convenzione;
370
Parte IV
b)
se è stata avviata la procedura di cui all'articolo I-59, paragrafo 1 o 2
della Costituzione e finché il
Consiglio
o, se del caso, il Consiglio europeo non adotti una decisione europea in
merito nei
confronti
dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;
c)
se il Consiglio ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo
I-59, paragrafo 1
della
Costituzione nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è
cittadino ovvero se il
Consiglio
europeo ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo I-59,
paragrafo
2 della Costituzione riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è
cittadino;
d)
se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un
cittadino di un altro Stato
membro;
in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è
esaminata
partendo
dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi,
in alcun
caso,
il potere decisionale dello Stato membro.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 371
23.
PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA
DALL'ARTICOLO
I-41, PARAGRAFO 6, E DALL'ARTICOLO III-312 DELLA COSTITUZIONE
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
VISTO
l'articolo I-41, paragrafo 6 e l'articolo III-312 della Costituzione,
RAMMENTANDO
che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla
realizzazione di un
livello
di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita;
RAMMENTANDO
che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante
della politica estera e di
sicurezza
comune; che essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa
fondata su mezzi civili e militari;
che
l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo
III-309 della Costituzione che si svolgono al
suo
esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei
conflitti e il rafforzamento della sicurezza
internazionale,
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione
di tali compiti si basa sulle
capacità
militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della
«riserva unica di forze»;
RAMMENTANDO
che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica
il carattere specifico della
politica
di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;
RAMMENTANDO
che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli
obblighi derivanti dal trattato
del
Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune
si realizzi tramite l'Organizzazione del
trattato
del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi
membri, ed è compatibile con la
politica
di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;
CONVINTE
che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa
contribuirà alla vitalità di un'Alleanza
atlantica
rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;
DETERMINATE
ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le
responsabilità che le incombono nella
comunità
internazionale;
RICONOSCENDO
che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza
dell'Unione per attuare d'urgenza
missioni
avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;
RICONOSCENDO
che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà
sforzi da parte degli Stati membri
nel
settore delle capacità;
CONSAPEVOLI
che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica
europea di sicurezza e di difesa
presuppone
sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la
disponibilità;
RICORDANDO
che è importante che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia
pienamente associato ai lavori nel
quadro
della cooperazione strutturata permanente;
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
372
Parte IV
Articolo
1
La
cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6
della Costituzione è
aperta
a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del
trattato che adotta una
Costituzione
per l'Europa:
a)
a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa,
attraverso lo sviluppo dei
suoi
contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze
multinazionali, ai principali
programmi
europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello
sviluppo delle
capacità
di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia
europea per la
difesa),
e
b)
ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2007, a titolo nazionale o
come componente di
gruppi
di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni
previste, configurate
sul
piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi
trasporto e logistica,
capaci
di intraprendere missioni menzionate all'articolo III-309, entro un termine
da 5 a 30
giorni,
in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, e
sostenibili
per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.
Articolo
2
Gli
Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si
impegnano, per conseguire
gli
obiettivi di cui all'articolo 1:
a)
a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione
per l'Europa, al fine di
conseguire
obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti
in materia di
equipaggiamenti
per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi, alla luce
dell'ambiente di
sicurezza
e delle responsabilità internazionali dell'Unione;
b)
a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in
particolare armonizzando
l'identificazione
dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i
loro
mezzi
e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della
formazione e
della
logistica;
c)
a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità,
la flessibilità e la
schierabilità
delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia
di
proiezione
delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali
nazionali;
d)
a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per
colmare, anche attraverso
approcci
multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno
all'Organizzazione
del trattato del NordAtlantico, le lacune constatate nel quadro del
«meccanismo
di sviluppo delle capacità»;
e)
a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di
equipaggiamenti di
vasta
portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 373
Articolo
3
L'Agenzia
europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi
degli Stati
membri
partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti
seguendo i criteri che
saranno
stabiliti tra l'altro sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia
almeno una volta l'anno. La
valutazione
potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni europee del
Consiglio adottate
conformemente
all'articolo III-312 della Costituzione.
374
Parte IV
24.
PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO
PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni
dell'articolo I-41, paragrafo 2 della
Costituzione,
TENENDO
PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo I-41, paragrafo 2
della Costituzione non deve
pregiudicare
il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni
Stati membri e deve rispettare gli
obblighi
derivanti dal trattato del NordAtlantico per taluni Stati membri i
quali ritengono che la loro difesa comune si
realizzi
nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del NordAtlantico e sia
compatibile con la politica di sicurezza e di
difesa
comune adottata in tale contesto,
HANNO
CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
unico
L'Unione
elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il
miglioramento
della
cooperazione reciproca.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 375
25.
PROTOCOLLO SULLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI DEL
PETROLIO
RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni
nell'Unione di prodotti del
petrolio
raffinati nelle Antille olandesi,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
Il
presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci
27.10, 27.11, 27.12 (paraffina e
cere
di petrolio), ex 27.13 (residui paraffinosi) e 27.14 (scisti) della
nomenclatura combinata importati
per
il consumo negli Stati membri.
Articolo
2
Gli
Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati
nelle Antille olandesi i
vantaggi
tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime all'Unione, alle
condizioni previste dal
presente
protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme
d'origine applicate
dagli
Stati membri.
Articolo
3
1.
Qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria
iniziativa, constati che le
importazioni
nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto
il regime
previsto
all'articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più
Stati membri, adotta
una
decisione europea in cui stabilisce che i dazi doganali applicabili a dette
importazione sono
introdotti,
aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per
il periodo
necessari
per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così
introdotti, aumentati o
reintrodotti
non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per
gli stessi
prodotti.
2.
Le disposizioni previste nel paragrafo 1 possono in ogni caso essere
applicate quando le
importazione
nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi
raggiungono due
milioni
di tonnellate l'anno.
3.
Le decisioni europee prese dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2,
ivi comprese quelle
intese
a respingere la richiesta di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio.
Questo può
occuparsene
su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento,
adottare una
decisione
europea per modificarle o annullarle.
376
Parte IV
Articolo
4
1.
Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio
raffinati nelle Antille
olandesi,
effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro sotto il regime
previsto
all'articolo
2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che sia necessaria
un'azione immediata
per
farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste
importazioni dazi doganali le
cui
aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi
terzi per gli stessi
prodotti.
Esso notifica questa decisione alla Commissione, che, entro un mese, adotta
una decisione
europea
che stabilisce se le misure adottate dallo Stato possono essere mantenute o
se devono essere
modificate
o soppresse. L'articolo 3, paragrafo 3 è applicabile a questa decisione
della Commissione.
2.
Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille
olandesi, effettuate
direttamente
o attraverso un altro Stato membro sotto il regime previsto all'articolo 2,
in uno o più
Stati
membri superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato del
presente protocollo, le
misure
eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati
membri per l'anno
in
corso sono considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata
che i quantitativi fissati
sono
stati raggiunti, prende atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri
Stati membri si astengono
dal
ricorrere al Consiglio.
Articolo
5
Se
l'Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di
prodotti del petrolio di
qualsiasi
provenienza, queste possono essere applicate anche alle importazioni di tali
prodotti
provenienti
dalle Antille olandesi. In questo caso, è assicurato alle Antille olandesi
un trattamento
preferenziale
rispetto ai paesi terzi.
Articolo
6
1.
Gli articoli da 2 a 5 possono essere riveduti dal Consiglio, che delibera
all'unanimità previa
consultazione
del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di
una
definizione
comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi
e dai paesi
associati,
o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale
comune per i
prodotti
in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.
2.
Tuttavia, al momento della revisione, sono comunque mantenuti per le Antille
olandesi vantaggi
equivalenti
in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di
tonnellate di
prodotti
del petrolio.
3.
Gli impegni dell'Unione relativi ai vantaggi equivalenti di cui al paragrafo
2 possono essere
oggetto,
in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei
quantitativi indicati
nell'allegato
del presente protocollo.
Articolo
7
Per
l'esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata di
seguire lo sviluppo delle
importazioni
negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille
olandesi. Gli Stati
membri
comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le
informazioni utili a
questo
scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 377
ALLEGATO
Per
l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, le Alte parti contraenti hanno
deciso che i 2 milioni di
tonnellate
di prodotti del petrolio delle Antille sono ripartiti come segue tra gli
Stati membri:
Germania
625 000 tonnellate
Unione
economica belgo-lussemburghese 200 000 tonnellate
Francia
75 000 tonnellate
Italia
100 000 tonnellate
Paesi
Bassi 1 000 000 tonnellate
378
Parte IV
26.
PROTOCOLLO SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO
risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la
Danimarca,
HANNO
CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
unico
In
deroga alle disposizioni della Costituzione, la Danimarca può mantenere la
sua legislazione vigente
in
materia di acquisto di residenze secondarie.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 379
27.
PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO
che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è
direttamente collegato alle esigenze
democratiche,
sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il
pluralismo dei mezzi di
comunicazione,
HANNO
CONVENUTO la disposizione interpretativa seguente, che è allegata al
trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa:
Articolo
unico
Le
disposizioni della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati
membri a provvedere
al
finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui
tale finanziamento sia
accordato
agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di
servizio
pubblico
conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in
cui tale
finanziamento
non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura
contraria
all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della
missione di
servizio
pubblico.
380
Parte IV
28.
PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO III-214 DELLA COSTITUZIONE
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO
CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
unico
Ai
fini dell'applicazione dell'articolo III214 della Costituzione, le
prestazioni in virtù di un regime
professionale
di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella
misura in cui
esse
possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio
1990, eccezion fatta
per
i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano
intentato un'azione giudiziaria
o
introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 381
29.
PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO
che l'articolo I-3 della Costituzione prevede tra gli altri obiettivi quello
di promuovere la coesione
economica,
sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale
coesione figura tra i settori di competenza
concorrente
dell'Unione enunciati all'articolo I-14, paragrafo 2, lettera c) della
Costituzione;
RICORDANDO
che le disposizioni della parte III, titolo III, capo III, sezione 3 della
Costituzione sulla coesione
economica,
sociale e territoriale forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per
il consolidamento e l'ulteriore
sviluppo
dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e
territoriale, compresa la possibilità di
creare
un fondo;
RICORDANDO
che l'articolo III-223 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo
di coesione;
CONSTATANDO
che la Banca europea per gli investimenti sta erogando prestiti
considerevoli e sempre maggiori a
favore
delle regioni più povere;
CONSIDERANDO
il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione
delle risorse provenienti dai
fondi
a finalità strutturale;
PRENDENDO
atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai
programmi e ai progetti in
alcuni
Stati membri;
PRENDENDO
atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la
prosperità relativa degli Stati membri
nel
sistema delle risorse proprie,
HANNO
CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
unico
1.
Gli Stati membri ribadiscono che la promozione della coesione economica,
sociale e territoriale è
di
vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione.
2.
Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che i fondi a finalità
strutturale devono continuare a
svolgere
un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel
settore della
coesione.
3.
Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che la Banca europea per gli
investimenti deve
continuare
a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione
economica,
sociale
e territoriale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di
capitale della Banca europea
per
gli investimenti non appena ciò sia a tal fine necessario.
4.
Gli Stati membri convengono che il Fondo di coesione eroghi contributi
finanziari dell'Unione a
favore
di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati
membri con un PNL
pro
capite inferiore al 90 % della media dell'Unione i quali abbiano un
programma volto a soddisfare
le
condizioni di convergenza economica di cui all'articolo III-184 della
Costituzione.
382
Parte IV
5.
Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di permettere un maggior margine di
flessibilità nella
concessione
dei finanziamenti dei fondi a finalità strutturale per tener conto delle
necessità specifiche
che
non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi a finalità
strutturale.
6.
Gli Stati membri dichiarano di essere disposti a modulare i livelli della
partecipazione dell'Unione
nel
contesto di programmi e progetti dei fondi a finalità strutturale, per
evitare eccessivi aumenti delle
spese
di bilancio negli Stati membri meno prosperi.
7.
Gli Stati membri riconoscono la necessità di un regolare controllo dei
progressi compiuti nella
realizzazione
della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti ad
esaminare
tutte
le misure all'uopo necessarie.
8.
Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di tener maggiormente conto della
capacità contributiva
dei
singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per
gli Stati membri meno
prosperi,
i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale
sistema di risorse
proprie.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 383
30.
PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA
GROENLANDIA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
unico
1.
Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti
all'organizzazione comune dei
mercati
della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei
meccanismi
dell'organizzazione
comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto
equivalente
e
senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le
possibilità di accesso alle zone di
pesca
della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione
e l'autorità
competente
per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione.
2.
Le misure relative al regime d'importazione dei prodotti di cui al paragrafo
1 sono adottate
secondo
le procedure di cui all'articolo III-231 della Costituzione.
384
Parte IV
31.
PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa e
al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo
unico
Nessuna
disposizione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei
trattati e atti che lo
modificano
o completano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della
Costituzione
irlandese.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 385
32.
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO I-9, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE
SULL'ADESIONE
DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
L'accordo
relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia
dei diritti
dell'uomo
e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione
europea»), previsto
dall'articolo
I-79, paragrafo 2 della Costituzione deve garantire che siano preservate le
caratteristiche
specifiche
dell'Unione e del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda:
a)
le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli
organi di controllo della
convenzione
europea,
b)
i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati
terzi e le singole domande
siano
indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o
all'Unione.
Articolo
2
L'accordo
di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle
competenze
dell'Unione
né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Esso deve garantire che
nessuna sua parte incida
sulla
situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione
europea e, in
particolare,
riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga
alla
convenzione
europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati
membri nei
confronti
della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.
Articolo
3
Nessun
elemento dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo
III-375, paragrafo 2
della
Costituzione.
386
Parte IV
33.
PROTOCOLLO RELATIVO AGLI ATTI E TRATTATI CHE HANNO COMPLETATO O
MODIFICATO
IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
E
IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO
che l'articolo IV-437, paragrafo 1 della Costituzione abroga il trattato che
istituisce la Comunità
europea
e il trattato sull'Unione europea nonché gli atti e i trattati che li hanno
completati o modificati;
CONSIDERANDO
che è necessario redigere l'elenco degli atti e dei trattati di cui
all'articolo IV437, paragrafo 1,
CONSIDERANDO
che occorre riprendere la sostanza delle disposizioni dell'articolo 9,
paragrafo 7, del trattato di
Amsterdam,
RICORDANDO
che l'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al
Parlamento europeo a
suffragio
universale diretto deve restare in vigore,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa e
al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo
1
1.
Sono abrogati gli atti e i trattati seguenti, che hanno completato o
modificato il trattato che
istituisce
la Comunità europea:
a)
il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee,
dell'8 aprile 1965, allegato al
trattato
che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica (GU 152 del
13.7.1967,
pag.
13);
b)
il trattato, del 22 aprile 1970, che modifica talune disposizioni in materia
di bilancio dei trattati
che
istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio
unico e una
Commissione
unica delle Comunità europee (GU L 2 del 2.1.1971, pag. 1);
c)
il trattato, del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni
finanziarie dei trattati che
istituiscono
le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una
Commissione
unica delle Comunità europee (GU L 359 del 31.12.1977, pag. 4);
d)
il trattato, del 10 luglio 1975, che modifica talune disposizioni del
protocollo sullo statuto della
Banca
europea per gli investimenti (GU L 91 del 6.4.1978, pag. 1);
e)
il trattato, del 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le
Comunità europee per
quanto
riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1);
f)
l'atto unico europeo del 17 febbraio 1986 e 28 febbraio 1986 (GU L 169 del
29.6.1987, pag. 1);
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 387
g)
l'atto, del 25 marzo 1993, che modifica il protocollo sullo statuto della
Banca europea per gli
investimenti
per conferire al consiglio dei governatori il potere d'istituire un Fondo
europeo per
gli
investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 14);
h)
la decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito nella composizione dei capi
di Stato o di
governo,
del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto
del
Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 83
dell'1.4.2003,
pag.
66).
2.
È abrogato il trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997, che modifica il
trattato sull'Unione
europea,
i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU
C 340
del
10.11.1997, pag. 1).
3.
È abrogato il trattato di Nizza, del 26 febbraio 2001, che modifica il
trattato sull'Unione europea,
i
trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C
80 del 10.3.2001, pag. 1).
Articolo
2
1.
Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo III-432 della Costituzione
e dell'articolo 189 del
trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, i rappresentanti
dei governi degli
Stati
membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di
risolvere taluni
problemi
specifici del Granducato di Lussemburgo e che derivano dalla creazione di un
Consiglio
unico
e di una Commissione unica delle Comunità europee.
2.
L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a
suffragio universale diretto,
allegato
alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278
dell'8.10.1976, pag. 1), è
mantenuto
nella versione in vigore alla data dell'entrata in vigore del trattato che
adotta una
Costituzione
per l'Europa. Allo scopo di adattarlo alla Costituzione, tale atto è
modificato nel modo
seguente:
a)
all'articolo 1 il paragrafo 3 è soppresso;
b)
all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma: modifica che non riguarda il
testo italiano;
c)
all'articolo 6, paragrafo 2, i termini «dell'8 aprile 1965» sono
soppressi; i termini «delle Comunità
europee»
sono sostituiti da «dell'Unione europea»;
d)
all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, i termini «Commissione delle
Comunità europee»
sono
sostituiti da «Commissione europea»;
e)
all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, i termini «Corte di giustizia
delle Comunità europee o del
Tribunale
di primo grado» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione
europea»;
f)
all'articolo 7, paragrafo 1, quinto trattino, i termini «Corte dei conti
delle Comunità europee» sono
sostituiti
da «Corte dei conti»;
g)
all'articolo 7, paragrafo 1, sesto trattino, i termini «mediatore delle
Comunità europee» sono
sostituiti
da «mediatore europeo»;
388
Parte IV
h)
all'articolo 7, paragrafo 1, settimo trattino, i termini «della Comunità
economica europea e della
Comunità
europea dell'energia atomica» sono sostituiti da «dell'Unione europea»;
i)
all'articolo 7, paragrafo 1, nono trattino, i termini «in virtù o in
applicazione dei trattati che
istituiscono
la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica»
sono
sostituiti
da «in virtù del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e del
trattato che
istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica»; il termine «comunitari» è
sostituito da
«dell'Unione»;
j)
all'articolo 7, paragrafo 1, undicesimo trattino, i termini «delle
istituzioni delle Comunità europee
o
degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale
europea» sono sostituiti
da
«delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione europea»;
k)
i trattini dell'articolo 7, paragrafo 1 diventano rispettivamente le lettere
da a) a k);
l)
all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma i termini «fatte salve le
disposizioni del» sono
soppressi;
i trattini del secondo comma diventano rispettivamente le lettere a) e b);
m)
all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma i termini «la Comunità» sono
sostituiti da «l'Unione»;
il
termine «fissa» è sostituito da «adotta una decisione europea che
fissa»; i termini «di cui al
comma
precedente» sono sostituiti da «di cui al primo comma»;
n)
all'articolo 11, paragrafo 3, i termini «fatti salvi l'articolo 139 del
trattato che istituisce la
Comunità
europea» sono sostituiti da «fatto salvo l'articolo III-238 della
Costituzione»;
o)
all'articolo 14, i termini «risultano necessarie» sono sostituiti da
«risulti necessario adottare»; i
termini
«su proposta» sono sostituiti da «su iniziativa»; i termini «adotta
tali misure» sono sostituiti
da
«adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari».
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 389
34.
PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE ISTITUZIONI E AGLI
ORGANI
DELL'UNIONE
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO
che, per organizzare la transizione dall'Unione europea istituita dal
trattato sull'Unione europea e
dalla
Comunità europea all'Unione europea istituita dal trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa, che succede a
entrambe,
è necessario prevedere disposizioni transitorie applicabili prima che
prendano effetto tutte le disposizioni
della
Costituzione e gli atti necessari per la loro applicazione,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa e
al
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo
1
1.
Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni parlamentari europee del
2009, il Consiglio
europeo
adotta, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2, secondo comma della
Costituzione,
una
decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.
2.
Durante la legislatura 2004-2009, la composizione e il numero dei
rappresentanti al Parlamento
europeo
eletti in ciascuno Stato membro restano quelli esistenti alla data di
entrata in vigore del
trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa; il numero dei rappresentanti è
fissato come segue:
Belgio
24
Repubblica
ceca 24
Danimarca
14
Germania
99
Estonia
6
Grecia
24
Spagna
54
Francia
78
Irlanda
13
Italia
78
Cipro
6
Lettonia
9
Lituania
13
390
Parte IV
Lussemburgo
6
Ungheria
24
Malta
5
Paesi
Bassi 27
Austria
18
Polonia
54
Portogallo
24
Slovenia
7
Slovacchia
14
Finlandia
14
Svezia
19
Regno
Unito 78
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI IL CONSIGLIO EUROPEO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Articolo
2
1.
Le disposizioni dell'articolo I-25, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione,
relative alla definizione
della
maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio,
prendono effetto il
1o
novembre 2009, dopo lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 2009,
conformemente
all'articolo
I-20, paragrafo 2 della Costituzione.
2.
Fino al 31 ottobre 2009, sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto
salvo l'articolo I-25,
paragrafo
4 della Costituzione.
Per
le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una
maggioranza
qualificata,
ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio
12
Repubblica
ceca 12
Danimarca
7
Germania
29
Estonia
4
Grecia
12
Spagna
27
Francia
29
Irlanda
7
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 391
Italia
29
Cipro
4
Lettonia
4
Lituania
7
Lussemburgo
4
Ungheria
12
Malta
3
Paesi
Bassi 13
Austria
10
Polonia
27
Portogallo
12
Slovenia
4
Slovacchia
7
Finlandia
7
Svezia
10
Regno
Unito 29
Le
deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il
voto favorevole
della
maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere
prese su proposta
della
Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto
almeno 232 voti
che
esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Un
membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il
Consiglio europeo o il
Consiglio
adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri
che compongono
tale
maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione
totale dell'Unione.
Qualora
tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.
3.
Per le adesioni successive, la soglia di cui al paragrafo 2 è calcolata in
modo che la soglia della
maggioranza
qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che
figura nella
dichiarazione
relativa all'allargamento dell'Unione europea, iscritta nell'atto finale
della Conferenza
che
ha adottato il trattato di Nizza.
4.
Le disposizioni seguenti relative alla definizione della maggioranza
qualificata prendono effetto il
1o
novembre 2009:
—
articolo I-44, paragrafo 3, terzo, quarto e quinto comma della Costituzione;
—
articolo I-59, paragrafo 5, secondo e terzo comma della Costituzione;
—
articolo I-60, paragrafo 4, secondo comma della Costituzione;
—
articolo III-179, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;
392
Parte IV
—
articolo III-184, paragrafo 6, terzo e quarto comma della Costituzione;
—
articolo III-184, paragrafo 7, terzo e quarto comma della Costituzione;
—
articolo III-194, paragrafo 2, secondo e terzo comma della Costituzione;
—
articolo III-196, paragrafo 3, secondo e terzo comma della Costituzione;
—
articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione;
—
articolo III-198, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione;
—
articolo III-312, paragrafo 3, terzo e quarto comma della Costituzione;
—
articolo III-312, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;
—
articolo 1, secondo, terzo e quarto comma, e articolo 3, paragrafo 1,
secondo, terzo e quarto
comma
del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle
politiche relative
ai
controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, e rispetto alla
cooperazione giudiziaria in
materia
civile e alla cooperazione di polizia;
—
articolo 1, secondo, terzo e quarto comma e articolo 5, terzo, quarto e
quinto comma del
protocollo
sulla posizione della Danimarca.
Fino
al 31 ottobre 2009, qualora non tutti i membri del Consiglio prendano parte
alle votazioni,
ossia
nei casi di cui agli articoli enumerati al primo comma, per maggioranza
qualificata si intende
una
proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del
Consiglio ed
eventualmente
una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a
quelle previste
al
paragrafo 2.
Articolo
3
Fino
all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24,
paragrafo 4 della
Costituzione,
il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24,
paragrafi 2 e 3,
nonché
nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione europea del
Consiglio «Affari
generali»,
deliberante a maggioranza semplice.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELL'UNIONE
Articolo
4
I
membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del
trattato che adotta una
Costituzione
per l'Europa rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato.
Tuttavia, il giorno
della
nomina del ministro degli affari esteri dell'Unione, giunge a termine il
mandato del membro
avente
la stessa nazionalità di tale ministro.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 393
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER
LA
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL
CONSIGLIO
Articolo
5
Il
mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la
politica estera e di
sicurezza
comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine
alla data di
entrata
in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il
Consiglio nomina il
segretario
generale in conformità dell'articolo III-344, paragrafo 2 della
Costituzione.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI
Articolo
6
Fino
all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-386
della Costituzione, la
ripartizione
dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:
Belgio
12
Repubblica
ceca 12
Danimarca
9
Germania
24
Estonia
7
Grecia
12
Spagna
21
Francia
24
Irlanda
9
Italia
24
Cipro
6
Lettonia
7
Lituania
9
Lussemburgo
6
Ungheria
12
Malta
5
394
Parte IV
Paesi
Bassi 12
Austria
12
Polonia
21
Portogallo
12
Slovenia
7
Slovacchia
9
Finlandia
9
Svezia
12
Regno
Unito 24
Articolo
7
Fino
all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-389
della Costituzione, la
ripartizione
dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:
Belgio
12
Repubblica
ceca 12
Danimarca
9
Germania
24
Estonia
7
Grecia
12
Spagna
21
Francia
24
Irlanda
9
Italia
24
Cipro
6
Lettonia
7
Lituania
9
Lussemburgo
6
Ungheria
12
Malta
5
Paesi
Bassi 12
Austria
12
Polonia
21
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 395
Portogallo
12
Slovenia
7
Slovacchia
9
Finlandia
9
Svezia
12
Regno
Unito 24
396
Parte IV
35.
PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL
TRATTATO
CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E AL
FONDO
DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO
LE
ALTE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO
che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, esistenti al 23 luglio
2002,
sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;
TENENDO
CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori
correlati all'industria del carbone e
dell'acciaio
e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al
riguardo,
HANNO
CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa:
Articolo
1
1.
Il valore netto delle attività e passività della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, quali
iscritte
nel bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio
2002, corretto in
base
alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti conseguenti alle operazioni di
liquidazione, è
considerato
patrimonio dell'Unione destinato alla ricerca in settori correlati
all'industria del carbone e
dell'acciaio
e denominato «Comunità europea del carbone e dell'acciaio in
liquidazione». A
liquidazione
conclusa, tale patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo
di ricerca
carbone
e acciaio».
2.
Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca
carbone e acciaio», sono
utilizzate
esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del
carbone e dell'acciaio al di
fuori
del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del
presente protocollo e
degli
atti in virtù di esso adottati.
Articolo
2
1.
Una legge europea del Consiglio stabilisce tutte le disposizioni necessarie
all'attuazione del
presente
protocollo, ivi compresi i principi essenziali. Il Consiglio delibera previa
approvazione del
Parlamento
europeo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 397
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o
le decisioni europee
che
stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del
patrimonio del Fondo di
ricerca
carbone e acciaio e gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di
detto Fondo. Il
Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo
3
Salvo
se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di
esso adottati, si applica la
Costituzione.
|