Articolo III-424
Tenuto conto della situazione
socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese,
della Martinica, della
Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla
grande
distanza, dall'insularità,
dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla
dipendenza
economica da alcuni prodotti,
fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro
sviluppo, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e
decisioni europei volti, in
particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a
tali
regioni, ivi comprese
politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Gli atti di cui al primo comma
riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la
politica fiscale, le zone
franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di
rifornimento di materie prime
e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di
accesso ai fondi a finalità
strutturale e ai programmi orizzontali dell'Unione.
Il Consiglio adotta gli atti
di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli
specifici delle regioni
ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza
dell'ordinamento
giuridico dell'Unione,
compresi il mercato interno e le politiche comuni.
188 Parte III
Articolo III-425
La Costituzione lascia del
tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
Articolo III-426
In ciascuno degli Stati membri
l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone
giuridiche dalle legislazioni
nazionali. Può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili
e stare in giudizio. A tale
fine è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata
da ciascuna delle istituzioni,
in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al
funzionamento dell'istituzione
stessa.
Articolo III-427
La legge europea stabilisce lo
statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti
dell'Unione. Essa è adottata
previa consultazione delle istituzioni interessate.
Articolo III-428
Per l'esecuzione dei compiti
affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e
procedere a tutte le
necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento
o una
decisione europei adottati dal
Consiglio a maggioranza semplice.
Articolo III-429
1. Fatto salvo l'articolo 5
del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, la
legge o legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di
statistiche laddove necessario
per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
2. L'elaborazione delle
statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità,
dell'obiettività,
dell'indipendenza scientifica,
dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non
comporta oneri eccessivi per
gli operatori economici.
Articolo III-430
I membri delle istituzioni
dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell'Unione sono
tenuti, anche dopo la
cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro
natura siano protette dal
segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e
riguardanti
i rapporti commerciali ovvero
gli elementi dei costi.
Articolo III-431
La responsabilità
contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in
causa.
In materia di responsabilità
extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni al diritto
degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi
agenti
nell'esercizio delle loro
funzioni.
Trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa 189
In deroga al secondo comma, la
Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni al diritto
degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti
nell'esercizio delle loro
funzioni.
La responsabilità personale
degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che
stabiliscono il loro statuto o
il regime loro applicabile.
Articolo III-432
La sede delle istituzioni
dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.
Articolo III-433
Il Consiglio adotta
all'unanimità un regolamento europeo che fissa il regime linguistico delle
istituzioni dell'Unione, fatto
salvo lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo III-434
L'Unione gode, sul territorio
degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari
all'assolvimento dei suoi
compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle
immunità dell'Unione europea.
Articolo III-435
La Costituzione non pregiudica
i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse,
anteriormente al 1o gennaio
1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dell'adesione,
tra uno o più Stati membri,
da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra.
Nella misura in cui tali
convenzioni sono incompatibili con la Costituzione, lo Stato o gli Stati
membri interessati ricorrono a
tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove
occorra, gli Stati membri si
forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo
eventualmente una comune linea
di condotta.
Nell'applicazione delle
convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto
che i vantaggi consentiti
nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte
integrante dell'Unione e sono,
per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni
dotate di attribuzioni dalla
Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli
altri
Stati membri.
Articolo III-436
1. La Costituzione non osta
alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è
tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli
interessi essenziali della propria sicurezza,
190 Parte III
b) ogni Stato membro può
prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della propria
sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi,
munizioni e materiale bellico;
tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel
mercato interno per quanto
riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea
che modifica l'elenco del 15
aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del
paragrafo 1, lettera b).
Trattato che adotta una
Costituzione per l'Europa 191
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