Articolo
III-286
1.
I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia,
i Paesi Bassi e il
Regno
Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e
territori, qui di
seguito
chiamati «paesi e territori», sono enumerati nell'allegato II.
Il
presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni
specifiche del protocollo
concernente
il regime particolare applicabile alla Groenlandia.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 135
2.
Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei
paesi e territori e
instaurare
strette relazioni economiche tra essi e l'Unione.
L'associazione
deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti
di questi paesi e
territori
e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale
e culturale che
attendono.
Articolo
III-287
L'associazione
persegue gli obiettivi seguenti:
a)
gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori
il regime che si
accordano
tra di loro in virtù della Costituzione;
b)
ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati
membri e gli altri paesi e
territori
il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni
particolari;
c)
gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo
progressivo dei paesi e
territori;
d)
per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle
aggiudicazioni e alle forniture è
aperta,
a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche
appartenenti agli Stati membri
e
ai paesi e territori;
e)
nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di
stabilimento dei cittadini e delle
società
è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione
2, sottosezione 2
relativa
alla libertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in
tale sottosezione,
nonché
su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtù
dell'articolo III-291.
Articolo
III-288
1.
Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata
negli Stati membri, del
divieto
dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.
2.
All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle
importazioni dagli Stati
membri
e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo
III-151, paragrafo 4.
3.
Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che
rispondano alle necessità del
loro
sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere
fiscale che abbiano per
scopo
di alimentare il loro bilancio.
I
dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle
importazioni dei prodotti in
provenienza
dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene
relazioni
particolari.
136
Parte III
4.
Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa
degli obblighi internazionali
particolari
cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5.
L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate
nei paesi e territori
non
deve provocare, in linea di diritto o di fatto, una discriminazione diretta
o indiretta tra le
importazioni
in provenienza dai diversi Stati membri.
Articolo
III-289
Se
il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo
all'entrata in un paese o
territorio,
avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, è tale da provocare
deviazioni di traffico a
detrimento
di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di
proporre agli altri
Stati
membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa
situazione.
Articolo
III-290
Fatte
salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica
sicurezza e l'ordine pubblico, la
libertà
di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e
dei lavoratori degli Stati
membri
nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente
all'articolo III291.
Articolo
III-291
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo
dalle realizzazioni
acquisite
nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi,
leggi quadro,
regolamenti
e decisioni europei relativi alle modalità e alla procedura
dell'associazione tra i paesi e
territori
e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del
Parlamento
europeo.
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