MERCATO
INTERNO
SEZIONE
1
INSTAURAZIONE
E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
Articolo
III-130
1.
L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del
mercato interno,
conformemente
alle disposizioni pertinenti della Costituzione.
2.
Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è
assicurata la libera
circolazione
delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla
Costituzione.
3.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
decisioni europei che
definiscono
gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso
equilibrato
nell'insieme
dei settori considerati.
4.
Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di
cui ai paragrafi 1 e 2, la
Commissione
tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per
l'instaurazione
del
mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e
può proporre le
misure
appropriate.
Se
queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere carattere
temporaneo ed
arrecare
quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.
Articolo
III-131
Gli
Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le
disposizioni necessarie ad
evitare
che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che
uno Stato
membro
può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne
che turbino l'ordine
pubblico,
in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una
minaccia di guerra
ovvero
per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della
pace e della sicurezza
internazionale.
Articolo
III-132
Quando
delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436
abbiano per effetto di
alterare
le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con
lo Stato
membro
interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese
conformi alle norme
sancite
dalla Costituzione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 65
In
deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione
o qualsiasi Stato
membro
può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un
altro Stato membro
faccia
un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La
Corte di giustizia
statuisce
a porte chiuse.
SEZIONE
2
LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Sottosezione
1
Lavoratori
Articolo
III-133
1.
I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno
dell'Unione.
2.
È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i
lavoratori degli Stati membri, per
quanto
riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3.
I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da
motivi di ordine pubblico,
pubblica
sicurezza e sanità pubblica:
a)
di rispondere a offerte di lavoro effettive,
b)
di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
c)
di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi
un'attività di lavoro,
conformemente
alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che
disciplinano
l'occupazione
dei lavoratori nazionali,
d)
di rimanere, a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati
dalla Commissione,
sul
territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.
4.
Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
Articolo
III-134
La
legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare
la libera circolazione dei
lavoratori,
quale è definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione
del Comitato
economico
e sociale.
La
legge o legge quadro europea mira in particolare a:
a)
assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del
lavoro;
66
Parte III
b)
eliminare le procedure e prassi amministrative, come anche i termini per
l'accesso agli impieghi
disponibili,
contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in
precedenza tra gli
Stati
membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei
movimenti dei
lavoratori;
c)
abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni
interne ovvero da accordi
conclusi
in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri
Stati membri,
in
ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle
stabilite per i lavoratori
nazionali;
d)
istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di
lavoro e a facilitarne
l'equilibrio
a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il
livello
dell'occupazione
nelle diverse regioni e industrie.
Articolo
III-135
Gli
Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di
giovani lavoratori.
Articolo
III-136
1.
In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce
le misure necessarie per
realizzare
la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema
che consenta di
assicurare
ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a)
il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie
legislazioni nazionali, sia per il
sorgere
e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di
queste,
b)
il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli
Stati membri.
2.
Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge
quadro europea di cui
al
paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale,
in particolare per quanto
riguarda
il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne
alteri l'equilibrio
finanziario,
può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal
caso, la
procedura
di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro
quattro mesi da tale
sospensione,
il Consiglio europeo:
a)
rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della
procedura di cui all’articolo
III-396,
oppure
b)
chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso,
l'atto inizialmente
proposto
si considera non adottato.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 67
Sottosezione
2
Libertà
di stabilimento
Articolo
III-137
Nel
quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libertà di
stabilimento dei cittadini di uno
Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si
estende altresì alle
restrizioni
relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei
cittadini di uno Stato
membro
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro.
I
cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio
di un altro Stato membro,
alle
attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire
imprese, in particolare società ai
sensi
dell'articolo III-142, secondo comma, alle condizioni definite dalla
legislazione dello Stato
membro
di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatta salva la sezione 4
relativa ai capitali e
ai
pagamenti.
Articolo
III-138
1.
La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di
stabilimento in una
determinata
attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e
sociale.
2.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni
loro attribuite in
virtù
del paragrafo 1, in particolare:
a)
trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà
di stabilimento costituisce
un
contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli
scambi,
b)
assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali
competenti al fine di
conoscere
le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività
interessate,
c)
sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla
legislazione interna ovvero
da
accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento
sarebbe di
ostacolo
alla libertà di stabilimento,
d)
vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati
nel territorio di un
altro
Stato membro, possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma,
quando
soddisfino
alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato
nel momento
in
cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
e)
rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie
situate nel territorio di uno
Stato
membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non
siano lesi i
principi
stabiliti dall'articolo III-227, paragrafo 2,
f)
applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà
di stabilimento in ogni
ramo
di attività considerato, da una parte, alle condizioni per l'apertura di
agenzie, succursali o
filiali
sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di
ammissione del personale
della
sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
68
Parte III
g)
coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le
garanzie che sono
richieste,
negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo
comma per
proteggere
gli interessi sia dei soci sia dei terzi,
h)
accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante
aiuti concessi dagli
Stati
membri.
Articolo
III-139
La
presente sottosezione non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro
interessato, alle attività
che
in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei
pubblici poteri.
La
legge o legge quadro europea può escludere talune attività
dall'applicazione delle disposizioni della
presente
sottosezione.
Articolo
III-140
1.
La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima
lasciano impregiudicata
l'applicabilità
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri che
prevedano
un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da
motivi di ordine
pubblico,
di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2.
La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al
paragrafo 1.
Articolo
III-141
1.
La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e
l'esercizio di queste. È intesa:
a)
al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli,
b)
al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri
relative
all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.
2.
Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la
graduale
soppressione
delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni
d'esercizio di tali
professioni
nei vari Stati membri.
Articolo
III-142
Le
società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e
aventi la sede sociale,
l'amministrazione
centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono
equiparate, ai
fini
dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi
la cittadinanza degli Stati
membri.
Per
«società» si intendono le società di diritto civile o di diritto
commerciale, comprese le società
cooperative,
e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad
eccezione
delle
società che non si prefiggono scopi di lucro.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 69
Articolo
III-143
Fatta
salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati
membri applicano la
disciplina
nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli
altri Stati membri
al
capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.
Sottosezione
3
Libera
prestazione di servizi
Articolo
III-144
Nel
quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi all'interno
dell'Unione
sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno
Stato membro
che
non sia quello del destinatario della prestazione.
La
legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente
sottosezione ai prestatori di
servizi
cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.
Articolo
III-145
Ai
fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di
norma dietro retribuzione,
in
quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera
circolazione delle persone, delle
merci
e dei capitali.
I
servizi comprendono in particolare:
a)
attività di carattere industriale,
b)
attività di carattere commerciale,
c)
attività artigiane,
d)
attività delle libere professioni.
Senza
pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento, il
prestatore può, per
l'esecuzione
della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello
Stato membro ove
la
prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai
propri cittadini.
Articolo
III-146
1.
La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dal
capo III, sezione 7 relativa
ai
trasporti.
2.
La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono
legati a movimenti di
capitale
deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione
dei capitali.
Articolo
III-147
1.
La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la
liberalizzazione di un determinato
servizio.
È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2.
Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale
considerati con priorità i
servizi
che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui
liberalizzazione
contribuisce
a facilitare gli scambi di merci.
Articolo
III-148
Gli
Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in
misura superiore a quella
obbligatoria
in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo
III-147,
paragrafo
1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e
dalla situazione del
settore
interessato.
La
Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri
interessati.
Articolo
III-149
Fino
a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei
servizi, gli Stati membri
le
applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i
prestatori di servizi contemplati
dall'articolo
III-144, primo comma.
Articolo
III-150
Gli
articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla
presente sottosezione.
SEZIONE
3
LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Sottosezione
1
Unione
doganale
Articolo
III-151
1.
L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli
scambi di merci e
comporta
il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e
all'esportazione e di
qualsiasi
tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale
comune nei
rapporti
tra gli Stati membri ed i paesi terzi.
2.
Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni
quantitative si applicano ai
prodotti
originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si
trovano in libera
pratica
negli Stati membri.
70
Parte III
3.
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti
provenienti da paesi terzi per i
quali
siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi
i dazi doganali e le
tasse
di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un
ristorno totale o parziale di
tali
dazi e tasse.
4.
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto
equivalente sono vietati tra
gli
Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere
fiscale.
5.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
decisioni europei che fissano
i
dazi della tariffa doganale comune.
6.
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente
articolo, la Commissione
s'ispira:
a)
alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e
i paesi terzi,
b)
all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione,
nella misura in cui tale
evoluzione
avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese,
c)
alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e
semiprodotti, pur vigilando
a
che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza
per i prodotti finiti;
d)
alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati
membri e di assicurare
uno
sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.
Sottosezione
2
Cooperazione
doganale
Articolo
III-152
Nei
limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro
europea stabilisce
misure
per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi
ultimi e la
Commissione.
Sottosezione
3
Divieto
delle restrizioni quantitative
Articolo
III-153
Sono
vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia
all'importazione sia all'esportazione e
qualsiasi
misura di effetto equivalente.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 71
Articolo
III-154
L'articolo
III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione,
all'esportazione e al
transito
giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di tutela
della
salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei
vegetali, di protezione del
patrimonio
artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà
industriale e
commerciale.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di
discriminazione
arbitraria,
né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo
III-155
1.
Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che
presentano
carattere
commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i
cittadini degli Stati
membri
per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli
sbocchi.
Il
presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno
Stato membro, de jure o
de
facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o
indirettamente, le importazioni o
le
esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato
delegati.
2.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai
principi di cui al paragrafo 1
o
tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi
doganali e delle restrizioni
quantitative
fra gli Stati membri.
3.
Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una
regolamentazione destinata
ad
agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno
assicurare,
nell'applicazione
del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di
vita dei
produttori
interessati.
SEZIONE
4
CAPITALI
E PAGAMENTI
Articolo
III-156
Nell'ambito
della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di
capitali sia ai
pagamenti
tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi.
Articolo
III-157
1.
L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di
qualunque restrizione in
vigore
alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del
diritto dell'Unione per
quanto
concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da
essi che implichino
investimenti
diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo
stabilimento, la prestazione di
servizi
finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per
quanto riguarda le
restrizioni
esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la
pertinente data è il
31
dicembre 1999.
72
Parte III
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti
di capitali diretti in
paesi
terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli
investimenti in
proprietà
immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o
l'ammissione di valori
mobiliari
nei mercati finanziari.
Il
Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire, nella maggior
misura possibile e senza
pregiudicare
altre disposizioni della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione
dei capitali tra
Stati
membri e paesi terzi.
3.
In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del
Consiglio può stabilire
misure
che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la
liberalizzazione dei
movimenti
di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio
delibera all'unanimità
previa
consultazione del Parlamento europeo.
Articolo
III-158
1.
L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:
a)
di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni
tributarie in cui si opera una
distinzione
tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto
riguarda il
luogo
di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b)
di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro
disposizioni legislative e
regolamentari,
in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale
sulle
istituzioni
finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di
capitali a
scopo
di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure
giustificate da motivi di
ordine
pubblico o di pubblica sicurezza.
2.
La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in
materia di diritto di
stabilimento
compatibili con la Costituzione.
3.
Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un
mezzo di
discriminazione
arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei
capitali e dei
pagamenti
di cui all'articolo III-156.
4.
In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III157,
paragrafo 3, la
Commissione
o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo
di tre
mesi
dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare
una decisione europea
che
conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro
riguardo ad uno o più
paesi
terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura
in cui sono
giustificate
da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento
del mercato
interno.
Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.
Articolo
III-159
Qualora,
in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi
terzi o ad essi diretti
causino
o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione
economica e
monetaria,
il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o
decisioni europei
che
istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un
periodo non superiore a sei
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 73
mesi,
se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa
consultazione della Banca
centrale
europea.
Articolo
III-160
Qualora
sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per
quanto riguarda la
prevenzione
e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea
definisce un insieme
di
misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti,
quali il congelamento dei
capitali,
dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o
detenuti da persone
fisiche
o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni
europei per attuare la
legge
europea di cui al primo comma.
Gli
atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle
garanzie giuridiche.
SEZIONE
5
REGOLE
DI CONCORRENZA
Sottosezione
1
Regole
applicabili alle imprese
Articolo
III-161
1.
Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra
imprese, tutte le decisioni
di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra
Stati
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della
concorrenza
nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a)
fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita
ovvero altre condizioni di
transazione,
b)
limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti,
c)
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d)
applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni
dissimili per prestazioni
equivalenti,
così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
e)
subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di
prestazioni
supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun
nesso
con l'oggetto dei contratti stessi.
74
Parte III
2.
Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli
di pieno diritto.
3.
Tuttavia, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:
—
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
—
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
—
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che
contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o
a promuovere il
progresso
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte
dell'utile che ne
deriva
ed evitando di
a)
imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili
per raggiungere tali
obiettivi,
b)
dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una
parte sostanziale dei prodotti
di
cui trattasi.
Articolo
III-162
È
incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al
commercio
tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di
una posizione
dominante
sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali
pratiche abusive possono consistere in particolare:
a)
nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita
ovvero altre condizioni di
transazione
non eque;
b)
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
consumatori;
c)
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimili per prestazioni
equivalenti,
determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
d)
nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di
prestazioni
supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun
nesso
con l'oggetto dei contratti stessi.
Articolo
III-163
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per
l'applicazione dei
principi
fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione
del Parlamento
europeo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 75
Tali
regolamenti hanno, in particolare, lo scopo di:
a)
garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161, paragrafo 1
e all'articolo III162
comminando
ammende e penalità di mora,
b)
determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161, paragrafo 3,
avendo riguardo alla
necessità
di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per
quanto
possibile,
il controllo amministrativo,
c)
precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di
applicazione degli articoli III-
161
e III-162,
d)
definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia
dell'Unione europea
nell'applicazione
delle disposizioni contemplate dal presente comma,
e)
definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e
la presente sottosezione e i
regolamenti
europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.
Articolo
III-164
Fino
all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione
dell'articolo III-163, le
autorità
degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo
sfruttamento abusivo
di
una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto
nazionale e
dell'articolo
III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162.
Articolo
III-165
1.
Fatto salvo l'articolo III-164, la Commissione vigila perché siano
applicati i principi fissati dagli
articoli
III-161 e III-162. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e
in collegamento con
le
autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi
di presunta infrazione ai
principi
suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi
atti a porvi termine.
2.
Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1, la
Commissione adotta una
decisione
europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Può pubblicare
tale decisione e
autorizzare
gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le
condizioni e modalità,
per
rimediare alla situazione.
3.
La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di
accordi per le
quali
il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo
III-163, secondo
comma,
lettera b).
Articolo
III-166
1.
Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese
pubbliche e delle
imprese
cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alla
Costituzione, in
particolare
all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.
76
Parte III
2.
Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere
di
monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione, in
particolare alle regole di
concorrenza,
nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti
all'adempimento, in linea di
diritto
o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
non deve essere
compromesso
in misura contraria agli interessi dell'Unione.
3.
La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta, ove
occorra, gli opportuni
regolamenti
o decisioni europei.
Sottosezione
2
Aiuti
concessi dagli Stati membri
Articolo
III-167
1.
Salvo deroghe previste dalla Costituzione, sono incompatibili con il mercato
interno, nella
misura
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli
Stati membri, ovvero
mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni,
falsino
o minaccino di falsare la concorrenza.
2.
Sono compatibili con il mercato interno:
a)
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione
che siano accordati senza
discriminazioni
determinate dall'origine dei prodotti,
b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali
oppure da altri eventi
eccezionali,
c)
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica
federale di Germania che
risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a
compensare gli
svantaggi
economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore
del trattato
che
adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può
adottare
una decisione europea che abroga la presente lettera.
3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a)
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il
tenore di vita sia
anormalmente
basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello
delle
regioni
di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale,
economica e
sociale;
b)
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto
di comune interesse
europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato
membro;
c)
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune
regioni economiche,
quando
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse
comune;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 77
d)
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino
le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria
all'interesse
comune;
e)
le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei
adottati dal Consiglio su
proposta
della Commissione.
Articolo
III-168
1.
La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi
di aiuti esistenti
in
questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale
sviluppo o dal funzionamento
del
mercato interno.
2.
Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le
loro osservazioni,
constati
che un aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali,
non è
compatibile
con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, oppure che tale aiuto
è attuato in
modo
abusivo, adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato
lo sopprima o lo
modifichi
nel termine da essa fissato.
Qualora
lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il
termine stabilito,
la
Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire
direttamente la Corte di
giustizia
dell'Unione europea, in deroga agli articoli III-360 e III-361.
A
richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare all'unanimità una
decisione europea in
base
alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato,
deve considerarsi compatibile
con
il mercato interno, in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei
di cui all'articolo III-169,
quando
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione
abbia iniziato,
nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo
comma, la richiesta dello
Stato
membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale
procedura fino a
quando
il Consiglio non si è pronunciato al riguardo.
Tuttavia,
se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della
richiesta, la Commissione
delibera.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile perché
presenti le sue
osservazioni,
i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
progetto non sia
compatibile
con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, la Commissione inizia
senza indugio
la
procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro
interessato non può dare
esecuzione
alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4.
La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di
aiuti di Stato per
le
quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che
possono essere dispensate
dalla
procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
78
Parte III
Articolo
III-169
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei
per l'applicazione
degli
articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per
l'applicazione
dell'articolo
III-168, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla
procedura prevista
in
tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE
6
DISPOSIZIONI
FISCALI
Articolo
III-170
1.
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli
altri Stati membri
imposizioni
interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o
indirettamente
ai
prodotti nazionali similari.
Inoltre,
nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri
imposizioni interne intese
a
proteggere indirettamente altre produzioni.
2.
I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro non possono
beneficiare
di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni
ad essi applicate
direttamente
o indirettamente.
3.
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra
d'affari, dalle imposte di
consumo
e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi
all'esportazione negli
altri
Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle
importazioni provenienti dagli
Stati
membri, soltanto qualora le disposizioni progettate siano state
preventivamente approvate per
un
periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su
proposta della
Commissione.
Articolo
III-171
Una
legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti
l'armonizzazione
delle
legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di
consumo ed altre imposte
indirette,
sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare
l'instaurazione o il
funzionamento
del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio
delibera
all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e
sociale.
SEZIONE
7
DISPOSIZIONI
COMUNI
Articolo
III-172
1.
Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, si applica il presente
articolo per la
realizzazione
degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea
stabilisce le misure
relative
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 79
membri
che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato
interno. È adottata
previa
consultazione del Comitato economico e sociale.
2.
Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative
alla libera circolazione delle
persone
e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3.
La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in
materia di sanità, sicurezza,
protezione
dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di
protezione elevato,
tenuto
conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri
scientifici. Anche il
Parlamento
europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si
sforzano di conseguire
tale
obiettivo.
4.
Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge
o legge quadro
europea
o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga
necessario
mantenere
disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui
all'articolo III-154 o
relative
alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali
disposizioni alla
Commissione
precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5.
Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una
misura di armonizzazione
tramite
una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della
Commissione, uno
Stato
membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove
prove
scientifiche
inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro,
giustificate da un
problema
specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di
armonizzazione,
esso
notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la
motivazione.
6.
La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5,
adotta una decisione
europea
con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver
verificato se esse
costituiscano
o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione
dissimulata nel
commercio
tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento
del mercato
interno.
In
mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni
nazionali di cui ai
paragrafi
4 e 5 sono considerate approvate.
Se
giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per
la salute umana, la
Commissione
può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al
presente paragrafo
è
prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7.
Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere
o a introdurre
disposizioni
nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione
esamina
immediatamente
l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
8.
Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in
un settore che è
stato
precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla
Commissione che
esamina
immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate.
9.
In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la
Commissione o qualsiasi Stato
membro
può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove
ritenga che un altro
Stato
membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
80
Parte III
10.
Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi
opportuni, una
clausola
di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più
dei motivi di
carattere
non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad
una procedura di
controllo
dell'Unione.
Articolo
III-173
Fatto
salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce
le misure per il
ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri che
abbiano
un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato
interno. Il Consiglio
delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e
sociale.
Articolo
III-174
Qualora
la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative,
regolamentari o
amministrative
degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e
provoca
una
distorsione che deve essere eliminata, consulta gli Stati membri
interessati.
Se
attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro
europea stabilisce le
misure
necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna
misura prevista
dalla
Costituzione può essere adottata.
Articolo
III-175
1.
Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni
legislative,
regolamentari
o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi
dell'articolo
III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La
Commissione,
dopo aver consultato gli Stati membri, rivolge agli Stati membri interessati
una
raccomandazione
sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2.
Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non
si conforma alla
raccomandazione
rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati
membri, in
applicazione
dell'articolo III-174, di modificare le loro disposizioni nazionali per
eliminare tale
distorsione.
Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione
provoca
una
distorsione unicamente a suo detrimento, non è applicabile l'articolo
III-174.
Articolo
III-176
Nell'ambito
dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge
quadro
europea
stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire
una protezione
uniforme
dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di
regimi di
autorizzazione,
di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.
Una
legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli
europei. Il Consiglio delibera
all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 81
CAPO
II
POLITICA
ECONOMICA E MONETARIA
Articolo
III-177
Ai
fini dell'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende,
alle condizioni previste
dalla
Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo
stretto coordinamento
delle
politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla
definizione di obiettivi
comuni,
condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in
libera
concorrenza.
Parallelamente,
alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa
azione
comprende
una moneta unica, l'euro, e la definizione e conduzione di una politica
monetaria e di una
politica
del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la
stabilità dei prezzi e,
fatto
salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali
nell'Unione,
conformemente
al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Questa
azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti
principi direttivi:
prezzi
stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei
pagamenti sostenibile.
SEZIONE
1
POLITICA
ECONOMICA
Articolo
III-178
Gli
Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla
realizzazione degli
obiettivi
dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di
massima di cui
all'articolo
III-179, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei
principi di
un'economia
di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione
delle
risorse,
conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.
Articolo
III-179
1.
Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una
questione di interesse
comune
e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente all'articolo
III-178.
2.
Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di
indirizzi di
massima
per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce
al Consiglio
europeo.
Il
Consiglio europeo, sulla base della relazione del Consiglio, dibatte delle
conclusioni in merito agli
indirizzi
di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.
Sulla base di dette
conclusioni,
il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi
di massima.
Esso
ne informa il Parlamento europeo.
82
Parte III
3.
Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche
economiche e una convergenza
duratura
dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di
relazioni presentate dalla
Commissione,
sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e
nell'Unione, nonché
la
coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al
paragrafo 2, e procede
regolarmente
a una valutazione globale.
Ai
fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione le
informazioni
concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle
rispettive politiche
economiche
e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.
4.
Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le
politiche economiche di
uno
Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al
paragrafo 2 o rischiano di
compromettere
il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può
rivolgere
un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su
raccomandazione della
Commissione,
può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.
Il
Consiglio,
su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie
raccomandazioni.
Nel
contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del
voto del membro del
Consiglio
che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del
Consiglio rappresentanti
Stati
membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri
del Consiglio
che
rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro
membro;
in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
5.
Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento
europeo i risultati della
sorveglianza
multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni,
il presidente
del
Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione
competente del Parlamento
europeo.
6.
La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza
multilaterale di cui ai
paragrafi
3 e 4.
Articolo
III-180
1.
Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio,
su proposta della
Commissione,
può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla
situazione
economica,
in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di
determinati
prodotti.
2.
Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato
da gravi difficoltà a
causa
di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo
controllo, il Consiglio, su
proposta
della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a
determinate
condizioni,
un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il
presidente del
Consiglio
ne informa il Parlamento europeo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 83
Articolo
III-181
1.
È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di
facilitazione creditizia, da
parte
della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati
membri (in appresso
denominate
«banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi o organismi
dell'Unione, alle
amministrazioni
statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri
organismi di diritto
pubblico
o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto
diretto presso i
medesimi
di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche
centrali nazionali.
2.
Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica
che, nel contesto dell'offerta
di
liquidità da parte delle banche centrali, ricevono dalle banche centrali
nazionali e dalla Banca
centrale
europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo
III-182
Sono
vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni
prudenziali, che offrano alle
istituzioni,
organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti
regionali, locali o
altri
enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche
degli Stati membri un
accesso
privilegiato alle istituzioni finanziarie.
Articolo
III-183
1.
L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle
amministrazioni statali, dagli
enti
regionali, locali o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto
pubblico o da imprese pubbliche
di
qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per
la realizzazione in
comune
di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno
carico degli impegni
dell'amministrazione
statale, degli enti regionali, locali o altri enti pubblici, di altri
organismi di diritto
pubblico
o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie
finanziarie
reciproche
per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti o
decisioni europei che
precisano
le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli
articoli III181 e III-182 e
dal
presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo.
Articolo
III-184
1.
Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2.
La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e
dell'entità del debito
pubblico
negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare,
esamina la
conformità
alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
a)
se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il
prodotto interno lordo superi un
valore
di riferimento, a meno che:
i)
il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia
raggiunto un livello che
si
avvicina al valore di riferimento, o
84
Parte III
ii)
il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e
il rapporto resti
vicino
al valore di riferimento;
b)
se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore
di riferimento, a
meno
che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si
avvicini al valore di
riferimento
con ritmo adeguato.
I
valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i
disavanzi eccessivi.
3.
Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i
criteri menzionati, la
Commissione
prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche
dell'eventuale
differenza
tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene
conto di tutti gli
altri
fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio
termine dello Stato
membro.
La
Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un
determinato Stato membro,
malgrado
i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4.
Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo
III-192 formula un
parere
in merito alla relazione della Commissione.
5.
La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa
determinarsi in futuro un
disavanzo
eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il
Consiglio.
6.
Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni
che lo Stato membro
interessato
ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un
disavanzo
eccessivo.
In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della
Commissione,
le
raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale
situazione entro un
determinato
periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese
pubbliche.
Nel
contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del
voto del membro del
Consiglio
che rappresenta lo Stato membro in questione.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del
Consiglio rappresentanti
Stati
membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri
del Consiglio
che
rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro
membro;
in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
7.
Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni
europee e le
raccomandazioni
di cui ai paragrafi da 8 a 11.
Esso
delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta
lo Stato membro
in
questione.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del
Consiglio rappresentanti
Stati
membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 85
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri
del Consiglio
che
rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro
membro;
in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
8.
Il Consiglio, qualora adotti una decisione europea con la quale constata che
nel periodo
prestabilito
non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere
pubbliche dette
raccomandazioni.
9.
Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del
Consiglio,
quest'ultimo
può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di
intraprendere,
entro
un termine stabilito, misure volte alla riduzione del disavanzo che il
Consiglio ritiene necessaria
per
correggere la situazione.
In
tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di
presentare relazioni secondo
un
calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato
membro per rimediare
alla
situazione.
10.
Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata
in conformità
del
paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi,
di rafforzare una o più
delle
seguenti misure:
a)
esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni
supplementari, che saranno
specificate
dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;
b)
invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua
politica di prestiti verso lo
Stato
membro in questione;
c)
esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito
infruttifero di importo adeguato
presso
l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non
sia stato
corretto;
d)
infliggere ammende di entità adeguata.
Il
presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure
adottate.
11.
Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9
e 10 nella misura in cui
ritiene
che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato
corretto. Se
precedentemente
aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara
pubblicamente,
non
appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8, che
non esiste più un
disavanzo
eccessivo nello Stato membro in questione.
12.
I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non
possono essere esercitati nel
quadro
dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.
13.
Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel
presente articolo
sono
precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
Una
legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono
detto protocollo. Il
Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della
Banca centrale
europea.
86
Parte III
Fatte
salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su
proposta della Commissione,
adotta
i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le
definizioni per l'applicazione
di
detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE
2
POLITICA
MONETARIA
Articolo
III-185
1.
L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il
mantenimento della stabilità dei
prezzi.
Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene
le politiche
economiche
generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
quest'ultima,
definiti
nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in
conformità del principio di
un'economia
di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione
delle risorse
e
rispettando i principi di cui all'articolo III-177.
2.
I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche
centrali sono i seguenti:
a)
definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
b)
svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;
c)
detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
d)
promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.
3.
Il paragrafo 2, lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da
parte dei governi degli Stati
membri
di saldi operativi in valuta estera.
4.
La Banca centrale europea è consultata:
a)
in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue
attribuzioni;
b)
dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che
rientrino nelle sue attribuzioni,
ma
entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la
procedura di cui
all'articolo
III-187, paragrafo 4.
La
Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle
istituzioni, organi o organismi
dell'Unione
o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue
attribuzioni.
5.
Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione
delle politiche
perseguite
dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale
degli enti creditizi e
la
stabilità del sistema finanziario.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 87
6.
Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea
compiti specifici in
merito
alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi
e delle altre istituzioni
finanziarie,
escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità
previa
consultazione
del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
Articolo
III-186
1.
La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione
di banconote in euro
nell'Unione.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere
tali
banconote.
Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali
nazionali
costituiscono
le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
2.
Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con
l'approvazione della Banca
centrale
europea per quanto riguarda il volume del conio.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti
europei che stabiliscono
misure
per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete
metalliche
destinate
alla circolazione, nella misura necessaria per agevolarne la circolazione
nell'Unione. Il
Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale
europea.
Articolo
III-187
1.
Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali
della Banca centrale europea,
che
sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
2.
Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo
sullo statuto del
Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
3.
L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19,
paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24
e
26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1,
lettera a) e l'articolo 36 dello statuto
del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono
essere emendati con
legge
europea:
a)
o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea;
b)
o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione
della Commissione.
4.
Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le
misure di cui
all'articolo
4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo
20, all'articolo 28,
paragrafo
1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo
34, paragrafo 3 dello
statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso
delibera previa
consultazione
del Parlamento europeo:
a)
o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea;
b)
o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione
della Commissione.
88
Parte III
Articolo
III-188
Nell'esercizio
dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti
dalla Costituzione e
dallo
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea né la Banca
centrale
europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi
organi decisionali
possono
sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi
dell'Unione, dai governi
degli
Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o
organismi dell'Unione,
come
pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo
principio e a non cercare di
influenzare
i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle
banche centrali
nazionali
nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo
III-189
Ciascuno
Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo
statuto della banca
centrale
nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema
europeo di banche
centrali
e della Banca centrale europea.
Articolo
III-190
1.
Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche
centrali, la Banca centrale
europea,
in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto
del Sistema europeo
di
banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:
a)
regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti
nell'articolo 3,
paragrafo
1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o
nell'articolo 25, paragrafo 2
dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea e nei casi
previsti
nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187, paragrafo
4;
b)
le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al
Sistema europeo di banche
centrali
in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della
Banca
centrale europea;
c)
raccomandazioni e pareri.
2.
La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee,
raccomandazioni e
pareri
da essa adottati.
3.
Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187,
paragrafo 4, i regolamenti
europei
che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha
il potere di
infliggere
alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli
obblighi imposti dai
regolamenti
e decisioni europei da essa adottati.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 89
Articolo
III-191
Fatte
salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro
europea stabilisce le
misure
necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata
previa consultazione
della
Banca centrale europea.
SEZIONE
3
DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI
Articolo
III-192
1.
Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta
la misura necessaria
al
funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e
finanziario.
2.
Il comitato svolge i seguenti compiti:
a)
formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di
propria iniziativa,
destinati
a tali istituzioni;
b)
seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e
dell'Unione e riferire
regolarmente
in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni
finanziarie
con
i paesi terzi e le istituzioni internazionali;
c)
fatto salvo l'articolo III-344, contribuire alla preparazione dei lavori del
Consiglio di cui
all'articolo
III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180,
III183 e III-184,
all'articolo
III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III187,
paragrafi 3 e 4,
agli
articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3,
all'articolo III-201, all'articolo III-
202,
paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri
compiti consultivi e
preparatori
ad esso affidati dal Consiglio;
d)
esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti
di capitali e la libertà
dei
pagamenti, quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti
dell'Unione; l'esame
concerne
tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il
comitato riferisce alla
Commissione
e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.
Gli
Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno
non più di due
membri
del comitato.
3.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea
che fissa le modalità
relative
alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa
consultazione
della
Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio
informa il Parlamento
europeo
in merito a tale decisione.
90
Parte III
4.
Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati
membri con deroga ai
sensi
dell'articolo III-197, il comitato tiene sotto controllo la situazione
monetaria e finanziaria ed il
sistema
generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in
merito al Consiglio e
alla
Commissione.
Articolo
III-193
Per
questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179,
paragrafo 4, dell'articolo
III184,
eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo
III198, paragrafo 3 e
dell'articolo
III-326, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione
di
presentare,
secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina
la
richiesta
e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
SEZIONE
4
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO
Articolo
III-194
1.
Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in
conformità delle
pertinenti
disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura
pertinente tra
quelle
di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di
cui all'articolo III184,
paragrafo
13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:
a)
rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;
b)
elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica
vigilando affinché siano
compatibili
con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.
2.
Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta
è l'euro prendono
parte
al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % di tali membri del
Consiglio rappresentanti Stati
membri
che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri
del Consiglio
che
rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro
membro;
in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Articolo
III-195
Le
modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è
l'euro sono stabilite dal
protocollo
sull'Eurogruppo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 91
Articolo
III-196
1.
Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale,
il Consiglio, su
proposta
della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni
comuni sulle
questioni
che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria
nell'ambito delle
competenti
istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera
previa
consultazione
della Banca centrale europea.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure
opportune per garantire una
rappresentanza
unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali. Il
Consiglio
delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
3.
Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta
è l'euro prendono
parte
al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % di tali membri del
Consiglio rappresentanti Stati
membri
che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri
del Consiglio
che
rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un altro
membro;
in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
SEZIONE
5
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Articolo
III-197
1.
Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano
alle condizioni
necessarie
per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati «Stati membri con
deroga».
2.
Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati
membri con deroga:
a)
adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche
che riguardano la
zona
euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),
b)
mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184,
paragrafi 9 e 10),
c)
obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo
III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
d)
emissione dell'euro (articolo III-186),
e)
atti della Banca centrale europea (articolo III-190),
92
Parte III
f)
misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191),
g)
accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo
III-326),
h)
designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea
(articolo III382,
paragrafo
2),
i)
decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che
rivestono un interesse
particolare
per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni
e
conferenze
finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),
j)
misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle
istituzioni e conferenze
finanziarie
internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).
Pertanto,
negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si
intendono gli Stati membri la
cui
moneta è l'euro.
3.
Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi
dai diritti e dagli
obblighi
previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al
capo IX dello
statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
4.
I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati
membri con deroga sono
sospesi
al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli
articoli elencati al
paragrafo
2, come pure nei casi seguenti:
a)
raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro
della sorveglianza
multilaterale,
per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti
(articolo III-
179,
paragrafo 4);
b)
misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui
moneta è l'euro
(articolo
III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).
Per
maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del
Consiglio rappresentanti
Stati
membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti.
La
minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri
membri del
Consiglio
che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
partecipanti, più un
altro
membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 93
Articolo
III-198
1.
Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga,
la Commissione
e
la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti
dagli Stati membri con
deroga
nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione
economica e monetaria.
Dette
relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione
nazionale di ciascuno di
tali
Stati membri, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, da un lato,
e gli articoli III-188 e
III-189
e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea, dall'altro. Le
relazioni
esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza
sostenibile con
riferimento
al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:
a)
raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da
un tasso d'inflazione
prossimo
a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori
risultati in
termini
di stabilità dei prezzi;
b)
sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal
conseguimento di una
situazione
di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la
definizione di cui
all'articolo
III-184, paragrafo 6;
c)
rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di
cambio del sistema
monetario
europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;
d)
livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità
della convergenza raggiunta
dallo
Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.
I
quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti
durante i quali devono essere
rispettati
sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le
relazioni della
Commissione
e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati
dell'integrazione dei
mercati,
della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei
pagamenti, di un
esame
dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
2.
Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al
Consiglio europeo, il
Consiglio,
su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che stabilisce
quali Stati
membri
con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di
cui al paragrafo 1, e
abolisce
le deroghe degli Stati membri in questione.
Il
Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla
maggioranza qualificata dei
membri
che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta
è l'euro. Questi
membri
deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione
da parte del
Consiglio.
Per
maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55 % di
tali membri del
Consiglio
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione
degli Stati
membri
partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di tali
membri
del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati
membri
partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si
considera
raggiunta.
94
Parte III
3.
Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire
una deroga, il
Consiglio,
su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che
fissano
irrevocabilmente
il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in
questione e
stabiliscono
le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in
detto Stato
membro.
Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati
membri la cui
moneta
è l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca
centrale europea.
Articolo
III-199
1.
Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo
III-187, paragrafo 1, il
consiglio
generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto
del Sistema europeo
di
banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo
organo decisionale della
Banca
centrale europea.
2.
Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale
europea, per quanto
concerne
detti Stati membri:
a)
rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;
b)
rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo
scopo di garantire la
stabilità
dei prezzi;
c)
sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
d)
procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle
banche centrali
nazionali
e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari;
e)
esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione
monetaria,
precedentemente
assunti dall'Istituto monetario europeo.
Articolo
III-200
Ogni
Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema
di interesse
comune.
A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione
nell'ambito del
meccanismo
di cambio.
Articolo
III-201
1.
In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei
pagamenti di uno Stato
membro
con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei
pagamenti, sia dal
tipo
di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il
funzionamento del
mercato
interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione
procede senza
indugio
a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che
questo ha intrapreso o
può
intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i
mezzi di cui esso
dispone.
La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello
Stato membro
interessato.
Se
l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate
dalla Commissione
non
appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà
incontrate, la Commissione
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 95
raccomanda
al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il
concorso
reciproco
e i metodi del caso.
La
Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e
della sua evoluzione.
2.
Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il
concorso reciproco e ne
fissano
le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in
particolare la forma di:
a)
un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali
gli Stati membri con
deroga
possono ricorrere;
b)
misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro
con deroga che si
trova
in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei
confronti dei paesi terzi;
c)
concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva
del consenso di questi.
3.
Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato
accordato dal
Consiglio
oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino
insufficienti, la
Commissione
autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare
delle misure
di
salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
Tale
autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate
dal Consiglio.
Articolo
III-202
1.
In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non
intervenga
immediatamente
una decisione europea di cui all'articolo III-201, paragrafo 2, uno Stato
membro
con
deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia
necessarie. Tali misure
devono
provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato
interno e non
andare
oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà
improvvise manifestatesi.
2.
La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure
di salvaguardia di
cui
al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La
Commissione può raccomandare
al
Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201.
3.
Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione
del comitato
economico
e finanziario, può adottare una decisione europea che stabilisca che lo
Stato membro
interessato
deve modificare, sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al
paragrafo 1.
96
Parte III
CAPO
III
POLITICHE
IN ALTRI SETTORI
SEZIONE
1
OCCUPAZIONE
Articolo
III-203
L'Unione
e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per
sviluppare una strategia
coordinata
a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una
forza lavoro
competente,
qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai
mutamenti
economici,
al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.
Articolo
III-204
1.
Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione,
contribuiscono al
raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli
indirizzi di
massima
per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a
norma
dell'articolo
III-179, paragrafo 2.
2.
Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di
responsabilità delle parti
sociali,
considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune
e coordinano
in
sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206.
Articolo
III-205
1.
L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la
cooperazione tra gli
Stati
membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in
questo contesto
rispettate
le competenze degli Stati membri.
2.
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si
tiene conto dell'obiettivo
di
un livello di occupazione elevato.
Articolo
III-206
1.
In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il
Consiglio europeo
esamina
annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le
conclusioni del caso.
2.
Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su
proposta della Commissione,
adotta
annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri
nelle rispettive
politiche
in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo, del
Comitato
delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per
l'occupazione.
Tali
orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma
dell'articolo III-179,
paragrafo
2.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 97
3.
Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una
relazione annuale sulle
principali
disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di
occupazione, alla
luce
degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4.
Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri
del comitato per
l'occupazione,
procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati
membri in
materia
di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il
Consiglio, su
raccomandazione
della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati
membri.
5.
Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione
trasmettono al Consiglio
europeo
una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione
nell'Unione e
all'attuazione
degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo
III-207
La
legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette
a promuovere la
cooperazione
tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore
dell'occupazione, mediante
iniziative
volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a
fornire analisi
comparative
e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze
realizzate, in
particolare
mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa consultazione del
Comitato delle
regioni
e del Comitato economico e sociale.
La
legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle
disposizioni legislative e
regolamentari
degli Stati membri.
Articolo
III-208
Il
Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce
un comitato per
l'occupazione
a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati
membri per
quanto
riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro.
Esso delibera previa
consultazione
del Parlamento europeo.
Il
comitato è incaricato di:
a)
seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in
materia di occupazione
nell'Unione
e negli Stati membri;
b)
fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio
o della Commissione o di
propria
iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui
all'articolo III-
206.
Nell'esercizio
delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni
Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
98
Parte III
SEZIONE
2
POLITICA
SOCIALE
Articolo
III-209
L'Unione
e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali
quelli definiti nella
Carta
sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali
fondamentali
dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione
dell'occupazione, il
miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel
progresso,
una
protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse
umane atto a consentire
un
livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
A
tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della
diversità delle prassi nazionali, in
particolare
nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la
competitività dell'economia
dell'Unione.
Essi
ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del
mercato interno, che
favorirà
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla
Costituzione e dal
ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri.
Articolo
III-210
1.
Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione
sostiene e completa l'azione degli
Stati
membri nei seguenti settori:
a)
miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la
salute e la sicurezza dei
lavoratori,
b)
condizioni di lavoro,
c)
sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
d)
protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
e)
informazione e consultazione dei lavoratori,
f)
rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei
datori di lavoro, compresa la
cogestione,
fatto salvo il paragrafo 6,
g)
condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano
legalmente nel territorio
dell'Unione,
h)
integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo
l'articolo III-283,
i)
parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato
del lavoro ed il
trattamento
sul lavoro,
j)
lotta contro l'esclusione sociale,
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 99
k)
modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).
2.
Ai fini del paragrafo 1:
a)
la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a
incoraggiare la cooperazione tra
Stati
membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare
gli scambi di
informazioni
e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le
esperienze
fatte,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli
Stati
membri;
b)
nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro
europea può stabilire le
prescrizioni
minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle
normative
tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli
amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di
piccole
e medie imprese.
In
tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa
consultazione del Comitato delle
regioni
e del Comitato economico e sociale.
3.
In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d),
f) e g) la legge o legge
quadro
europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa
consultazione del
Parlamento
europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Il
Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione
europea per rendere
applicabile
la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso
delibera
all'unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo.
4.
Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta
congiunta, il compito di mettere
in
atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del
caso, i regolamenti o
decisioni
europei adottati conformemente all'articolo III-212.
In
tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge
quadro europea deve essere recepita
e
alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere
messo in atto, le parti
sociali
abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo
restando che lo Stato
membro
interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di
garantire in
qualsiasi
momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta
decisione.
5.
Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:
a)
non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i
principi fondamentali
del
sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente
l'equilibrio finanziario dello
stesso,
b)
non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili
con la
Costituzione,
che prevedano una maggiore protezione.
6.
Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di
associazione, al diritto di sciopero,
né
al diritto di serrata.
100
Parte III
Articolo
III-211
1.
La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di
Unione e adotta ogni
misura
utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato
delle parti.
2.
Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel
settore della politica
sociale,
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione
dell'Unione.
3.
Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione
dell'Unione, la
Commissione
consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti
sociali
trasmettono
alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4.
In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali
possono informare la
Commissione
di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La
durata di questo
processo
non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali
interessate e dalla
Commissione.
Articolo
III-212
1.
Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste
lo desiderano, a relazioni
contrattuali,
compresi accordi.
2.
Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e
le prassi proprie delle
parti
sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati
dall'articolo III-210, a
richiesta
congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei
adottati dal
Consiglio
su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.
Allorché
l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei
settori per i quali è
richiesta
l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio
delibera all'unanimità.
Articolo
III-213
Per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre
disposizioni della
Costituzione,
la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il
coordinamento
della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati
dalla presente
sezione,
in particolare per le materie riguardanti:
a)
l'occupazione;
b)
il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
c)
la formazione e il perfezionamento professionale;
d)
la sicurezza sociale;
e)
la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 101
f)
l'igiene del lavoro;
g)
il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di
lavoro e lavoratori.
A
tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri
mediante studi e pareri e
organizzando
consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che
per quelli
che
interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante
iniziative finalizzate alla
definizione
di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori
pratiche e alla
preparazione
di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il
Parlamento europeo è
pienamente
informato.
Prima
di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione
consulta il Comitato
economico
e sociale.
Articolo
III-214
1.
Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di
retribuzione tra
donne
e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2.
Ai fini del presente articolo, per «retribuzione» si intende il salario o
trattamento normale di base
o
minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in
contanti o in natura, dal
datore
di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La
parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a)
che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia
fissata in base a una
stessa
unità di misura,
b)
che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per
uno stesso posto di
lavoro.
3.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino
l'applicazione del principio
delle
pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in
materia di occupazione e
impiego,
compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o
per un lavoro di
pari
valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
4.
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini
nella vita lavorativa, il
principio
della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o
adotti misure che
prevedano
vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività
professionale da parte del sesso
sottorappresentato
ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo
III-215
Gli
Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di
congedo retribuito.
102
Parte III
Articolo
III-216
La
Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione
degli obiettivi di cui
all'articolo
III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la
relazione al
Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Articolo
III-217
Il
Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che
istituisce un comitato per la
protezione
sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in
materia di
protezione
sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera
previa
consultazione
del Parlamento europeo.
Il
comitato è incaricato:
a)
di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione
sociale negli Stati
membri
e nell'Unione;
b)
di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli
Stati membri e con la
Commissione;
c)
fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o
intraprendere altre attività
nei
settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della
Commissione o di propria
iniziativa.
Nell'esercizio
delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti
sociali.
Ogni
Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
Articolo
III-218
La
Commissione dedica, nella relazione annuale al Parlamento europeo, un
capitolo speciale
all'evoluzione
della situazione sociale nell'Unione.
Il
Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni
su problemi particolari
concernenti
la situazione sociale.
Articolo
III-219
1.
Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del
mercato interno e
contribuire
così al miglioramento del tenore di vita, è istituito un Fondo sociale
europeo che ha
l'obiettivo
di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la
mobilità geografica
e
professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle
trasformazioni industriali e ai
cambiamenti
dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la
riconversione
professionale.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 103
2.
La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un
comitato, presieduto da
un
membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e
delle
organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3.
La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È
adottata previa
consultazione
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE
3
COESIONE
ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
Articolo
III-220
Per
promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa
e prosegue la
propria
azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica,
sociale e territoriale.
In
particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo
delle varie regioni e il ritardo
delle
regioni meno favorite.
Tra
le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone
rurali, alle zone interessate da
transizione
industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali
o demografici,
quali
le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le
regioni insulari,
transfrontaliere
e di montagna.
Articolo
III-221
Gli
Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al
fine di raggiungere
gli
obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle
politiche e azioni dell'Unione
e
l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e
concorrono alla loro realizzazione.
L'Unione
sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi
a finalità
strutturale
(Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
«orientamento», Fondo
sociale
europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli
investimenti e gli altri
strumenti
finanziari esistenti.
La
Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato delle regioni
e
al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella
realizzazione della
coesione
economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti
previsti dal presente
articolo
vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di
appropriate proposte.
La
legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di
fuori dei fondi, fatte
salve
le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. È
adottata previa consultazione
del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
104
Parte III
Articolo
III-222
Il
Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla
correzione dei principali squilibri
regionali
esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento
strutturale delle regioni
in
ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in
declino.
Articolo
III-223
1.
Fatto salvo l'articolo III-224, la legge europea definisce i compiti, gli
obiettivi prioritari e
l'organizzazione
dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento
dei fondi, le
norme
generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire
l'efficacia e il
coordinamento
dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.
Un
Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di
contributi finanziari a progetti
in
materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture
dei trasporti.
In
tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del
Comitato
economico e sociale.
2.
Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo
di coesione da adottare
successivamente
a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una
Costituzione per
l'Europa
sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa
approvazione
del Parlamento europeo.
Articolo
III-224
La
legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo
di sviluppo regionale. È
adottata
previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.
Per
quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
sezione «orientamento»,
ed
il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231
e l'articolo III-219,
paragrafo
3.
SEZIONE
4
AGRICOLTURA
E PESCA
Articolo
III-225
L'Unione
definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.
Per
«prodotti agricoli» si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e
della pesca, come pure i
prodotti
di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I
riferimenti alla politica
agricola
comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono
applicabili anche alla
pesca,
tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 105
Articolo
III-226
1.
Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti
agricoli.
2.
Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232, le norme
relative all'instaurazione
o
al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.
3.
Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a
III-232.
4.
Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli
devono essere
accompagnati
da una politica agricola comune.
Articolo
III-227
1.
Le finalità della politica agricola comune sono:
a)
incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso
tecnico e assicurando lo
sviluppo
razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei
fattori di
produzione,
in particolare della manodopera,
b)
assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in
particolare al
miglioramento
del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
c)
stabilizzare i mercati,
d)
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
e)
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2.
Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che
questa può implicare, si
considera:
a)
il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura
sociale dell'agricoltura e dalle
disparità
strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
b)
la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
c)
il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore
intimamente connesso
all'insieme
dell'economia.
Articolo
III-228
1.
Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 è creata
un'organizzazione comune dei
mercati
agricoli.
A
seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto
specificate:
a)
regole comuni in materia di concorrenza,
106
Parte III
b)
un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del
mercato,
c)
un'organizzazione europea del mercato.
2.
L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può
comprendere tutte le
misure
necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227,
e in particolare
regolamentazioni
dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei
diversi
prodotti,
sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni
di stabilizzazione
all'importazione
o all'esportazione.
Essa
deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e
deve escludere qualsiasi
discriminazione
fra produttori o consumatori dell'Unione.
Un'eventuale
politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi
di calcolo
uniformi.
3.
Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di
raggiungere i suoi obiettivi,
potranno
essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
Articolo
III-229
Per
consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227,
può essere in particolare
previsto
nell'ambito della politica agricola comune:
a)
un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della
formazione professionale, della
ricerca
e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o
istituzioni
finanziati
in comune,
b)
azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Articolo
III-230
1.
La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla
produzione e al commercio dei
prodotti
agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro
europea
conformemente
all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti
all'articolo III-
227.
2.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento
europeo o una
decisione
europea che autorizzano la concessione di aiuti:
a)
per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o
naturali,
b)
nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Articolo
III-231
1.
La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e
all'attuazione della politica
agricola
comune, compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle
forme di
organizzazione
comune previste all'articolo III-228, paragrafo 1, come pure l'attuazione
delle misure
di
cui alla presente sezione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 107
Tali
proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui
alla presente sezione.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei
mercati agricoli prevista
all'articolo
III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento
degli obiettivi della
politica
comune dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione
del Comitato
economico
e sociale.
3.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
decisioni europei relativi alla
fissazione
dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e
alla fissazione e
ripartizione
delle possibilità di pesca.
4.
L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 può
essere sostituita alle
organizzazioni
nazionali del mercato, alle condizioni previste al paragrafo 2:
a)
quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla
decisione e
dispongono
essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi
garanzie
equivalenti
per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto
riguardo al ritmo
degli
adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
b)
quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione
condizioni analoghe a
quelle
esistenti in un mercato nazionale.
5.
Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza
che ancora
esista
un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le
materie prime di
cui
trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati
all'esportazione verso i paesi terzi,
possono
essere importate dall'esterno dell'Unione.
Articolo
III-232
Quando
in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione
nazionale del
mercato
o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia
pregiudizievole alla
posizione
concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro, gli
Stati membri
applicano
al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista
l'organizzazione
ovvero
la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo
che tale Stato non
applichi
una tassa di compensazione all'esportazione.
La
Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare
di tali tasse nella
misura
necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il
ricorso ad altre misure
di
cui determina le condizioni e modalità.
108
Parte III
SEZIONE
5
AMBIENTE
Articolo
III-233
1.
La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i
seguenti obiettivi:
a)
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
b)
protezione della salute umana;
c)
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
d)
promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a
livello
regionale o mondiale.
2.
La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di
tutela, tenendo conto
della
diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata
sui principi della
precauzione
e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria
alla fonte, dei
danni
causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga».
In
tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di
protezione dell'ambiente
comportano,
nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati
membri a
prendere,
per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie
soggette ad una
procedura
di controllo dell'Unione.
3.
Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
a)
dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b)
delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;
c)
dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza
di azione;
d)
dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo
equilibrato delle
singole
regioni.
4.
Nel quadro delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri
cooperano con i paesi terzi e
le
organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione
dell'Unione possono
formare
oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il
primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare
nelle sedi
internazionali
e a concludere accordi internazionali.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 109
Articolo
III-234
1.
La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere
intraprese per realizzare gli
obiettivi
dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del
Comitato
economico e sociale.
2.
In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172, il Consiglio
adotta all'unanimità leggi o
leggi
quadro europee che prevedono:
a)
disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b)
misure aventi incidenza:
i)
sull'assetto territoriale;
ii)
sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto
o indiretto con la
disponibilità
delle stesse;
iii)
sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c)
misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra
diverse fonti di energia
e
sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.
Il
Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una
decisione europea per
rendere
applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo
comma.
In
ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo,
del Comitato delle
regioni
e del Comitato economico e sociale.
3.
La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli
obiettivi prioritari da
raggiungere.
È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e
sociale.
Le
misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate
conformemente alle condizioni
previste
al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.
4.
Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono
al finanziamento e
all'esecuzione
della politica in materia ambientale.
5.
Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul
paragrafo 1 implichi
costi
ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale
misura prevede in
forma
appropriata:
a)
deroghe temporanee e/o
b)
un sostegno finanziario del Fondo di coesione.
110
Parte III
6.
Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non
impediscono ai singoli Stati
membri
di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali
misure devono
essere
compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
SEZIONE
6
PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI
Articolo
III-235
1.
Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello
elevato di protezione
dei
consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli
interessi economici e a
promuovere
il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la
salvaguardia dei
propri
interessi.
2.
L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1
mediante:
a)
misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione
o del funzionamento
del
mercato interno,
b)
misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta
dagli Stati membri.
3.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2,
lettera b). È adottata
previa
consultazione del Comitato economico e sociale.
4.
Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati
membri di mantenere o
di
introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni
devono essere compatibili con
la
Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
SEZIONE
7
TRASPORTI
Articolo
III-236
1.
Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la
materia disciplinata dalla
presente
sezione, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
2.
La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli
aspetti peculiari dei
trasporti.
È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e
sociale.
La
legge o legge quadro europea stabilisce:
a)
norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal
territorio di uno Stato
membro
o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati
membri;
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 111
b)
le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti
nazionali in uno Stato
membro;
c)
le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d)
ogni altra misura utile.
3.
All'atto dell'adozione della legge o legge quadro europea di cui al
paragrafo 2, si tiene conto dei
casi
in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di
vita e l'occupazione in
talune
regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.
Articolo
III-237
Fino
a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo
III-236, paragrafo 2 e
salvo
che il Consiglio adotti all'unanimità una decisione europea che conceda una
deroga, nessuno
Stato
membro può rendere meno favorevoli, negli effetti diretti o indiretti nei
confronti dei vettori
degli
altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che
disciplinano la materia al
1o
gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.
Articolo
III-238
Sono
compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del
coordinamento dei trasporti
ovvero
corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di
pubblico servizio.
Articolo
III-239
Qualsiasi
misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito
della
Costituzione,
deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Articolo
III-240
1.
Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti
nell'applicazione, da
parte
di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse
merci e per le stesse
relazioni
di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei
prodotti trasportati.
2.
Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano
essere adottate in
applicazione
dell'articolo III-236, paragrafo 2.
3.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni
europei intesi a
garantire
l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo e
del
Comitato economico e sociale.
Esso
può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a
permettere alle
istituzioni
di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad
assicurarne l'intero
beneficio
agli utenti.
112
Parte III
4.
La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro,
esamina i casi di
discriminazioni
contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro
interessato,
adotta,
nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le
necessarie decisioni
europee.
Articolo
III-241
1.
È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati
all'interno dell'Unione
l'applicazione
di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di
protezione
nell'interesse
di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale
applicazione sia
autorizzata
da una decisione europea della Commissione.
2.
La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina
i prezzi e le
condizioni
di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle
esigenze di una
politica
economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate
e ai problemi delle
regioni
che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte,
all'incidenza di tali
prezzi
e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo
aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta le
necessarie decisioni
europee.
3.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.
Articolo
III-242
Le
tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da
un vettore al passaggio
delle
frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle
spese reali
effettivamente
determinate dal passaggio stesso.
Gli
Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.
La
Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini
dell'applicazione del
presente
articolo.
Articolo
III-243
Le
disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella
Repubblica federale di
Germania,
sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici
cagionati
dalla
divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica
federale che risentono
di
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta
una Costituzione per
l'Europa,
il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione
europea che abroga
il
presente articolo.
Articolo
III-244
Presso
la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di
esperti designati
dai
governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di
trasporti, ogniqualvolta lo
ritenga
utile.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 113
Articolo
III-245
1.
La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie
navigabili.
2.
La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la
navigazione marittima
e
aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e
sociale.
SEZIONE
8
RETI
TRANSEUROPEE
Articolo
III-246
1.
Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli
III-130 e III-220 e consentire
ai
cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività
regionali e locali di beneficiare
pienamente
dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere
interne, l'Unione
concorre
alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle
infrastrutture dei
trasporti,
delle telecomunicazioni e dell'energia.
2.
Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione
dell'Unione mira a favorire
l'interconnessione
e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene
conto in
particolare
della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni
insulari, intercluse e
periferiche.
Articolo
III-247
1.
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246, l'Unione:
a)
stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le
priorità e le grandi linee
delle
azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti
sono individuati
progetti
di interesse comune;
b)
intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità
delle reti, in
particolare
nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;
c)
può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri,
individuati nell'ambito
degli
orientamenti di cui alla lettera a), in particolare mediante studi di
fattibilità, garanzie di
prestito
o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento
negli Stati
membri,
mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle
infrastrutture dei
trasporti.
L'azione
dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre
misure di cui al paragrafo 1.
Essa
è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.
114
Parte III
Gli
orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio
di uno Stato membro
esigono
l'accordo dello Stato membro interessato.
3.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le
politiche svolte a
livello
nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli
obiettivi di cui
all'articolo
III-246. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli
Stati membri,
qualsiasi
iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
4.
L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di
interesse comune e
garantire
l'interoperabilità delle reti.
SEZIONE
9
RICERCA
E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO
Articolo
III-248
1.
L'azione dell'Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e
tecnologiche con la realizzazione
di
uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze
scientifiche e le tecnologie
circolino
liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella
della sua industria,
e a
promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi
della Costituzione.
2.
Ai fini di cui al paragrafo 1, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le
imprese, comprese le
piccole
e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di
ricerca e di sviluppo
tecnologico
di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando
soprattutto a
permettere
ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di
sfruttare le
potenzialità
del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti
pubblici nazionali, alla
definizione
di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a
detta cooperazione.
3.
Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo
tecnologico, comprese le
azioni
dimostrative, sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.
Articolo
III-249
Nel
perseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-248, l'Unione svolge le
azioni seguenti, che
completano
quelle intraprese dagli Stati membri:
a)
attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione,
promuovendo la
cooperazione
con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,
b)
promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione
dell'Unione
con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 115
c)
diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di
ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione
dell'Unione,
d)
impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.
Articolo
III-250
1.
L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca
e sviluppo
tecnologico
per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della
politica dell'Unione.
2.
La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può
prendere ogni iniziativa
utile
a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare
iniziative finalizzate alla
definizione
di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori
pratiche e alla
preparazione
di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il
Parlamento europeo è
pienamente
informato.
Articolo
III-251
1.
La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende
l'insieme delle
azioni
finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato
economico e sociale.
Il
programma quadro:
a)
fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le
azioni di cui all'articolo III249
e
le relative priorità;
b)
indica le grandi linee di dette azioni;
c)
stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione
finanziaria dell'Unione al
programma
quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2.
Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione
dell'evoluzione della
situazione.
3.
Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono
in atto il
programma
quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico
precisa le
modalità
di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti
necessari. La
somma
degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può
superare l'importo
globale
massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge
è adottata previa
consultazione
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
4.
A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la
legge europea
stabilisce
le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa
è adottata previa
consultazione
del Comitato economico e sociale.
116
Parte III
Articolo
III-252
1.
Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge o legge quadro
europea stabilisce:
a)
le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle
università;
b)
le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
La
legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato
economico e sociale.
2.
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può
stabilire programmi
complementari
cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il
finanziamento, fatta
salva
un'eventuale partecipazione dell'Unione.
La
legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari, in
particolare in
materia
di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È
adottata previa
consultazione
del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri
interessati.
3.
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può
prevedere, d'intesa con
gli
Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e
sviluppo avviati da più Stati
membri,
compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di
detti programmi.
La
legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e
sociale.
4.
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione può prevedere
una cooperazione in
materia
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi
o organizzazioni
internazionali.
Le
modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra
l'Unione e i terzi
interessati.
Articolo
III-253
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o
decisioni europei diretti a
creare
imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore
esecuzione dei programmi di
ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa
consultazione del
Parlamento
europeo e del Comitato economico e sociale.
Articolo
III-254
1.
Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività
industriale e l'attuazione delle sue
politiche,
l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere
iniziative
comuni,
sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi
necessari per
l'esplorazione
e l'utilizzo dello spazio.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 117
2.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge
o legge quadro europea
stabilisce
le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale
europeo.
3.
L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.
Articolo
III-255
All'inizio
di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e
al Consiglio.
Detta
relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca,
di sviluppo tecnologico e
di
divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di
lavoro dell'anno in corso.
SEZIONE
10
ENERGIA
Articolo
III-256
1.
Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e
tenendo conto
dell'esigenza
di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore
dell'energia è
intesa
a:
a)
garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
b)
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e
c)
promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di
energie nuove e
rinnovabili.
2.
Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge o legge
quadro europea stabilisce le
misure
necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è
adottata previa
consultazione
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
La
legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di
determinare le
condizioni
di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti
energetiche e la struttura
generale
del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo III-234,
paragrafo 2, lettera c).
3.
In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio
stabilisce le misure ivi
contemplate
se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa
consultazione
del Parlamento europeo.
118
Parte III
CAPO
IV
SPAZIO
DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
SEZIONE
1
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
III-257
1.
L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto
dei diritti fondamentali
nonché
dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri.
2.
Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere
interne e sviluppa una
politica
comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere
esterne, fondata sulla
solidarietà
tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai
fini del presente capo
gli
apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3.
L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso
misure di prevenzione
e
di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso
misure di coordinamento e
cooperazione
tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti,
nonché attraverso
il
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se
necessario, il ravvicinamento delle
legislazioni
penali.
4.
L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il
principio di riconoscimento
reciproco
delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
Articolo
III-258
Il
Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione
legislativa e operativa
nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Articolo
III-259
Per
quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel
quadro delle sezioni 4 e 5, i
parlamenti
nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà
conformemente al protocollo
sull'applicazione
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo
III-260
Fatti
salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare
regolamenti
o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati
membri, in
collaborazione
con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale
dell'attuazione,
da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di
cui al
presente
capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio
di riconoscimento
reciproco.
Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti
e dei risultati
di
tale valutazione.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 119
Articolo
III-261
È
istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare
all'interno dell'Unione la
promozione
e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza
interna. Fatto
salvo
l'articolo III344, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle
autorità competenti degli
Stati
membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione
possono essere
associati
ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono
tenuti informati
dei
lavori.
Articolo
III-262
Il
presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli
Stati membri per il
mantenimento
dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo
III-263
Il
Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione
amministrativa tra i
servizi
competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali
servizi e la
Commissione.
Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264,
e previa
consultazione
del Parlamento europeo.
Articolo
III-264
Gli
atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo
III-263 che assicurano la
cooperazione
amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati:
a)
su proposta della Commissione, oppure
b)
su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
SEZIONE
2
POLITICHE
RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE,
ALL'ASILO
E ALL'IMMIGRAZIONE
Articolo
III-265
1.
L'Unione sviluppa una politica volta a:
a)
garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla
cittadinanza, all'atto
dell'attraversamento
delle frontiere interne;
b)
garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace
dell'attraversamento delle frontiere
esterne;
c)
instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere
esterne.
120
Parte III
2.
Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le
misure riguardanti:
a)
la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
b)
i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le
frontiere esterne;
c)
le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare
liberamente nell'Unione per un
breve
periodo;
d)
qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema
integrato di gestione delle
frontiere
esterne;
e)
l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza,
all'atto dell'attraversamento
delle
frontiere interne.
3.
Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri
riguardo alla
delimitazione
geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto
internazionale.
Articolo
III-266
1.
L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione
sussidiaria e di
protezione
temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di
un paese terzo
che
necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del
principio di non respingimento.
Detta
politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
e al protocollo
del
31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati
pertinenti.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le
misure relative a un sistema
europeo
comune di asilo che includa:
a)
uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi
terzi, valido in tutta l'Unione;
b)
uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di
paesi terzi che, pur
senza
il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
c)
un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di
afflusso massiccio;
d)
procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in
materia di asilo o di
protezione
sussidiaria;
e)
criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame di una
domanda
d'asilo o di protezione sussidiaria;
f)
norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o
protezione sussidiaria;
g)
il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di
richiedenti asilo o
protezione
sussidiaria o temporanea.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 121
3.
Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di
emergenza caratterizzata
da
un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su
proposta della Commissione, può
adottare
regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio
dello o
degli
Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo.
Articolo
III-267
1.
L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad
assicurare, in ogni fase, la
gestione
efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi
terzi che soggiornano
legalmente
negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato
dell'immigrazione clandestina
e
della tratta degli esseri umani.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le
misure nei seguenti settori:
a)
condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati
membri di visti e di
titoli
di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di
ricongiungimento
familiare;
b)
definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano
legalmente in uno Stato
membro,
comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di
soggiorno negli
altri
Stati membri;
c)
immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il
rimpatrio delle persone in
soggiorno
irregolare;
d)
lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3.
L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della
riammissione, nei paesi di origine
o
di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non
soddisfano più le condizioni per
l'ingresso,
la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
4.
La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e
sostenere l'azione degli
Stati
membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti nel
loro
territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari
degli
Stati membri.
5.
Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di
determinare il volume di ingresso
nel
loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi,
allo scopo di cercarvi un
lavoro
subordinato o autonomo.
Articolo
III-268
Le
politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono
governate dal principio
di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati
membri, anche sul piano
finanziario.
Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù della
presente sezione
contengono
misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
122
Parte III
SEZIONE
3
COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
Articolo
III-269
1.
L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con
implicazioni
transnazionali,
fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni
giudiziarie e
extragiudiziali.
Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare
le
disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
2.
Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in
particolare se necessario al
buon
funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
a)
il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie
ed extragiudiziali e la
loro
esecuzione;
b)
la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
c)
la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti
di leggi e di giurisdizione;
d)
la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
e)
un accesso effettivo alla giustizia;
f)
l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti
civili, se necessario
promuovendo
la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati
membri;
g)
lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
h)
un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
3.
In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi
implicazioni transnazionali
sono
stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Questo delibera
all'unanimità previa
consultazione
del Parlamento europeo.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione
europea che determina gli
aspetti
del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero
formare oggetto di
atti
adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera
all'unanimità previa
consultazione
del Parlamento europeo.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 123
SEZIONE
4
COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Articolo
III-270
1.
La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul
principio di
riconoscimento
reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il
ravvicinamento
delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di
cui al paragrafo 2 e
all'articolo
III-271.
La
legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a:
a)
definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta
l'Unione di tutte le forme di
sentenza
e di decisione giudiziaria;
b)
prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
c)
sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
d)
facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe
degli Stati membri in
relazione
all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.
2.
Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze
e delle decisioni
giudiziarie
e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi
dimensione
transnazionale,
la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto
delle
differenze
tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Esse
riguardano:
a)
l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
b)
i diritti della persona nella procedura penale;
c)
i diritti delle vittime della criminalità;
d)
altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio
in via preliminare
mediante
una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera
all'unanimità
previa
approvazione del Parlamento europeo.
L'adozione
delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati
membri di
mantenere
o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.
124
Parte III
3.
Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro
europea di cui al
paragrafo
2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale,
può chiedere che
il
Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura
di cui all'articolo III-396 è
sospesa.
Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il Consiglio
europeo:
a)
rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della
procedura di cui all'articolo
III396
oppure
b)
chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto
di presentare un
nuovo
progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non
adottato.
4.
Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non
ha agito o se, entro
dodici
mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3,
lettera b), la legge
quadro
europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera
istituire una
cooperazione
rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne
informano il
Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione.
In
tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui
all'articolo I-44,
paragrafo
2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano
le disposizioni sulla
cooperazione
rafforzata.
Articolo
III-271
1.
La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla
definizione dei reati e delle
sanzioni
in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione
transnazionale
derivante
dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare
necessità di combatterli su
basi
comuni.
Dette
sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri
umani e sfruttamento
sessuale
delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico
illecito di armi, riciclaggio di
capitali,
corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e
criminalità
organizzata.
In
funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una
decisione europea che
individua
altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente
paragrafo. Esso delibera
all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo.
2.
Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri in
materia
penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una
politica dell'Unione in
un
settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro
europea può stabilire
norme
minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in
questione. Essa è
adottata
secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di
armonizzazione in
questione,
fatto salvo l'articolo III-264.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 125
3.
Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro
europea di cui al
paragrafo
1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale,
può chiedere
che
il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando
applicabile, la procedura di
cui
all'articolo III396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi
da tale sospensione, il
Consiglio
europeo:
a)
rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della
procedura di cui all'articolo
III396,
qualora applicabile, oppure
b)
chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto
di presentare un
nuovo
progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non
adottato.
4.
Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non
ha agito o se, entro
dodici
mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3,
lettera b), la legge
quadro
europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera
istituire una
cooperazione
rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne
informano il
Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione.
In
tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui
all'articolo I-44,
paragrafo
2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano
le disposizioni sulla
cooperazione
rafforzata.
Articolo
III-272
La
legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e
sostenere l'azione degli Stati
membri
nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione
delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo
III-273
1.
Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la
cooperazione tra le
autorità
nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la
criminalità grave che
interessa
due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni,
sulla scorta delle
operazioni
effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e
da Europol.
In
questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento,
la sfera d'azione e i
compiti
di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:
a)
l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali
esercitate dalle autorità
nazionali
competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi
finanziari
dell'Unione;
b)
il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
c)
il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la
composizione dei conflitti di
competenza
e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.
La
legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo
e i parlamenti nazionali
alla
valutazione delle attività di Eurojust.
126
Parte III
2.
Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo
l'articolo III274, gli atti ufficiali
di
procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.
Articolo
III-274
1.
Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una
legge europea del
Consiglio
può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio
delibera all'unanimità,
previa
approvazione del Parlamento europeo.
2.
La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a
giudizio, eventualmente
in
collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione, quali
definiti
dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa
esercita l'azione penale per
tali
reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3.
La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura
europea, le condizioni di
esercizio
delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e
all'ammissibilità delle
prove
e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali
che adotta nell'esercizio
delle
sue funzioni.
4.
Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente,
una decisione
europea
che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della
Procura europea alla
lotta
contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e
che modifica di
conseguenza
il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con
ripercussioni in più Stati
membri
e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa
approvazione del
Parlamento
europeo e previa consultazione della Commissione.
SEZIONE
5
COOPERAZIONE
DI POLIZIA
Articolo
III-275
1.
L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità
competenti degli Stati
membri,
compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi
incaricati dell'applicazione
della
legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei
reati e delle relative
indagini.
2.
Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire
misure riguardanti:
a)
la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle
pertinenti informazioni;
b)
un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo
scambio di personale,
alle
attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
c)
le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi
di criminalità
organizzata.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 127
3.
Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure
riguardanti la cooperazione
operativa
tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa
consultazione
del Parlamento europeo.
Articolo
III-276
1.
Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di
polizia e degli altri
servizi
incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca
collaborazione nella
prevenzione
e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri,
del terrorismo e
delle
forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica
dell'Unione.
2.
La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione
e i compiti di
Europol.
Tali compiti possono comprendere:
a)
la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle
informazioni trasmesse, in
particolare
dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;
b)
il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni
operative, condotte
congiuntamente
con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre
investigative
comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.
La
legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di
Europol da parte del Parlamento
europeo,
controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.
3.
Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e
d'intesa con le
autorità
dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di
misure coercitive è di
competenza
esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.
Articolo
III-277
Una
legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i
limiti entro i quali le
autorità
competenti degli Stati membri di cui agli articoli III270 e III-275
possono operare nel
territorio
di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di
quest'ultimo. Il
Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
128
Parte III
CAPO
V
SETTORI
NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE
DI
SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO,
DI
COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO
SEZIONE
1
SANITÀ
PUBBLICA
Articolo
III-278
1.
Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni
dell'Unione è garantito un livello
elevato
di protezione della salute umana.
L'azione
dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al
miglioramento della sanità
pubblica,
alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle
fonti di pericolo
per
la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:
a)
la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause,
propagazione e prevenzione -
l'informazione
e l'educazione in materia sanitaria;
b)
la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero.
L'Unione
completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la
prevenzione, volta a
ridurre
gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti.
2.
L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui
al presente articolo e,
se
necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in particolare la
cooperazione tra gli Stati membri
per
migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di
frontiera.
Gli
Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le
rispettive politiche e i
rispettivi
programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere,
in stretto
contatto
con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto
coordinamento, in particolare
iniziative
finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori,
all'organizzazione di scambi di
migliori
pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la
valutazione periodici. Il
Parlamento
europeo è pienamente informato.
3.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e
con le organizzazioni
internazionali
competenti in materia di sanità pubblica.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 129
4.
In deroga all'articolo I-12, paragrafo 5 e all'articolo I-17, lettera a) e
in conformità dell'articolo I-
14,
paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla
realizzazione degli
obiettivi
previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare
i problemi comuni
di
sicurezza:
a)
misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e
sostanze di origine
umana,
del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati
membri mantengano
o
introducano misure protettive più rigorose;
b)
misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia
la protezione della sanità
pubblica;
c)
misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali
e dei dispositivi di
impiego
medico;
d)
misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi
minacce per la salute a
carattere
transfrontaliero.
La
legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del
Comitato
economico e sociale.
5.
La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di
incentivazione per proteggere e
migliorare
la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si
propagano oltre
frontiera,
e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica
in relazione al tabacco
e
all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e
regolamentari
degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle
regioni e
del
Comitato economico e sociale.
6.
Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione,
può altresì adottare
raccomandazioni.
7.
L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la
definizione della loro
politica
sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e
assistenza medica. Le
responsabilità
degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e
dell'assistenza medica e
l'assegnazione
delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a)
non pregiudicano
le
disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e
sangue.
130
Parte III
SEZIONE
2
INDUSTRIA
Articolo
III-279
1.
L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le
condizioni necessarie alla
competitività
dell'industria dell'Unione.
A
tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la
loro azione è intesa:
a)
ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
b)
a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle
imprese di tutta l'Unione,
in
particolare delle piccole e medie imprese;
c)
a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
d)
a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle
politiche d'innovazione, di
ricerca
e di sviluppo tecnologico.
2.
Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la
Commissione e, per
quanto
è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni
iniziativa utile a
promuovere
detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione
di orientamenti
e
indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
preparazione di elementi necessari
per
il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente
informato.
3.
L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo
1 attraverso politiche e
azioni
da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge
o legge quadro europea
può
stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli
Stati membri al fine di
realizzare
gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle
disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa
consultazione del
Comitato
economico e sociale.
La
presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte
dell'Unione di qualsivoglia
misura
che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni
fiscali o
disposizioni
relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.
SEZIONE
3
CULTURA
Articolo
III-280
1.
L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel
rispetto delle
diversità
nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale
comune.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 131
2.
L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati
membri e, se necessario, a
sostenere
e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
a)
miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della
storia dei popoli europei;
b)
conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
c)
scambi culturali non commerciali;
d)
creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e
le organizzazioni
internazionali
competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4.
L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma
di altre disposizioni
della
Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la
diversità delle culture.
5.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo:
a)
la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad
esclusione di qualsiasi
armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è
adottata
previa
consultazione del Comitato delle regioni;
b)
il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
SEZIONE
4
TURISMO
Articolo
III-281
1.
L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in
particolare
promuovendo
la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.
A
tal fine l'azione dell'Unione intende:
a)
incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle
imprese in detto settore;
b)
favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo
scambio delle buone
pratiche.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a
completare le azioni
svolte
negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente
articolo, ad esclusione di
qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.
132
Parte III
SEZIONE
5
ISTRUZIONE,
GIOVENTÙ, SPORT
E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo
III-282
1.
L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità
incentivando la cooperazione tra
Stati
membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta
pienamente la
responsabilità
degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e
l'organizzazione
del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche.
L'Unione
contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto
delle sue
specificità,
delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e
educativa.
L'azione
dell'Unione è intesa:
a)
a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante
l'apprendimento e la
diffusione
delle lingue degli Stati membri;
b)
a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra
l'altro il riconoscimento
accademico
dei diplomi e dei periodi di studio;
c)
a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
d)
a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni
dei sistemi di
istruzione
degli Stati membri;
e)
a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività
socioeducative e a
incoraggiare
la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
f)
a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
g)
a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità
e l'apertura nelle
competizioni
sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e
proteggendo
l'integrità
fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.
2.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e
le organizzazioni
internazionali
competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il
Consiglio d'Europa.
3.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo:
a)
la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad
esclusione di qualsiasi
armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È
adottata
previa
consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b)
il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa 133
Articolo
III-283
1.
L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e
completa le azioni degli
Stati
membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto
riguarda il contenuto
e
l'organizzazione della formazione professionale.
L'azione
dell'Unione è intesa:
a)
a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare
attraverso la formazione e
la
riconversione professionale;
b)
a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione
permanente, per agevolare
l'inserimento
e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
c)
a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la
mobilità degli istruttori e delle
persone
in formazione, in particolare dei giovani;
d)
a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di
insegnamento o di formazione
professionale
e imprese;
e)
a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni
dei sistemi di
formazione
degli Stati membri.
2.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e
le organizzazioni
internazionali
competenti in materia di formazione professionale.
3.
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
articolo:
a)
la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, ad
esclusione di qualsiasi
armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È
adottata
previa
consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;
b)
il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
SEZIONE
6
PROTEZIONE
CIVILE
Articolo
III-284
1.
L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di
rafforzare l'efficacia dei sistemi
di
prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.
L'azione
dell'Unione è intesa a:
a)
sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale,
regionale e locale
concernente
la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione
civile negli
134
Parte III
Stati
membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo
all'interno
dell'Unione;
b)
promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno
dell'Unione tra i servizi di
protezione
civile nazionali;
c)
favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in
materia di protezione civile.
2.
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
contribuire alla realizzazione
degli
obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni
legislative
e regolamentari degli Stati membri.
SEZIONE
7
COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA
Articolo
III-285
1.
L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri,
essenziale per il buon
funzionamento
dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.
2.
L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la
loro capacità
amministrativa
di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in
particolare nel facilitare
lo
scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi
di formazione.
Nessuno
Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea
stabilisce le misure
necessarie
a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e
regolamentari
degli Stati membri.
3.
Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare
il diritto dell'Unione né
le
prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre
disposizioni della
Costituzione
che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra
questi ultimi e
l'Unione.
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