CAPO
I
DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI
SEZIONE
1
LE
ISTITUZIONI
Sottosezione
1
Il
Parlamento europeo
Articolo
III-330
1.
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure
necessarie per permettere
l'elezione
dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, secondo
una procedura
uniforme
in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati
membri.
Il
Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo,
previa approvazione di
quest'ultimo
che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o
legge
quadro
entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri
conformemente alle rispettive
norme
costituzionali.
2.
Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni
generali per l'esercizio
delle
funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa,
previo parere della
Commissione
e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità
per le norme o
condizioni
relative al regime fiscale dei membri o ex membri.
Articolo
III-331
La
legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui
all'articolo I-46,
paragrafo
4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
156
Parte III
Articolo
III-332
A
maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può
chiedere alla
Commissione
di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa
necessaria
l'elaborazione
di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la
Commissione non
presenta
una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.
Articolo
III-333
Nell'ambito
delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei
membri che lo
compongono,
può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di
esaminare, fatte
salve
le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi,
le denunce di infrazione
o
di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo
quando i fatti di cui
trattasi
siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della
procedura giudiziaria.
La
commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della
sua relazione.
Una
legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del
diritto d'inchiesta. Il
Parlamento
europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e
della
Commissione.
Articolo
III-334
In
conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino
dell'Unione, nonché ogni
persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro,
ha il diritto di
presentare,
individualmente o in associazione con altre persone, una petizione al
Parlamento europeo
su
una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne
direttamente.
Articolo
III-335
1.
Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità
dell'articolo I-10, paragrafo 2,
lettera
d) e dell'articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di
qualsiasi cittadino dell'Unione o
di
qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in
uno Stato membro,
riguardanti
casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o
organismi
dell'Unione,
ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio
delle funzioni
giurisdizionali.
Conformemente
alla sua missione, il mediatore, di sua iniziativa o in base alle denunce
che gli sono
state
presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede
alle indagini che
ritiene
giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato
oggetto di una
procedura
giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva
amministrazione, investe della
questione
l'istituzione, organo o organismo interessato, che dispone di tre mesi per
comunicargli il
suo
parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e
all'istituzione, organo o
organismo
interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato
dell'indagine.
Ogni
anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati
delle indagini.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 157
2.
Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la
durata della legislatura. Il
mandato
è rinnovabile.
Il
mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su
richiesta del Parlamento
europeo,
qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue
funzioni o abbia
commesso
una colpa grave.
3.
Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Nell'adempimento dei suoi doveri
non
sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo.
Per tutta la durata del
mandato,
il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale,
remunerata o no.
4.
Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni
generali per l'esercizio
delle
funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa,
previo parere della
Commissione
e approvazione del Consiglio.
Articolo
III-336
Il
Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il
secondo martedì del mese di
marzo.
Il
Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della
maggioranza dei membri
che
lo compongono, del Consiglio o della Commissione.
Articolo
III-337
1.
Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo,
secondo le modalità
previste
dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.
2.
La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e
essere ascoltata a sua
richiesta.
Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono
presentate dal
Parlamento
europeo o dai membri di questo.
3.
Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione
generale annuale,
che
gli è sottoposta dalla Commissione.
Articolo
III-338
Salvo
disposizioni contrarie della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a
maggioranza dei voti
espressi.
Il suo regolamento interno fissa il numero legale.
Articolo
III-339
Il
Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei
membri che lo
compongono.
Gli
atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni
previste dalla
Costituzione
e dal regolamento interno.
158
Parte III
Articolo
III-340
Il
Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato
della Commissione,
non
può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre
giorni dal suo deposito e
con
scrutinio pubblico.
Se
la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti
espressi e a maggioranza dei
membri
che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si
dimettono
collettivamente
dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette
dalle funzioni
che
esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a
curare gli affari di
ordinaria
amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26
e I-27. In
questo
caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade
alla data in cui
sarebbe
scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi
collettivamente dalle
loro
funzioni.
Sottosezione
2
Il
Consiglio europeo
Articolo
III-341
1.
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere
delega da uno solo
degli
altri membri.
L'astensione
di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni
del
Consiglio
europeo per le quali è richiesta l'unanimità.
2.
Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere
ascoltato dal Consiglio
europeo.
3.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle
questioni procedurali e per
l'adozione
del suo regolamento interno.
4.
Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
Sottosezione
3
Il
Consiglio dei ministri
Articolo
III-342
Il
Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di
questo, di uno dei membri o
della
Commissione.
Articolo
III-343
1.
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da
uno solo degli altri
membri.
2.
Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio
delibera alla
maggioranza
dei membri che lo compongono.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 159
3.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle
deliberazioni del
Consiglio
per le quali è richiesta l'unanimità.
Articolo
III-344
1.
Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati
membri è
responsabile
della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti
che quest'ultimo
gli
assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti
dal regolamento interno
del
Consiglio.
2.
Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la
responsabilità di un segretario generale
nominato
dal Consiglio.
Il
Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del
segretariato generale.
3.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni
procedurali e per l'adozione
del
suo regolamento interno.
Articolo
III-345
Il
Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di
procedere a tutti gli studi che
ritiene
opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli
tutte le proposte
del
caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le
motivazioni al Consiglio.
Articolo
III-346
Il
Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati
previsti dalla Costituzione.
Delibera
a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.
Sottosezione
4
La
Commissione europea
Articolo
III-347
I
membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro
funzioni. Gli Stati
membri
rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli
nell'esecuzione dei loro
compiti.
I
membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni,
esercitare alcun'altra
attività
professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono
l'impegno solenne di
rispettare,
per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli
obblighi derivanti dalla
loro
carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto
riguarda l'accettazione, dopo
tale
cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli
obblighi stessi, la Corte
di
giustizia, su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o
della Commissione, può, a
seconda
dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste
all'articolo III-349 ovvero
la
decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi
sostitutivi.
160
Parte III
Articolo
III-348
1.
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della
Commissione cessano
individualmente
per dimissioni volontarie o d'ufficio.
2.
Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o
di decesso è coperto,
per
la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa
nazionalità,
nominato
dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa
consultazione
del
Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26,
paragrafo 4.
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della
Commissione, può decidere
che
tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la
restante durata del
mandato
è breve.
3.
In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è
sostituito per la restante
durata
del mandato, in conformità dell'articolo I27, paragrafo 1.
4.
In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli
affari esteri dell'Unione è
sostituito
per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo I-28,
paragrafo 1.
5.
In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi
rimangono in carica
e
continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro
sostituzione, per la
restante
durata del mandato, in conformità degli articoli I26 e I27.
Articolo
III-349
Qualsiasi
membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie
all'esercizio
delle
sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato
dimissionario dalla
Corte
di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice,
o della Commissione.
Articolo
III-350
Fatto
salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla
Commissione sono strutturate
e
ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo I-27,
paragrafo 3. Il presidente può
modificare
la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della
Commissione
esercitano
le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.
Articolo
III-351
La
Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno
fissa il numero
legale.
Articolo
III-352
1.
La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il
proprio
funzionamento
e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 161
2.
La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della
sessione del
Parlamento
europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.
Sottosezione
5
La
Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo
III-353
La
Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta
plenaria, conformemente allo
statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo
III-354
La
Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia
richiesto dalla Corte di giustizia, il
Consiglio,
deliberando all'unanimità, può adottare una decisione europea per
aumentare il numero
degli
avvocati generali.
L'avvocato
generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta
imparzialità e in piena
indipendenza,
conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte
di
giustizia
dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.
Articolo
III-355
I
giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra
personalità che offrano tutte le
garanzie
di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio,
nei rispettivi paesi,
delle
più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di
notoria competenza, sono
nominati
di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del
comitato di cui
all'articolo
III-357.
Ogni
tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati
generali, alle condizioni
previste
dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
I
giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di
giustizia. Il mandato è
rinnovabile.
La
Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento
è sottoposto
all'approvazione
del Consiglio.
Articolo
III-356
Il
numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di
giustizia dell'Unione europea.
Lo
statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I
membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie
di indipendenza e
possiedano
la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati
di comune
accordo
dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui
all'articolo III357.
162
Parte III
Ogni
tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.
I
giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il
mandato è rinnovabile.
Il
Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di
giustizia. Tale
regolamento
è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Salvo
quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della
costituzione relative alla Corte
di
giustizia si applicano al Tribunale.
Articolo
III-357
È
istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza
dei candidati all'esercizio
delle
funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del
Tribunale, prima che i
governi
degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli
III-355 e III356.
Il
comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte
di giustizia e del
Tribunale,
membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria
competenza, uno
dei
quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione
europea che stabilisce
le
regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne
designa i membri. Esso
delibera
su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.
Articolo
III-358
1.
Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui
agli articoli III365, III-
367,
III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale
specializzato istituito in
applicazione
dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia
dell'Unione europea
riserva
alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia
competente per altre
categorie
di ricorsi.
Le
decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono
essere oggetto di
impugnazione
dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle
condizioni ed entro i
limiti
previsti dallo statuto.
2.
Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le
decisioni dei tribunali
specializzati.
Le
decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono
eccezionalmente essere
oggetto
di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i
limiti previsti dallo
statuto
della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi
che l'unità o la
coerenza
del diritto dell'Unione siano compromesse.
3.
Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali,
sottoposte ai sensi
dell'articolo
III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di
giustizia dell'Unione
europea.
Il
Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che
potrebbe compromettere
l'unità
o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla
Corte di giustizia
affinché
si pronunci.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 163
Le
decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono
eccezionalmente essere oggetto
di
riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti
previsti dallo statuto, ove
sussistano
gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano
compromesse.
Articolo
III-359
1.
La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati al
Tribunale, e incaricati di
conoscere
in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie
specifiche. È adottata su
proposta
della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su
richiesta della Corte
di
giustizia e previa consultazione della Commissione.
2.
La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le
regole relative alla
composizione
di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.
3.
Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di
impugnazione dinanzi al
Tribunale
per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull'istituzione
del tribunale
specializzato
lo preveda, anche per motivi di fatto.
4.
I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano
tutte le garanzie di
indipendenza
e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono
nominati dal
Consiglio,
che delibera all'unanimità.
5.
I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di
concerto con la Corte di
giustizia.
Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
6.
Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un
tribunale specializzato,
le
disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell'Unione
europea e le disposizioni
dello
statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai
tribunali specializzati. Il
titolo
I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai
tribunali specializzati.
Articolo
III-360
La
Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli
obblighi ad esso
incombenti
in virtù della Costituzione, emette un parere motivato al riguardo, dopo
aver posto lo
Stato
in condizioni di presentare osservazioni.
Qualora
lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla
Commissione, questa
può
adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo
III-361
Ciascuno
degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea
quando reputi che un
altro
Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù
della
Costituzione.
Uno
Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso
fondato su una
pretesa
violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della
Costituzione, deve
rivolgersi
alla Commissione.
164
Parte III
La
Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano
stati posti in
condizione
di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.
Qualora
la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla
domanda, la
mancanza
del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.
Articolo
III-362
1.
Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato
membro ha mancato
ad
uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, tale
Stato è tenuto a prendere le
misure
che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.
2.
Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che
l'esecuzione della
sentenza
di cui al paragrafo 1 comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato
in condizione di
presentare
osservazioni, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa
precisa l'importo
della
somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro
in questione, che essa
consideri
adeguato alle circostanze.
La
Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è
conformato alla sentenza da
essa
pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una
penalità.
Questa
procedura lascia impregiudicato l'articolo III-361.
3.
La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
dell'Unione europea in
virtù
dell'articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia
adempiuto
all'obbligo
di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se
lo ritiene
opportuno,
indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da
parte di tale Stato
che
essa consideri adeguato alle circostanze.
Se
la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in
questione il pagamento
di
una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo
indicato dalla Commissione. Il
pagamento
è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.
Articolo
III-363
Le
leggi o regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di
giustizia dell'Unione
europea
una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che
prevedono.
Articolo
III-364
Fatte
salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può
attribuire alla Corte di
giustizia
dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a
pronunciarsi su
controversie
connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione
che creano titoli
europei
di proprietà intellettuale.
Articolo
III-365
1.
La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di
legittimità sulle leggi e leggi
quadro
europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale
europea che non
siano
raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 165
destinati
a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un
controllo di legittimità
sugli
atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti di
terzi.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea è
competente a pronunciarsi sui
ricorsi
per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della
Costituzione o di
qualsiasi
regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di
potere, proposti
da
uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
3.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, alle condizioni di
cui ai paragrafi 1 e 2, a
pronunciarsi
sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato
delle regioni
propongono
per salvaguardare le proprie prerogative.
4.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni di cui
ai paragrafi 1 e 2, un
ricorso
contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente
e individualmente,
e
contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non
comportano alcuna misura
d'esecuzione.
5.
Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono
prevedere condizioni e
modalità
specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche
contro atti di detti
organi
o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
6.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine
di due mesi a decorrere,
secondo
i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla notificazione al ricorrente
ovvero, in mancanza, dal
giorno
in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Articolo
III-366
Se
il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara
nullo e non avvenuto l'atto
impugnato.
Tuttavia
essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che
devono essere
considerati
definitivi.
Articolo
III-367
Qualora,
in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio
europeo, il Consiglio, la
Commissione
o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri
e le altre
istituzioni
dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far
constatare tale
violazione.
Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e
organismi dell'Unione
che
si astengano dal pronunciarsi.
Il
ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in
causa sia stato
preventivamente
invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale
invito,
l'istituzione,
organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto
entro un
nuovo
termine di due mesi.
166
Parte III
Ogni
persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite al
primo e secondo comma
per
contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere
omesso di emanare nei
suoi
confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
Articolo
III-368
L'istituzione,
organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia
stata dichiarata
contraria
alla Costituzione è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della
sentenza della Corte di
giustizia
dell'Unione europea comporta.
Tale
obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione
dell'articolo III431,
secondo
comma.
Articolo
III-369
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via
pregiudiziale:
a)
sull'interpretazione della Costituzione,
b)
sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione.
Quando
una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno
degli Stati membri,
tale
giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza
una decisione su questo
punto,
domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
Quando
una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione
nazionale,
avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di
diritto interno,
tale
giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.
Quando
una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione
nazionale
e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più
rapidamente
possibile.
Articolo
III-370
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle
controversie relative al
risarcimento
dei danni di cui all'articolo III-431, secondo e terzo comma.
Articolo
III-371
La
Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un
atto adottato dal Consiglio
europeo
o dal Consiglio a norma dell'articolo I-59 unicamente su domanda dello Stato
membro
oggetto
di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto
concerne il rispetto
delle
sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.
La
domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da
detta constatazione. La
Corte
statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 167
Articolo
III-372
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su
qualsiasi controversia tra
l'Unione
e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo
statuto dei funzionari
dell'Unione
e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
Articolo
III-373
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto
specificati, a conoscere delle
controversie
in materia di:
a)
esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della
Banca europea per gli
investimenti.
Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei
poteri
riconosciuti
alla Commissione dall'articolo III-360;
b)
deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli
investimenti. Ciascuno
Stato
membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono
proporre
un
ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-365;
c)
deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli
investimenti. I ricorsi
avverso
tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate
all'articolo III-365,
soltanto
dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle
forme di cui
all'articolo
19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;
d)
esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi
derivanti dalla Costituzione e
dallo
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea. Il consiglio
direttivo
della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche
centrali
nazionali,
dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360 nei confronti
degli Stati
membri.
Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che una banca
centrale
nazionale
ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della
Costituzione, tale
banca
è tenuta a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della
Corte comporta.
Articolo
III-374
La
Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù
di una clausola
compromissoria
contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato
dall'Unione
o per conto di questa.
Articolo
III-375
1.
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione
europea dalla Costituzione,
le
controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo,
sottratte alla competenza
delle
giurisdizioni nazionali.
2.
Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa
all'interpretazione o
all'applicazione
della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti
dalla
Costituzione
stessa.
3.
La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia
tra Stati membri in
connessione
con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga
sottoposta in virtù di
un
compromesso.
168
Parte III
Articolo
III-376
La
Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo agli
articoli I-40 e I-41, alle
disposizioni
del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e
all'articolo III-293
per
quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune.
Tuttavia,
la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo III-308 e a
pronunciarsi sui
ricorsi,
proposti secondo le condizioni di cui all'articolo III-365, paragrafo 4,
riguardanti il controllo
della
legittimità delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei
confronti di persone
fisiche
o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.
Articolo
III-377
Nell'esercizio
delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del
titolo III, capo IV
concernenti
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia
dell'Unione europea non è
competente
a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate
dalla polizia o da altri
servizi
incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio
delle responsabilità
incombenti
agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia
della
sicurezza
interna.
Articolo
III-378
Nell'eventualità
di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato
da
un'istituzione,
organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare
del
termine
previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti
all'articolo III-365,
paragrafo
2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea
l'inapplicabilità dell'atto
stesso.
Articolo
III-379
1.
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno
effetto sospensivo.
Tuttavia,
la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la
sospensione
dell'esecuzione
dell'atto impugnato.
2.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause che le sono proposte,
può ordinare le
misure
provvisorie necessarie.
Articolo
III-380
Le
sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva
alle condizioni fissate
all'articolo
III401.
Articolo
III-381
Lo
statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un
protocollo.
La
legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione
del titolo I e
dell'articolo
64. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa
consultazione della
Commissione
o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di
giustizia.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 169
Sottosezione
6
La
Banca centrale europea
Articolo
III-382
1.
Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri
del comitato esecutivo
della
Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali
degli Stati membri
senza
deroga ai sensi dell'articolo III-197.
2.
Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da
altri quattro membri.
Il
presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono
nominati, tra persone di
riconosciuta
levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal
Consiglio
europeo
che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e
previa
consultazione
del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale
europea.
Il
loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto
cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.
Articolo
III-383
1.
Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono
partecipare, senza diritto di
voto,
alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Il
presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del
consiglio direttivo della
Banca
centrale europea.
2.
Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle
riunioni del Consiglio
quando
quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del
Sistema europeo di
banche
centrali.
3.
La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio
europeo, al Consiglio e
alla
Commissione una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di
banche centrali e sulla
politica
monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della
Banca centrale
europea
presenta tale relazione al Parlamento europeo, che può procedere su questa
base a un
dibattito
generale, e al Consiglio.
Il
presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato
esecutivo possono, a
richiesta
del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dagli
organi competenti del
Parlamento
europeo.
170
Parte III
Sottosezione
7
La
Corte dei conti
Articolo
III-384
1.
La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese
dell'Unione. Esamina del pari i
conti
di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato
dall'Unione, nella misura in cui
l'atto
che istituisce l'organo o organismo in questione non escluda tale esame.
La
Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
dichiarazione, in cui attesta
l'affidabilità
dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che
è pubblicata nella
Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da
valutazioni
specifiche
per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.
2.
La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate
e delle spese ed accerta la
sana
gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, riferisce in
particolare su ogni caso di
irregolarità.
Il
controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai
versamenti delle entrate all'Unione.
Il
controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali
controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti
dell'esercizio di bilancio
considerato.
3.
Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul
posto presso le altre
istituzioni,
nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le
spese per conto
dell'Unione
e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che
ricevano
contributi
a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in
collaborazione con le
istituzioni
nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con
i servizi
nazionali
competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli
Stati membri
cooperano
in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.
Tali istituzioni o
servizi
comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Le
altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese
per conto dell'Unione, le
persone
fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le
istituzioni nazionali di
controllo
o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali
competenti
trasmettono
alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni
necessari
all'espletamento
delle sue funzioni.
Per
quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in
merito alla gestione delle
entrate
e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle
informazioni in
possesso
della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e
la Commissione. In
mancanza
di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni
necessarie al
controllo
delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 171
4.
Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una
relazione annuale. Questa è
trasmessa
alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, accompagnata
dalle
risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La
Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su
problemi specifici sotto
forma,
in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una
delle altre istituzioni.
Essa
adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza
dei membri che la
compongono.
Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni
per adottare
talune
categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento
interno.
Essa
assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della funzione
di controllo
dell'esecuzione
del bilancio.
Essa
adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione del Consiglio.
Articolo
III-385
1.
I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o
hanno fatto parte, nei
rispettivi
Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica
specifica per tale
funzione.
Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
2.
I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il
loro mandato è
rinnovabile.
Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei
membri, redatto
conformemente
alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa
consultazione
del Parlamento europeo.
I
membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il
presidente. Il suo mandato è
rinnovabile.
3.
Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non
sollecitano né accettano
istruzioni
da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto
incompatibile con
le
loro funzioni.
4.
I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro
funzioni, esercitare
alcun'altra
attività professionale, retribuita o no. Fin dall'insediamento, assumono
l'impegno solenne
di
rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di
queste, gli obblighi derivanti
dalla
loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto
riguarda l'accettazione,
dopo
tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi.
5.
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di membro della Corte
dei conti cessano
individualmente
per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte
di giustizia
conformemente
al paragrafo 6.
L'interessato
è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo
il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in
carica fino a quando
non
si sia provveduto alla loro sostituzione.
172
Parte III
6.
I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni
oppure essere
dichiarati
decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto
se la Corte di
giustizia
constata, su richiesta della Corte dei conti, che non sono più in possesso
dei requisiti
necessari
o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
SEZIONE
2
GLI
ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
Sottosezione
1
Il
Comitato delle regioni
Articolo
III-386
Il
numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a
trecentocinquanta. Il Consiglio,
deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea
che
determina
la composizione del Comitato.
I
membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque
anni. Il loro
mandato
è rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento
europeo.
Il
Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e
dei supplenti, redatto
conformemente
alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Alla
scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del
quale sono stati proposti, il
mandato
dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per
la restante
durata
di detto mandato secondo la medesima procedura.
Articolo
III-387
Il
Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di
presidenza per una durata di
due
anni e mezzo.
Esso
è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del
Consiglio o della
Commissione.
Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.
Esso
adotta il suo regolamento interno.
Articolo
III-388
Il
Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato
delle regioni nei casi
previsti
dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni
lo ritenga opportuno, in
particolare
nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 173
Qualora
lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione
fissano al
Comitato,
per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere
inferiore a un mese a
decorrere
dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo
spirare del termine
fissato
si può non tener conto dell'assenza di parere.
Quando
il Comitato economico e sociale è consultato, il Parlamento europeo, il
Consiglio o la
Commissione
informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato
delle
regioni,
se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare
un parere in materia.
Esso
può inoltre formulare un parere di sua iniziativa.
Il
parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione,
unitamente
a un resoconto delle sue deliberazioni.
Sottosezione
2
Il
Comitato economico e sociale
Articolo
III-389
Il
numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a
trecentocinquanta. Il
Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una
decisione europea
che
determina la composizione del Comitato.
Articolo
III-390
I
membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il
loro mandato è
rinnovabile.
Il
Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri,
redatto conformemente
alle
proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il
Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può
chiedere il parere delle
organizzazioni
europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della
società civile
interessati
dall'attività dell'Unione.
Articolo
III-391
Il
Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio
di presidenza per una
durata
di due anni e mezzo.
Esso
è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del
Consiglio o della
Commissione.
Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.
Esso
adotta il suo regolamento interno.
174
Parte III
Articolo
III-392
Il
Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato
economico e sociale nei
casi
previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto
Comitato in tutti i casi in cui
lo
ritengano opportuno. Il Comitato può anche formulare un parere di sua
iniziativa.
Qualora
lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione
fissano al
Comitato,
per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere
inferiore ad un mese a
decorrere
dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo
spirare del termine
fissato
si può non tener conto dell'assenza di parere.
Il
parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione,
unitamente
a un resoconto delle sue deliberazioni.
SEZIONE
3
LA
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo
III-393
La
Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.
I
suoi membri sono gli Stati membri.
Lo
statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un
protocollo.
Una
legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea
per gli investimenti. Il
Consiglio
delibera all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli
investimenti e previa
consultazione
del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e
previa
consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli
investimenti.
Articolo
III-394
La
Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo
appello al mercato dei
capitali
ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato
interno nell'interesse
dell'Unione.
A tal fine facilita, in particolare mediante la concessione di prestiti e
garanzie, senza
perseguire
scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori
dell'economia:
a)
progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b)
progetti volti all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure
alla creazione di
nuove
attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno
che, per
ampiezza
o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di
finanziamento
esistenti
nei singoli Stati membri;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 175
c)
progetti di interesse comune per più Stati membri che, per ampiezza o
natura, non possono
essere
completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei
singoli Stati
membri.
Nello
svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita
il finanziamento di
programmi
di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalità
strutturale e degli
altri
strumenti finanziari dell'Unione.
SEZIONE
4
DISPOSIZIONI
COMUNI ALLE ISTITUZIONI, ORGANI E
ORGANISMI
DELL'UNIONE
Articolo
III-395
1.
Quando, in virtù della Costituzione, delibera su proposta della
Commissione, il Consiglio può
emendare
tale proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui agli
articoli I-55 e I-56,
all'articolo
III-396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2.
2.
Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare
la sua proposta in
ogni
fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.
Articolo
III-396
1.
Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono
adottate secondo la
procedura
legislativa ordinaria, si applicano le disposizioni che seguono.
2.
La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Prima
lettura
3.
Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la
trasmette al Consiglio.
4.
Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in
questione è adottato nella
formulazione
che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
5.
Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta
la sua posizione in
prima
lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6.
Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che
l'hanno indotto ad
adottare
la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il
Parlamento
europeo
della sua posizione.
176
Parte III
Seconda
lettura
7.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento
europeo:
a)
approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato,
l'atto in questione si
considera
adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
b)
respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei
membri che lo
compongono,
l'atto proposto si considera non adottato;
c)
propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a
maggioranza dei membri
che
lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla
Commissione che
formula
un parere su tali emendamenti.
8.
Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del
Parlamento europeo, il
Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata:
a)
approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
b)
non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con
il presidente del
Parlamento
europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
9.
Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione
ha dato parere
negativo.
Conciliazione
10.
Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro
rappresentanti ed
altrettanti
membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un
accordo su
un
progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei
loro rappresentanti e a
maggioranza
dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei
settimane
dalla
convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del
Consiglio in seconda
lettura.
11.
La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende
ogni iniziativa
necessaria
per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e
quella del
Consiglio.
12.
Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di
conciliazione non
approva
un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.
Terza
lettura
13.
Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto
comune, il Parlamento
europeo
e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a
decorrere
dall'approvazione
per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento
europeo
delibera
a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In
mancanza di una
decisione,
l'atto in questione si considera non adottato.
14.
I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono
prorogati rispettivamente
di
un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo
o del Consiglio.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 177
Disposizioni
particolari
15.
Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o legge quadro
europea è soggetta alla
procedura
legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su
raccomandazione della
Banca
centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il
paragrafo 6, seconda
frase
e il paragrafo 9 non sono applicabili.
In
tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione
il progetto di atto
insieme
alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il
Consiglio può
chiedere
il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la
Commissione può
altresì
formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche
partecipare al comitato di
conciliazione
conformemente al paragrafo 11.
Articolo
III-397
Il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche
consultazioni e
definiscono
di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel
rispetto della
Costituzione,
possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere
vincolante.
Articolo
III-398
1.
Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi
dell'Unione si basano su
un'amministrazione
europea aperta, efficace ed indipendente.
2.
La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e
del regime adottati sulla
base
dell'articolo III-427.
Articolo
III-399
1.
Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza
dei loro lavori e
adottano
nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le
disposizioni
particolari
relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia
dell'Unione
europea,
la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono
soggette all'articolo I-
50,
paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorché esercitano funzioni
amministrative.
2.
Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei
documenti relativi alle
procedure
legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di
cui all'articolo I-50,
paragrafo
3.
Articolo
III-400
1.
Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano:
a)
gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo,
del presidente della
Commissione,
del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione,
dei
presidenti,
dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea,
nonché del
segretario
generale del Consiglio;
178
Parte III
b)
le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni
del presidente e dei
membri
della Corte dei conti;
c)
tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle
lettere a) e b).
2.
Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le
indennità dei membri del
Comitato
economico e sociale.
Articolo
III-401
Gli
atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che
comportano, a carico di
persone
che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo
esecutivo.
L'esecuzione
forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato
membro sul cui
territorio
viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione
dell'autenticità del
titolo,
dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri
designa a tal fine,
informandone
la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Assolte
tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere
l'esecuzione forzata
richiedendola
direttamente all'autorità competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione
forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte
di giustizia
dell'Unione
europea. Tuttavia, il controllo della regolarità delle disposizioni
esecutive è di competenza
delle
giurisdizioni nazionali.
CAPO
II
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
SEZIONE
1
QUADRO
FINANZIARIO PLURIENNALE
Articolo
III-402
1.
Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno
cinque anni
conformemente
all'articolo I-55.
2.
Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli
stanziamenti per impegni per
categoria
di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le
categorie di spesa, in
numero
limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.
3.
Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto
svolgimento della
procedura
annuale di bilancio.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 179
4.
Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario
non sia stata
adottata
alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre
disposizioni vigenti
nell'ultimo
anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge.
5.
Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento
europeo, il Consiglio
e
la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito
favorevole della procedura stessa.
SEZIONE
2
BILANCIO
ANNUALE DELL'UNIONE
Articolo
III-403
L'esercizio
finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Articolo
III-404
La
legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità
delle disposizioni in
appresso.
1.
Ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1o luglio, uno stato di
previsione delle spese per
l'esercizio
finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in
un progetto di
bilancio,
che può comportare previsioni divergenti.
Tale
progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle
spese.
2.
La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al
Parlamento
europeo
e al Consiglio non oltre il 1o settembre dell'anno che precede quello
dell'esecuzione del
bilancio.
La
Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della
procedura, fino alla
convocazione
del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.
3.
Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica
al Parlamento europeo
non
oltre il 1o ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del
bilancio. Esso informa
esaurientemente
il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale
posizione.
4.
Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il
Parlamento europeo:
a)
approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il
bilancio è adottata;
b)
non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera
adottata;
c)
adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il
progetto
emendato
è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento
europeo,
d'intesa
con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di
conciliazione.
Tuttavia,
il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci
giorni da detta
trasmissione,
il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli
emendamenti.
180
Parte III
5.
Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro
rappresentanti ed
altrettanti
rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi
sulle posizioni
del
Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a
maggioranza
qualificata
dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei
rappresentanti del
Parlamento
europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.
La
Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni
iniziativa necessaria
per
favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella
del Consiglio.
6.
Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di
conciliazione giunge a
un
accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio
dispongono ciascuno di un
termine
di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare
il progetto comune.
7.
Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:
a)
sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o
non riescono a
deliberare,
o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non
riesce a
deliberare,
la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente
adottata in
conformità
del progetto comune, o
b)
sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo
compongono, sia il
Consiglio
respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il
progetto
comune
mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo
progetto di
bilancio,
o
c)
il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo
compongono, respinge il
progetto
comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo
progetto
di
bilancio, o
d)
il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo
respinge, il Parlamento
europeo
può, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del
respingimento da
parte
del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e
dei tre
quinti
dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al
paragrafo 4,
lettera
c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è
confermato, è
mantenuta
la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di
bilancio
oggetto
di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si
considera
definitivamente
adottata su questa base.
8.
Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di
conciliazione non
giunge
a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo
progetto di
bilancio.
9.
Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente
del Parlamento europeo
constata
che la legge europea che stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.
10.
Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente
articolo nel rispetto della
Costituzione
e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse
proprie dell'Unione e
di
equilibrio delle entrate e delle spese.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 181
Articolo
III-405
1.
Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il
bilancio non è stata
definitivamente
adottata, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo
conformemente
alla
legge europea di cui all'articolo III-412, nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti iscritti nel
capitolo
in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il
dodicesimo degli
stanziamenti
previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni
fissate al paragrafo 1,
può
adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del
dodicesimo in
conformità
della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette
immediatamente al
Parlamento
europeo.
Tale
decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini
dell'applicazione del
presente
articolo, conformemente alle leggi europee di cui all'articolo I-54,
paragrafi 3 e 4.
Essa
entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il
Parlamento europeo,
deliberando
a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette
spese.
Articolo
III-406
Alle
condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli
stanziamenti diversi da
quelli
relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine
dell'esercizio finanziario possono
essere
riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
Gli
stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le
spese a seconda della
natura
o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di
cui all'articolo III-412.
Le
spese
—
del Parlamento europeo,
—
del Consiglio europeo e del Consiglio,
—
della Commissione,
—
della Corte di giustizia dell'Unione europea
sono
iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime
speciale per determinate
spese
comuni.
182
Parte III
SEZIONE
3
ESECUZIONE
DEL BILANCIO E SCARICO
Articolo
III-407
La
Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati
membri, in base alla legge
europea
di cui all'articolo III-412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli
stanziamenti assegnati,
in
conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri
cooperano con la
Commissione
per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto
principio.
La
legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di
controllo e di revisione contabile
degli
Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne
derivano. Essa fissa le
responsabilità
e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa
all'esecuzione delle
proprie
spese.
All'interno
del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni
fissati dalla legge
europea
di cui all'articolo III-412, a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo
o da suddivisione a
suddivisione.
Articolo
III-408
Ogni
anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti
dell'esercizio
trascorso
concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre, comunica loro un bilancio
finanziario che
riporta
l'attivo e il passivo dell'Unione.
La
Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione di valutazione
delle
finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto
alle indicazioni
impartite
dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo III409.
Articolo
III-409
1.
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla
Commissione
dell'esecuzione
del bilancio. A tale scopo esamina, successivamente al Consiglio, i conti,
il bilancio
finanziario
e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-408, la relazione
annuale della Corte dei
conti,
corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle
osservazioni della Corte stessa,
la
dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-384, paragrafo 1,
secondo comma e le pertinenti
relazioni
speciali della Corte dei conti.
2.
Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro
dell'esercizio delle
attribuzioni
di questa in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può
chiedere di
ascoltare
la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi
di controllo
finanziario.
La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo,
tutte le
informazioni
necessarie.
3.
La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle
osservazioni che
accompagnano
le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo
concernenti
l'esecuzione
delle spese, nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico
adottate dal
Consiglio.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 183
4.
La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio,
presenta relazioni in
merito
alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e, in
particolare, alle istruzioni
impartite
ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono
trasmesse altresì alla
Corte
dei conti.
SEZIONE
4
DISPOSIZIONI
COMUNI
Articolo
III-410
Il
quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.
Articolo
III-411
La
Commissione può, con debita informazione alle autorità competenti degli
Stati membri
interessati,
trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene
nella moneta di
un
altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli
scopi previsti dalla
Costituzione.
La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali
trasferimenti quando
detenga
averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La
Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite
dell'autorità da essi
designata.
Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di
emissione dello Stato
membro
interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.
Articolo
III-412
1.
La legge europea stabilisce:
a)
le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative
alla formazione e
all'esecuzione
del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
b)
le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti
finanziari, in particolare
degli
ordinatori e dei contabili.
La
legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei conti.
2.
Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo
che fissa le
modalità
e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime
delle risorse proprie
dell'Unione
sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da
applicare per far
fronte
alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo
e
della Corte dei conti.
3.
Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i
casi contemplati dal
presente
articolo.
184
Parte III
Articolo
III-413
Il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla
disponibilità dei mezzi finanziari
necessari
a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti
dei terzi.
Articolo
III-414
Sono
convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i
presidenti del
Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di
bilancio di cui
al
presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire
la concertazione e il
ravvicinamento
fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare
l'attuazione del
presente
capo.
SEZIONE
5
LOTTA
CONTRO LA FRODE
Articolo
III-415
1.
L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività
illegali che ledono gli interessi
finanziari
dell'Unione mediante misure prese a norma del presente articolo. Tali misure
sono
dissuasive
e offrono una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni,
organi e organismi
dell'Unione.
2.
Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli
Stati membri prendono le
stesse
misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi
finanziari.
3.
Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri
coordinano l'azione diretta a
tutelare
gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine
organizzano, con la
Commissione,
una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori
della prevenzione e
lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di
offrire una protezione
efficace
ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione. È
adottata
previa consultazione della Corte dei conti.
5.
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al
Parlamento
europeo
e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell'attuazione del
presente articolo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 185
CAPO
III
COOPERAZIONI
RAFFORZATE
Articolo
III-416
Le
cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione.
Esse
non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione
economica, sociale e
territoriale.
Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi
tra gli Stati
membri,
né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
Articolo
III-417
Le
cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi
degli Stati membri che non
vi
partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati
membri che vi partecipano.
Articolo
III-418
1.
Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti
gli Stati membri,
fatto
salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite
dalla decisione europea di
autorizzazione.
La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in
qualsiasi altro
momento,
fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate,
degli atti già
adottati
in tale ambito.
La
Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata
si adoperano per
promuovere
la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.
2.
La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri
dell'Unione, informano
periodicamente
il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle
cooperazioni
rafforzate.
Articolo
III-419
1.
Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata in uno dei
settori
di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza esclusiva e la
politica estera e di
sicurezza
comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo
d'applicazione e
gli
obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione
può presentare al
Consiglio
una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta,
informa gli
Stati
membri interessati delle ragioni di tale decisione.
L'autorizzazione
a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione
europea del
Consiglio
che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione del
Parlamento
europeo.
2.
La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata nel
quadro
della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa
è trasmessa al
ministro
degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della
cooperazione
rafforzata
prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla
Commissione, che
186
Parte III
esprime
un parere in particolare sulla coerenza della cooperazione rafforzata
prevista con le altre
politiche
dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.
L'autorizzazione
a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione
europea del
Consiglio,
che delibera all'unanimità.
Articolo
III-420
1.
Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in
corso in uno dei
settori
di cui all'articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al
Consiglio e alla Commissione.
La
Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della
notifica, conferma la
partecipazione
dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le
condizioni di
partecipazione
sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per
l'applicazione degli atti
già
adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.
Tuttavia,
se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano
soddisfatte, indica
le
disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame
della richiesta. Alla
scadenza
di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura
di cui al secondo
comma.
Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a
non essere
soddisfatte,
lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che
si pronuncia
sulla
richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo I-44, paragrafo
3. Può inoltre adottare,
su
proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.
2.
Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in
corso nel quadro
della
politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio,
al ministro degli affari
esteri
dell'Unione e alla Commissione.
Il
Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa
consultazione del
ministro
degli affari esteri dell'Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le
condizioni di
partecipazione
sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri
dell'Unione,
può
inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli
atti già adottati nel
quadro
della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le
condizioni di
partecipazione
non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e
fissa un
termine
per il riesame della richiesta di partecipazione.
Ai
fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e
conformemente all'articolo I44,
paragrafo
3.
Articolo
III-421
Le
spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse
dalle spese amministrative
che
devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri
partecipanti, salvo che il
Consiglio,
deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento
europeo, non
disponga
altrimenti.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 187
Articolo
III-422
1.
Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel
quadro di una
cooperazione
rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio,
deliberando
all'unanimità
conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può
adottare una
decisione
europea che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.
2.
Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel
quadro di una
cooperazione
rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee
conformemente
a
una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità
conformemente alle
modalità
di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea
che prevede che
delibererà
a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa
consultazione del
Parlamento
europeo.
3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano
nel
settore della difesa.
Articolo
III-423
Il
Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese
nel quadro di una
cooperazione
rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e
cooperano a tale
scopo.
|