PIANETA GRATIS

COSTITUZIONE EUROPEA

Home - Canale Codici - Costituzione Europea

PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO IV

Associazione dei paesi e territori d'oltremare

Articolo III-286

1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il

Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di

seguito chiamati «paesi e territori», sono enumerati nell'allegato II.

Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo

concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 135

2. Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e

instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione.

L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e

territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che

attendono.

Articolo III-287

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

a) gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si

accordano tra di loro in virtù della Costituzione;

b) ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e

territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;

c) gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e

territori;

d) per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è

aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri

e ai paesi e territori;

e) nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle

società è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2

relativa alla libertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione,

nonché su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtù dell'articolo III-291.

Articolo III-288

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata negli Stati membri, del

divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.

2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati

membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4.

3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del

loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per

scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in

provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni

particolari.

136 Parte III

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali

particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori

non deve provocare, in linea di diritto o di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le

importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo III-289

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o

territorio, avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a

detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri

Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo III-290

Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la

libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati

membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente all'articolo III291.

Articolo III-291

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo dalle realizzazioni

acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro,

regolamenti e decisioni europei relativi alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e

territori e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento

europeo.

 TORNA INDIETRO

 

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.