CAPO
I
DISPOSIZIONI
DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo
III-292
1.
L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne
hanno informato la
creazione,
lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto
del mondo:
democrazia,
Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e
delle libertà
fondamentali,
rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e
rispetto dei
principi
della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 137
L'Unione
si adopera per sviluppare relazioni e istituire parternariati con i paesi
terzi e con le
organizzazioni
internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al
primo
comma.
Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare
nell'ambito delle
Nazioni
Unite.
2.
L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare
un elevato livello di
cooperazione
in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:
a)
salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua
sicurezza, la sua indipendenza e la
sua
integrità;
b)
consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti
dell'uomo e i principi del diritto
internazionale;
c)
preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza
internazionale, conformemente
agli
obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi
dell'Atto finale di
Helsinki
e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle
frontiere esterne;
d)
favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano
economico, sociale e
ambientale,
con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;
e)
incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche
attraverso la progressiva
abolizione
delle restrizioni agli scambi internazionali;
f)
contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e
migliorare la qualità
dell'ambiente
e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di
assicurare lo
sviluppo
sostenibile;
g)
aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o
provocate dall'uomo;
h)
promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione
multilaterale rafforzata e il
buon
governo mondiale.
3.
Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi
nel presente titolo e
delle
altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e
persegue gli obiettivi di cui ai
paragrafi
1 e 2.
L'Unione
assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e
le altre politiche. Il
Consiglio
e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione,
garantiscono tale
coerenza
e cooperano a questo fine.
Articolo
III-293
1.
Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici
dell'Unione sulla base dei principi
e
obiettivi enunciati all'articolo III-292.
138
Parte III
Le
decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi
strategici dell'Unione
riguardano
la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna
dell'Unione.
Possono
riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere
improntate ad un
approccio
tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli
Stati membri devono
mettere
a disposizione.
Il
Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio
adottata da
quest'ultimo
secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni europee del
Consiglio
europeo
sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.
2.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica
estera e di sicurezza comune,
e
la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono
presentare proposte congiunte al
Consiglio.
CAPO
II
POLITICA
ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
SEZIONE
1
DISPOSIZIONI
COMUNI
Articolo
III-294
1.
Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione
stabilisce ed attua una
politica
estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera
e di sicurezza.
2.
Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e
di sicurezza comune
in
uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.
Gli
Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca
solidarietà politica.
Si
astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da
comprometterne
l'efficacia
come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Il
Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché
detti principi siano
rispettati.
3.
L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:
a)
definendo gli orientamenti generali,
b)
adottando decisioni europee che definiscono:
i)
le azioni che l'Unione deve intraprendere,
ii)
le posizioni che l'Unione deve adottare,
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 139
iii)
le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),
c)
rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la
conduzione della loro politica.
Articolo
III-295
1.
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica
estera e di sicurezza
comune,
comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.
Qualora
lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo
convoca una riunione
straordinaria
dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione
dinanzi a tali
sviluppi.
2.
Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e
l'attuazione della politica
estera
e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee
strategiche definiti dal
Consiglio
europeo.
Articolo
III-296
1.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio
«Affari esteri», contribuisce con
proposte
all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura
l'attuazione delle
decisioni
europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.
2.
Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che
rientrano nella politica estera
e
di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i
terzi ed esprime la
posizione
dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze
internazionali.
3.
Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri
dell'Unione si avvale di un
servizio
europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i
servizi diplomatici
degli
Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del
segretariato generale del
Consiglio
e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici
nazionali.
L'organizzazione
e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da
una
decisione
europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro degli
affari esteri
dell'Unione,
previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della
Commissione.
Articolo
III-297
1.
Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo
dell'Unione, il Consiglio
adotta
le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi,
la portata e i mezzi di
cui
l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se
necessario, la durata.
Se
si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una
questione oggetto di
tale
decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta
decisione e adotta le
decisioni
europee necessarie.
140
Parte III
2.
Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle
loro prese di posizione
e
nella conduzione della loro azione.
3.
Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di
una decisione europea
di
cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro
interessato entro
termini
che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di
Consiglio. L'obbligo
dell'informazione
preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento di
detta
decisione
sul piano nazionale.
4.
In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e
in mancanza di una
revisione
della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono
prendere d'urgenza
le
misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione.
Lo Stato membro che
prende
tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
5.
In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione europea
di cui al presente articolo,
uno
Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo
e ricerca le soluzioni
appropriate.
Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né
nuocere alla sua
efficacia.
Articolo
III-298
Il
Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione
su una questione
particolare
di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le
politiche
nazionali
siano conformi alle posizioni dell'Unione.
Articolo
III-299
1.
Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o
quest'ultimo con l'appoggio della
Commissione
può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di
sicurezza comune
e
presentargli rispettivamente iniziative o proposte.
2.
Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari
esteri dell'Unione convoca,
d'ufficio
o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio,
entro un
termine
di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.
Articolo
III-300
1.
Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che
delibera
all'unanimità.
In
caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la
propria astensione con
una
dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato ad applicare la
decisione europea, ma accetta
che
questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato
membro interessato si
astiene
da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su
tale decisione e gli
altri
Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che
motivano in tal
modo
l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che
totalizzano almeno un
terzo
della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 141
2.
In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
a)
quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione
dell'Unione, sulla
base
di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e
obiettivi strategici
dell'Unione
di cui all'articolo III-293, paragrafo 1;
b)
quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione
dell'Unione in base
a
una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in
seguito a una richiesta
specifica
rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su
iniziativa del ministro;
c)
quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che
definisce un'azione o
una
posizione dell'Unione;
d)
quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un
rappresentante speciale ai sensi
dell'articolo
III-302.
Se
un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di
politica nazionale, intende
opporsi
all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza
qualificata, non si procede
alla
votazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta
consultazione con lo Stato
membro
interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un
risultato il
Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia
investito il
Consiglio
europeo, in vista di una decisione europea all'unanimità.
3.
Conformemente all'articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo può
adottare all'unanimità
una
decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata in casi diversi
da
quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo.
4.
I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni
militari o che rientrano
nel
settore della difesa.
Articolo
III-301
1.
Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune
dell'Unione ai sensi
dell'articolo
I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri
degli affari esteri
degli
Stati membri coordinano le attività nell'ambito del Consiglio.
2.
Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei
paesi terzi e presso
le
organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla
formulazione e
all'attuazione
dell'approccio comune di cui al paragrafo 1.
Articolo
III-302
Il
Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri
dell'Unione, un rappresentante
speciale
al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il
rappresentante speciale
esercita
il mandato sotto l'autorità del ministro.
142
Parte III
Articolo
III-303
L'Unione
può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali
nei settori di
pertinenza
del presente capo.
Articolo
III-304
1.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento
europeo
conformemente
all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41, paragrafo 8. Egli
provvede affinché
le
opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I
rappresentanti
speciali
possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.
2.
il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare
raccomandazioni al Consiglio e
al
ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a
un dibattito sui progressi
compiuti
nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la
politica di sicurezza
e
di difesa comune.
Articolo
III-305
1.
Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni
internazionali e in occasione
di
conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni
dell'Unione. Il ministro degli
affari
esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento.
Nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali
alle quali non tutti gli
Stati
membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni
dell'Unione.
2.
Conformemente all'articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati
nelle organizzazioni
internazionali
o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri
partecipano
tengono
informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri dell'Unione in
merito a ogni questione
di
interesse comune.
Gli
Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite si concertano
e
tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli
affari esteri dell'Unione. Gli
Stati
membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno,
nell'esercizio delle loro
funzioni,
le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che
incombono loro in
forza
della Carta delle Nazioni Unite.
Allorché
l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del
Consiglio di
sicurezza
delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che il
ministro degli affari
esteri
dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.
Articolo
III-306
Le
missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni
dell'Unione nei paesi terzi e
nelle
conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni
internazionali
cooperano
al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che
definiscono
posizioni
e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo. Esse
intensificano la cooperazione
procedendo
a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 143
Esse
contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei
nel territorio dei paesi terzi
di
cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in
applicazione
dell'articolo
III127.
Articolo
III-307
1.
Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila
sulla situazione
internazionale
nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e
contribuisce a
definire
le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del
ministro degli affari
esteri
dell'Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione
delle politiche concordate,
fatte
salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione.
2.
Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita,
sotto la responsabilità
del
Consiglio e del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo
politico e la direzione strategica
delle
operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309.
Ai
fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa,
quali sono determinate dal
Consiglio,
quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate
in merito al
controllo
politico e alla direzione strategica dell'operazione.
Articolo
III-308
L'attuazione
della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata
l'applicazione delle
procedure
e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla
Costituzione per
l'esercizio
delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da I13 a I15 e
all'articolo I-17.
L'attuazione
delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata
l'applicazione delle
procedure
e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla
Costituzione per
l'esercizio
delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.
SEZIONE
2
POLITICA
DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE
Articolo
III-309
1.
Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può
ricorrere a mezzi civili e
militari,
comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni
umanitarie e di
soccorso,
le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di
prevenzione dei
conflitti
e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la
gestione delle
crisi,
comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di
stabilizzazione al
termine
dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro
il terrorismo, anche
tramite
il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.
144
Parte III
2.
Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al
paragrafo 1 stabilendone
l'obiettivo,
la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli
affari esteri dell'Unione,
sotto
l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato
politico e di sicurezza,
provvede
a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.
Articolo
III-310
1.
Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell'articolo
III-309, il Consiglio può
affidare
la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo
desiderano e dispongono
delle
capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione
con il ministro degli
affari
esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione.
2.
Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano
periodicamente il
Consiglio
dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un
altro Stato membro.
Gli
Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della
questione se la
realizzazione
di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una
modifica
dell'obiettivo,
della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni
europee di cui al
paragrafo
1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.
Articolo
III-311
1.
L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della
ricerca, dell'acquisizione e degli
armamenti
(Agenzia europea per la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e
posta sotto
l'autorità
del Consiglio, ha il compito di:
a)
contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati
membri e a valutare il rispetto
degli
impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;
b)
promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi
di acquisizione
efficienti
e compatibili;
c)
proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in
termini di capacità militari e
assicurare
il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di
programmi
di
cooperazione specifici;
d)
sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e
pianificare attività di
ricerca
congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle
esigenze
operative
future;
e)
contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per
potenziare la base
industriale
e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle
spese militari.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 145
2.
L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che
desiderano parteciparvi. Il
Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che
fissa lo statuto, la
sede
e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto
del grado di
partecipazione
effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono
costituiti gruppi
specifici
che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia
svolge le sue
missioni
in collegamento con la Commissione, se necessario.
Articolo
III-312
1.
Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata
permanente di cui
all'articolo
I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in
materia di
capacità
militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata
permanente notificano la
loro
intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.
2.
Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una
decisione europea che
istituisce
la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri
partecipanti. Il
Consiglio
delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli
affari esteri
dell'Unione.
3.
Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla
cooperazione strutturata
permanente
notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri
dell'Unione.
Il
Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello
Stato membro
interessato
che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2
del protocollo sulla
cooperazione
strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata
previa
consultazione
del ministro degli affari esteri dell'Unione. Solo i membri del Consiglio
che
rappresentano
gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.
Per
maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio
rappresentanti gli
Stati
membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di
tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che
rappresentano
oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;
in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
4.
Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più
assolvere gli impegni
di
cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata
permanente, il Consiglio può
adottare
una decisione europea che sospende la partecipazione di questo Stato.
Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio
che rappresentano gli
Stati
membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono
parte al voto.
Per
maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio
rappresentanti gli
Stati
membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di
tali Stati.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
Consiglio che
rappresentano
oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
altro membro;
in
caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
146
Parte III
5.
Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione
strutturata permanente
notifica
la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la
partecipazione dello Stato
membro
in questione termina.
6.
Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro
della cooperazione
strutturata
permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate
all'unanimità. Ai
fini
del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli
rappresentanti degli Stati membri
partecipanti.
SEZIONE
3
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Articolo
III-313
1.
Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del
presente capo sono a
carico
del bilancio dell'Unione.
2.
Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono
anch'esse a carico del bilancio
dell'Unione,
eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore
militare o
della
difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti.
Se
non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli
Stati membri, secondo un
criterio
di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio
decida altrimenti.
Per
quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel
settore militare o
della
difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una
dichiarazione formale a
norma
dell'articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a
contribuire al loro
finanziamento.
3.
Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure
specifiche per garantire il
rapido
accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al
finanziamento urgente di
iniziative
nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai
preparativi di una
missione
di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309. Esso delibera
previa consultazione
del
Parlamento europeo.
I
preparativi delle missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e
all'articolo III-309 che non sono a
carico
del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale
costituito da contributi
degli
Stati membri.
Il
Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli
affari esteri dell'Unione,
le
decisioni europee che fissano:
a)
le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in
particolare le dotazioni
finanziarie
assegnategli;
b)
le modalità di gestione del fondo iniziale;
c)
le modalità di controllo finanziario.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 147
Quando
la missione prevista conformemente all'articolo I-41, paragrafo 1 e
all'articolo III-309 non
può
essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro
degli affari esteri
dell'Unione
a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione
riferisce al Consiglio
sull'esecuzione
di tale mandato.
CAPO
III
POLITICA
COMMERCIALE COMUNE
Articolo
III-314
L'Unione,
tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità dell'articolo
III-151, contribuisce
nell'interesse
comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale
soppressione
delle
restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e
alla riduzione delle
barriere
doganali e di altro tipo.
Articolo
III-315
1.
La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in
particolare per quanto
concerne
le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e
commerciali relativi agli
scambi
di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà
intellettuale, gli investimenti esteri
diretti,
l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di
esportazione e le misure di
protezione
commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di
sovvenzioni. La politica
commerciale
comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna
dell'Unione.
2.
La legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di
attuazione della politica
commerciale
comune.
3.
Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi
o organizzazioni
internazionali,
si applica l'articolo III-325, fatte salve le disposizioni particolari del
presente articolo.
La
Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad
avviare i negoziati
necessari.
Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi
negoziati siano
compatibili
con le politiche e norme interne dell'Unione.
Tali
negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato
speciale designato
dal
Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che
il Consiglio può
impartirle.
La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento
europeo sui
progressi
dei negoziati.
4.
Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il
Consiglio delibera a
maggioranza
qualificata.
Per
la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di
servizi, degli aspetti
commerciali
della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il
Consiglio delibera
148
Parte III
all'unanimità
qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta
l'unanimità per
l'adozione
di norme interne.
Il
Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione
di accordi:
a)
nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali
accordi rischino di arrecare
pregiudizio
alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;
b)
nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e
della sanità, qualora tali
accordi
rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi
e di arrecare
pregiudizio
alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.
5.
La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei
trasporti sono soggette
al
titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo III-325.
6.
L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore
della politica commerciale
comune
non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati
membri e non
comporta
un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati
membri, se la
Costituzione
esclude tale armonizzazione.
CAPO
IV
COOPERAZIONE
CON I PAESI TERZI
E
AIUTO UMANITARIO
SEZIONE
1
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
Articolo
III-316
1.
La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è
condotta nel quadro dei
principi
e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione
allo sviluppo
dell'Unione
e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
L'obiettivo
principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a
termine,
l'eliminazione
della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo
sviluppo
nell'attuazione
delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.
2.
L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli
obiettivi da essi
concordati
nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali
competenti.
Articolo
III-317
1.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
l'attuazione della politica di
cooperazione
allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione
con
paesi
in via di sviluppo o programmi tematici.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 149
2.
L'unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti qualsiasi
accordo
utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e
III-316.
Il
primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare
nelle sedi
internazionali
e a concludere accordi.
3.
La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste
dal suo statuto,
all'attuazione
delle misure di cui al paragrafo 1.
Articolo
III-318
1.
Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli
Stati membri coordinano
le
rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si
concertano sui rispettivi
programmi
di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di
conferenze
internazionali.
Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri
contribuiscono, se
necessario,
all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.
2.
La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il
coordinamento di cui al
paragrafo
1.
3.
Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri
cooperano con i paesi terzi e
con
le competenti organizzazioni internazionali.
SEZIONE
2
COOPERAZIONE
ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA
CON
I PAESI TERZI
Articolo
III-319
1.
Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli
articoli da III-316 a III318,
l'Unione
conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese
azioni di
assistenza
specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via
di sviluppo. Tali
azioni
sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel
quadro dei principi e
obiettivi
dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si
completano e si rafforzano
reciprocamente.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
l'attuazione del paragrafo 1.
3.
Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri
cooperano con i paesi terzi e
con
le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione
dell'Unione possono
formare
oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il
primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare
nelle sedi
internazionali
e a concludere accordi.
150
Parte III
Articolo
III-320
Allorché
la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da
parte dell'Unione, il
Consiglio,
su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.
SEZIONE
3
AIUTO
UMANITARIO
Articolo
III-321
1.
Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel
quadro dei principi e
obiettivi
dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale,
assistenza,
soccorso
e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali
o provocate
dall'uomo,
per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse
situazioni. Le azioni
dell'Unione
e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2.
Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del
diritto internazionale
e
ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.
3.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il
quadro di attuazione delle
azioni
di aiuto umanitario dell'Unione.
4.
L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti qualsiasi
accordo
utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e
all'articolo III-292.
Il
primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare
nelle sedi
internazionali
e a concludere accordi.
5.
È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare
contributi comuni dei
giovani
europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne
fissa lo statuto e le
modalità
di funzionamento.
6.
La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il
coordinamento tra le
azioni
dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare
l'efficacia e la complementarità
dei
dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.
7.
L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano
coordinate e coerenti con
quelle
svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del
sistema delle
Nazioni
Unite.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 151
CAPO
V
MISURE
RESTRITTIVE
Articolo
III-322
1.
Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede
l'interruzione o la
riduzione,
totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più
paesi terzi, il
Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro
degli affari esteri
dell'Unione
e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari.
Esso ne informa
il
Parlamento europeo.
2.
Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede,
il Consiglio può
adottare,
secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti
di persone fisiche
o
giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
3.
Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni
sulle garanzie giuridiche.
CAPO
VI
ACCORDI
INTERNAZIONALI
Articolo
III-323
1.
L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o
organizzazioni internazionali
qualora
la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia
necessaria per
realizzare,
nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla
Costituzione, o sia
prevista
in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme
comuni o
alterarne
la portata.
2.
Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli
Stati membri.
Articolo
III-324
L'Unione
può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali
un accordo di
associazione,
volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi
reciproci, da azioni
in
comune e da procedure particolari.
Articolo
III-325
1.
Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-315, gli accordi
tra l'Unione e i paesi terzi o
le
organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura
seguente.
2.
Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di
negoziato, autorizza la firma e
conclude
gli accordi.
152
Parte III
3.
La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando
l'accordo previsto riguarda
esclusivamente
o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta
raccomandazioni
al
Consiglio, il quale adotta una decisione europea che autorizza l'avvio dei
negoziati e designa, in
funzione
della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra
di negoziato
dell'Unione.
4.
Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato
speciale che deve
essere
consultato nella conduzione dei negoziati.
5.
Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea che
autorizza la firma
dell'accordo
e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in
vigore.
6.
Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea
relativa alla conclusione
dell'accordo.
Tranne
quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza
comune, il Consiglio
adotta
la decisione europea di conclusione dell'accordo:
a)
previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:
i)
accordi di associazione;
ii)
adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle
libertà
fondamentali;
iii)
accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure
di
cooperazione;
iv)
accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;
v)
accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa
ordinaria oppure la
procedura
legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento
europeo.
In
caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un
termine per
l'approvazione;
b)
previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento
europeo formula il
parere
nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In
mancanza di parere
entro
detto termine, il Consiglio può deliberare.
7.
All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai
paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare
il
negoziatore ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti dell'accordo se
quest'ultimo ne
prevede
l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito
dall'accordo
stesso.
Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni
specifiche.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 153
8.
Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
Tuttavia
esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il
quale è richiesta
l'unanimità
per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e
gli accordi di cui
all'articolo
III-319 con gli Stati candidati all'adesione.
9.
Il Consiglio, su proposta della Commissione o del ministro degli affari
esteri dell'Unione, adotta
una
decisione europea sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che
stabilisce le posizioni
da
adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale
organo deve adottare atti
che
hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o
modificano il quadro
istituzionale
dell'accordo.
10.
Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le
fasi della
procedura.
11.
Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione
possono domandare
il
parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo
previsto con la Costituzione. In
caso
di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non può
entrare in vigore, salvo
modifiche
dello stesso o revisione della Costituzione.
Articolo
III-326
1.
In deroga all'articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca
centrale europea o su
raccomandazione
della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea,
nell'intento
di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei
prezzi, può
concludere
accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti
delle valute di Stati
terzi.
Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo e secondo la
procedura
di cui al paragrafo 3.
Il
Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su
raccomandazione della
Commissione
e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di
pervenire ad un
consenso
compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare,
adeguare o abbandonare
i
tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il
presidente del Consiglio informa
il
Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei
tassi centrali dell'euro.
2.
In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute
di Stati terzi come
indicato
al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale
europea o su
raccomandazione
della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può
formulare
gli orientamenti generali di politica dei cambi nei confronti di dette
valute. Questi
orientamenti
generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di
banche centrali
di
mantenere la stabilità dei prezzi.
3.
In deroga all'articolo III-325, qualora accordi in materia di regime
monetario o valutario
debbano
essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni
internazionali, il
Consiglio,
su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca
centrale
europea,
decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi.
Tali modalità
devono
assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è
associata a pieno
titolo
ai negoziati.
154
Parte III
4.
Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione
economica e monetaria, gli
Stati
membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere
accordi.
CAPO
VII
RELAZIONI
DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E
I
PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
Articolo
III-327
1.
L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni
Unite e degli istituti
specializzati
delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la
sicurezza e la
cooperazione
in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
L'Unione
assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre
organizzazioni internazionali.
2.
Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati
dell'attuazione del
presente
articolo.
Articolo
III-328
1.
Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni
internazionali assicurano la
rappresentanza
dell'Unione.
2.
Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità del ministro degli
affari esteri dell'Unione.
Esse
agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari
degli Stati membri.
CAPO
VIII
ATTUAZIONE
DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
Articolo
III-329
1.
Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una
calamità naturale o
provocata
dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità
politiche, gli prestano
assistenza.
A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.
2.
Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui
all'articolo I-43 da parte dell'Unione
sono
definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta
congiunta della
Commissione
e del ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha
implicazioni nel
settore
della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III300,
paragrafo 1. Il
Parlamento
europeo è informato.
Ai
fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo III-344, il Consiglio
è assistito dal comitato
politico
e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della
politica di sicurezza
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 155
e
di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo III-261, i quali gli
presentano, se del caso, pareri
congiunti.
3.
Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il
Consiglio europeo
valuta
regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.
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